Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:T:2011:357
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑42/07
[OSCURATO:PERSONA] e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Concorrenza — Intese — Mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione — Decisione che accerta un’infrazione all’art. 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito — Ammende — Gravità e durata dell’infrazione — Circostanze aggravanti»
Massime della sentenza
1.
Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri
di valutazione
(Artt. 81 CE e 82 CE)
2.
Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Margine
di discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA]
(Artt. 81 CE e 82 CE)
3.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della [OSCURATO:PERSONA] con cui viene constatata un’infrazione — Onere della
prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla [OSCURATO:PERSONA] — Portata dell’onere della prova
(Art. 81, n. 1, CE)
4.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Misura della capacità effettiva di
causare un pregiudizio sul mercato interessato
(Artt. 81 CE e 82 CE; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03, punto 1 A, commi 1‑4 e 6)
5.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Valutazione alla luce della natura
dell’infrazione — Infrazioni molto gravi
(Art. 81 CE; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03)
6.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Comunicazione degli addebiti — Contenuto necessario — Rispetto dei diritti della
difesa
(Artt. 81 CE e 82 CE)
7.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Ripartizione delle imprese di cui trattasi in diverse categorie — Fatturato
preso in considerazione
(Art. 81, n. 1 CE; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03, punto 1 A)
8.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Carattere dissuasivo dell’ammenda
(Art. 81 CE; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03)
9.
Procedura — Spese — Spese ripetibili — Nozione
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91)
1.
Nel caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata che abbia infranto
le norme comunitarie in materia di concorrenza, da un lato, tale società controllante può esercitare un’influenza determinante
sul comportamento della controllata e, dall’altro, esiste una presunzione relativa secondo cui detta società controllante
esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata. In circostanze del genere,
è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] provi che l’intero capitale di una controllata è detenuto dalla controllante per poter presumere
che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. [OSCURATO:PERSONA] potrà poi
ritenere la società controllante solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta alla propria controllata,
a meno che tale società controllante, cui incombe l’onere di rovesciare detta presunzione, non fornisca sufficienti elementi
di prova, idonei a dimostrare che la propria controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato.
Spetta pertanto alla società controllante rovesciare tale presunzione dimostrando che la sua controllata determina la propria
politica commerciale in modo autonomo e che pertanto non costituisce con la medesima società un’entità economica unica e,
dunque, una sola impresa ai sensi dell’art. 81 CE. Più in particolare, spetta alla società controllante sottoporre ogni elemento
relativo ai vincoli organizzativi, economici e giuridici intercorrenti con le proprie controllate che essa considera idoneo
a dimostrare che la controllante e le controllate non costituiscono un’entità economica unica. Nella sua valutazione, infatti,
il Tribunale deve tener conto di tutti gli elementi sottopostigli, il cui carattere e la cui importanza possono variare a
seconda delle caratteristiche proprie di ciascun caso di specie.
(v. punti 56, 58-59)
2.
L’imputazione alla controllante di un’infrazione alle regole di concorrenza è una facoltà il cui esercizio è rimesso alla
discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA]. Il solo fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia valutato, nell’ambito della sua precedente prassi
decisionale, che le circostanze di una causa non giustificavano l’imputazione del comportamento della controllata alla sua
controllante non vuol dire che essa sia obbligata a effettuare la medesima valutazione in occasione dell’adozione di una successiva
decisione.
(v. punto 75)
3.
Sotto il profilo dell’onere della prova relativa a una violazione dell’art. 81, n. 1, CE, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] l’onere
di provare non soltanto l’esistenza dell’intesa, ma altresì la sua durata. Per calcolare la durata di un’infrazione avente
ad oggetto una restrizione della concorrenza, si deve determinare il periodo durante il quale tale accordo è esistito, cioè
il periodo tra la data della sua stipulazione e quella in cui l’accordo è venuto meno. In mancanza di elementi di prova tali
da dimostrare direttamente la durata dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] deve fondarsi quantomeno su elementi di prova riferentisi
a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo tale che si possa ragionevolmente ammettere che l’infrazione sia durata
ininterrottamente entro due date precise.
Ciò non si verifica quando la [OSCURATO:PERSONA] non indica alcun elemento concreto che permetta di desumere l’esistenza di una concordanza
di volontà tra l’impresa interessata e le altre partecipanti all’intesa durante il periodo indicato e quando non risulta dai
documenti presentati agli atti che vi sia stata alcuna manifestazione di volontà di una delle partecipanti all’intesa nei
confronti dell’impresa interessata volta ad uno scopo anticoncorrenziale.
Il semplice fatto che il dipendente di una società che ha partecipato a un’intesa sia distaccato presso un’altra società non
può comportare, per ciò stesso, che quest’ultima diventi automaticamente parte dell’intesa. In effetti, non si può escludere
che, in tali circostanze, il dipendente in questione decida di non coinvolgere nelle pratiche anticoncorrenziali la società
presso cui è distaccato, o che detta società prenda le misure necessarie per evitare tale tipo di pratiche. Spetta in tal
caso alla [OSCURATO:PERSONA] provare che, durante il periodo indicato, la società, grazie alle informazioni ottenute da parte di
detto impiegato nell’ambito delle funzioni da lui precedentemente svolte, abbia attuato gli accordi conclusi in seno all’intesa
e non abbia, quindi, agito in modo autonomo sul mercato.
(v. punti 88-89, 91-93, 95)
4.
Gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17
e dell’articolo 65, pargrafo 5, del Trattato CECA distinguono tra infrazioni poco gravi, infrazioni gravi e infrazioni molto
gravi (punto 1 A, primo e secondo comma, degli orientamenti). Peraltro, la distinzione operata tra le imprese consiste nel
determinare, conformemente al punto 1 A, terzo, quarto e sesto comma, degli orientamenti, il contributo individuale di ogni
singola impresa, in termini di capacità economica effettiva, al successo dell’intesa ai fini della sua classificazione nella
categoria appropriata.
Il singolo contributo di ogni impresa, in termini di capacità economica effettiva, al successo dell’intesa va distinto dall’impatto
concreto dell’infrazione di cui al punto 1 A, primo comma, degli orientamenti. In tale ultimo caso, si tiene conto dell’impatto
concreto dell’infrazione, se misurabile, per classificarla come poco grave, grave o molto grave. Il singolo contributo di
ogni impresa è preso in considerazione, invece, allo scopo di ponderare gli importi determinati in funzione della gravità
dell’infrazione.
Pertanto, anche in assenza di impatto concreto misurabile dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] può decidere di differenziare le
imprese interessate, conformemente al punto 1 A, terzo, quarto e sesto comma, degli orientamenti, una volta qualificata l’infrazione
come poco grave, grave o molto grave.
(v. punti 122-124)
5.
Risulta dalla descrizione delle infrazioni molto gravi contenuta negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte
in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA che
le intese o le pratiche concordate volte segnatamente, come nella fattispecie, alla fissazione di obiettivi di prezzo o alla
ripartizione di quote di mercato possono essere qualificate come infrazioni «molti gravi» sulla sola base della loro natura,
senza che la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta a dimostrare un impatto concreto dell’infrazione sul mercato. Parimenti, le intese orizzontali
in materia di prezzi fanno parte delle infrazioni più gravi del diritto della concorrenza e possono quindi essere qualificate,
di per sé, come molto gravi.
(v. punto 126)
6.
Il diritto a essere sentiti, nell’ambito di un procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], è un principio che richiede
in particolare che la comunicazione degli addebiti inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] a un’impresa alla quale essa intende infliggere
una sanzione per violazione delle regole di concorrenza contenga gli elementi essenziali della contestazione mossa contro
tale impresa, quali i fatti addebitati, la qualificazione data a questi ultimi e gli elementi di prova sui quali si fonda
la [OSCURATO:PERSONA], affinché l’impresa in questione sia in grado di far valere utilmente i propri argomenti nell’ambito del procedimento
amministrativo attivato a suo carico. Per quanto riguarda, più in particolare, il calcolo delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] adempie
il suo obbligo di rispettare il diritto delle imprese di essere sentite quando dichiara espressamente, nella comunicazione
degli addebiti, che vaglierà se sia il caso di infliggere ammende alle imprese interessate e indica i principali elementi
di fatto e di diritto che possono implicare l’irrogazione di un’ammenda, quali la gravità e la durata della presunta infrazione
ed il fatto di averla commessa intenzionalmente o per negligenza. [OSCURATO:PERSONA] operando, essa fornisce le indicazioni necessarie per
difendersi non solo contro l’addebito dell’infrazione, ma anche contro l’irrogazione di ammende.
(v. punto 128)
7.
Qualora la [OSCURATO:PERSONA] suddivida le imprese interessate in categorie ai fini della fissazione dell’importo delle ammende per
infrazione all’art. 81, n. 1, CE, la determinazione dei valori limite per ogni singola categoria così individuata deve essere
coerente ed obiettivamente giustificata. Inoltre, tra gli elementi di valutazione della gravità dell’infrazione possono, a
seconda dei casi, figurare il volume e il valore delle merci oggetto dell’infrazione nonché la dimensione e la potenza economica
dell’impresa e, quindi, l’influenza che quest’ultima può esercitare sul mercato. Da un lato, ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA]
può, nel commisurare l’ammenda, tener conto tanto del fatturato complessivo dell’impresa, che costituisce un’indicazione,
anche se approssimativa e imperfetta, delle sue dimensioni e della sua potenza economica, quanto della parte di tale fatturato
corrispondente alla vendita delle merci coinvolte nell’infrazione e che può quindi fornire un’indicazione dell’entità della
medesima. Dall’altro, ne risulta che non si deve attribuire ad alcuno di questi due dati un peso eccessivo rispetto ad altri
criteri di valutazione, per cui la determinazione dell’ammenda adeguata non può essere il risultato di un semplice calcolo
basato sul fatturato complessivo.
Quando si deve far riferimento al fatturato delle imprese coinvolte in una stessa infrazione per determinare i rapporti tra
le ammende da infliggere, occorre delimitare il periodo da considerare in modo tale che i volumi ottenuti siano il più possibile
paragonabili tra di loro. Ne consegue che una determinata impresa non può pretendere che la [OSCURATO:PERSONA] si fondi, per quanto
la riguarda, su un periodo diverso rispetto a quello di cui tiene conto in generale, a meno che non dimostri che il fatturato
da essa realizzato nel corso di detto ultimo periodo, per le sue peculiarità specifiche, non è rappresentativo delle sue dimensioni
reali e della sua forza economica, né dell’entità dell’infrazione da essa commessa.
(v. punti 131, 133)
8.
Il potere della [OSCURATO:PERSONA] di infliggere ammende alle imprese che, intenzionalmente o per negligenza, trasgrediscono l’art. 81 CE
costituisce uno dei mezzi di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] per potere svolgere il compito di sorveglianza assegnatole dal diritto
comunitario, compito che comprende il dovere di perseguire una politica generale mirante ad applicare, in fatto di concorrenza,
i principi fissati dal Trattato e ad orientare in questo senso il comportamento delle imprese. Ne consegue che, per valutare
la gravità di un’infrazione onde determinare l’importo dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] deve curare che la sua azione abbia carattere
dissuasivo, soprattutto per i tipi di trasgressioni particolarmente nocivi per il conseguimento degli scopi della Comunità.
Occorre quindi che l’importo dell’ammenda venga modulato al fine di tenere conto dell’impatto voluto sull’impresa cui l’ammenda
stessa viene inflitta, affinché questa non venga resa trascurabile o, al contrario, eccessiva, in considerazione, segnatamente,
della capacità finanziaria dell’impresa in questione, conformemente agli obblighi derivanti, da un lato, dalla necessità di
assicurare l’effettività dell’ammenda e, dall’altro, dal rispetto del principio di proporzionalità. Un’impresa di grandi dimensioni,
dotata di considerevoli risorse finanziarie rispetto a quelle degli altri membri di un’intesa, è in grado di svincolare più
facilmente i fondi necessari al pagamento della sua ammenda, il che giustifica, in vista di un effetto dissuasivo sufficiente
della stessa, che si infligga, in particolare mediante applicazione di un fattore moltiplicatore, un’ammenda proporzionalmente
più elevata rispetto a quella che sanziona la stessa infrazione commessa da un’impresa che non dispone di pari risorse. In
particolare, la presa in considerazione del fatturato globale di ciascuna impresa che faccia parte di un’intesa è pertinente
al fine di determinare l’importo dell’ammenda.
Lo scopo dissuasivo che la [OSCURATO:PERSONA] legittimamente persegue fissando l’importo di un’ammenda è volto a garantire l’osservanza
da parte delle imprese delle regole di concorrenza stabilite dal Trattato per lo svolgimento delle loro attività all’interno
della Comunità o dello Spazio economico europeo. Ne consegue che il fattore dissuasivo, che può essere incluso nel calcolo
dell’ammenda, è valutato tenendo conto di molteplici elementi, e non solo della situazione particolare dell’impresa interessata.
Tale principio si applica segnatamente allorquando la [OSCURATO:PERSONA] ha determinato un moltiplicatore di dissuasione applicato
all’ammenda inflitta a un’impresa.
(v. punti 148-151)
9.
Le spese che le imprese interessate hanno sostenuto per costituire una garanzia bancaria per coprire l’importo dell’ammenda
loro inflitta non sono spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa e, pertanto, non rientrano tra le spese ripetibili
ai sensi dell’art. 91 del regolamento di procedura.
(v. punto 172)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
13 luglio 2011 (
*
)
«Concorrenza – Intese – Mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione – Decisione che accerta un’infrazione all’art. 81 CE – Imputabilità del comportamento illecito – Ammende – Gravità e durata dell’infrazione – Circostanze aggravanti»
Nella causa T‑42/07,
[OSCURATO:PERSONA],
con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]),
[OSCURATO:PERSONA].,
con sede in Schwalbach (Germania),
[OSCURATO:PERSONA] mbH
, con sede in Schwalbach,
[OSCURATO:PERSONA] GmbH,
con sede in Horgen (Svizzera),
rappresentate inizialmente dagli avv.ti D. Schroeder, P. Matthey e T. Graf, successivamente dagli avv.ti Schroeder e Graf,
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata inizialmente dai sigg. M. Kellerbauer, V. Bottka e dalla sig.ra J. Samnadda, successivamente dai sigg. Kellerbauer,
Bottka e V. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda diretta a ottenere l’annullamento, per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], della decisione
della [OSCURATO:PERSONA] 29 novembre 2006, C (2006) 5700 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53
dell’Accordo SEE (Caso COMP/F/38.638 – Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione), o l’annullamento,
per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA]., dell’art. 1 di detta decisione o la riduzione, per quanto riguarda l’insieme
delle ricorrenti, dell’ammenda loro inflitta,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione),
composto dal sig. F. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), facente funzione di presidente, dalla sig.ra I. [OSCURATO:PERSONA]‑Białecka e dal sig. N. [OSCURATO:PERSONA],
giudici,
cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 ottobre 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
1
Con decisione 29 novembre 2006, C (2006) 5700 def. (Caso COMP/F/38.638 – Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo
emulsione; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha constatato che varie imprese
avevano violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53 dell’Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) partecipando a un’intesa
sul mercato dei prodotti soprammenzionati.
2
Le imprese destinatarie della decisione impugnata sono:
– la [OSCURATO:PERSONA] AG, con sede in Leverkusen (Germania);
– [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»);
– la [OSCURATO:PERSONA]., con sede in Schwalbach (Germania);
– la [OSCURATO:PERSONA] mbH (già [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. OHG), con sede in Schwalbach;
– la [OSCURATO:PERSONA], con sede in Horgen (Svizzera);
– l’[OSCURATO:SOCIETA], con sede in Roma;
– la [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Brindisi (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»);
– la [OSCURATO:PERSONA] NV, con sede in L’Aia ([OSCURATO:PERSONA]);
– la [OSCURATO:PERSONA] BV, con sede in L’Aia;
– la [OSCURATO:PERSONA] BV, con sede in Rotterdam ([OSCURATO:PERSONA]);
– l’Unipetrol a.s., con sede in Praga (Repubblica ceca);
– la Kaučuk a.s., con sede in Kralupy nad Vltavou (Repubblica ceca);
– la Trade‑Stomil sp. z o.o., con sede in Łódź (Polonia) (in prosieguo: la «Stomil»).
3
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono interamente controllate, direttamente o indirettamente,
dalla [OSCURATO:PERSONA] (punti 16‑21 della decisione impugnata).
4
L’attività dell’ENI relativa ai prodotti di cui trattasi è stata svolta inizialmente dall’[OSCURATO:SOCIETA], controllata
indirettamente dall’ENI tramite la sua controllata [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: l’«[OSCURATO:SOCIETA]»). [OSCURATO:SOCIETA]° novembre 1997, l’[OSCURATO:SOCIETA]
[OSCURATO:PERSONA] è stata assorbita dall’[OSCURATO:SOCIETA]. L’ENI controllava il 99,97% dell’[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]° gennaio 2002, l’[OSCURATO:SOCIETA] ha trasferito la sua attività chimica strategica (compresa l’attività concernente la gomma butadiene e la gomma stirene
e butadiene del tipo emulsione) alla [OSCURATO:PERSONA], propria controllata al 100%. L’ENI controlla direttamente e integralmente la
[OSCURATO:PERSONA] dal 21 ottobre 2002. A decorrere dal 1° maggio 2003, l’[OSCURATO:SOCIETA] ha cambiato la sua denominazione in [OSCURATO:SOCIETA]
(punti 26‑32 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] utilizza, nella decisione impugnata, la denominazione «[OSCURATO:SOCIETA]» per
fare riferimento a qualsiasi società appartenente all’ENI (in prosieguo: l’«[OSCURATO:SOCIETA]») (punto 36 della decisione impugnata).
5
[OSCURATO:PERSONA] è una controllata della [OSCURATO:PERSONA], che è a sua volta interamente controllata dalla [OSCURATO:PERSONA]
(in prosieguo, congiuntamente: la «[OSCURATO:PERSONA]») (punti 38‑40 della decisione impugnata).
6
La Kaučuk è stata creata nel 1997 a seguito della fusione tra la Kaučuk [OSCURATO:PERSONA] a.s. e la [OSCURATO:PERSONA] a.s. Il 21 luglio
1997, l’Unipetrol ha acquisito tutti i beni, i diritti e gli obblighi delle imprese interessate dalla fusione. L’Unipetrol
detiene il 100% delle azioni della Kaučuk (punti 45 e 46 della decisione impugnata). Peraltro, secondo la decisione impugnata,
la Tavorex s.r.o. (in prosieguo: la «Tavorex»), avente sede nella Repubblica ceca, ha rappresentato la Kaučuk (e il suo predecessore,
la Kaučuk [OSCURATO:PERSONA]) nel commercio con l’estero tra il 1991 e il 28 febbraio 2003. Sempre secondo la decisione impugnata, la Tavorex
ha rappresentato la Kaučuk, dal 1996, nelle riunioni dell’Associazione europea della gomma sintetica (punto 49 della decisione
impugnata).
7
Secondo la decisione impugnata, la Stomil ha rappresentato il produttore polacco [OSCURATO:PERSONA] S.A. (in prosieguo:
la «[OSCURATO:PERSONA]») nelle attività di esportazione per circa trent’anni, almeno fino al 2001. Sempre secondo la decisione impugnata,
la Stomil ha rappresentato la [OSCURATO:PERSONA], tra il 1997 e il 2000, nelle riunioni dell’Associazione europea della gomma sintetica
(punto 51 della decisione impugnata).
8
Il periodo per il quale è stata constatata l’infrazione va dal 20 maggio 1996 al 28 novembre 2002 (per la [OSCURATO:PERSONA], l’ENI e la
[OSCURATO:PERSONA]), dal 20 maggio 1996 al 31 maggio 1999 (per la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]),
dal 1° luglio 1996 al 28 novembre 2002 (per la [OSCURATO:PERSONA]), dal 1° luglio 1996 al 27 novembre 2001 (per la [OSCURATO:PERSONA]),
dal 16 novembre 1999 al 28 novembre 2002 (per l’Unipetrol e la Kaučuk), dal 16 novembre 1999 al 22 febbraio 2000 (per la Stomil),
dal 22 febbraio 2001 al 28 febbraio 2002 (per la [OSCURATO:PERSONA]) e dal 26 novembre 2001 al 28 novembre
2002 (per la [OSCURATO:PERSONA]) (punti 476‑485 e art. 1 del dispositivo della decisione impugnata).
9
La gomma butadiene (in prosieguo: la «BR») e la gomma stirene butadiene del tipo emulsione (in prosieguo: l’«ESBR») sono gomme
sintetiche utilizzate essenzialmente per la produzione di pneumatici. Questi due prodotti sono sostituibili tra loro nonché
con altre gomme sintetiche e con la gomma naturale (punti 3‑6 della decisione impugnata).
10
Oltre ai destinatari della decisione impugnata, altri produttori asiatici e dell’[OSCURATO:PERSONA] orientale hanno venduto quantitativi
limitati di BR e ESBR nel territorio del SEE. Inoltre, un volume considerevole di BR viene prodotto direttamente dai principali
produttori di pneumatici (punto 54 della decisione impugnata).
11
Il 20 dicembre 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha contattato i servizi della [OSCURATO:PERSONA] e ha espresso la propria intenzione di cooperare a
titolo della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende
nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»), in relazione
alla BR e all’ESBR. Per quanto riguarda l’ESBR, la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito una dichiarazione orale con cui ha descritto le attività
dell’intesa. Tale dichiarazione è stata registrata su cassetta (punto 67 della decisione impugnata).
12
Il 14 gennaio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito una dichiarazione orale con cui ha descritto le attività dell’intesa relativa alla
BR. Tale dichiarazione orale è stata registrata su cassetta. [OSCURATO:PERSONA] ha del pari fornito verbali delle riunioni del comitato
BR dell’Associazione europea della gomma sintetica (punto 68 della decisione impugnata).
13
Il 5 febbraio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] la propria decisione di concederle un’immunità condizionale dall’ammenda
(punto 69 della decisione impugnata).
14
Il 27 marzo 2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato un accertamento, ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio
6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204), presso
i locali della [OSCURATO:PERSONA] & Co. (punto 70 della decisione impugnata).
15
Tra il settembre 2003 e il luglio 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alle imprese interessate dalla decisione impugnata varie
richieste di informazioni ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17 e dell’art. 18 del regolamento (CE) del Consiglio 16
dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003,
L 1, pag. 1) (punto 71 della decisione impugnata).
16
Il 16 ottobre 2003, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] & Co. si sono incontrate con i servizi della [OSCURATO:PERSONA] e hanno
manifestato l’intenzione di cooperare a titolo della comunicazione sulla cooperazione. In occasione di tale incontro è stata
fornita una presentazione orale delle attività dell’intesa relative alla BR e all’ESBR. Tale presentazione orale è stata registrata.
È stato inoltre costituito un fascicolo contenente i documenti inerenti all’intesa (punto 72 della decisione impugnata).
17
Il 4 marzo 2005, la [OSCURATO:PERSONA] è stata informata che la [OSCURATO:PERSONA] intendeva concederle una riduzione dell’ammenda compresa
tra il 30% e il 50% (punto 73 della decisione impugnata).
18
Il 7 giugno 2005, la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato il procedimento e ha inviato una prima comunicazione degli addebiti alle imprese
destinatarie della decisione impugnata – ad eccezione dell’Unipetrol – nonché alla [OSCURATO:PERSONA]. La prima comunicazione degli addebiti
è stata adottata anche nei confronti della Tavorex, ma non le è stata notificata in quanto detta società era in liquidazione
dall’ottobre del 2004. Il procedimento nei suoi confronti è stato quindi archiviato (punti 49 e 74 della decisione impugnata).
19
Le imprese di cui trattasi hanno depositato osservazioni scritte relative a tale prima comunicazione degli addebiti (punto
75 della decisione impugnata). Esse hanno inoltre avuto accesso al fascicolo, sotto forma di CD‑ROM, nonché alle dichiarazioni
orali e ai documenti ad esse relativi presso i locali della [OSCURATO:PERSONA] (punto 76 della decisione impugnata).
20
Il 3 novembre 2005, la [OSCURATO:PERSONA] des [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ha chiesto di intervenire.
Essa ha fornito osservazioni scritte il 13 gennaio 2006 (punto 78 della decisione impugnata).
21
Il 6 aprile 2006, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una seconda comunicazione degli addebiti indirizzata alle imprese destinatarie
della decisione impugnata. Le imprese di cui trattasi hanno depositato osservazioni scritte a tale riguardo (punto 84 della
decisione impugnata).
22
Il 12 maggio 2006, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una denuncia ai sensi dell’art. 5 del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 7 aprile
2004, n. 773, relativo ai procedimenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] a norma degli artt. 81 [CE] e 82 [CE] (GU L 123, pag. 18)
(punto 85 della decisione impugnata).
23
Il 22 giugno 2006, le imprese destinatarie della decisione impugnata, ad eccezione della Stomil, nonché la [OSCURATO:PERSONA], hanno
partecipato all’audizione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (punto 86 della decisione impugnata).
24
In mancanza di sufficienti elementi di prova della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di archiviare
il procedimento nei suoi confronti (punto 88 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre deciso di archiviare il
procedimento nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] (punto 89 della decisione impugnata).
25
Peraltro, mentre inizialmente erano stati utilizzati due numeri di caso diversi (uno per la BR e l’altro per l’ESBR) (COMP/E‑1/38.637
e COMP/E‑1/38.638), la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato, dopo la prima comunicazione degli addebiti, un unico numero (COMP/F/38.638)
(punti 90 e 91 della decisione impugnata).
26
Il procedimento amministrativo si è concluso con l’adozione della decisione impugnata, da parte della [OSCURATO:PERSONA], il 29 novembre
2006.
27
Ai sensi dell’art. 1 del dispositivo della decisione impugnata, le seguenti imprese hanno violato l’art. 81 CE e l’art. 53
SEE, commettendo, nei periodi indicati, un’infrazione unica e continuata consistente nel concordare obiettivi di prezzo, nella
ripartizione dei clienti mediante accordi di non aggressione e nello scambio di informazioni riservate concernenti prezzi,
concorrenti e clienti nei settori della BR e dell’ESBR:
a) la [OSCURATO:PERSONA], dal 20 maggio 1996 al 28 novembre 2002;
b) la [OSCURATO:PERSONA], dal 1° luglio 1996 al 28 novembre 2002; la [OSCURATO:PERSONA], dal 1° luglio 1996 al 27 novembre 2001; la [OSCURATO:PERSONA], dal 22 febbraio 2001 al 28 febbraio 2002; la [OSCURATO:PERSONA], dal 26 novembre 2001 al 28 novembre
2002;
c) l’ENI, dal 20 maggio 1996 al 28 novembre 2002; la [OSCURATO:PERSONA], dal 20 maggio 1996 al 28 novembre 2002;
d) la [OSCURATO:PERSONA], dal 20 maggio 1996 al 31 maggio 1999; la [OSCURATO:PERSONA], dal 20 maggio 1996 al 31 maggio 1999; la [OSCURATO:PERSONA], dal 20 maggio 1996 al 31 maggio 1999;
e) l’Unipetrol, dal 16 novembre 1999 al 28 novembre 2002; la Kaučuk, dal 16 novembre 1999 al 28 novembre 2002;
f) la Stomil, dal 16 novembre 1999 al 22 febbraio 2000.
28
Sulla base degli accertamenti di fatto e delle valutazioni giuridiche operate nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha
irrogato alle imprese di cui trattasi varie ammende il cui importo è stato calcolato conformemente al metodo illustrato negli
orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e
dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti») nonché nella comunicazione
sulla cooperazione.
29
L’art. 2 del dispositivo della decisione impugnata infligge le seguenti ammende:
a) alla [OSCURATO:PERSONA]: EUR 0;
b) alla [OSCURATO:PERSONA]: EUR 64,575 milioni, di cui:
i) EUR 60,27 milioni in solido con la [OSCURATO:PERSONA];
ii) EUR 47,355 milioni in solido con la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA];
c) all’ENI e alla [OSCURATO:PERSONA], in solido: EUR 272,25 milioni;
d) alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], in solido: EUR 160,875 milioni;
e) all’Unipetrol e alla Kaučuk, in solido: EUR 17,55 milioni;
f) alla Stomil: EUR 3,8 milioni.
30
L’art. 3 del dispositivo della decisione impugnata ordina alle imprese elencate all’art. 1 di porre immediatamente fine, qualora
non vi abbiano ancora provveduto, alle infrazioni descritte nel medesimo articolo e di astenersi dal ripetere qualsiasi atto
o comportamento di cui all’art. 1 nonché qualsiasi atto o comportamento che abbia oggetto o effetto equivalente.
Procedimento e conclusioni delle parti
31
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 febbraio 2007, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA],
la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, congiuntamente, la «Dow») hanno proposto il presente
ricorso.
32
Con decisione del presidente del Tribunale in data 2 aprile 2009, il sig. N. [OSCURATO:PERSONA] è stato designato per completare la Sezione,
in seguito ad impedimento di uno dei suoi membri.
33
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento.
34
Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza che ha avuto luogo il 13 ottobre
2009.
35
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata nella parte che la riguarda.
36
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia annullare l’art. 1 della decisione impugnata nella parte in cui accerta
la violazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], degli artt. 81 CE e 53 SEE a partire dal 1° luglio 1996.
37
Tutte le ricorrenti (e la [OSCURATO:PERSONA] in via subordinata) chiedono che il Tribunale voglia ridurre significativamente l’importo
dell’ammenda loro inflitta.
38
Tutte le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
– ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di pagare le spese legali delle ricorrenti e le altre spese correlate alla presente causa, nonché
quelle derivanti dalla garanzia bancaria prestata dalle ricorrenti per coprire l’importo dell’ammenda loro inflitta con la
decisione impugnata in pendenza di giudizio dinanzi al Tribunale;
– adottare qualsiasi altro provvedimento che riterrà adeguato.
39
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare le ricorrenti alle spese.
In diritto
40
[OSCURATO:PERSONA] fa valere tre motivi a sostegno delle sue conclusioni. Con il primo motivo, censura il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha
imputato l’infrazione alla [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo, la Dow afferma che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore nella
determinazione della durata della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alla violazione. Con il terzo motivo, la Dow lamenta
che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso diversi errori nel calcolo dell’importo delle ammende ad essa inflitte.
A –
Sulle domande dirette all’annullamento parziale della decisione impugnata
1.
