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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 luglio 2026

Cassazione n. 22618/2026

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one Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n.2239/2020 depositata il 15/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR ha rigettato l’appellodella società contribuente, con la conferma della decisione di primogrado che aveva respinto l’originario ricorso avverso l’avviso diaccertamento e conguaglio per IRESA (imposta regionale sulle emissioniNumero registro generale 5257/2021Numero sezionale 5049/2026Numero di raccolta generale 22618/2026Data pubblicazione 02/07/2026sonore degli aeroplani), con rifiuto di rimborso in relazione ai periodi1/1/2014 – 31/12/2014 e 1/1/2015 – 22/2/2015;2. ricorre per cassazione la società contribuente con sette motivi,integrati da memoria;2. la Regione Lazio, con controricorso, ha chiesto il rigetto delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi, con il raddoppio delcontributo unificato; le spese possono compensarsi per ilconsolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia solo dopola proposizione del ricorso.2.

Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione dell’art.112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ. (omessa pronuncia sulla inesistenza/nullità della notifica conPEC dell’avviso di accertamento e conguaglio senza firma digitale); conil secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione degli art. 26, secondo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 edegli art. 48, secondo comma, 20 e 23-ter d. lgs. n. 82 del 2005, e art.149-bis, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. (l’atto notificato è di accertamento e non di riscossione).I due motivi si trattano congiuntamente in quanto logicamenteconnessi.Gli atti di accertamento, per i tributi locali, possono essere notificatia mezzo PEC, come ritenuto da questa Corte di Cassazione congiurisprudenza che si condivide ed alla quale deve darsi continuità: «Inbase alla disciplina posta dal Codice dell'amministrazione digitale, ancorprima della novella dell'art. 6 del d.lgs. n. 82 del 2005, ad operadell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 179 del 2016 e dell'art. 2,comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 217 del 2017 e della stessa introduzionedi un sesto comma nell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, ad operaNumero registro generale 5257/2021Numero sezionale 5049/2026Numero di raccolta generale 22618/2026Data pubblicazione 02/07/2026dell'art. 7 quater, commi 6 e 7, del d.l, n. 193 del 2016, conv. in l. n.225 del 2016, agli Enti locali doveva ritenersi consentita la notifica deipropri atti impositivi a mezzo di posta elettronica certificata. (Inapplicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenzaimpugnata, dichiarando la legittimità della notifica, eseguita il 10dicembre 2013, a mezzo PEC, di un avviso di accertamento emesso peril recupero a tassazione dell'ICI dovuta dal contribuente per l'anno2008)» (Cass. Sez. 5, 12/08/2025, n. 23166, Rv. 675510 – 01; vedianche Cass. Sez. 5, 20/05/2024, n. 13995, Rv. 671243 - 01).La CTR ha motivato sulla questione, ritenendo possibile la PEC perla notifica, quindi, non sussiste la denunciata omessa pronuncia.

Ilriferimento alla cartella di pagamento non inficia la decisione, essendola stessa, nella soluzione, sostanzialmente conforme a diritto.3.

Relativamente alla firma assente in formato digitale nell’allegatoalla PEC (avviso di accertamento), deve rilevarsi che l’atto ha comunqueraggiunto lo scopo, e in applicazione dell’art. 156 cod. proc. civ. nonpuò pronunciarsi alcuna invalidità (Cass. Sez. 6, 05/03/2019, n. 6417,Rv. 653074 – 01 e Cass. Sez. 5, 06/03/2026, n. 5157, Rv. 678144 –01).

La ricorrente ha proposto ricorso e il suo diritto di difesa non risultacompromesso.

La stessa, infatti, non ha contestato la legittimazione allafirma, ma solo la firma analogica riprodotta con la scannerizzazione deldocumento, senza attestazione di conformità.

E’ la notifica in formatocartaceo di un avviso firmato digitalmente che potrebbe comportare lanullità dell’avviso, senza attestazione di conformità; non viceversa («Lanotificazione della copia analogica di un atto impositivo è legittima se lasua conformità all'originale informatico è attestata da un pubblicoufficiale a ciò autorizzato, poiché tale attestazione è sufficiente adimostrare l'avvenuta sottoscrizione dell'atto, conferendogli un valoreprobatorio equiparato all'originale informatico; viceversa, l'avviso diaccertamento, notificato in formato cartaceo, contente la solaNumero registro generale 5257/2021Numero sezionale 5049/2026Numero di raccolta generale 22618/2026Data pubblicazione 02/07/2026indicazione "firmato digitalmente" in corrispondenza del nominativo delfunzionario, ma privo dell'attestazione di conformità, è nullo, ai sensidell'art. 42, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto privo disottoscrizione», Cass. Sez. 6, 11/08/2022, n. 24681, Rv. 665773 - 01).4.

