CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2026
Cassazione n. 13677/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
azione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catania ha accolto la domanda di detenzione domiciliare di [OSCURATO:PERSONA] e ha respinto la sua richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali; Letta la memoria difensiva in data 24/03/2026, con la quale venivano ulteriormente illustrate le ragioni poste a fondamento del ricorso e si contestava l'assegnazione del medesimo all'esame della Settima sezione, chiedendo contestualmente l'assegnazione alla sezione ordinaria; [OSCURATO:PERSONA] che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., relativo ad erronea applicazione dell'art. 47 ord. pen. e a vizio di motivazione, si lamenta che il giudice di merito non ha tenuto conto della condotta positiva della condannata, tenuta dopo la commissione del reato e dopo il periodo in cui sarebbero state rilevate condotte indicative del mancato ravvedimento; si lamenta altresì che il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto conto del fatto che, anche in assenza di possibilità di lavoro, la misura alternativa poteva essere concessa prevedendo nel programma lo svolgimento di attività di volontariato; tali profili sono stati ulteriormente sviluppati nella successiva memoria nella quale si lamenta altresì che il provvedimento impugnato non aveva dato applicazione al principio di diritto posto dalla Corte di cassazione; che in realtà la ricorrente propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal Tribunale di sorveglianza con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che il Giudice a quo ha valutato la gravità dei fatti commessi, senza omettere i benefici successivamente ottenuti dalla condannata per la sua buona condotta, ma svolgendo una verifica complessiva della sua personalità ai fini della prognosi necessaria ai fini di verificare i presupposti della misura alternativa; ha tenuto conto delle precedenti 23 denunce subite dalla condannata per condotte di truffa, caratterizzate da raffinate tecniche suggestive e millantatorie e di tutte le risultanze esposte nella relazione UEPE, indicative di scarsa resipiscenza ed affidabilità; che, a fronte dell'assenza di una sua attività lavorativa (la condannata non ne svolge alcuna dal 2018), la difesa non ha sinora prospettato in nessuna occasione, né dinanzi all'UEPE né dinanzi al Tribunale di sorveglianza, quali specifiche attività di volontariato alternative sarebbe stata in grado di svolgere, né in ricorso indica sotto quale profilo sia stata omessa la possibilità di individuarne alcuna; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, 2 ra/'non ricorrendo ipotesi di esonero, 'al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.MIl Corísigitere estensore Il Presidente I Giovahbatti a T [OSCURATO:PERSONA] vDEPOS![OSCURATO:PERSONA]"' 35 A 026 3