Sul primo motivo, relativo all’imputazione illegittima dell’infrazione alla [OSCURATO:PERSONA]
41
Il primo motivo della Dow si articola in tre parti. Nell’ambito della prima parte, la Dow ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] abbia
applicato un criterio errato di valutazione della responsabilità di una società controllante. Nell’ambito della seconda parte,
la Dow ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] abbia, in ogni caso, confutato la presunzione esistente nei suoi confronti. Nell’ambito
della terza parte, la Dow sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore, avendo omesso di esercitare il suo potere discrezionale
per valutare se adottare la decisione impugnata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e avendo omesso di motivare la decisione
di ritenere la controllante responsabile nel caso di specie.
a) Sulla prima parte, relativa all’applicazione di un criterio errato di imputazione dell’infrazione alla controllante
42
In occasione dell’udienza, la Dow, tenuto conto della decisione della Corte 10 settembre 2009, causa C‑97/08 P, [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8237), ha ritirato la prima parte del suo primo motivo, circostanza di cui si è preso atto.
43
Pertanto, non occorre pronunciarsi sulla prima parte del primo motivo dedotto dalla Dow.
b) Sulla seconda parte, relativa alla confutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della presunzione gravante su di essa
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
44
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, se sussiste una presunzione secondo cui una società che detiene il 100% della controllata esercita su
di essa un’influenza determinante, la [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie ha confutato detta presunzione. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, al
riguardo, che una controllante può superare la presunzione che grava su di essa dimostrando di non aver esercitato un’influenza
determinante sul comportamento della sua controllata. Essa non sarebbe tenuta a provare che non era più nella posizione di
esercitare un’influenza dominante su detta società. Il criterio applicabile sarebbe quello di determinare se la controllata
«si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante» con riguardo alla sua «linea
di condotta sul mercato» (sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑286/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9925). L’espressione «in sostanza» comprenderebbe il fatto di verificare se la controllata rispetti le regole
della concorrenza o se le violi al fine di ottenere prezzi più elevati rispetto a quelli che avrebbe potuto conseguire sul
mercato in condizioni normali. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe adottato questo approccio in due cause citate dalla Dow. [OSCURATO:PERSONA] osserva
a tale riguardo che una responsabilità per la violazione della normativa in materia di intese sarebbe ravvisabile soltanto
in caso di condotta intenzionale o negligente (art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003). La controllante, pertanto, potrebbe
essere considerata responsabile di un’infrazione dell’art. 81 CE soltanto nel caso in cui essa abbia agito, quanto meno, in
modo negligente con riguardo alla violazione compiuta dalla sua controllata.
45
Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] affermerebbe erroneamente e senza alcuna prova che i legami gerarchici tra la [OSCURATO:PERSONA]
e le sue controllate coprivano le attività dell’intesa e che la [OSCURATO:PERSONA] era informata di dette attività.
46
[OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, non avrebbe tenuto conto del fatto che, come precisato nelle risposte della Dow alla comunicazione
degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] avrebbero agito in modo autonomo.
A tale riguardo, la Dow sottolinea che solo alcuni dipendenti delle tre società, poco numerosi e di livello relativamente
basso all’interno dell’organigramma, avrebbero preso parte all’infrazione. L’unico dipendente di alto livello che avrebbe
potuto essere a conoscenza delle attività dell’intesa era l’allora direttore commerciale della [OSCURATO:PERSONA] per il settore
elastomeri sintetici. Questi ha però sempre negato di essere stato a conoscenza dell’infrazione in esame e non vi sono elementi
che dimostrino il contrario. Con riguardo alla situazione dei dipendenti di cui trattasi in questa causa, la Dow osserva peraltro
che l’intesa e la sua scarna organizzazione sarebbero state già ben strutturate quando la [OSCURATO:PERSONA] è stata coinvolta.
La partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe da ricondurre alla decisione di attivare determinati meccanismi o di mettere
in funzione strutture specifiche.
47
Quando la [OSCURATO:PERSONA] è entrata sul mercato in esame, divenendo, in data 1° luglio 1996, distributore della [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «BSL»), la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto essere automaticamente informata di eventuali
condotte anticoncorrenziali. Il settore in questione avrebbe rappresentato un’attività nuova per la Dow, che non l’avrebbe
integrata all’interno di una delle sue strutture organizzative preesistenti. [OSCURATO:PERSONA] ricorda, a questo riguardo, in particolare,
che la BSL era una società controllata al 100% dalla Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS), fino al
1° settembre 1999, momento in cui la Dow ha acquisito una partecipazione dell’80% nel suo capitale e ne ha conseguito il controllo
congiunto. Non era peraltro neppure certo che la BSL avrebbe continuato a produrre la BR e l’ESBR. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, sarebbe
divenuta a pieno titolo produttrice di BR e di ESBR solo con l’acquisizione dell’attività aziendale «gomma sintetica» della
[OSCURATO:PERSONA], il 1° giugno 1999.
48
Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non sia stata informata delle discussioni sui prezzi sarebbe in linea con la struttura organizzativa
del gruppo. La direzione dell’attività «elastomeri sintetici» si sarebbe trovata in seno alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA]
& Co. (divenuta, come ricordato al punto 2 supra, la [OSCURATO:PERSONA]). Detto settore non sarebbe stato
integrato in nessuna delle strutture organizzative esistenti e avrebbe continuato a rappresentare un’attività indipendente.
L’allora direttore commerciale della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato posto sotto la responsabilità di dipendenti della [OSCURATO:PERSONA],
i quali, privi di esperienza in materia di gomma sintetica, si sarebbero astenuti dall’interferire nelle sue decisioni commerciali.
Ne consegue che i legami industriali ed economici tra la [OSCURATO:PERSONA] e le sue controllate nel settore in esame non sarebbero
stati così stretti come la [OSCURATO:PERSONA] afferma al punto 357 della decisione impugnata. Il fatto che l’allora direttore commerciale
della [OSCURATO:PERSONA] dipendesse dalla [OSCURATO:PERSONA] non significherebbe affatto che quest’ultima abbia effettivamente avuto
conoscenza dell’intesa o che si sia resa negligente nel non scoprirne l’esistenza.
49
[OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata nelle condizioni di porre fine alla partecipazione delle altre società del gruppo alla violazione,
non essendone a conoscenza. In ciò si dovrebbe ravvisare una differenza essenziale del caso di specie rispetto a quello che
ha portato alla sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑354/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2111).
Tutti i dipendenti della Dow con responsabilità commerciali avrebbero anzi ricevuto una regolare formazione in materia di
diritto della concorrenza. Tutti i dipendenti in questione, inoltre, sarebbero stati tenuti a rispettare il codice di condotta
commerciale della [OSCURATO:PERSONA], che nel 1999 conteneva, in particolare, regole specifiche relative al «rispetto del diritto
della concorrenza», citate dalla Dow. Se tali dipendenti si fossero rivolti a un legale della Dow, quest’ultima avrebbe adottato
tutte le misure necessarie per porre immediatamente fine alle pratiche illegali.
50
[OSCURATO:PERSONA] affermerebbe, in secondo luogo, l’esistenza di «rapporti di dipendenza» tra la [OSCURATO:PERSONA] e le sue controllate
e sosterrebbe che tali relazioni «(…) si riferivano a tutti gli aspetti essenziali delle attività legate alla BR e all’ESBR»,
che «[l]’intesa controversa era certamente un fattore essenziale della politica commerciale adottata dalle filiali della Dow
nel settore della BR/ESBR e [che] non è ammissibile che fosse [loro] possibile discutere delle loro attività senza menzionarne
l’esistenza» (punto 357 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] non fornirebbe comunque alcuna prova al riguardo.
51
Contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 357 della decisione impugnata, la Dow non si sarebbe limitata
genericamente a negare gli addebiti, ma avrebbe dichiarato che, malgrado un’approfondita inchiesta interna, nulla induceva
a ritenere che qualcuno all’interno della [OSCURATO:PERSONA] fosse informato delle discussioni sui prezzi. Secondo la Dow, il fatto
che esista una struttura gerarchica che coinvolge tutti gli aspetti essenziali di un’attività non significa che detta struttura
sia utilizzata per rendere note pratiche di intese anticoncorrenziali al livello superiore. Se la semplice esistenza di rapporti
gerarchici fosse sufficiente per rendere la controllante responsabile del comportamento delle sue controllate, non sarebbe
possibile dimostrare l’autonomia di comportamento delle controllate. Una controllata può agire in modo autonomo, anche se
alcuni dei suoi dipendenti rispondono a persone appartenenti all’organigramma di altre società del gruppo. [OSCURATO:PERSONA] osserva,
inoltre, che la presente fattispecie diverge da quella che ha dato luogo alla sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa
T‑314/01, Avebe/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3085). In quel caso i dirigenti dell’impresa comune (la controllata) avrebbero
svolto contemporaneamente funzioni direzionali all’interno delle controllanti. I rappresentanti delle controllanti sarebbero
stati o direttamente coinvolti nell’infrazione o necessariamente a conoscenza della stessa. La controllata, inoltre, sarebbe
stata creata ricorrendo a una particolare forma giuridica.
52
[OSCURATO:PERSONA] propone, in terzo luogo, di sentire come testimoni diverse persone che erano (o avrebbero potuto essere) in grado di
riferire informazioni relative alle attività dell’intesa a un dipendente della [OSCURATO:PERSONA] e di chiedere loro se ciò sia
avvenuto. [OSCURATO:PERSONA] chiede altresì di sentire come testimoni le persone che la [OSCURATO:PERSONA] cita espressamente nella nota a piè
di pagina n. 218 della decisione, o indirettamente, con riferimento alla lettera della Dow in data 26 luglio 2004, in quanto
facenti parte delle strutture gerarchiche interessate.
53
[OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto della seconda parte del primo motivo. Essa ritiene, in sostanza, che gli elementi dedotti
dalla Dow non siano sufficienti per rovesciare la presunzione che esiste nella fattispecie.
Giudizio del Tribunale
54
[OSCURATO:PERSONA] osserva, nella decisione impugnata, che una controllante può essere considerata responsabile del comportamento
illecito di una controllata qualora quest’ultima non determini autonomamente il proprio comportamento sul mercato. [OSCURATO:PERSONA]
fa riferimento, al riguardo, in particolare, alla nozione d’impresa nel diritto della concorrenza (punti 333 e 334 della decisione
impugnata). [OSCURATO:PERSONA] afferma peraltro di poter presumere che una controllata al 100% segua in generale le istruzioni
che le sono impartite dalla società controllante senza dover verificare se quest’ultima abbia effettivamente esercitato tale
potere. Incomberebbe alla società controllante o alla controllata confutare tale presunzione fornendo prove sufficienti del
fatto che la controllata ha stabilito in modo autonomo il suo comportamento sul mercato invece di seguire le istruzioni ricevute
dalla società controllante, cosicché esse non rientrerebbero nella nozione di impresa (punto 335 della decisione impugnata).
55
[OSCURATO:PERSONA] ritiene poi che la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] siano responsabili
di aver partecipato direttamente all’infrazione. Essa precisa che, nel periodo in cui si è verificata l’infrazione, dette
società erano detenute direttamente o indirettamente al 100% dalla [OSCURATO:PERSONA]. Si poteva pertanto presumere, secondo la
[OSCURATO:PERSONA], che la controllante avesse esercitato un’influenza determinante sul comportamento delle sue controllate. Questa
presunzione sarebbe stata corroborata, nel caso di specie, da numerosi elementi. [OSCURATO:PERSONA] ne ha concluso che la decisione
impugnata doveva essere indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] e alla
[OSCURATO:PERSONA], le quali dovevano essere ritenute responsabili in solido dell’infrazione (punti 340‑364 della decisione impugnata).
56
Occorre ricordare a tale riguardo che, quando una società controllante detiene il 100% del capitale della propria controllata
che abbia infranto le norme comunitarie in materia di concorrenza, da un lato, tale società controllante può esercitare un’influenza
determinante sul comportamento della controllata e, dall’altro, esiste una presunzione relativa secondo cui detta società
controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata. Alla luce di tali
considerazioni, è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] provi che l’intero capitale di una controllata è detenuto dalla controllante
per poter presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. [OSCURATO:PERSONA] potrà poi ritenere la società controllante solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta alla
propria controllata, a meno che tale società controllante, cui incombe l’onere di confutare detta presunzione, non fornisca
sufficienti elementi di prova, idonei a dimostrare che la propria controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato
(v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 42 supra, punti 60 e 61 nonché la giurisprudenza ivi citata).
57
Avendo ritirato la prima parte del suo primo motivo, la Dow non contesta che la [OSCURATO:PERSONA] poteva presumere che la [OSCURATO:PERSONA],
in forza della detenzione diretta o indiretta della totalità del capitale delle sue controllate, esercitasse un’influenza
determinante sul loro comportamento.
58
Spettava quindi alla [OSCURATO:PERSONA] rovesciare tale presunzione dimostrando che dette controllate determinavano la loro politica
commerciale in modo autonomo e che pertanto non costituivano con la medesima società un’entità economica unica e, dunque,
una sola impresa ai sensi dell’art. 81 CE.
59
Più in particolare, incombeva alla [OSCURATO:PERSONA] sottoporre ogni elemento relativo ai vincoli organizzativi, economici e giuridici
intercorrenti con le proprie controllate che essa considerava idoneo a dimostrare che la controllante e le controllate non
costituivano un’entità economica unica. Nella sua valutazione, infatti, il Tribunale deve tener conto di tutti gli elementi
sottopostigli dalle parti, il cui carattere e la cui importanza possono variare a seconda delle caratteristiche proprie di
ciascun caso di specie (sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, causa T‑112/05, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5049,
punto 65).
60
In primo luogo, con i suoi argomenti la Dow sostiene che, non essendo coinvolta nell’infrazione, né a conoscenza della stessa,
non può esserne ritenuta responsabile. In occasione dell’udienza, la Dow ha tuttavia osservato come, alla luce della sentenza
10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 42 supra, non era nelle condizioni di confutare la presunzione
gravante su di essa a tal riguardo, in quanto, in base a detta sentenza, l’influenza determinante esercitata dalla controllante
non deve necessariamente riguardare la politica commerciale della controllata e, a fortiori, l’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] riconosce
così che gli argomenti da essa dedotti non sono idonei a contrastare la legittimità della decisione impugnata su tale punto.
All’udienza la Dow ha dichiarato, quindi, che ritirava gli argomenti indicati nella seconda parte del primo motivo inerente
a detto aspetto.
61
In secondo luogo, ad abundantiam, la [OSCURATO:PERSONA] menziona nella decisione impugnata elementi aggiuntivi che consentono di
ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia esercitato un’influenza determinante sul comportamento delle sue controllate. [OSCURATO:PERSONA]
osserva, in particolare, che i dipendenti che hanno preso parte alla violazione rispondevano al direttore commerciale (gomma
sintetica) della [OSCURATO:PERSONA], il quale, a sua volta, rispondeva ai responsabili del settore della [OSCURATO:PERSONA], che, da
ultimo, riferivano al presidente‑direttore generale (punti 344‑352 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] non contesta tali circostanze
di fatto, ma ritiene che detti elementi non comprovino che la [OSCURATO:PERSONA] fosse effettivamente a conoscenza dell’intesa o
che si sia resa negligente per non averne scoperto l’esistenza. Orbene, per le ragioni esposte al punto che precede, questi
argomenti non sono idonei a confutare la presunzione che grava sulla [OSCURATO:PERSONA], come riconosciuto dalla stessa Dow in occasione
dell’udienza.