Con il terzo motivo la ricorrente prospetta la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 36, d. lgs. 546 del 1992, 132 cod. proc.civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.;violazione dell’art. 7, l. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ. (motivazione apparente della sentenzasulla eccepita assenza di motivazione dell’avviso di accertamento).Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata evidenzia la presenzadi idonea motivazione nell’avviso di accertamento con “i presupposti difatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisionedell’ente impositore”.Dalla stessa lettura dell’avviso, riportato nel ricorso introduttivo,emerge la completezza e chiarezza dello stesso sugli elementi essenzialidell’imposizione; sul punto si deve evidenziare che la ‘motivazione’dell’avviso deve tenersi distinta, nella disciplina vigente rationetemporis, dalla ‘prova’ in giudizio delle pretese.I due piani non possono essere confusi, come prospettato nelricorso per cassazione.

L’avviso non deve contenere anche le provedella pretesa tributaria: «Nel processo tributario, ai fini della validitàdell'avviso di accertamento non rilevano l'omessa allegazione di undocumento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente se lamotivazione, anche se resa per relationem, è comunque sufficiente,dovendosi distinguere il piano della motivazione dell'avviso diaccertamento da quello della prova della pretesa impositiva e,corrispondentemente, l'atto a cui l'avviso si riferisce dal documento checostituisce mezzo di prova» (Sez. 5 - , Ordinanza n. 8016 delNumero registro generale 5257/2021Numero sezionale 5049/2026Numero di raccolta generale 22618/2026Data pubblicazione 02/07/202625/03/2024, Rv. 670858 – 01; vedi anche ordinanza Sez. 5, n. 15881del 6 giugno 2024; Sez. 5, n. 18750 del 9 luglio 2025).5.

Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente prospettal’illegittimità della sentenza per aver erroneamente consideratorilevante la sentenza della Corte Costituzionale n. 13 del 2015 perescludere la rilevanza e la fondatezza della questione di costituzionalitàdegli art. da 90 a 95 della l. n. 342 del 2000, dell’art. 8, primo comma,d. lgs. n. 68 del 2011 e dell’art. 5, legge Regione Lazio n. 2 del 2013 inrelazione agli art. 3, 53, 41 e 117 della Costituzione, ex art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ. .Con il quinto motivo la ricorrente prospetta la nullità della decisioneimpugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. relativamente allaeccepita inapplicabilità dell’art. 5, sesto comma, della legge RegioneLazio n. 2 del 2013, non essendo dovuta l’IRESA per il periodo [OSCURATO:DATA_NASCITA]– 31/12/2013 oggetto dell’accertamento e per il periodo 1/1/2014 –21/2/2014 oggetto della richiesta di rimborso, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ..Con il sesto motivo la ricorrente prospetta la nullità della sentenzaper violazione degli art. 36, d. lgs. 546 del 1992, 132 cod. proc. civ. edell’art. 5, legge Regione Lazio n. 2 del 2013 in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 cod. proc. civ..

Prospetta poi una questione dilegittimità costituzionale dell’art. 5, legge Regione Lazio n. 2 del 2013 inrelazione all’art. 117 della Costituzione.Con l’ultimo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 13, comma 15-bis, d. l. n. 145 del 2013 inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. (retroattivitàdella norma al periodo precedente, trattandosi di norma di naturainterpretativa).I motivi, logicamente collegati, si trattano unitariamente.Numero registro generale 5257/2021Numero sezionale 5049/2026Numero di raccolta generale 22618/2026Data pubblicazione 02/07/20266.

Questa Corte ha già esaminato le questioni poste dal ricorso percassazione con decisione che si condivide e deve confermarsi: «L'art. 5della l.r.

Lazio n. 2 del 2013, che disciplina l'imposta sulle emissionisonore degli aeromobili (IRESA), non si pone in contrasto con laDirettiva 2002/30/CE del 26 marzo 2002, che istituisce norme eprocedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini delcontenimento del rumore negli aeroporti della Comunità, trattandosi diDirettiva palesemente sprovvista di auto-esecutività (non "self-executing") per carenza della necessaria dettagliatezza e di indicazionispecifiche con riguardo alla materia fiscale, con conseguenteinsussistenza di un obbligo di disapplicazione della norma tributariainterna, di livello statale o regionale, da parte del giudice nazionale.(Cass. Sez. 5, 07/12/2022, n. 35989, Rv. 666516 – 01; vedi, anche,Cass.

