CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 giugno 2022
Cassazione n. 44739/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 giugno 2022, il Tribunale del riesame di Napoli respingeva l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con la quale era stata disposta a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui agli artt. 648 ter e 416 bis 1 cod.pen., la misura cautelare degli arresti domiciliari. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che il Tribunale del riesame, pur avendo rilevato che l'impugnazione era limitata al solo profilo cautelare, aveva omesso qualsiasi motivazione in ordine ai criteri valutati, richiamando tra l'altro i gravi indizi di colpevolezza non oggetto di gravame; non erano poi state considerate le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio, indicative di una personalità collaborativa del tutto priva di indici di pericolosità; il difensore lamenta la contraddittorietà dell'ordinanza impugnata, che aveva ritenuto sussistente l'aggravante della agevolazione del clan Mallardo, malgrado il giudice per le indagini preliminari avesse rilevato la non sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod.pen.; il difensore osserva che non era stata fornita motivazione sul pericolo di reiterazione del reato . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Si deve infatti rilevare che il riesame era relativo soltanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed il Tribunale, dopo aver premesso una parte dedicata alla sussistenza degli indizi, si è limitato a richiamare la presunzione relativa di cui all'art. 275 cod.proc.pen., affermando che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente non gli ha impedito di occuparsi degli investimenti illeciti del capoclan SZT1twito e che altre misure diverse dagli arresti domiciliari dovevano ritenersi inidonee a fronteggiare il pericolo di reiterazione del reato. E' vero che, per costante giurisprudenza, "la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo" (vedi Sez.5, n. 4950 del 07/12/2021, Andreano, Rv. 282865); nel caso in esame, però, il Tribunale non ha spiegato in che modo risulti che il ricorrente, dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], abbia continuato a occuparsi degli investimenti del capoclan, né quali fossero i contatti con ambienti criminali che impediscono l'attenuazione della misura La motivazione dell'ordinanza impugnata è quindi da ritenersi insufficiente; pertanto, ne deve essere disposto l'annullamento con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio. P..Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309