62
[OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia osservato in udienza che la [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato erroneamente, al punto 357 della decisione impugnata,
che la [OSCURATO:PERSONA] era informata delle attività dell’intesa. A detta della Dow, se l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] fosse
corretta, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata coinvolta direttamente nell’intesa. Orbene, questa affermazione andrebbe però ben
oltre la responsabilità della controllante quale soggetto che detiene il 100% del capitale della sua controllata. [OSCURATO:PERSONA]
non avrebbe fornito in proposito alcun elemento di prova. Alla luce della sentenza della Corte 3 settembre 2009, cause riunite
C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7191) e considerato che la presente
controversia sarebbe equiparabile a quella che ha condotto alla sentenza citata, la Dow conclude sostenendo l’illegittimità
della decisione impugnata a tal riguardo.
63
Senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità degli argomenti invocati dalla Dow in occasione dell’udienza, è sufficiente
osservare che essi si basano sul presupposto che, in considerazione degli elementi indicati al punto 357 della decisione impugnata,
la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto la [OSCURATO:PERSONA] responsabile anche di una sua partecipazione diretta all’infrazione e che,
pertanto, la situazione qui in esame sarebbe equiparabile a quella che ha condotto alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
citata al punto 62 supra. Orbene, dai punti 340‑343 della decisione impugnata emerge chiaramente che la [OSCURATO:PERSONA] è stata
ritenuta responsabile soltanto in considerazione del controllo diretto o indiretto da essa esercitato sulle società che hanno
preso parte direttamente all’infrazione, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].
La premessa posta dalla Dow è pertanto errata.
64
Da questi elementi risulta quindi che le argomentazioni addotte dalla Dow non sono idonee a rimettere in discussione il fatto
che la [OSCURATO:PERSONA] e le sue controllate potevano essere considerate un’unica entità economica. In tale contesto, il Tribunale
ritiene che non sia necessario adottare le misure di organizzazione del procedimento richieste dalla Dow.
65
Alla luce di tali elementi, la seconda parte del primo motivo dedotto dalla Dow deve essere respinta in quanto infondata.
c) Sulla terza parte, relativa ad un errore nell’esercizio del potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] e al difetto di motivazione
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
66
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, in ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, «[n]el caso delle società capogruppo, nell’adottare una
decisione nei loro confronti, [essa] applica un principio generale, confermato da una giurisprudenza costante (…) e dal quale
non vede alcun motivo impellente di discostarsi» (punto 362 della decisione impugnata).
67
Ciò nondimeno, la giurisprudenza del Tribunale e della Corte, cui farebbero riferimento i punti 333‑336 della decisione impugnata,
non confermerebbe l’esistenza di alcuna politica generale della [OSCURATO:PERSONA] consistente nell’adottare una decisione nei confronti
della società capogruppo. Detta giurisprudenza indicherebbe unicamente che, in presenza di una presunzione relativa in base
alla quale la controllante ha effettivamente esercitato un’influenza determinante sulla sua controllata detenuta al 100%,
e qualora detta controllante non riesca a confutare tale presunzione, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe allora (senza che ci sia un
obbligo in tal senso) considerare la controllante responsabile del comportamento di detta controllata.
68
[OSCURATO:PERSONA] osserva, inoltre, richiamando alcune specifiche decisioni della [OSCURATO:PERSONA], come quest’ultima, in altri casi, non
abbia ritenuto la controllante responsabile, malgrado detenesse il 100% del capitale sociale della controllata, e ciò senza
indicare le ragioni per cui non aveva inflitto l’ammenda alla controllante.
69
Alla luce di detti elementi, la Dow sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe di volta in volta esercitare il proprio potere discrezionale.
Orbene, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe immotivatamente omesso di farlo, come emergerebbe, in particolare, dal
punto 362 della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che c’è differenza tra una politica generale intesa ad agire contro le
violazioni del diritto dell’Unione in materia di concorrenza e a sanzionare le imprese che si rendono responsabili di infrazioni,
e una politica generale consistente nel ritenere sempre responsabile la controllante.
70
[OSCURATO:PERSONA] ricorda di aver sostenuto, durante il procedimento amministrativo, che avrebbe subìto un danno ingiusto se la [OSCURATO:PERSONA]
avesse identificato la [OSCURATO:PERSONA] come destinataria della decisione che intendeva adottare, dato che ciò avrebbe portato
verosimilmente a un’azione di responsabilità civile ingiustificata negli [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] osserva al riguardo che, qualche
giorno dopo l’annuncio dell’adozione della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] è stata citata a comparire dinanzi a numerosi
tribunali degli [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di azioni collettive. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inoltre evidenziato come l’adozione
della decisione impugnata nei suoi confronti non fosse conforme alla politica della [OSCURATO:PERSONA] in materia di cooperazione,
dato che le imprese sarebbero meno propense a cooperare se detta cooperazione le esponesse ad azioni di risarcimento danni
intentate da terzi. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riconosciuto espressamente detto aspetto al punto 6 della comunicazione dell’8
dicembre 2006, relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese
(GU C 298, pag 17).
71
[OSCURATO:PERSONA] conclude che la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto in modo insufficiente di tali argomenti, limitandosi ad affermare che avevano
«carattere eminentemente politico». [OSCURATO:PERSONA] avrebbe invece dovuto tenerne conto quale contrappeso di eventuali argomenti
favorevoli a una notifica della decisione impugnata alla [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, essa non l’avrebbe fatto.
72
In ogni caso la decisione impugnata presenterebbe un vizio di motivazione, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non vi indicherebbe i
motivi in forza dei quali essa ha da ultimo deciso, nel caso in esame, di adottarla nei confronti della controllante. [OSCURATO:PERSONA]
non sarebbe affatto tenuta a spiegare perché non considera una controllante responsabile delle azioni di una delle sue controllate,
dato che una simile decisione non arrecherebbe danni ad alcuno. Sarebbe invece necessario che la [OSCURATO:PERSONA] valutasse i diversi
argomenti in causa ed esponesse le ragioni della sua decisione quando infligge un’ammenda a una controllante in ragione delle
infrazioni commesse da una delle sue controllate.
73
[OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto della terza parte del primo motivo. Essa ritiene, in sostanza, che, laddove siano soddisfatte
le condizioni per imputare il comportamento delle controllate alla controllante, essa non sia tenuta a spiegare la scelta
dei destinatari della sua decisione.
Giudizio del Tribunale
74
Occorre ricordare che, per le ragioni esposte nell’ambito della seconda parte del primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] può imputare
alla società controllante la responsabilità di un’infrazione commessa da una controllata, allorché detta controllata non determina
in modo autonomo il suo comportamento sul mercato. Nel caso di specie emerge dalle considerazioni svolte in precedenza che
la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore al riguardo. Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] sia la società capogruppo non vale a
modificare detta conclusione, dato che non è stato contestato che essa controlla, anche se indirettamente, l’intero capitale
delle società che hanno preso parte direttamente all’infrazione, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, causa T‑203/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4071, punto 290). Occorre peraltro sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA] controlla direttamente l’intero capitale
della [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della quale la [OSCURATO:PERSONA] ha accertato la responsabilità di aver partecipato direttamente
all’infrazione, circostanza che non è stata contestata nell’ambito del presente procedimento.
75
Quanto all’asserita difformità tra la decisione impugnata e la prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA], e in ragione del fatto
che la Dow invoca una violazione del principio della parità di trattamento, è d’uopo anzitutto ricordare che, per i motivi
indicati supra al punto 56, il comportamento di una controllata che viola le regole di concorrenza può essere imputato alla
controllante. Occorre poi rilevare che l’imputazione dell’infrazione alla controllante è una facoltà il cui esercizio è rimesso
alla discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenze della Corte 24 settembre 2009, cause riunite C‑125/07 P,
C‑133/07 P, C‑135/07 P e C‑137/07 P, [OSCURATO:PERSONA] der österreichischen Sparkassen/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8681, punto 82,
e del Tribunale 14 dicembre 2006, cause riunite da T‑259/02 a T‑264/02 e T‑271/02, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5169, punto 331). Ciò premesso, occorre considerare che il solo fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia valutato, nell’ambito
della sua precedente prassi decisionale, che le circostanze di una causa non giustificavano l’imputazione del comportamento
della controllata alla sua controllante non vuol dire che essa sia obbligata a effettuare la medesima valutazione in occasione
dell’adozione di una successiva decisione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94
a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
detta «[OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑931, punto 990). Ad abundantiam, occorre ricordare che un’impresa che ha violato l’art. 81,
n. 1, CE non può sottrarsi a qualsiasi sanzione per il motivo che nessuna ammenda è stata inflitta ad un altro operatore economico,
se il procedimento dinanzi al Tribunale non riguarda la situazione di quest’ultimo (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 1237 e
la giurisprudenza ivi citata).
76
Quanto al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe subìto un danno ingiusto, essendo destinataria della decisione, ciò non pregiudicherebbe
la legittimità di detta decisione, poiché, per le ragioni esposte in precedenza, la [OSCURATO:PERSONA] era in diritto di imputare
la responsabilità dell’infrazione in esame alla [OSCURATO:PERSONA].
77
Con riferimento all’asserito difetto di motivazione, occorre ricordare infine che la motivazione di una decisione individuale
deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui essa promana, in modo da consentire
agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio
controllo. L’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso. La motivazione non deve necessariamente
specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento della questione se essa soddisfi
i requisiti di cui all’art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del tenore dell’atto di cui trattasi, ma anche del contesto
in cui tale atto è stato adottato (sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1719, punto 63).
78
I requisiti della formalità sostanziale costituita da detto obbligo di motivazione risultano soddisfatti allorché la [OSCURATO:PERSONA]
indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell’infrazione
(sentenze della Corte 16 novembre 2000, causa C‑291/98 P, Sarrió/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9991, punto 73, e 15 ottobre 2002,
cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8375, punto 463).
79
È sufficiente qui constatare come la [OSCURATO:PERSONA] abbia chiaramente indicato, ai punti 333‑338 e 340‑364 della decisione impugnata,
gli elementi di valutazione che le hanno permesso di accertare la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] contesta peraltro questi elementi nell’ambito del presente ricorso. Non si può riconoscere pertanto il difetto di motivazione
contestato dalla Dow.
80
Alla luce di tali elementi, la terza parte del primo motivo dedotto dalla Dow deve essere rigettata in quanto infondata e,
di conseguenza, il primo motivo deve essere respinto nel suo complesso.
2.
Sul secondo motivo, relativo alla errata determinazione della durata della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
[OSCURATO:PERSONA] della Dow
81
Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe individuato, come momento iniziale della partecipazione di un’impresa all’infrazione,
la data in cui un dipendente di detta impresa ha partecipato per la prima volta a una riunione del sottocomitato dell’Associazione
europea della gomma sintetica. La data di inizio della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione
sarebbe stata pertanto fissata al 22 febbraio 2001 e quella della [OSCURATO:PERSONA] al 26 novembre 2001 (punto 450 della decisione
impugnata).
82
Orbene, benché la BSL abbia messo a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] uno dei suoi dipendenti fin dal 1° luglio 1996 (punto
100 della decisione impugnata), questi avrebbe partecipato alla sua prima riunione per conto della [OSCURATO:PERSONA] solo il
2 e 3 settembre 1996 (punto 167 de la decisione impugnata). Nulla, nella decisione impugnata, indicherebbe che questo dipendente
abbia avuto rapporti con i rappresentanti delle altre partecipanti all’intesa tra il 1° luglio 1996 e la riunione del 2 e
3 settembre 1996. Il metodo adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] equivarrebbe a considerare la Dow come retroattivamente responsabile
della partecipazione di detto dipendente alla riunione del 20 e 21 maggio 1996. [OSCURATO:PERSONA] discriminerebbe, quindi, la
[OSCURATO:PERSONA] rispetto agli altri destinatari della decisione impugnata. Dato che l’(eventuale) infrazione della [OSCURATO:PERSONA]
sarebbe circoscritta a quella delle sue controllate, lo stesso varrebbe per la [OSCURATO:PERSONA] nel suo insieme.
83
Inoltre, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe spiegato nella decisione impugnata le ragioni dell’applicazione alla [OSCURATO:PERSONA] di un metodo diverso integrerebbe un difetto di motivazione.
[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]
84
A detta della [OSCURATO:PERSONA], il secondo motivo della Dow si fonda su un presupposto errato, ovvero sull’asserita scelta, in
termini generali, come data iniziale della partecipazione all’infrazione, della data di partecipazione a uno dei sottocomitati
dell’Associazione europea della gomma sintetica. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe invece proceduto come di norma, ovvero riferendosi
alla data in cui un dipendente dell’impresa partecipa per la prima volta alle attività dell’intesa (punto 444 della decisione
impugnata).
85
Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe correttamente ritenuto che la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] (e, quindi,
della [OSCURATO:PERSONA]) sia iniziata il giorno in cui un dipendente della BSL, che già partecipava alle attività dell’intesa,
è stato distaccato presso di essa. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] deve pertanto essere considerata responsabile
della partecipazione del proprio dipendente a partire da quella data. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe contestato le prove che attestano
che il dipendente distaccato presso la [OSCURATO:PERSONA] già partecipava alle attività dell’intesa. Allo stesso modo, detto
dipendente avrebbe continuato a partecipare a tali attività dopo il suo distaccamento presso la [OSCURATO:PERSONA] (punti 166,
167 e 169‑182 della decisione impugnata).
86
[OSCURATO:PERSONA] non contesterebbe neppure che l’intesa sia rimasta in vigore nel periodo compreso tra il 1° luglio 1996 e la successiva
riunione dell’Associazione europea della gomma sintetica. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in particolare, che la partecipazione alle
attività correnti dell’intesa non è stata interrotta durante il periodo nel quale non si sono tenute riunioni dell’intesa
né è stata prevista l’attuazione di alcuna decisione dell’intesa. Per porre fine alla partecipazione ad un’intesa continuata,
il partecipante dovrebbe dimostrare che si è chiaramente distanziato dall’intesa, in modo tale da non lasciare alcun dubbio
alle vecchie società compartecipanti circa la sua uscita dall’intesa (sentenze del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T‑7/89,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1711, punto 232; 10 marzo 1992, causa T‑12/89, Solvay/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑907,
punto 98, e 11 dicembre 2003, causa T‑56/99, Marlines/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5225, punto 56).
87
Con riferimento al difetto di motivazione sollevato dalla Dow, la [OSCURATO:PERSONA] rinvia al punto 444 della decisione impugnata
nonché al punto 19 della stessa per quanto riguarda le relative circostanze di fatto.
b) Giudizio del Tribunale
88
Si deve ricordare che, sotto il profilo dell’onere della prova relativa a una violazione dell’art. 81, n. 1, CE, spetta alla
[OSCURATO:PERSONA] fornire la prova delle infrazioni che essa constata e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare l’esistenza
dei fatti che integrano l’infrazione (sentenze della Corte 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8417, punto 58, e 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4125, punto 86).
L’esistenza di un dubbio nella mente del giudice deve andare a vantaggio dell’impresa destinataria della decisione con cui
si constata un’infrazione. Il giudice, pertanto, non può concludere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia dimostrato sufficientemente l’esistenza
dell’infrazione di cui è causa se nutre ancora dubbi al riguardo (sentenza del Tribunale 25 ottobre 2005, causa T‑38/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4407, punto 215).
