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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:C:2009:683
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 29 ottobre 2009 – Commissione / Polonia (causa C‑551/08) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2005/68/CE – Attività autonoma di riassicurazione – Accesso ed esercizio – Disposizioni nazionali anteriori alla direttiva – Mancata comunicazione od omessa trasposizione entro il termine impartito»

1. Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione (Art. 226 CE) (v. punti 15, 19)

2. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri (Art. 249, terzo comma, CE) (v. punti 21, 23)

3. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punti 25, 27) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione, nel termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2005, 2005/68/CE, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE (GU L 323, pag. 1).

Dispositivo 1) Non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2005, 2005/68/CE, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE, e non avendo comunicato alla Commissione delle Comunità europee il testo delle disposizioni nazionali adottate nella materia disciplinata da tale direttiva, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva, e in particolare dell’art. 64 della medesima. 2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 29 ottobre 2009 – Commissione / Polonia (causa C‑551/08) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2005/68/CE – Attività autonoma di riassicurazione – Accesso ed esercizio – Disposizioni nazionali anteriori alla direttiva – Mancata comunicazione od omessa trasposizione entro il termine impartito» 1. Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione (Art. 226 CE) (v. punti 15, 19) 2. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri (Art. 249, terzo comma, CE) (v. punti 21, 23) 3. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punti 25, 27) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione, nel termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2005, 2005/68/CE, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE (GU L 323, pag. 1). Dispositivo 1) Non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2005, 2005/68/CE, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE, e non avendo comunicato alla Commissione delle Comunità europee il testo delle disposizioni nazionali adottate nella materia disciplinata da tale direttiva, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva, e in particolare dell’art. 64 della medesima. 2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.
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