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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28465/2025

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onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] delTribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleFabio Picuti che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ ordinanza in epigrafe indicata il T ribunale di Napoli , adito ai sensi dell'art 310 cpp, ha accolto l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Benevento aveva sostituito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari e, per l'effetto , ha ripristinato la misura carceraria sospendendo l'esecuzionedel provvedimento fino alla sua definitività .

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.

2.1. Violazione di legge e in difetto di motivazionein relazione all'art.310 cod. proc. pen., in quanto l’aggravamento della misura è avvenuto oltre due mesi dopo l’emissione della sentenza di primo grado, che aveva riqualificato il reato contestato al ricorrente e , contestualme nte , sostituito la misura della custodia cautelare con quella degli arresti domiciliari. 2.2.Violazione di legge e difetto di motivazione i n relazione alla in i doneit à della misura degli arresti domiciliari a tutelare le esigenze cautelari.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento,in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i motivi di ricorso sonoinammissibili perché aspecific i , in quanto non si confrontano con la motivazione del Tr ibunale per il riesame che, di fatto, finisconocon l’ignorare.

Secondo l’ordinanza impugnata la custodia cautelareil decorso di appena otto mesi dall’applicazione della misura è inidoneo ad attenuare le esigenze cautelari, che possono essere soddisfatte unicamente con la misura della custodia in carcere, in quanto il reato per cui si procede è stato commesso mentre il ricorrente si ritrovava ristretto agli arresti domiciliari nell'ambito di altro procedimentoper reati della stessa specie (artt.73 e 74 d.P.R. n. 309 del 19 90 ) , in relazione ai quali , i n primo grado, hapatteggiato la pena di anni cinque di reclusione.

La dimostrata incapacità dell'imputato di rispettare le prescrizioni inerenti misure diverse da quella carceraria, secondo l’adeguata valutazione delTribunale, rende inidonea la misura degli arresti domiciliari.

2. All’inammissibilità del ricorso consegue l’obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] delTribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleFabio Picuti che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ ordinanza in epigrafe indicata il T ribunale di Napoli , adito ai sensi dell'art 310 cpp, ha accolto l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Benevento aveva sostituito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari e, per l'effetto , ha ripristinato la misura carceraria sospendendo l'esecuzionedel provvedimento fino alla sua definitività . 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione di legge e in difetto di motivazionein relazione all'art.310 cod. proc. pen., in quanto l’aggravamento della misura è avvenuto oltre due mesi dopo l’emissione della sentenza di primo grado, che aveva riqualificato il reato contestato al ricorrente e , contestualme nte , sostituito la misura della custodia cautelare con quella degli arresti domiciliari. 2.2.Violazione di legge e difetto di motivazione i n relazione alla in i doneit à della misura degli arresti domiciliari a tutelare le esigenze cautelari. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento,in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i motivi di ricorso sonoinammissibili perché aspecific i , in quanto non si confrontano con la motivazione del Tr ibunale per il riesame che, di fatto, finisconocon l’ignorare. Secondo l’ordinanza impugnata la custodia cautelareil decorso di appena otto mesi dall’applicazione della misura è inidoneo ad attenuare le esigenze cautelari, che possono essere soddisfatte unicamente con la misura della custodia in carcere, in quanto il reato per cui si procede è stato commesso mentre il ricorrente si ritrovava ristretto agli arresti domiciliari nell'ambito di altro procedimentoper reati della stessa specie (artt.73 e 74 d.P.R. n. 309 del 19 90 ) , in relazione ai quali , i n primo grado, hapatteggiato la pena di anni cinque di reclusione. La dimostrata incapacità dell'imputato di rispettare le prescrizioni inerenti misure diverse da quella carceraria, secondo l’adeguata valutazione delTribunale, rende inidonea la misura degli arresti domiciliari. 2. All’inammissibilità del ricorso consegue l’obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso i
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