Sez. 5, 18/11/2022, n. 34002, Rv. 666435 – 03 e Cass. Sez. 5,07/11/2022, n. 32755, Rv. 666392 – 02; Sez. 5 sent. n.36479/290022).Nelle sopra richiamate decisioni, alle quali deve darsi continuità,sono state affrontate tutte le problematiche del caso, nei seguentisintetici termini.L’imposta sulle emissioni sonore è un tributo proprio della Regione(«A partire dal 1° maggio 2013 e per effetto dell'art. 8 d.lgs. n. 68 del2011, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili istituita dallaRegione Lazio non ha più la qualificazione giuridica di tributo derivato,essendo divenuta un tributo proprio della Regione (che provvede conpiena discrezionalità alla individuazione del presupposto, dei soggettipassivi, alla graduazione delle aliquote, alle modalità di accertamento eriscossione, nel rispetto dei principi costituzionali ed eurounitari e fermarestando l'aliquota massima di cui all'art. 13, comma 15-bis, d.l. n. 145del 2013, che limita la potestà impositiva dell'ente regionale), e non èriconducibile al modello di imposta ambientale in senso stretto,Numero registro generale 5257/2021Numero sezionale 5049/2026Numero di raccolta generale 22618/2026Data pubblicazione 02/07/2026caratterizzato da una diretta relazione tra prelievo e deterioramentoambientale assunto a presupposto della fattispecie tributaria, bensì adun modello di fiscalità con lata funzione ambientale, perché la tuteladell'ambiente è perseguita solo per via mediata e indiretta e conmetodologia indennitaria» (Cass. Sez. 5, 18/11/2022, n. 34002, Rv.666435 - 01).Sulla IRESA la Corte Costituzionale n. 13 del 2015 ha confermatosia la legittimità della misura massima stabilita con legge statale sia lasua natura di imposta regionale propria.La destinazione del gettito è irrilevante per la legittimitàdell’imposta («L'art. 5 della l.r.

Lazio n. 2 del 2013 - laddove disciplina"l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili(IRESA), di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000,n. 342" - non contrasta con la citata legge nazionale, che è richiamataallo scopo di specificare che l'istituito tributo regionale proprio coincidecon l'imposta originariamente prevista dalla l. n. 342 del 2000(normativa, peraltro, venuta meno quando l'art. 8 d.lgs. n. 68 del 2011ha mutato la qualificazione giuridica del tributo) e che, comunque, hadifferenti presupposti e funzioni, dato che il disinquinamento acusticodella legge statale, il quale necessita di modalità operative dirette aridurre l'inquinamento da rumore, è ben diverso dalle finalità attinentiall'ambiente della regionale, espressione tale da comprendere anche lasola destinazione del gettito (o di parte di esso) all'indennizzo dellepopolazioni contigue agli aeroporti» (Cass. Sez. 5, 18/11/2022, n.34002, Rv. 666435 - 02).La normativa non contrasta sia con la Direttiva UE 2002/30CE del26 marzo 2002 sia con gli articoli 3 e 53 della Costituzione («L'art. 5della l.r.

Lazio n. 2 del 2013, disciplina dell'imposta sulle emissionisonore degli aeromobili (IRESA), non si pone in contrasto con laDirettiva 2002/30/CE del 26 marzo 2002 (che istituisce norme eNumero registro generale 5257/2021Numero sezionale 5049/2026Numero di raccolta generale 22618/2026Data pubblicazione 02/07/2026procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini delcontenimento del rumore negli aeroporti della Comunità), la quale nonimpone e non detta la disciplina delle imposte sul rumore, né con gliartt. 3 e 53 Cost., perché l'individuazione degli esercenti di aeromobilicome soggetti passivi dell'imposta - e, dunque, della loro capacitàcontributiva, intesa quale partecipazione, in base a presupposti dotati dispecifica valenza, alle spese conseguenti ai danni ambientali derivantidalle emissioni sonore nelle aree prossime agli aeroporti - rientra nelladiscrezionalità del legislatore (nella specie, esercitata in maniera nonirragionevole, stante il riferimento al numero di decolli/atterraggi e alpeso degli aeromobili)» (Cass. Sez. 5, 18/11/2022, n. 34002, Rv.666435 – 03; vedi anche Cass. Sez. 5, 07/11/2022, n. 32755, Rv.666392 - 01).7.

Relativamente alla questione posta con il settimo motivo,retroattività del limite tariffario massimo dell’IRESA, posto con la leggestatale n. 145 del 2013, art. 13, comma 15-bis (limite di euro 0,50 pertonnellata), si deve osservare che la norma non può ritenersi diinterpretazione autentica («Al fine di evitare effetti distorsivi dellaconcorrenza tra gli scali aeroportuali e di promuovere l'attrattività delsistema aeroportuale italiano, anche con riferimento agli eventi legatiall'EXPO 2015, nella definizione della misura dell'imposta regionale sulleemissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), di cui agli articoli 90 eseguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342, il valore massimo deiparametri delle misure IRESA non può essere superiore a euro 0,50.tributo è rimodulata tenendo conto anche degli ulteriori criteri delladistinzione tra voli diurni e notturni e delle peculiarità urbanistiche dellearee geografiche prospicienti i singoli aeroporti»).Per la legge Regione Lazio n. 11 del 2015, art. 2 la modifica alletariffe si applica dal 2 febbraio 2014: “A decorrere dal 22 febbraio 2014,Numero registro generale 5257/2021Numero sezionale 5049/2026Numero di raccolta generale 22618/2026Data pubblicazione 02/07/2026all’articolo 5 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativoall’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili IRESA,sono apportate le seguenti modifiche …”.Questa Corte di Cassazione, del resto, ha già deciso la relativaquestione con decisione che si condivide ed alla quale deve darsicontinuità: Cass. Sez. 5, n. 37146 del 2022: «Ciò premesso, occorreevidenziare come l’art. 13, comma 15 bis, D.L. 145/2013, conv. in l. n.9/2014, prevede che “Al fine di evitare effetti distorsivi dellaconcorrenza tra gli scali aeroportuali e di promuovere l’attrattività delsistema aeroportuale italiano, anche con riferimento agli eventi legatiall'EXPO 2015, nella definizione della misura dell'imposta regionale sulleemissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), di cui agli articoli 90 eseguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342, il valore massimo deiparametri delle misure IRESA non può essere superiore a euro 0,50.tributo è rimodulata tenendo conto anche degli ulteriori criteri delladistinzione tra voli diurni e notturni e delle peculiarità urbanistiche dellearee geografiche prospicienti i singoli aeroporti.

