CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 maggio 2025
Cassazione n. 40961/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente all'applicazione della disciplina delle sanzioni sostitutive; lette le conclusioni dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta al ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Venezia che confermava la condanna per il reato di cui all’art.337, cod. pen., riducendo la pena e negando la sostituzione con i lavori di pubblica utilità. 2. Avverso tale pronuncia la difesa del ricorrente ha formulato due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, si censura la sentenza impugnata con riguardo alla motivazione resa in ordine alla determinazione della pena, sul presupposto che non si sarebbe adeguatamente tenuto conto delle modalità esecutive del reato e dei motivi a delinquere. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole del rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella dei lavori di pubblica utilità, ritualmente formulata con le conclusioni scritte rese all’esito del giudizio trattato con rito cartolare e dcon la dichiarazione scritta dell’imputato di rinunciare alla sospensione condizionale già concessa. 3. Il ricorso è stato trattato con rito cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. 2. Il primo motivo di ricorso è generico, posto che a fronte della doglianza concernente l’applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., non si specifica in che misura la motivazione risulterebbe manifestamente contraddittoria o illogica, sicchè la censura si sostanzia in una mera richiesta di un trattamento più favorevole. 3. Il secondo motivo è fondato. La Corte di appello ha negato la sostituzione della pena detentiva con quella dei lavori di pubblica utilità sul presupposto che all’imputato fosse stata già riconosciuta la sospensione condizionale della pena. Si tratta di una conclusione non condivisibile. È pur vero che, a seguito della modifica delle'art. 61-bis l.n. 689 del 1981 - è stata prevista l’alternatività tra la sostituzione della pena e la sospensione condizionale, tuttavia, la Corte di appello non ha tenuto in debito conto l’intervenuta rinuncia alla sospensione condizionale proveniente dall’imputato. Come già affermato da questa Corte, in tema di sospensione condizionale della pena, la rinuncia al beneficio ha natura di atto dispositivo che incide sull'esecuzione della pena, costituente espressione di scelte dell'imputato che travalicano i confini della difesa tecnica, afferendo ai diritti personalissimi, di cui all'art. 99, comma 1, cod. proc. pen., esercitabili dal predetto in prima persona o dal difensore provvisto di procura speciale appositamente rilasciata (Sez.4, n. 25152 del 20/5/2025, Rv. 288465). Applicando tale principio al caso di specie, deve ritenersi che l’imputato – mediante l’invio di una dichiarazione personalmente sottoscritta con la quale rinunciava alla sospensione condizionale – ha fatto venir meno il motivo ostativo alla sostituzione della pena che, pertanto, doveva essere valutata nel merito dalla Corte di appello. Ne consegue che, fermo restando l'accertamento della penale responsabilità, deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata, dovendo il giudice del rinvio verificare la sussistenza dei presupposti ed eventualmente disporre la sostituzione della pena detentiva. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di app