89
Dalla giurisprudenza emerge peraltro che la [OSCURATO:PERSONA] ha l’onere di provare non soltanto l’esistenza dell’intesa, ma altresì
la sua durata (sentenze del Tribunale 7 luglio 1994, causa T‑43/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑441, punto
79; 13 dicembre 2001, causa T‑48/98, Acerinox/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3859, punto 55, e 29 novembre 2005, causa T‑62/02,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5057, punto 36). Per calcolare la durata di un’infrazione avente ad oggetto una
restrizione della concorrenza, si deve determinare il periodo durante il quale tale accordo è esistito, cioè il periodo tra
la data della sua stipulazione e quella in cui l’accordo è venuto meno (sentenze del Tribunale 27 luglio 2005, cause riunite
da T‑49/02 a T‑51/02, Brasserie nazionale e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3033, punto 185, e 5 dicembre 2006, causa T‑303/02,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4567, punto 138). In mancanza di elementi di prova tali da dimostrare
direttamente la durata dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] deve fondarsi quantomeno su elementi di prova riferentisi a fatti sufficientemente
ravvicinati nel tempo, in modo tale che si possa ragionevolmente ammettere che l’infrazione sia durata ininterrottamente entro
due date precise (sentenze del [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 79, e 16 novembre 2006, causa T‑120/04,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4441, punto 51).
90
Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato all’infrazione a partire dal 1° luglio
1996 (art. 1 del dispositivo della sentenza impugnata). Più precisamente, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che il sig. N. è stato messo
a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] dalla BSL fin dal 1° luglio 1996, prima di diventare dipendente della Dow il 1° ottobre
1997 (punto 100 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] osserva altresì che la BSL ha partecipato alla sua prima riunione
dell’intesa nel maggio 1996, ma che la Dow può essere ritenuta responsabile del comportamento della BSL solo a partire dall’entrata
in vigore dell’accordo commerciale tra la BSL e la Dow, vale a dire il 1° luglio 1996. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia, da ultimo,
che, dopo l’entrata in vigore dell’accordo commerciale tra la BSL e la Dow, la Dow ha «continuato» a partecipare all’intesa.
[OSCURATO:PERSONA] osserva, a tale riguardo, che, durante la riunione dell’intesa del 2 e 3 settembre 1996, il sig. N. ha rappresentato
contemporaneamente la BSL e la Dow. [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Dow ha partecipato all’intesa, al più tardi, a partire
dal 1° luglio 1996 (punto 444 della decisione impugnata).
91
Occorre osservare che, al di là della messa a disposizione del sig. N. da parte della BSL, la [OSCURATO:PERSONA] non menziona alcun
elemento che consenta di ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato all’infrazione tra il 1° luglio e il 2 settembre
1996. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] non indica alcun elemento concreto che permetta di desumere l’esistenza di una concordanza
di volontà tra la [OSCURATO:PERSONA] e le altre partecipanti all’intesa tra il 1° luglio e il 2 settembre 1996.
92
Dai documenti presentati agli atti non risulta peraltro che sia stata concretizzata alcuna manifestazione di volontà di una
delle partecipanti all’intesa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], volta ad uno scopo anticoncorrenziale.
93
Orbene, il semplice fatto che il dipendente di una società che ha partecipato a un’intesa sia messo a disposizione di un’altra
società non può comportare, per ciò stesso, che quest’ultima diventi automaticamente parte dell’intesa. In effetti, non si
può escludere che, in tali circostanze, il dipendente in questione decida di non coinvolgere nelle pratiche anticoncorrenziali
la società presso cui è distaccato, o che detta società prenda le misure necessarie per evitare tale tipo di pratiche.
94
L’affermazione della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la Dow avrebbe «continuato» a partecipare all’intesa dopo il 1° luglio 1996,
è peraltro inesatta dal momento che è pacifico che la Dow, in ogni caso, non ha mai partecipato all’intesa prima di tale data.
95
[OSCURATO:PERSONA] non ha provato, inoltre, che, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 2 settembre 1996, la [OSCURATO:PERSONA],
grazie alle informazioni ottenute dal sig. N. nell’ambito delle funzioni da lui precedentemente svolte, abbia attuato gli
accordi conclusi in seno all’intesa e non abbia, quindi, agito in modo autonomo sul mercato. A questo riguardo occorre osservare
che, anche se la giurisprudenza ha talvolta riconosciuto che il possesso di informazioni dei concorrenti poteva far ritenere
che l’impresa in questione non stesse attuando una politica autonoma sul mercato, nemmeno durante un suo presunto ritiro dall’intesa,
si trattava di casi in cui tale impresa aveva precedentemente preso parte all’intesa (v., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit. al punto 89 supra, punto 39 e la giurisprudenza ivi citata).
96
Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], non ha sufficientemente dimostrato l’esistenza dei
fatti costitutivi di un’infrazione per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 2 settembre 1996. [OSCURATO:PERSONA] non contesta, invece,
la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione a partire dal 2 settembre 1996.
97
Gli altri argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] non sono tali da rimettere in discussione tale conclusione.
98
I punti 166, 167 e 169‑182 della decisione impugnata, richiamati dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie, indicano che il sig. N.
ha partecipato, quale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] e della BSL, alle riunioni dell’intesa a partire dal 2 e 3 settembre
1996. Questi punti non dimostrano che il sig. N. abbia partecipato alle attività dell’intesa per conto della [OSCURATO:PERSONA]
tra il 1° luglio e il 2 settembre 1996.
99
Per quanto riguarda la giurisprudenza invocata dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la partecipazione alle attività correnti dell’intesa
non si interrompe durante il periodo in cui non si prevedono riunioni né l’attuazione di alcuna decisione dell’intesa, essa
trova applicazione quando l’impresa di cui trattasi abbia precedentemente partecipato all’attività dell’intesa, ma questo
non è il caso della [OSCURATO:PERSONA] prima della riunione del 2 e 3 settembre 1996. Non si può pertanto contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver preso le distanze da un’intesa cui non aveva ancora partecipato.
100
Alla luce di quanto precede, è necessario accogliere il secondo motivo e, conformemente alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]
al riguardo, annullare l’art. 1 della sentenza impugnata nella parte in cui si afferma la sua partecipazione all’infrazione
controversa a partire dal 1° luglio 1996 invece che dal 2 settembre 1996.
3.
Sul terzo motivo, relativo all’errata determinazione dell’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti
101
Il terzo motivo della Dow è suddiviso in nove parti. Nell’ambito della prima parte, la Dow ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] sia
incorsa in errori nel determinare la gravità dell’infrazione. Le parti dalla seconda alla sesta si riferiscono all’applicazione
di trattamenti differenziati agli importi di base delle ammende. La settima e l’ottava parte ineriscono all’applicazione di
un fattore moltiplicatore a finalità deterrente. Nell’ambito del nono motivo, la Dow sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso
un errore nel determinare la durata dell’infrazione.
a) Sulla prima parte, relativa all’errata determinazione della gravità dell’infrazione
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
102
[OSCURATO:PERSONA] non contesta la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’infrazione può essere qualificata come molto grave ai sensi
degli orientamenti. Tuttavia, il principio di non discriminazione obbligherebbe la [OSCURATO:PERSONA] a valutare nel dettaglio la
natura dell’infrazione allorché stabilisce l’importo di partenza dell’ammenda nell’ambito della categoria delle infrazioni
molto gravi.
103
Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di tener conto del fatto che l’infrazione non era il risultato di un accordo
attentamente preparato e studiato. Le partecipanti all’intesa si sarebbero semplicemente incontrate in modo del tutto informale,
fino a quattro volte l’anno, a margine delle riunioni di sottocomitati dell’Associazione europea della gomma sintetica (punti
94 e 95 della decisione impugnata). Nel caso di specie non sarebbe ravvisabile nessuno degli elementi – quali i meccanismi
di controllo o di rappresaglia sistematica – spesso riscontrabili nelle intese molto strutturate. La stessa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
ritenuto che non vi fosse stato alcun accordo sistematico sui prezzi (punti 270 e 272 della decisione impugnata). Tali elementi,
che non sono stati presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 461 della decisione impugnata, deporrebbero a favore
di una determinazione dell’importo base dell’ammenda inferiore rispetto a quello stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] osserva
che il Tribunale, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 88 supra (punto 393), ha sostenuto che, in forza
degli orientamenti, nel valutare la gravità dell’infrazione occorre tener conto dell’assenza di meccanismi di attuazione.
104
[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, in forza del punto 1 A, terzo trattino, degli orientamenti, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe, nell’ambito delle
infrazioni molto gravi, trattare le imprese in modo diverso a seconda della natura dell’infrazione da esse commesse. [OSCURATO:PERSONA]
dovrebbe pertanto tener conto delle caratteristiche particolari del caso di specie.
105
[OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto della prima parte del terzo motivo. Essa sottolinea, in particolare, che l’importo
di partenza dell’ammenda è stato stabilito in funzione delle dimensioni del mercato dei prodotti e della natura dell’infrazione.
Giudizio del Tribunale
106
La gravità delle infrazioni deve essere accertata in funzione di un gran numero di elementi, quali le circostanze proprie
del caso di specie, il contesto in cui questo s’inserisce e l’efficacia dissuasiva delle ammende, e ciò senza che sia stato
redatto un elenco vincolante o esaustivo di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (sentenze della [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 78 supra, punto 465, e 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P,
da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5425, punto 241).
107
Tra i fattori che possono entrare nella valutazione della gravità dell’infrazione figurano il comportamento di ciascuna impresa,
la parte svolta da ciascuna di esse nel porre in essere le pratiche concordate, il vantaggio che esse hanno potuto trarre
da tali pratiche, le loro dimensioni e il valore delle merci in questione, nonché la minaccia che infrazioni di questo tipo
costituiscono per gli scopi della Comunità (v. sentenza della Corte 25 gennaio 2007, causa C‑407/04 P, Dalmine/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑829, punto 130 e la giurisprudenza ivi citata).
108
Peraltro, gli orientamenti enunciano, in particolare, che, per valutare la gravità dell’infrazione, occorre prenderne in considerazione
la natura, l’impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l’estensione del mercato geografico rilevante. Le infrazioni
sono pertanto classificate in tre categorie, in modo tale da distinguere tra infrazioni poco gravi, infrazioni gravi e infrazioni
molto gravi (punto 1 A, primo e secondo comma, degli orientamenti).
109
Nella specie la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, ritiene innanzitutto che le imprese partecipanti abbiano concluso
accordi vertenti su obiettivi di prezzo nonché accordi di ripartizione del mercato e si siano scambiate informazioni commerciali
riservate. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tali pratiche sono, per loro natura, infrazioni molto gravi (punto 461 e art. 1 del dispositivo
della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] afferma poi che non è possibile misurare l’impatto effettivo dell’intesa sul mercato
SEE. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge inoltre che, anche se l’impatto effettivo dell’intesa non è misurabile, gli accordi in questione
sono stati attuati dalle imprese partecipanti e la loro attuazione ha pertanto avuto un impatto sul mercato. [OSCURATO:PERSONA]
conclude precisando che essa non terrà conto dell’impatto sul mercato ai fini della determinazione dell’importo delle ammende
(punto 462 della decisione impugnata). Infine, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che l’infrazione copre tutto il territorio SEE (punto
463 della decisione impugnata). Per tali motivi, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’infrazione di cui trattasi possa essere qualificata
come molto grave (punto 464 della decisione impugnata).
110
Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] effettua un trattamento differenziato tra le imprese interessate sulla base del loro fatturato globale
relativo alla BR e all’ESBR per il 2001, ultimo anno completo dell’infrazione, tranne che per la [OSCURATO:PERSONA] (1998) e la Stomil
(1999). [OSCURATO:PERSONA] classifica le imprese di cui trattasi in cinque categorie e colloca la Dow nella seconda (EUR 41 milioni
di importo di partenza dell’ammenda) (punti 465‑473 della decisione impugnata).
111
[OSCURATO:PERSONA] non contesta la conclusione cui perviene la [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l’infrazione può essere qualificata come molto
grave ai sensi degli orientamenti, ma contesta invece l’importo di partenza dell’ammenda, considerando, in particolare, che
l’intesa in questione sarebbe stata caratterizzata da un modesto livello di formalismo.
112
A questo riguardo occorre innanzitutto ricordare che, a titolo del punto 1 A degli orientamenti, l’importo dell’ammenda da
infliggere per un’infrazione molto grave è superiore a EUR 20 milioni e occorre altresì rilevare che l’importo di partenza
fissato per la Dow deriva da un certo numero di elementi tra cui, in particolare, il volume delle vendite della BR e dell’ESBR
conseguito da tale società nell’ambito territoriale del SEE nel 2001 (vale a dire, EUR 126,93 milioni – punto 469 della decisione
impugnata).
113
In secondo luogo, è d’uopo constatare che, nell’ambito del suo ricorso, la Dow non rimette in discussione l’oggetto illecito
dell’intesa, come ripreso nella decisione impugnata, in particolare all’art. 1 del dispositivo, vale a dire la fissazione
di obiettivi di prezzo, la ripartizione del mercato e lo scambio di informazioni commerciali riservate. Ne consegue che, tenuto
conto della molteplicità e della simultaneità degli obiettivi perseguiti dall’intesa, e quand’anche essa si caratterizzasse
per un modesto grado di formalismo, essa tuttavia presenterebbe un elevato livello di elaborazione (v., in tal senso, sentenza
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 88 supra, punto 149). In particolare, con riguardo all’argomento relativo alla mancanza
di meccanismi di coercizione atti a garantire il rispetto e l’attuazione pratica dell’accordo e presumendo che l’affermazione
della Dow al riguardo sia corretta e possa essere tenuta in considerazione, occorre ricordare che la Dow non contesta la conclusione
della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’infrazione in oggetto può essere qualificata come molto grave ai sensi degli orientamenti.
Al riguardo preme rilevare che le imprese di cui trattasi hanno concordato di fissare obiettivi di prezzo, ripartire i clienti
mediante accordi di non aggressione e scambiare informazioni riservate concernenti prezzi, concorrenti e clienti. L’intesa
in esame copriva inoltre l’intero ambito territoriale del SEE. Occorre poi rilevare che l’importo dell’ammenda inflittale
non supera il tetto del 10% del suo fatturato complessivo realizzato nell’esercizio sociale precedente, previsto dall’art. 23,
n. 2, del regolamento n. 1/2003, limite che mira ad evitare che l’impresa sanzionata si trovi nell’impossibilità di corrispondere
l’ammenda in questione (v., in tal senso, sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80, [OSCURATO:PERSONA]
française e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825, punto 119). Si deve inoltre ricordare che la gravità dell’infrazione deve essere
valutata globalmente tenendo conto di tutti gli elementi specifici di ogni singolo caso. Nella fattispecie, tenuto conto degli
elementi indicati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, il Tribunale ritiene che la circostanza dedotta dalla Dow,
anche se corretta, non pregiudichi l’entità dell’importo di partenza dell’ammenda stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA].