L’art. 15 prevedel’entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello pubblicatoin gazzetta ufficiale.

La norma non abroga le disposizioni regionalipreesistenti, ma per evitare effetti distorsivi della concorrenza epromuovere l’EXPO, stabilisce un tetto massimo all’aliquota applicabile,valevole per il futuro.

Il principio di irretroattività ha carattere generale(principio affermato all’art.11, comma 1 Prel.

«La legge non dispone cheper l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo»), ed è ribadito anchedall’art. 1, comma 2 dello Statuto del contribuente il quale prevede che“l’adozione di norme interpretative in materia tributaria può esseredisposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificandocome tali le disposizioni di interpretazione autentica”, nonché dall’art. 3primo comma, che prevede: Salvo quanto previsto dall'articolo 1,Numero registro generale 5257/2021Numero sezionale 5049/2026Numero di raccolta generale 22618/2026Data pubblicazione 02/07/2026comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicanosolo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alladata di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. [OSCURATO:PERSONA] limita la possibilità per il legislatore di intervenire sulla disciplinadei tributi con riferimento al passato: a) all’articolo 1, comma 2 sonoindicate le circostanze nelle quali le disposizioni di interpretazioneautentica in materia tributaria sono ritenute ammissibili e lecaratteristiche formali alle quali le stesse devono sottostare; b)all’articolo 3, comma 1, primo periodo è stabilito il divieto per illegislatore tributario di intervenire con disposizioni tributarie retroattivea carattere innovativo; c) all’articolo 3, comma 1, secondo periodo èstabilito che, per quanto attiene le modifiche ai tributi periodici, questetrovino applicazione con decorrenza al periodo d’imposta successivo aquello nel quale è intervenuta la modifica normativa Nel caso di specie illegislatore, non solo non ha adottato alcuna previsione (interpretativa omeno) comunque idonea a far ritenere una volontà di applicazioneretroattiva dei nuovi limiti tariffari, ma ha anzi stabilito espressamenteche le nuove tariffe ‘omologate’ prendevano effetto “a decorrere dal 22febbraio 2014” (LR Lazio n. 11/2015, art.2), così da fissare esso stessoun netto discrimine temporale prendendo a riferimento il giornosuccessivo a quello di vigenza della legge statale di conversione n. 9/14cit..

Se è pur vero che si verte di disciplina appunto incidente sullalibera concorrenza, altrettanto indubbio è che il legislatore (né quellostatale né quello regionale) non ha ingenerato dubbi di sorta sul fattoche trovi qui piena applicazione il suddetto principio generale diirretroattività, e questa univoca opzione legislativa di coordinamentonon può essere superata dall’interprete in ragione del solo parametrocostituito dalla natura della materia disciplinata.

Né può a tal finerilevare, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la data nonNumero registro generale 5257/2021Numero sezionale 5049/2026Numero di raccolta generale 22618/2026Data pubblicazione 02/07/2026di imposizione ma di accertamento - riscossione, che è estranea esuccessiva al verificarsi del presupposto dell’imposta, al momento dideterminazione della base imponibile e, più in generale, all’insorgenzadell’obbligazione tributaria, anche nei suoi limiti prettamentequantitativi e dimensionali».8.

Le questioni di costituzionalità risultano manifestamenteinfondate (vedi già, in tal senso, Cass. Sez. 5, sentenza n. 36479 del2022 e n. 35989 del 2022).

Nei motivi quarto e sesto la ricorrenteprospetta due questioni di costituzionalità, per violazione degli art. 3,53, 41 e 117 della Costituzione.L’Iresa si applica alla stessa maniera (cioè sulla base di parametriobiettivi) alle compagnie aeree che, in qualità di vettori, realizzano lemedesime condotte (rumorose) in fase di decollo e atterraggio, nonessendo sostenibile che il vaglio costituzionale ex art. 3 Cost. possacondursi in rapporto a tutti quei soggetti diversi (appunto la popolazioneabitante nei comparti aeroportuali, o alle ferrovie), che non vengonoincisi perché del tutto estranei alla menomazione ambientale sottesaall’imposizione, ed anzi da essa pregiudicati al punto da divenire non‘debitori’ erariali ma, se mai, ‘creditori’ delle misure di protezione edindennitarie.

