Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:683
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 29 ottobre 2009 – Commissione / Polonia
(causa C‑551/08)
«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2005/68/CE – Attività autonoma di riassicurazione – Accesso ed esercizio – Disposizioni nazionali anteriori alla direttiva – Mancata comunicazione od omessa trasposizione entro il termine impartito»
1.
Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione (Art. 226 CE) (v. punti 15, 19)
2.
Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri (Art. 249, terzo comma, CE) (v. punti 21, 23)
3.
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione
alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punti 25, 27)
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione, nel termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2005, 2005/68/CE, relativa alla riassicurazione e recante modifica
delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE (GU L 323, pag. 1).
Dispositivo
1)
Non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per
conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2005, 2005/68/CE, relativa alla riassicurazione
e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE, e non
avendo comunicato alla Commissione delle Comunità europee il testo delle disposizioni nazionali adottate nella materia disciplinata
da tale direttiva, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva, e in
particolare dell’art. 64 della medesima.
2)
La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.