114
Alla luce di tali elementi, la prima parte del terzo motivo dedotto dalla Dow deve essere respinta in quanto infondata.
b) Sulle parti dalla seconda alla sesta, relative all’errata applicazione di un trattamento differenziato agli importi di base
delle ammende
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
115
Nel quadro delle seconda parte del terzo motivo, la Dow osserva che la [OSCURATO:PERSONA] applica un trattamento differenziato agli
importi di base delle ammende, al fine di «tener conto dello specifico peso di ciascuna impresa e, quindi, dell’impatto effettivo
del suo comportamento illecito sulla concorrenza» (punto 466 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] sosterrebbe tuttavia,
al punto 462 della decisione impugnata, che «non è possibile misurare l’impatto effettivo sul mercato del SEE del complesso
di accordi che integrano l’infrazione». Le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero quindi contraddittorie. Se l’impatto di
un’infrazione non è misurabile, come nel caso di specie, non vi sarebbe motivo di basare le singole ammende su un’asserita
«capacità» di arrecare pregiudizio, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie. A tale riguardo il punto 1 A, quarto
comma, degli orientamenti dovrebbe essere letto congiuntamente al sesto comma dello stesso punto. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, nelle
cause sfociate nelle sentenze del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑230/00, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2733),
e 27 settembre 2006, causa T‑329/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3255), richiamate dalla [OSCURATO:PERSONA]
nelle sue memorie, era stato accertato l’impatto sul mercato.
116
Nell’ambito della terza parte del terzo motivo, la Dow osserva che, in forza del punto 1 A degli orientamenti, la [OSCURATO:PERSONA]
è tenuta a valutare l’«impatto concreto» (se misurabile) dell’infrazione sul mercato. Quest’obbligo sarebbe stato confermato
dal Tribunale nelle sentenze 9 luglio 2003, causa T‑224/00, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2597), e 5 aprile 2006, causa T‑279/02, Degussa/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑897). Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA]
non avrebbe misurato l’impatto reale dell’infrazione sul mercato (punto 462 della decisione impugnata). Tuttavia, essa concluderebbe
nello stesso punto che l’infrazione «ha avuto effettivamente un effetto sul mercato, anche se il suo effetto concreto è difficilmente
misurabile». Le sentenze del Tribunale 18 luglio 2005, causa T‑241/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2917),
e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 88 supra, richiamate nella decisione impugnata, indicherebbero che la [OSCURATO:PERSONA]
può determinare l’effetto reale di un’infrazione semplicemente stimando la probabilità di un effetto o provando che l’infrazione
è stata compiuta. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non valuterebbe la probabilità di un effetto, né proverebbe l’attuazione
di un accordo anticoncorrenziale (benché abbia tentato di dimostrare il compimento dell’infrazione nell’ambito della prima
comunicazione degli addebiti). L’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui «gli accordi anticoncorrenziali sono stati attuati
dai produttori europei», contenuta nel punto 462 della decisione impugnata, non sarebbe suffragata da alcun elemento di prova.
I punti 148‑203 della decisione impugnata, cui la [OSCURATO:PERSONA] rinvia nelle sue memorie, non dimostrerebbero in alcun modo
l’intervenuta attuazione, ma soltanto tentativi infruttuosi, di cui uno con un’impresa nei confronti della quale la procedura
è stata chiusa ([OSCURATO:PERSONA]).
117
Nel quadro della quarta parte del terzo motivo, la Dow ritiene che il suo diritto a essere sentita sia stato violato e sottolinea,
a questo riguardo, come la prima comunicazione degli addebiti della [OSCURATO:PERSONA] contenesse «elementi di prova economici» relativi
agli effetti delle attività del cartello. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritirato tale comunicazione dopo che alcune delle
imprese interessate, fra cui la Dow, avevano contestato il valore probatorio dei suddetti elementi. La seconda comunicazione
degli addebiti, su cui si fonda la decisione impugnata, non conterrebbe alcun elemento di prova al riguardo. Essa non conterrebbe
neppure elementi che indichino che l’attuazione degli accordi anticoncorrenziali abbia avuto un impatto sul mercato. I paragrafi
della seconda comunicazione degli addebiti cui la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento nelle sue memorie non sarebbero pertinenti a
tal proposito. Ne consegue che la Dow non avrebbe avuto occasione di far conoscere il proprio punto di vista con riguardo
agli eventuali effetti dell’intesa sul mercato. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunque presunto, riservando un trattamento differenziato
ai destinatari della decisione impugnata, che l’intesa avesse avuto un impatto sul mercato.
118
In considerazione degli argomenti sviluppati nell’ambito della seconda, terza e quarta parte del terzo motivo, la Dow sostiene
che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto determinare importi di base diversi per le ammende inflitte alle imprese interessate.
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto invece stabilire, nel caso di specie, un importo di base uniforme. Dato che l’importo di base
dell’ammenda per la Stomil è stato fissato in EUR 5,5 milioni e che questo importo è considerato conforme alla gravità obiettiva
dell’intesa, non vi sarebbe alcuna ragione di fissare per la Dow un importo di base superiore.
119
Nell’ambito della quinta parte del terzo motivo, formulata in via subordinata, la Dow sostiene che, qualora si ritenga che
la [OSCURATO:PERSONA] potesse applicare un trattamento differenziato ai destinatari della decisione impugnata per tener conto del
reale impatto sulla concorrenza, essa erroneamente ha fatto riferimento al volume d’affari realizzato dalla Dow con le vendite
di BR e di ESBR nel 2001. [OSCURATO:PERSONA] facendo, la [OSCURATO:PERSONA] non considererebbe che il fatturato della Dow è aumentato in modo significativo
solo a partire dal mese di giugno 1999 con l’acquisizione dell’attività aziendale «gomma sintetica» della [OSCURATO:PERSONA]. Per circa
la metà del periodo di durata dell’infrazione, la posizione della Dow sul mercato sarebbe stata nettamente più debole. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, al punto 479 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto, ai fini del calcolo della maggiorazione
legata alla durata di detta infrazione, del fatto che la Dow non era titolare delle attività relative alla BR e all’ESBR della
[OSCURATO:PERSONA] nel corso dei primi anni dell’infrazione, ma si tratterebbe di una questione distinta. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, al momento
dell’acquisizione delle attività della [OSCURATO:PERSONA], non era informata dell’infrazione e che, quindi, non dovrebbe essere tenuta
ad assumersi una responsabilità maggiore. D’altra parte, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata al
punto 44 supra, la Corte avrebbe stabilito che la responsabilità delle infrazioni commesse da una società prima di un’acquisizione
non può essere imputata alla società acquirente per il solo fatto che quest’ultima, all’epoca, partecipava essa stessa all’intesa.
[OSCURATO:PERSONA] ne conclude che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener conto dell’evoluzione delle vendite anche nel calcolare l’importo
di base dell’ammenda, basandosi sulle vendite realizzate dalla Dow nel 1998 e nel 2001, e calcolando poi la media. [OSCURATO:PERSONA]
osserva a questo riguardo che le vendite realizzate nel 1998 erano nettamente inferiori rispetto a quelle della [OSCURATO:PERSONA]. Basandosi
sulle vendite realizzate dalla Dow nel 2001 per l’intero periodo dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] le avrebbe inflitto un trattamento
discriminatorio rispetto alla [OSCURATO:PERSONA]. Prendendo in considerazione il fatturato del 1998 e applicando il metodo di calcolo da
essa indicato, la Dow conclude che l’importo di base dell’ammenda andrebbe stabilito, nel suo caso, in EUR 32,4 milioni.
120
Nell’ambito della sesta parte del terzo motivo, la Dow sostiene che, qualora si dovesse ammettere che la [OSCURATO:PERSONA] poteva
applicare un trattamento differenziato ai destinatari della decisione impugnata al fine di tener conto dell’impatto reale
sulla concorrenza, si dovrebbe tuttavia riconoscere che la [OSCURATO:PERSONA] ha attribuito un peso eccessivo a tale elemento. Come
riconosciuto dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] al punto 461 della decisione impugnata, il fattore più importante per determinare la
base di un’ammenda è la gravità oggettiva (o la natura) dell’infrazione. Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe stabilito
un importo di base dell’ammenda per la Dow sei volte maggiore rispetto a quello della Stomil, sulla base del solo asserito
diverso impatto reale della partecipazione della Dow all’infrazione. Questo aspetto metterebbe completamente in ombra la gravità
dell’infrazione quale fattore rilevante ai fini del calcolo dell’ammenda, mentre, a meno che una delle partecipanti abbia
svolto un ruolo particolare, l’effetto reale dovrebbe essere lo stesso per tutte le imprese. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la sesta
parte del suo terzo motivo non riguarda l’applicazione di fattori moltiplicatori a finalità deterrente, come lascerebbe intendere
la [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie.
121
[OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo il rigetto delle parti dalla seconda alla sesta del terzo motivo. Essa ritiene, riassumendo,
di non aver commesso alcun errore nell’applicare un trattamento differenziato agli importi di base delle ammende.
Giudizio del Tribunale
– Sulle parti dalla seconda alla quarta del terzo motivo
122
Gli orientamenti distinguono tra infrazioni poco gravi, infrazioni gravi e infrazioni molto gravi (punto 1 A, primo e secondo
comma, degli orientamenti). Peraltro, la distinzione operata tra imprese consiste nel determinare, conformemente al punto
1 A, terzo, quarto e sesto comma, degli orientamenti, il contributo individuale di ogni singola impresa, in termini di capacità
economica effettiva, al successo dell’intesa ai fini della sua classificazione nella categoria appropriata (v., in tal senso,
sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, cause riunite T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑10,
punto 225; v., altresì, sentenza del Tribunale 18 giugno 2008, causa T‑410/03, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑881, punto
360).
123
Orbene, il singolo contributo di ogni impresa, in termini di capacità economica effettiva, al successo dell’intesa va distinto
dall’impatto concreto dell’infrazione di cui al punto 1 A, primo comma, degli orientamenti. In tale ultimo caso, si tiene
conto dell’impatto concreto dell’infrazione, se misurabile, per classificarla come poco grave, grave o molto grave. Il singolo
contributo di ogni impresa è preso in considerazione, invece, allo scopo di ponderare gli importi determinati in funzione
della gravità dell’infrazione.
124
Pertanto, anche in assenza di impatto concreto misurabile dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] può decidere di differenziare le
imprese interessate, conformemente al punto 1 A, terzo, quarto e sesto comma, degli orientamenti, una volta qualificata l’infrazione
come poco grave, grave o molto grave.
125
Ne consegue che gli argomenti dedotti dalla Dow nelle parti seconda, terza e quarta del terzo motivo non sono idonei a pregiudicare
la classificazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella categoria indicata, vale a dire quale infrazione molto grave.
126
In ogni caso, come indicato al punto 113 supra, la Dow non rimette in discussione, nel suo ricorso, l’oggetto illecito dell’intesa,
quale descritto nella decisione impugnata, in particolare all’art. 1 del dispositivo. In proposito, risulta dalla descrizione
delle infrazioni molto gravi contenuta negli orientamenti che le intese o le pratiche concordate volte segnatamente, come
nella fattispecie, alla fissazione di obiettivi di prezzo o alla ripartizione di quote di mercato possono essere qualificate
come infrazioni «molti gravi» sulla sola base della loro natura, senza che la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta a dimostrare un impatto
concreto dell’infrazione sul mercato (v., in tal senso, sentenza della Corte 3 settembre 2009, causa C‑534/07 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7415, punto 75; v. anche sentenze Brasserie nationale e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 89
supra, punto 178, e Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 122 supra, punto 345). Parimenti, secondo una costante giurisprudenza,
le intese orizzontali in materia di prezzi fanno parte delle infrazioni più gravi del diritto dell’Unione in materia di concorrenza
e possono quindi essere qualificate, di per sé, come molto gravi (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 12 luglio 2001,
cause riunite T‑202/98, T‑204/98 e T‑207/98, Tate & Lyle e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2035, punto 103, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit. al punto 88 supra, punto 147).
127
[OSCURATO:PERSONA] non ha pertanto compiuto alcun errore valutando le pratiche controverse, per la loro stessa natura, come pratiche
molto gravi, senza tener conto dell’impatto concreto dell’infrazione sul mercato. Occorre osservare al riguardo, contrariamente
a quanto sostiene essenzialmente la Dow, che la [OSCURATO:PERSONA] ha chiaramente indicato, al punto 462 della decisione impugnata,
che non avrebbe tenuto in considerazione il concreto impatto dell’infrazione sul mercato ai fini di determinare l’entità delle
ammende.
128
Per quanto riguarda l’argomento secondo cui sarebbe stato violato il diritto della Dow a essere sentita, occorre ricordare
che tale principio impone, in particolare, che la comunicazione degli addebiti inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] a un’impresa alla
quale essa intende infliggere una sanzione per violazione delle regole di concorrenza contenga gli elementi essenziali della
contestazione mossa contro tale impresa, quali i fatti addebitati, la qualificazione data a questi ultimi e gli elementi di
prova sui quali si fonda la [OSCURATO:PERSONA], affinché l’impresa in questione sia in grado di far valere utilmente i propri argomenti
nell’ambito del procedimento amministrativo attivato a suo carico (v. sentenza della Corte 2 ottobre 2003, causa C‑176/99 P,
Arbed/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10687, punto 20 e la giurisprudenza ivi citata). Per quanto riguarda, più in particolare,
il calcolo delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] adempie il suo obbligo di rispettare il diritto delle imprese di essere sentite quando
dichiara espressamente, nella comunicazione degli addebiti, che vaglierà se sia il caso di infliggere ammende alle imprese
interessate e indica i principali elementi di fatto e di diritto che possono implicare l’irrogazione di un’ammenda, quali
la gravità e la durata della presunta infrazione ed il fatto di averla commessa «intenzionalmente o per negligenza». [OSCURATO:PERSONA]
operando, essa fornisce le indicazioni necessarie per difendersi non solo contro l’addebito dell’infrazione, ma anche contro
l’irrogazione di ammende (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 106 supra, punto 428; v. sentenze del
Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑23/99, [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1705, punto 199 e la giurisprudenza ivi citata,
e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 122 supra, punto 139). Nel caso di specie, è sufficiente constatare che la
[OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto dell’impatto dell’intesa sul mercato ai fini di determinare la gravità dell’infrazione (punto
462 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] stando le cose, non può essersi verificata alcuna violazione del diritto della Dow a
essere sentita.
129
Gli argomenti sviluppati dalla Dow nell’ambito della seconda, terza e quarta parte del terzo motivo sono pertanto, in ogni
caso, destituiti di fondamento.
130
Alla luce di tali elementi, la seconda, terza e quarta parte del terzo motivo dedotto dalla Dow devono essere respinte in
quanto infondate.
– Sulla quinta parte del terzo motivo, invocata in via subordinata
131
La differenziazione effettuata tra le imprese consiste nel determinare, conformemente al punto 1 A, terzo, quarto e sesto
comma, degli orientamenti, il contributo individuale di ogni singola impresa, in termini di capacità economica effettiva,
al successo dell’intesa ai fini della sua classificazione nella categoria appropriata (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 122 supra, punto 225; v., altresì, sentenza Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 122 supra,
punto 360). Più in particolare, il punto 1 A, sesto comma, degli orientamenti permette di tener conto del «peso specifico
e dunque dell’impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa, in particolare
qualora esista una disparità considerevole nella dimensione delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione».
In questo contesto, la [OSCURATO:PERSONA], nel suddividere per categorie le imprese, deve rispettare il principio della parità di
trattamento, in forza del quale è vietato trattare situazioni identiche in modo diverso o situazioni diverse in modo uguale,
a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenze del Tribunale 19 marzo 2003, causa T‑213/00,
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑913, punto 406; 29 aprile 2004, cause riunite T‑236/01, T‑239/01, da T‑244/01 a T‑246/01,
T‑251/01 e T‑252/01, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1181, punto 219, e Degussa/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 116
supra, punto 324). Secondo la giurisprudenza, inoltre, l’entità dell’ammenda deve essere almeno proporzionata alla luce degli
elementi presi in considerazione per valutare la gravità dell’infrazione (sentenze Tate & Lyle e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto
126 supra, punto 106; 29 aprile 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 219 supra, e Degussa/[OSCURATO:PERSONA], cit.
al punto 116 supra, punto 324). Di conseguenza, qualora la [OSCURATO:PERSONA] suddivida le imprese interessate in categorie ai fini
della fissazione dell’importo delle ammende, la determinazione dei valori limite per ogni singola categoria così individuata
deve essere coerente ed obiettivamente giustificata (sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 416, e Degussa/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 116, punto 325). È costante giurisprudenza, infine, che tra gli elementi di valutazione della gravità
dell’infrazione possono, a seconda dei casi, figurare il volume e il valore delle merci oggetto dell’infrazione nonché la
dimensione e la potenza economica dell’impresa e, quindi, l’influenza che quest’ultima può esercitare sul mercato. Ne consegue,
da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] può, nel commisurare l’ammenda, tener conto tanto del fatturato complessivo dell’impresa, che
costituisce un’indicazione, anche se approssimativa e imperfetta, delle sue dimensioni e della sua potenza economica, quanto
della parte di tale fatturato corrispondente alla vendita delle merci coinvolte nell’infrazione e che può quindi fornire un’indicazione
dell’entità della medesima. Ne consegue, dall’altro, che non si deve attribuire ad alcuno di questi due dati un peso eccessivo
rispetto ad altri criteri di valutazione e, quindi, che la determinazione dell’ammenda adeguata non può essere il risultato
di un semplice calcolo basato sul fatturato complessivo (v. sentenza del Tribunale 30 settembre 2009, causa T‑175/05, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 139 e la giurisprudenza ivi citata).
132
[OSCURATO:PERSONA] contesta, nello specifico, l’utilizzo del suo fatturato nel 2001 relativo alla BR e all’ESBR. Essa sostiene, in sostanza,
che tale fatturato non sarebbe indicativo dato che il suo volume d’affari sui mercati interessati sarebbe aumentato significativamente
a seguito dell’acquisizione, nel 1999, delle attività della [OSCURATO:PERSONA] su tali mercati.
133
A questo riguardo è d’uopo osservare che, quando si deve far riferimento al fatturato delle imprese coinvolte in una stessa
infrazione per determinare i rapporti tra le ammende da infliggere, occorre delimitare il periodo da considerare in modo tale
che i volumi ottenuti siano il più possibile paragonabili tra di loro. Ne consegue che una determinata impresa non può pretendere
che la [OSCURATO:PERSONA] si fondi, per quanto la riguarda, su un periodo diverso rispetto a quello di cui tiene conto in generale,
a meno che non dimostri che il fatturato da essa realizzato nel corso di detto ultimo periodo, per le sue peculiarità specifiche,
non è rappresentativo delle sue dimensioni reali e della sua forza economica, né dell’entità dell’infrazione da essa commessa
(sentenza 30 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 131 supra, punto 142).
134
Orbene, la Dow non deduce alcun elemento circostanziato, ad eccezione di un certo incremento del suo fatturato fra il 1999
e il 2001, per dimostrare che il fatturato del 2001 relativo alla BR e all’ESBR non sarebbe un’indicazione attendibile delle
sue dimensioni reali e della sua forza economica, né dell’entità dell’infrazione da lei commessa.
135
Ad abundantiam, occorre osservare che il reale effetto sul fatturato della Dow dell’acquisizione delle attività della [OSCURATO:PERSONA]
relative alla BR e all’ESBR è, alla luce degli elementi prodotti davanti al Tribunale, incerto. In particolare, dalla tabella
3 ripresa al punto 65 della decisione impugnata emerge che il fatturato della Dow relativo alla BR e all’ESBR è aumentato
di EUR 32 milioni tra il 1998 e il 2000, mentre il fatturato della [OSCURATO:PERSONA] era di EUR 86 milioni nel 1999. Contemporaneamente,
il fatturato relativo alla BR e all’ESBR della [OSCURATO:PERSONA], che non ha acquisito attività di altre società, è aumentato di quasi
EUR 20 milioni. Il fatturato della Dow relativo alla BR e all’ESBR è altresì aumentato di oltre EUR 23 milioni nel 2000 e
2001, ossia dopo che si è perfezionata l’acquisizione delle attività della [OSCURATO:PERSONA].
136
Peraltro, l’incremento del fatturato della Dow dopo l’acquisizione, nel 1999, delle attività relative alla BR e all’ESBR della
[OSCURATO:PERSONA], non ha comportato modifiche nella sua posizione nel rapporto con gli altri concorrenti. In effetti, nel 2000 e nel
2001, la Dow è rimasta in terza posizione, in termini di fatturato, dietro all’[OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:PERSONA]. Allo stesso risultato
si giungerebbe utilizzando il metodo di calcolo raccomandato dalla Dow in occasione dell’udienza, vale a dire la media tra
i fatturati del 1998 e del 2001. In effetti, in questo caso la Dow continuerebbe a trovarsi dietro all’[OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:PERSONA]
e davanti alla [OSCURATO:PERSONA].
137
Si deve altresì osservare che la [OSCURATO:PERSONA] ha nondimeno preso in considerazione la peculiare situazione invocata dalla Dow
con riguardo alla maggiorazione applicata per tener conto della durata dell’infrazione. Più in particolare, la [OSCURATO:PERSONA]
ha rilevato, al punto 479 della decisione impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] deve essere ritenuta responsabile dell’infrazione
per il periodo compreso tra il 1° luglio 1996 e il 28 novembre 2002, ossia per un periodo di sei anni e quattro mesi. Orbene,
tale durata dell’infrazione dovrebbe portare ad una maggiorazione dell’importo di partenza dell’ammenda del 60%. Tuttavia,
per tener conto del fatto che la Dow non era la titolare delle attività relative alla BR e all’ESBR della [OSCURATO:PERSONA] nei primi
tre anni dell’infrazione e del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] era anch’essa responsabile dell’infrazione per quel periodo, la [OSCURATO:PERSONA]
ha deciso, allo stesso punto della decisione impugnata, di maggiorare l’importo di partenza dell’ammenda della [OSCURATO:PERSONA]
soltanto del 50%. Nella stessa ottica, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto la maggiorazione
applicabile per tener conto della durata dell’infrazione, dal 50% al 40% (punto 480 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] non
ha addotto alcun elemento che consenta di ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un errore manifesto scegliendo tale metodo.
138
Alla luce di tali elementi, la quinta parte del terzo motivo dedotto dalla Dow deve essere respinta in quanto infondata.
– Sulla sesta parte del terzo motivo
139
Benché le argomentazioni svolte dalla Dow risultino poco chiare, si può dedurre dalle sue memorie che essa ritiene, sostanzialmente,
che la [OSCURATO:PERSONA] abbia attribuito troppa importanza al «peso specifico» delle imprese partecipanti all’intesa, rispetto
alla «gravità» dell’infrazione. Di conseguenza, il diverso trattamento applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] alle imprese considerate,
a parità di gravità dell’infrazione, non sarebbe giustificato.
140
Occorre rilevare che la Dow eccepisce, di fatto, una violazione del principio della parità di trattamento. Orbene, essa non
contesta che esistano differenze, talvolta anche considerevoli, tra le imprese interessate quanto ai fatturati relativi alla
BR e all’ESBR per gli anni considerati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Dal punto 1 A, sesto comma, degli orientamenti si evince peraltro
che la [OSCURATO:PERSONA] può ponderare l’importo dell’ammenda per tener conto del peso specifico del comportamento illecito di ciascuna
impresa.
141
Fissando l’importo di partenza dell’ammenda ad un livello più elevato per le imprese con una quota di mercato relativamente
più importante delle altre sul mercato in questione, la [OSCURATO:PERSONA] ha quindi tenuto conto dell’influenza effettiva che l’impresa
esercitava su tale mercato. In effetti, tale elemento è l’espressione del livello di responsabilità più elevato delle imprese
con una quota di mercato relativamente più importante delle altre sul mercato in questione per i danni causati alla concorrenza
e, in definitiva, ai consumatori attraverso la conclusione di un’intesa segreta (sentenza del Tribunale 27 settembre 2006,
causa T‑43/02, Jungbunzlauer/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3435, punto 230).
142
Alla luce di tali elementi, la sesta parte del terzo motivo dedotto dalla Dow deve essere respinta in quanto infondata.
c) Sulla settima e sull’ottava parte, relative all’illegittima applicazione di un fattore moltiplicatore a finalità deterrente
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
143
Nell’ambito della settima parte del terzo motivo, la Dow sostiene che, dato che la decisione impugnata non avrebbe dovuto
essere adottata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo), la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto prendere in considerazione
il fatturato di detta società per determinare il fattore moltiplicatore a finalità deterrente, ma unicamente quello delle
controllate della [OSCURATO:PERSONA] che hanno partecipato direttamente all’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] ne conclude che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
dovuto applicarle un fattore moltiplicatore vicino ad uno. Le ammende inflitte alle tre società del gruppo dovrebbero pertanto
essere proporzionalmente ridotte.
144
Nell’ambito dell’ottava parte del terzo motivo, la Dow osserva che, quand’anche si ammetta di poter tener conto del fatturato
della [OSCURATO:PERSONA], il fattore moltiplicatore dell’1,75 scelto dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe comunque eccessivo. Confrontato con
il fattore moltiplicatore applicato alla [OSCURATO:SOCIETA] (2) e alla [OSCURATO:PERSONA] (3), il fattore moltiplicatore applicato alla Dow dovrebbe
essere più basso, in considerazione del fatturato nettamente superiore delle due succitate società. In particolare, la Dow
evidenzia che la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato alla [OSCURATO:PERSONA] un fattore moltiplicatore che presenta una differenza, rispetto a quello
applicato ad essa, cinque volte maggiore rispetto alla differenza tra il fattore moltiplicatore applicato alla Dow e quello
applicato alla [OSCURATO:PERSONA]. Eppure, la differenza tra il fatturato della [OSCURATO:PERSONA] e quello della Dow sarebbe oltre 20 volte superiore
rispetto a quella tra il fatturato della Dow e quello della [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, richiamando le sentenze 29 aprile 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 131 supra, e Degussa/[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 116 supra, la Dow sostiene che
il principio di proporzionalità non è stato osservato, poiché vi sarebbe solo una differenza dello 0,25 tra il fattore moltiplicatore
applicato nel suo caso e quello stabilito per la [OSCURATO:SOCIETA], il cui fatturato è circa il doppio di quello della [OSCURATO:PERSONA].
In confronto, il fattore moltiplicatore della Dow sarebbe di 0,25 punti più elevato rispetto a quello della [OSCURATO:PERSONA], mentre
il fatturato della [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe pari al doppio di quello della [OSCURATO:PERSONA]. Il fattore moltiplicatore della Dow avrebbe
pertanto dovuto essere più vicino a quello della [OSCURATO:PERSONA], vale a dire più vicino a 1,5. Anche in questo caso, le ammende inflitte
alla Dow dovrebbero essere proporzionalmente ridotte.
145
[OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto della settima e dell’ottava parte del terzo motivo. Essa sostiene di non aver commesso
alcun errore nell’applicazione di un fattore moltiplicatore a finalità deterrente.
Giudizio del Tribunale
146
La settima parte del terzo motivo dedotto dalla Dow si basa sulle argomentazioni sviluppate nell’ambito del primo motivo.
Dato che il primo motivo deve essere rigettato in quanto infondato, la settima parte del terzo motivo dedotto dalla Dow dev’essere
anch’essa rigettata, di conseguenza, in quanto infondata.
147
Con riguardo all’ottava parte del terzo motivo sollevato dalla Dow, si deve rammentare che gli orientamenti prevedono che,
a parte la natura propria dell’infrazione, il suo concreto impatto sul mercato e l’estensione geografica di quest’ultimo,
è necessario prendere in considerazione l’effettiva capacità economica degli autori dell’infrazione di arrecare un danno consistente
agli altri operatori, in particolare ai consumatori, e fissare l’importo dell’ammenda ad un livello tale da garantirle un
carattere sufficientemente deterrente (punto 1 A, quarto comma, degli orientamenti).
148
Il potere della [OSCURATO:PERSONA] di infliggere ammende alle imprese che, intenzionalmente o per negligenza, trasgrediscono l’art. 81 CE
costituisce uno dei mezzi di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] per potere svolgere il compito di sorveglianza assegnatole dal diritto
comunitario, compito che comprende il dovere di perseguire una politica generale mirante ad applicare, in fatto di concorrenza,
i principi fissati dal Trattato e ad orientare in questo senso il comportamento delle imprese. Ne consegue che, per valutare
la gravità di un’infrazione, onde determinare l’importo dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] deve curare che la sua azione abbia carattere
dissuasivo, soprattutto per i tipi di trasgressioni particolarmente nocivi per il conseguimento degli scopi della Comunità
(sentenza [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 113 supra, punti 105 e 106; sentenze del Tribunale 20
marzo 2002, causa T‑31/99, ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1881, punto 166, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit. al punto 88 supra, punto 169).
149
Occorre quindi che l’importo dell’ammenda venga modulato al fine di tenere conto dell’impatto voluto sull’impresa cui l’ammenda
stessa viene inflitta, affinché questa non venga resa trascurabile o, al contrario, eccessiva, in considerazione, segnatamente,
della capacità finanziaria dell’impresa in questione, conformemente agli obblighi derivanti, da un lato, dalla necessità di
assicurare l’effettività dell’ammenda e, dall’altro, dal rispetto del principio di proporzionalità. Un’impresa di grandi dimensioni,
dotata di considerevoli risorse finanziarie rispetto a quelle degli altri membri di un’intesa, è in grado di svincolare più
facilmente i fondi necessari al pagamento della sua ammenda, il che giustifica, in vista di un effetto dissuasivo sufficiente
della stessa, che si infligga, in particolare mediante applicazione di un fattore moltiplicatore, un’ammenda proporzionalmente
più elevata rispetto a quella che sanziona la stessa infrazione commessa da un’impresa che non dispone di pari risorse (v.,
in tal senso, sentenza 29 aprile 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 131 supra, punti 241 e 243; v., altresì,
sentenze del Tribunale ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 148 supra, punto 170, e 15 marzo 2006, causa T‑15/02,
BASF/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑497, punto 235).
150
Occorre aggiungere che la Corte ha sottolineato, in particolare, la pertinenza della presa in considerazione del fatturato
globale di ciascuna impresa che faccia parte di un’intesa al fine di determinare l’importo dell’ammenda (v., in tal senso,
sentenze della Corte Sarrió/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 78 supra, punti 85 e 86, e 14 luglio 2005, causa C‑57/02 P, Acerinox/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6689, punti 74 e 75; v., altresì, sentenza della Corte 29 giugno 2006, causa C‑289/04 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5859, punto 17).
151
Infine, occorre sottolineare che lo scopo dissuasivo che la [OSCURATO:PERSONA] legittimamente persegue fissando l’importo di un’ammenda
è volto a garantire l’osservanza da parte delle imprese delle regole di concorrenza stabilite dal Trattato per lo svolgimento
delle loro attività all’interno della Comunità o del SEE. Ne consegue che il fattore dissuasivo, che può essere incluso nel
calcolo dell’ammenda, è valutato tenendo conto di molteplici elementi, e non solo della situazione particolare dell’impresa
interessata. Tale principio si applica segnatamente allorquando la [OSCURATO:PERSONA] ha determinato il «moltiplicatore di dissuasione»
applicato all’ammenda inflitta a un’impresa (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 150 supra,
punti 23 e 24).
152
Nella fattispecie la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, nella categoria delle infrazioni molto gravi, la scala delle sanzioni consentisse
di fissare le ammende a un livello tale da garantire un sufficiente effetto dissuasivo, tenuto conto delle dimensioni di ciascuna
impresa. Basandosi sui fatturati mondiali delle imprese interessate, realizzati nel corso del 2005, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato
che esistevano notevoli differenze di dimensioni tra la Kaučuk (EUR 2,718 miliardi di fatturato) e la Stomil (EUR 38 milioni
di fatturato), da una parte, e le altre imprese interessate, dall’altra, in particolare la [OSCURATO:PERSONA] (EUR 27,383 miliardi di fatturato),
ovvero la prima delle grandi imprese interessate dalla decisione impugnata. Su tale base e viste le circostanze della fattispecie,
la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che non dovesse essere imposto alcun fattore moltiplicatore a finalità deterrente alla Kaučuk e
alla Stomil e, quanto alla [OSCURATO:PERSONA], che un fattore moltiplicatore di 1,5 fosse adeguato. Infine, sempre su tale base e tenuto
conto delle circostanze della fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] ha imposto fattori moltiplicatori di 1,75 alla Dow (EUR 37,221 miliardi
di fatturato), di 2 alla [OSCURATO:SOCIETA] (EUR 73,738 miliardi di fatturato) e di 3 alla [OSCURATO:PERSONA] (EUR 246,549 miliardi di fatturato)
(punto 474 della decisione impugnata).
153
Con riguardo alla parte in cui la Dow, attraverso i suoi argomenti, eccepisce una violazione del principio della parità di
trattamento, occorre osservare che si evince dalla decisione impugnata che i fattori moltiplicatori a finalità deterrente
applicati dalla [OSCURATO:PERSONA] sono stati determinati in funzione delle dimensioni relative delle imprese partecipanti. Orbene,
la Dow non contesta i fatturati menzionati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata. In particolare, la Dow non contesta
il fatto che era, nel 2005, un’impresa di maggiori dimensioni rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] e di dimensioni inferiori rispetto all’[OSCURATO:SOCIETA].
Appare pertanto coerente e oggettivamente giustificato che il fattore moltiplicatore a finalità deterrente considerato per
il calcolo delle ammende inflitte alla Dow sia superiore rispetto a quello applicato per il calcolo delle ammende inflitte
alla [OSCURATO:PERSONA] ed inferiore a quello impiegato per il calcolo delle ammende inflitte alla [OSCURATO:SOCIETA].
154
Peraltro, occorre sottolineare che i fatturati mondiali del 2005 erano pari a EUR 27,383 miliardi per la [OSCURATO:PERSONA] e a EUR 37,221
miliardi per la Dow (ovvero il 35,93% in più rispetto a quello della [OSCURATO:PERSONA]). Tanto premesso, la circostanza che il fattore
moltiplicatore relativo alle ammende della Dow sia stato aumentato del 16,66% rispetto a quello impiegato per calcolare l’importo
dell’ammenda della [OSCURATO:PERSONA] (1,75 rispetto a 1,5) non può costituire una violazione del principio della parità di trattamento.
Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto, su queste basi, applicare un fattore moltiplicatore ancora più elevato nei confronti
della Dow. Per il resto e nella parte in cui la Dow, attraverso i suoi argomenti, invita il Tribunale a verificare la legittimità
degli importi delle ammende stabilite per le imprese di grandi dimensioni che la Dow prende a confronto, in particolare riferendosi
al fattore moltiplicatore applicato all’Enichem, si evince dalla decisione impugnata che il fattore moltiplicatore applicato
alla Dow è stato calcolato sulla base del fattore applicato alla [OSCURATO:PERSONA] e non sulla base di quelli applicati all’Enichem o
alla [OSCURATO:PERSONA]. Gli argomenti della Dow sono quindi inconferenti al riguardo. Va inoltre sottolineato che, nel determinare l’importo
di ciascuna ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un margine di discrezionalità e non è obbligata ad applicare una precisa formula
matematica (v. sentenza del Tribunale 4 luglio 2006, causa T‑304/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1887, punto 68 e
la giurisprudenza ivi citata). Nel caso di specie, pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione
nel considerare la differenza di capacità economica delle imprese partecipanti nella determinazione dei diversi fattori moltiplicatori
che ha applicato (v., in tal senso, sentenza 30 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 131 supra, punto 155).
155
Infine, per quanto riguarda la parte in cui la Dow, attraverso i suoi argomenti, contesta una violazione del principio di
proporzionalità, si deve osservare che essa non deduce alcun elemento circostanziato che permetta di considerare che il fattore
moltiplicatore applicato nei suoi confronti sia sproporzionato rispetto alla gravità dell’infrazione e all’obiettivo perseguito
di assicurare un effetto deterrente alle ammende.
156
Alla luce di tali elementi, l’ottava parte del terzo motivo dedotto dalla Dow deve essere respinta in quanto infondata.
d) Sulla nona parte, relativa ad un errore nella maggiorazione legata alla durata dell’infrazione
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
157
Nell’ambito della nona parte del terzo motivo, la Dow ricorda che la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto, ai fini del calcolo della
maggiorazione legata alla durata dell’infrazione, del fatto che essa non era titolare delle attività della [OSCURATO:PERSONA] relative
alla BR e all’ESBR nel corso dei primi anni dell’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] applicherebbe così una maggiorazione per un’infrazione
di lunga durata del 50% invece che del 60% alla [OSCURATO:PERSONA] e del 40% invece che del 50% alla [OSCURATO:PERSONA] (punti 479
e 480 della decisione impugnata).
158
[OSCURATO:PERSONA] ritiene però che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto applicare percentuali ancora più contenute. Partendo dal presupposto
che ogni anno d’infrazione giustificava una maggiorazione del 10% e tenendo conto che l’attività nel settore «gomma sintetica»
della Dow era più che raddoppiata con l’acquisizione delle attività della [OSCURATO:PERSONA] dopo circa tre anni, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
dovuto applicare una riduzione del 5% all’anno per ciascuno dei tre anni in questione, vale a dire una riduzione complessiva
del 15%. Considerando che la [OSCURATO:PERSONA] in condizioni normali avrebbe maggiorato del 60% l’ammenda a carico della [OSCURATO:PERSONA]
e del 50% quella a carico della [OSCURATO:PERSONA], la maggiorazione corretta per l’infrazione di lunga durata sarebbe pari al
45% per la [OSCURATO:PERSONA] e al 35% per la [OSCURATO:PERSONA]. Le ammende che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono state condannate
a pagare dovrebbero essere proporzionalmente ridotte.
159
Con riguardo a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie dinanzi al Tribunale, ovvero che avrebbe provveduto a
confrontare i fatturati della [OSCURATO:PERSONA] relativi all’anno 1998 e all’anno 2000, la Dow ritiene che detto confronto non
abbia tenuto conto della contrazione subita dal fatturato della Dow nel settore «gomma sintetica» durante il 1999 e il 2000.
Di conseguenza, l’incremento del fatturato nel 2000, derivante dall’acquisizione dell’attività «gomma sintetica» della [OSCURATO:PERSONA],
sarebbe stato superiore alla differenza del 30% tra i fatturati raggiunti rispettivamente nel 1998 e nel 2000. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
infatti più che raddoppiato il suo fatturato relativo ai prodotti in esame acquisendo l’attività «gomma sintetica» della [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] richiama, in particolare, i fatturati realizzati dalla Dow e dalla [OSCURATO:PERSONA], per i prodotti in esame, nell’anno 1998.
Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA], invece di maggiorare l’ammenda del 7% per ciascuno dei primi tre anni dell’infrazione, come
indicato nelle sue memorie, avrebbe dovuto maggiorare l’ammenda al massimo del 5% per ciascuno di tali anni.
160
[OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto della nona parte del terzo motivo. Essa sostiene, in particolare, che il metodo applicato
per tener conto delle modifiche all’interno della struttura della Dow è logico e coerente.
Giudizio del Tribunale
161
A termini dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, la durata dell’infrazione costituisce uno degli elementi da prendere
in considerazione per determinare l’importo dell’ammenda da infliggere alle imprese colpevoli di infrazioni delle norme sulla
concorrenza.
162
Per quanto riguarda l’elemento relativo alla durata dell’infrazione, gli orientamenti distinguono tra le infrazioni di breve
durata (in generale per periodi inferiori a un anno), per le quali l’importo di partenza applicato in considerazione della
gravità non dovrebbe essere maggiorato, le infrazioni di media durata (in generale per periodi da uno a cinque anni), per
le quali il detto importo può essere maggiorato del 50%, e le infrazioni di lunga durata (in generale per periodi superiori
a cinque anni), per le quali l’importo in questione può essere maggiorato del 10% per ciascun anno (punto 1 B, primo comma,
primo‑terzo trattino, degli orientamenti).
163
Nel caso di specie, come ricordato al punto 137 supra, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione, nell’ambito della maggiorazione
applicata per tener conto della durata dell’infrazione, la situazione particolare legata all’acquisizione, nel 1999, da parte
della Dow delle attività relative alla BR e all’ESBR della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non contesta il metodo scelto dalla [OSCURATO:PERSONA] per
tener conto di detta situazione specifica. Gli argomenti dedotti dalla Dow sono intesi essenzialmente a dimostrare che detta
situazione particolare avrebbe dovuto comportare una maggiorazione più contenuta per tener conto della durata dell’infrazione.
Orbene, anche supponendo che gli argomenti della Dow possano effettivamente avere un peso nell’ambito del calcolo effettuato
dalla [OSCURATO:PERSONA], essi si basano su presupposti di fatto incerti, se non errati, oppure non sono sostenuti da elementi di
prova. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in particolare, che la sua attività nel settore «gomma sintetica», dopo circa tre anni, si è più che
raddoppiata grazie all’acquisizione dell’attività della [OSCURATO:PERSONA]. Oltre al fatto che tale affermazione non si basa su alcun elemento
circostanziato, occorre osservare che il fatturato della Dow per la BR e l’ESBR, come indicato nella decisione impugnata,
non è raddoppiato tra il 1998 e il 2001. Inoltre, l’affermazione della Dow secondo cui il suo fatturato relativo all’attività
«gomma sintetica» avrebbe subito una contrazione negli anni 1999 e 2000 non è sostenuta da alcun elemento di prova.
164
[OSCURATO:PERSONA] stando le cose, gli argomenti della Dow non sono tali da rimettere in discussione, al riguardo, la legittimità della
decisione impugnata.
165
Da tali elementi risulta che la nona parte del terzo motivo dedotto dalla Dow deve essere rigettata in quanto infondata e,
di conseguenza, il terzo motivo deve essere respinto nel suo complesso.
166
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve accogliere il secondo motivo e, di conseguenza, annullare l’art. 1
della decisione impugnata, nella parte in cui constata la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA]. all’infrazione di cui
trattasi dal 1° luglio 1996 invece che dal 2 settembre 1996, nonché respingere, quanto al resto, il ricorso volto all’annullamento
parziale della decisione impugnata.
B –
Sulle conclusioni dirette alla riforma dell’importo dell’ammenda
167
Nella parte in cui i motivi dedotti dalla Dow si pongono a sostegno delle relative conclusioni dirette a ottenere la riforma
dell’importo dell’ammenda, si deve osservare che, con riguardo al secondo motivo, che merita di essere accolto, non c’è ragione
di procedere alla riforma dell’importo dell’ammenda controversa, dato che, come riconosciuto dalla Dow in udienza, l’errore
commesso dalla [OSCURATO:PERSONA] non può incidere in alcun modo sulla maggiorazione applicata per tener conto della durata dell’infrazione.
168
Per quanto riguarda gli altri motivi invocati dalla Dow, è sufficiente constatare che, come emerge dalle considerazioni che
precedono, essi non sono fondati e, di conseguenza, non possono portare ad una riduzione dell’ammenda.
169
Occorre rigettare, di conseguenza, i capi delle conclusioni diretti ad ottenere la riforma dell’importo dell’ammenda.
Sulle spese
170
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne
è stata fatta domanda. In applicazione del n. 3, primo comma, della medesima disposizione, il Tribunale può ripartire le spese
se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.
171
Poiché nella parte essenziale il ricorso è stato respinto, il Tribunale opera una giusta valutazione delle circostanze della
causa decidendo che le ricorrenti sopporteranno le proprie spese e nove decimi delle spese della [OSCURATO:PERSONA] e che la [OSCURATO:PERSONA]
sopporterà un decimo delle proprie spese.
172
Con riguardo al capo delle conclusioni delle ricorrenti diretto a chiedere la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle
spese che esse hanno sostenuto per costituire una garanzia bancaria per coprire l’importo dell’ammenda loro inflitta, occorre
osservare che non si tratta di spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa e che, pertanto, esse non rientrano
tra le spese ripetibili ai sensi dell’art. 91 del regolamento di procedura. La domanda formulata dalle ricorrenti a tale riguardo
è quindi irricevibile.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
L’art. 1, lett. b), della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 29 novembre 2006, C (2006) 5700 def., relativa a un procedimento ai
sensi dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/F/38.638 – Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene
del tipo emulsione), è annullato nella parte in cui constata la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA]. all’infrazione di
cui trattasi dal 1° luglio 1996 al 27 novembre 2001 invece che dal 2 settembre 1996 al 27 novembre 2001.
2)
Il ricorso è respinto per il resto.
3)
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] mbH e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH sono condannate
a sostenere le proprie spese nonché i nove decimi delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.
4)
[OSCURATO:PERSONA] è condannata a sostenere un decimo delle proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA]Białecka
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 luglio 2011.
[OSCURATO:PERSONA] e conclusioni delle parti
In diritto
A – Sulle domande dirette all’annullamento parziale della decisione impugnata
1. Sul primo motivo, relativo all’imputazione illegittima dell’infrazione alla [OSCURATO:PERSONA]
a) Sulla prima parte, relativa all’applicazione di un criterio errato di imputazione dell’infrazione alla controllante
b) Sulla seconda parte, relativa alla confutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della presunzione gravante su di essa
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
Giudizio del Tribunale
c) Sulla terza parte, relativa ad un errore nell’esercizio del potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] e al difetto di motivazione
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
Giudizio del Tribunale
2. Sul secondo motivo, relativo alla errata determinazione della durata della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]
b) Giudizio del Tribunale
3. Sul terzo motivo, relativo all’errata determinazione dell’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti
a) Sulla prima parte, relativa all’errata determinazione della gravità dell’infrazione
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
Giudizio del Tribunale
b) Sulle parti dalla seconda alla sesta, relative all’errata applicazione di un trattamento differenziato agli importi di
base delle ammende
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
Giudizio del Tribunale
– Sulle parti dalla seconda alla quarta del terzo motivo
– Sulla quinta parte del terzo motivo, invocata in via subordinata
– Sulla sesta parte del terzo motivo
c) Sulla settima e sull’ottava parte, relative all’illegittima applicazione di un fattore moltiplicatore a finalità deterrente
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
Giudizio del Tribunale
d) Sulla nona parte, relativa ad un errore nella maggiorazione legata alla durata dell’infrazione
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
Giudizio del Tribunale
B – Sulle conclusioni dirette alla riforma dell’importo dell’ammenda
Sulle spese
*
Lingua processuale: l’inglese.