Non è, quindi, ragionevole sostenere che l’Iresa siaillegittima solo perché posta a carico delle Compagnie aeree e non peraltri settori (le ferrovie) trattandosi all’evidenza di regimi diversi disituazioni originarie diverse e non comparabili.

Quanto poi all’art. 53Cost., va richiamata la peculiarità dell’imposizione ambientale e dellepiù volte menzionate sue finalità extrafiscali.

Il che non significa cheessa vada esente dal principio di capacità contributiva, quanto che taleprincipio – nell’ambito di una considerazione moderna in relazione aglisviluppi della società - va riguardato anche nei suoi risvolti nonstrettamente reddituali.Numero registro generale 5257/2021Numero sezionale 5049/2026Numero di raccolta generale 22618/2026Data pubblicazione 02/07/2026Costante è l’indirizzo della Corte Costituzionale secondo cui, perl’IRAP (vedi C. Cost. sent. n. 156/01) la legittimità del parametro dicapacità contributiva è ravvisabile nel valore aggiunto prodotto dalle(C.

Cost.201/20): “rientra nella discrezionalità del legislatore, con il sololimite della non arbitrarietà, la determinazione dei singoli fatti espressividella capacità contributiva che, quale idoneità del soggettoall’obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice chesia rivelatore di ricchezza e non solamente di reddito individuale”.Per la sugar tax la Corte Costituzionale ha giudicato la sualegittimità, in riferimento agli art. 3 e 53 della Cost., in quanto l’impostapersegue il contrasto di condotte dei singoli e delle imprese incidentinegativamente sulla salute (Corte Cost. n. 49 del 2024; vedi ancheCorte cost. n. 89 del 2026).

La Corte costituzionale, del resto, harilevato che i cosiddetti tributi ambientali si radicano nella doverosità,sul piano costituzionale, di una diffusa tutela dell’ambiente quale benecomune (sentenza n. 82 del 2021) e riflettono, anche nell’interessedelle future generazioni, il principio di derivazione comunitaria “chiinquina paga” (vedi Corte Cost. n. 52 del 2022).È quindi innegabile che il legislatore tributario, nell’ambito dei suoiampi poteri, può individuare l’esistenza di capacità contributiva in queisoggetti passivi di imposta ritenuti idonei a concorrere alle pubblichespese in quanto pongano in essere presupposti dotati di valenzaeconomico-sociale, non necessariamente di natura (anche o solo)reddituale, affidando il raggiungimento dell’obiettivo dell’equaripartizione delle spese pubbliche al solo rispetto dei principi diragionevolezza, imparzialità, coerenza e congruità, previsti dall’art. 3Cost. e presupposti dall’art. 53, 1° comma, Cost..Sotto tale profilo la posizione di vantaggio in cui versa un soggettoin ragione del «potere» di legittimamente svolgere un’attivitàNumero registro generale 5257/2021Numero sezionale 5049/2026Numero di raccolta generale 22618/2026Data pubblicazione 02/07/2026imprenditoriale ad effetto inquinante incide sui diritti della collettivitàprivandoli del godimento di beni pubblici (le c.d. risorse naturali), e talecircostanza può ragionevolmente costituire un fatto-indice di capacitàcontributiva se riferibile a condotte anche economicamente significativee valutabili, quali le operatività di decollo e atterraggio aereo, produttivedi una rumorosità calcolabile.Non risulta che, nel caso specifico, il riferimento al numero deidecolli-atterraggi, alle tonnellate di peso degli aeromobili ed all’intensitàacustica scientificamente rilevata possa concretare indice arbitrario, oanche solo irragionevole, di capacità contributiva e di necessariapartecipazione alle spese conseguenti ai danni ambientali derivanti dalleemissioni sonore nelle aree prossime agli aeroporti; trovando essodiretto riscontro dimensionale, ed in definitiva anche economico-patrimoniale, nell’attività imprenditoriale della Compagnia.In conseguenza anche i tributi con finalità ambientali basati sulpresupposto di un comportamento dannoso sono da ritenere legittimialla luce del principio del beneficio.Infatti, il soggetto che utilizza o danneggia l’ambiente ottiene unbeneficio inteso sia come profitto economico dall’utilizzo di una risorsaambientale, oppure ottiene un risparmio di costo legato alle spese nonsostenute per investire in macchinari o impianti, o tecnologie, rispettosidell’ambiente.

Allo stesso tempo, l’emissione di sostanze dannosericonducibile allo svolgimento di attività economiche, può presupporre lapresenza di ricchezza e dunque la possibilità di adempiereall’obbligazione tributaria.La rumorosità del veicolo è il parametro per la determinazione deltributo.

