Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2022

Cassazione n. 40236/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 10 settembre 2022 con la quale il Careri era stato condannato per il reato di cui all'art.95 DPR 30 maggio 2002 n.115 perché, nell'ambito del procedimento pendente presso il Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] (n.114/14 Sius) aveva falsamente dichiarato l'importo del reddito percepito.

L'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla errata applicazione del divieto di ne bis in idem, avendo documentato l'esistenza di una sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al medesimo fatto contestato; lamenta inoltre vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente si è limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione.

E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).

La Corte territoriale, nel rispondere ai motivi di appello, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui qualora vengano instaurati due diversi procedimenti penali riguardanti il medesimo fatto storico, inibisce la procedibilità del procedimento duplicato l'avvenuto esercizio dell'azione penale nell'altro procedimento, dovendosi disporre, in tal caso, l'archiviazione di quello per il quale la stessa non sia stata esercitata, mentre, ove l'azione penale sia stata promossa in entrambi, dovrà pronunciarsi sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. per quello dei procedimenti nel quale il suo esercizio sia stato successivo. (Sez. 5 - , n. 17252 del 20/02/2020 Ud. (dep. 05/06/2020 ) Rv. 279113 - 01).

Sul punto, la sentenza impugnata rileva che il procedimento - instaurato per il medesimo fatto - conclusosi con sentenza del 19 febbraio 2019 era stato instaurato successivamente , in quanto era successiva l'iscrizione del Registro delle notizie di reato (cfr. Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005, Rv. 231800 - 01, secondo cui non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente - anche se in fase o grado diversi - nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità).

Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha osservato che nell'ambito del procedimento di appello pendente sulla sentenza relativa al procedimento avviato successivamente avrebbe potuto e dovuto essere dichiarata a causa di improcedibilità.

Quanto all'elemento soggettivo, risulta sorretta da ragionamento perfettamente logico e pertanto incensurabile l'argomentazione resa dalla Corte territoriale, secondo cui l'imputato aveva, da un lato, elencato i componenti del nucleo familiare con il quale conviveva e, dall'altro, aveva indicato i redditi da lavoro dipendente percepiti dal fratello in una misura minima ( duemila euro) anziché 12.529, sicchè risulta del tutto inverosimile che potesse essere percepito un reddito da lavoro così irrisorio per una intera annualità.

In proposito, la Corte territoriale fa corretta applicazione - senza che detta argomentazione risulti attaccata da specifica censura - del principio per cui, in consimili situazioni in cui potrebbe quanto meno ricorrere un dubbio sulla entità del reddito dei familiari, sussiste certamente l'elemento soggettivo, anche nella forma di dolo eventuale (sez.3, n.37837 del 6 maggio 2014, Rv 260257-01).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 10 settembre 2022 con la quale il Careri era stato condannato per il reato di cui all'art.95 DPR 30 maggio 2002 n.115 perché, nell'ambito del procedimento pendente presso il Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] (n.114/14 Sius) aveva falsamente dichiarato l'importo del reddito percepito. L'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla errata applicazione del divieto di ne bis in idem, avendo documentato l'esistenza di una sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al medesimo fatto contestato; lamenta inoltre vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. 2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente si è limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). La Corte territoriale, nel rispondere ai motivi di appello, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui qualora vengano instaurati due diversi procedimenti penali riguardanti il medesimo fatto storico, inibisce la procedibilità del procedimento duplicato l'avvenuto esercizio dell'azione penale nell'altro procedimento, dovendosi disporre, in tal caso, l'archiviazione di quello per il quale la stessa non sia stata esercitata, mentre, ove l'azione penale sia stata promossa in entrambi, dovrà pronunciarsi sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. per quello dei procedimenti nel quale il suo esercizio sia stato successivo. (Sez. 5 - , n. 17252 del 20/02/2020 Ud. (dep. 05/06/2020 ) Rv. 279113 - 01). Sul punto, la sentenza impugnata rileva che il procedimento - instaurato per il medesimo fatto - conclusosi con sentenza del 19 febbraio 2019 era stato instaurato successivamente , in quanto era successiva l'iscrizione del Registro delle notizie di reato (cfr. Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Rv. 231800 - 01, secondo cui non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente - anche se in fase o grado diversi - nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità). Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha osservato che nell'ambito del procedimento di appello pendente sulla sentenza relativa al procedimento avviato successivamente avrebbe potuto e dovuto essere dichiarata a causa di improcedibilità. Quanto all'elemento soggettivo, risulta sorretta da ragionamento perfettamente logico e pertanto incensurabile l'argomentazione resa dalla Corte territoriale, secondo cui l'imputato aveva, da un lato, elencato i componenti del nucleo familiare con il quale conviveva e, dall'altro, aveva indicato i redditi da lavoro dipendente percepiti dal fratello in una misura minima ( duemila euro) anziché 12.529, sicchè risulta del tutto inverosimile che potesse essere percepito un reddito da lavoro così irrisorio per una intera annualità. In proposito, la Corte territoriale fa corretta applicazione - senza che detta argomentazione risulti attaccata da specifica censura - del principio per cui, in consimili situazioni in cui potrebbe quanto meno ricorrere un dubbio sulla entità del reddito dei familiari, sussiste certamente l'elemento soggettivo, anche nella forma di dolo eventuale (sez.3, n.37837 del 6 maggio 2014, Rv 260257-01). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 settembre 202
Sentenza Cassazione n. 40236/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris