CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 14409/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 03/11/2021 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nel corso del dibattimento relativo al procedimento n. 1159/2017, r.g.n.r. 13887/2014, inviava a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica della Procura della Repubblica di Lecce da parte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con contestuale nomina quale difensore di fiducia già depositata all'udienza del 14 settembre 2012. L'istanza è affetta da palese inammissibilità in quanto sul piano sostanziale priva di concreto spessore, non indicando alcun elemento dal quale si possa in alcun modo ritenersi condizionata l'autorità giudiziaria presso la quale è in corso di svolgimento il processo, tanto da non essere stato neppure indicato alcun fatto o evento idonei anche solo in astratto ad integrare contesti di legittimo sospetto avallanti un'eventuale translatio judicii (v. Cass. S.U., 28.1.2003 n. 13687, Berlusconi, rv. 223638); la situazione di pregiudizio paventata attraverso il prolisso richiamo di vicende giudiziarie personali poste a sostegno della rimessione non risulta sufficiente a giustificare deroghe al principio del giudice naturale precostituito per legge, poiché non emergono ostacoli al corretto e sereno svolgimento del giudizio nella sua sede naturale. Alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza segue per legge la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00 P. Q. M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il consigliere estensore I Presidente