Non è, del resto, necessario che ogni singolo tributo siainformato al principio di progressività (art. 53, secondo comma, Cost.)ma basta che lo sia il sistema nel suo insieme.

P.Q.MNumero registro generale 5257/2021Numero sezionale 5049/2026Numero di raccolta generale 22618/2026Data pubblicazione 02/07/2026Rigetta il ricorso;spese compensate.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
one Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n.2239/2020 depositata il 15/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR ha rigettato l’appellodella società contribuente, con la conferma della decisione di primogrado che aveva respinto l’originario ricorso avverso l’avviso diaccertamento e conguaglio per IRESA (imposta regionale sulle emissioniNumero registro generale 5257/2021Numero sezionale 5049/2026Numero di raccolta generale 22618/2026Data pubblicazione 02/07/2026sonore degli aeroplani), con rifiuto di rimborso in relazione ai periodi1/1/2014 – 31/12/2014 e 1/1/2015 – 22/2/2015;2. ricorre per cassazione la società contribuente con sette motivi,integrati da memoria;2. la Regione Lazio, con controricorso, ha chiesto il rigetto delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi, con il raddoppio delcontributo unificato; le spese possono compensarsi per ilconsolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia solo dopola proposizione del ricorso.2. Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione dell’art.112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ. (omessa pronuncia sulla inesistenza/nullità della notifica conPEC dell’avviso di accertamento e conguaglio senza firma digitale); conil secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione degli art. 26, secondo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 edegli art. 48, secondo comma, 20 e 23-ter d. lgs. n. 82 del 2005, e art.149-bis, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. (l’atto notificato è di accertamento e non di riscossione).I due motivi si trattano congiuntamente in quanto logicamenteconnessi.Gli atti di accertamento, per i tributi locali, possono essere notificatia mezzo PEC, come ritenuto da questa Corte di Cassazione congiurisprudenza che si condivide ed alla quale deve darsi continuità: «Inbase alla disciplina posta dal Codice dell'amministrazione digitale, ancorprima della novella dell'art. 6 del d.lgs. n. 82 del 2005, ad operadell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 179 del 2016 e dell'art. 2,comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 217 del 2017 e della stessa introduzionedi un sesto comma nell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, ad operaNumero registro generale 5257/2021Numero sezionale 5049/2026Numero di raccolta generale 22618/2026Data pubblicazione 02/07/2026dell'art. 7 quater, commi 6 e 7, del d.l, n. 193 del 2016, conv. in l. n.225 del 2016, agli Enti locali doveva ritenersi consentita la notifica deipropri atti impositivi a mezzo di posta elettronica certificata. (Inapplicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenzaimpugnata, dichiarando la legittimità della notifica, eseguita il 10dicembre 2013, a mezzo PEC, di un avviso di accertamento emesso peril recupero a tassazione dell'ICI dovuta dal contribuente per l'anno2008)» (Cass. Sez. 5, 12/08/2025, n. 23166, Rv. 675510 – 01; vedianche Cass. Sez. 5, 20/05/2024, n. 13995, Rv. 671243 - 01).La CTR ha motivato sulla questione, ritenendo possibile la PEC perla notifica, quindi, non sussiste la denunciata omessa pronuncia. Ilriferimento alla cartella di pagamento non inficia la decisione, essendola stessa, nella soluzione, sostanzialmente conforme a diritto.3. Relativamente alla firma assente in formato digitale nell’allegatoalla PEC (avviso di accertamento), deve rilevarsi che l’atto ha comunqueraggiunto lo scopo, e in applicazione dell’art. 156 cod. proc. civ. nonpuò pronunciarsi alcuna invalidità (Cass. Sez. 6, 05/03/2019, n. 6417,Rv. 653074 – 01 e Cass. Sez. 5, 06/03/2026, n. 5157, Rv. 678144 –01). La ricorrente ha proposto ricorso e il suo diritto di difesa non risultacompromesso. La stessa, infatti, non ha contestato la legittimazione allafirma, ma solo la firma analogica riprodotta con la scannerizzazione deldocumento, senza attestazione di conformità. E’ la notifica in formatocartaceo di un avviso firmato digitalmente che potrebbe comportare lanullità dell’avviso, senza attestazione di conformità; non viceversa («Lanotificazione della copia analogica di un atto impositivo è legittima se lasua conformità all'originale informatico è attestata da un pubblicoufficiale a ciò autorizzato, poiché tale attestazione è sufficiente adimostrare l'avvenuta sottoscrizione dell'atto, conferendogli un valoreprobatorio equiparato all'originale informatico; viceversa, l'avviso diaccertamento, notificato in formato cartaceo, contente la solaNumero registro generale 5257/2021Numero sezionale 5049/2026Numero di raccolta generale 22618/2026Data pubblicazione 02/07/2026indicazione "firmato digitalmente" in corrispondenza del nominativo delfunzionario, ma privo dell'attestazione di conformità, è nullo, ai sensidell'art. 42, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto privo disottoscrizione», Cass. Sez. 6, 11/08/2022, n. 24681, Rv. 665773 - 01).4. Con il terzo motivo la ricorrente prospetta la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 36, d. lgs. 546 del 1992, 132 cod. proc.civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.;violazione dell’art. 7, l. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ. (motivazione apparente della sentenzasulla eccepita assenza di motivazione dell’avviso di accertamento).Il motivo è infondato. La sentenza impugnata evidenzia la presenzadi idonea motivazione nell’avviso di accertamento con “i presupposti difatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisionedell’ente impositore”.Dalla stessa lettura dell’avviso, riportato nel ricorso introduttivo,emerge la completezza e chiarezza dello stesso sugli elementi essenzialidell’imposizione; sul punto si deve evidenziare che la ‘motivazione’dell’avviso deve tenersi distinta, nella disciplina vigente rationetemporis, dalla ‘prova’ in giudizio delle pretese.I due piani non possono essere confusi, come prospettato nelricorso per cassazione. L’avviso non deve contenere anche le provedella pretesa tributaria: «Nel processo tributario, ai fini della validitàdell'avviso di accertamento non rilevano l'omessa allegazione di undocumento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente se lamotivazione, anche se resa per relationem, è comunque sufficiente,dovendosi distinguere il piano della motivazione dell'avviso diaccertamento da quello della prova della pretesa impositiva e,corrispondentemente, l'atto a cui l'avviso si riferisce dal documento checostituisce mezzo di prova» (Sez. 5 - , Ordinanza n. 8016 delNumero registro generale 5257/2021Numero sezionale 5049/2026Numero di raccolta generale 22618/2026Data pubblicazione 02/07/202625/03/2024, Rv. 670858 – 01; vedi anche ordinanza Sez. 5, n. 15881del 6 giugno 2024; Sez. 5, n. 18750 del 9 luglio 2025).5. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente prospettal’illegittimità della sentenza per aver erroneamente consideratorilevante la sentenza della Corte Costituzionale n. 13 del 2015 perescludere la rilevanza e la fondatezza della questione di costituzionalitàdegli art. da 90 a 95 della l. n. 342 del 2000, dell’art. 8, primo comma,d. lgs. n. 68 del 2011 e dell’art. 5, legge Regione Lazio n. 2 del 2013 inrelazione agli art. 3, 53, 41 e 117 della Costituzione, ex art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ. .Con il quinto motivo la ricorrente prospetta la nullità della decisioneimpugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. relativamente allaeccepita inapplicabilità dell’art. 5, sesto comma, della legge RegioneLazio n. 2 del 2013, non essendo dovuta l’IRESA per il periodo [OSCURATO:DATA_NASCITA]– 31/12/2013 oggetto dell’accertamento e per il periodo 1/1/2014 –21/2/2014 oggetto della richiesta di rimborso, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ..Con il sesto motivo la ricorrente prospetta la nullità della sentenzaper violazione degli art. 36, d. lgs. 546 del 1992, 132 cod. proc. civ. edell’art. 5, legge Regione Lazio n. 2 del 2013 in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 cod. proc. civ.. Prospetta poi una questione dilegittimità costituzionale dell’art. 5, legge Regione Lazio n. 2 del 2013 inrelazione all’art. 117 della Costituzione.Con l’ultimo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 13, comma 15-bis, d. l. n. 145 del 2013 inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. (retroattivitàdella norma al periodo precedente, trattandosi di norma di naturainterpretativa).I motivi, logicamente collegati, si trattano unitariamente.Numero registro generale 5257/2021Numero sezionale 5049/2026Numero di raccolta generale 22618/2026Data pubblicazione 02/07/20266. Questa Corte ha già esaminato le questioni poste dal ricorso percassazione con decisione che si condivide e deve confermarsi: «L'art. 5della l.r. Lazio n. 2 del 2013, che disciplina l'imposta sulle emissionisonore degli aeromobili (IRESA), non si pone in contrasto con laDirettiva 2002/30/CE del 26 marzo 2002, che istituisce norme eprocedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini delcontenimento del rumore negli aeroporti della Comunità, trattandosi diDirettiva palesemente sprovvista di auto-esecutività (non "self-executing") per carenza della necessaria dettagliatezza e di indicazionispecifiche con riguardo alla materia fiscale, con conseguenteinsussistenza di un obbligo di disapplicazione della norma tributariainterna, di livello statale o regionale, da parte del giudice nazionale.(Cass. Sez. 5, 07/12/2022, n. 35989, Rv. 666516 – 01; vedi, anche,Cass. Sez. 5, 18/11/2022, n. 34002, Rv. 666435 – 03 e Cass. Sez. 5,07/11/2022, n. 32755, Rv. 666392 – 02; Sez. 5 sent. n.36479/290022).Nelle sopra richiamate decisioni, alle quali deve darsi continuità,sono state affrontate tutte le problematiche del caso, nei seguentisintetici termini.L’imposta sulle emissioni sonore è un tributo proprio della Regione(«A partire dal 1° maggio 2013 e per effetto dell'art. 8 d.lgs. n. 68 del2011, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili istituita dallaRegione Lazio non ha più la qualificazione giuridica di tributo derivato,essendo divenuta un tributo proprio della Regione (che provvede conpiena discrezionalità alla individuazione del presupposto, dei soggettipassivi, alla graduazione delle aliquote, alle modalità di accertamento eriscossione, nel rispetto dei principi costituzionali ed eurounitari e fermarestando l'aliquota massima di cui all'art. 13, comma 15-bis, d.l. n. 145del 2013, che limita la potestà impositiva dell'ente regionale), e non èriconducibile al modello di imposta ambientale in senso stretto,Numero registro generale 5257/2021Numero sezionale 5049/2026Numero di raccolta generale 22618/2026Data pubblicazione 02/07/2026caratterizzato da una diretta relazione tra prelievo e deterioramentoambientale assunto a presupposto della fattispecie tributaria, bensì adun modello di fiscalità con lata funzione ambientale, perché la tuteladell'ambiente è perseguita solo per via mediata e indiretta e conmetodologia indennitaria» (Cass. Sez. 5, 18/11/2022, n. 34002, Rv.666435 - 01).Sulla IRESA la Corte Costituzionale n. 13 del 2015 ha confermatosia la legittimità della misura massima stabilita con legge statale sia lasua natura di imposta regionale propria.La destinazione del gettito è irrilevante per la legittimitàdell’imposta («L'art. 5 della l.r. Lazio n. 2 del 2013 - laddove disciplina"l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili(IRESA), di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000,n. 342" - non contrasta con la citata legge nazionale, che è richiamataallo scopo di specificare che l'istituito tributo regionale proprio coincidecon l'imposta originariamente prevista dalla l. n. 342 del 2000(normativa, peraltro, venuta meno quando l'art. 8 d.lgs. n. 68 del 2011ha mutato la qualificazione giuridica del tributo) e che, comunque, hadifferenti presupposti e funzioni, dato che il disinquinamento acusticodella legge statale, il quale necessita di modalità operative dirette aridurre l'inquinamento da rumore, è ben diverso dalle finalità attinentiall'ambiente della regionale, espressione tale da comprendere anche lasola destinazione del gettito (o di parte di esso) all'indennizzo dellepopolazioni contigue agli aeroporti» (Cass. Sez. 5, 18/11/2022, n.34002, Rv. 666435 - 02).La normativa non contrasta sia con la Direttiva UE 2002/30CE del26 marzo 2002 sia con gli articoli 3 e 53 della Costituzione («L'art. 5della l.r. Lazio n. 2 del 2013, disciplina dell'imposta sulle emissionisonore degli aeromobili (IRESA), non si pone in contrasto con laDirettiva 2002/30/CE del 26 marzo 2002 (che istituisce norme eNumero registro generale 5257/2021Numero sezionale 5049/2026Numero di raccolta generale 22618/2026Data pubblicazione 02/07/2026procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini delcontenimento del rumore negli aeroporti della Comunità), la quale nonimpone e non detta la disciplina delle imposte sul rumore, né con gliartt. 3 e 53 Cost., perché l'individuazione degli esercenti di aeromobilicome soggetti passivi dell'imposta - e, dunque, della loro capacitàcontributiva, intesa quale partecipazione, in base a presupposti dotati dispecifica valenza, alle spese conseguenti ai danni ambientali derivantidalle emissioni sonore nelle aree prossime agli aeroporti - rientra nelladiscrezionalità del legislatore (nella specie, esercitata in maniera nonirragionevole, stante il riferimento al numero di decolli/atterraggi e alpeso degli aeromobili)» (Cass. Sez. 5, 18/11/2022, n. 34002, Rv.666435 – 03; vedi anche Cass. Sez. 5, 07/11/2022, n. 32755, Rv.666392 - 01).7. Relativamente alla questione posta con il settimo motivo,retroattività del limite tariffario massimo dell’IRESA, posto con la leggestatale n. 145 del 2013, art. 13, comma 15-bis (limite di euro 0,50 pertonnellata), si deve osservare che la norma non può ritenersi diinterpretazione autentica («Al fine di evitare effetti distorsivi dellaconcorrenza tra gli scali aeroportuali e di promuovere l'attrattività delsistema aeroportuale italiano, anche con riferimento agli eventi legatiall'EXPO 2015, nella definizione della misura dell'imposta regionale sulleemissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), di cui agli articoli 90 eseguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342, il valore massimo deiparametri delle misure IRESA non può essere superiore a euro 0,50.tributo è rimodulata tenendo conto anche degli ulteriori criteri delladistinzione tra voli diurni e notturni e delle peculiarità urbanistiche dellearee geografiche prospicienti i singoli aeroporti»).Per la legge Regione Lazio n. 11 del 2015, art. 2 la modifica alletariffe si applica dal 2 febbraio 2014: “A decorrere dal 22 febbraio 2014,Numero registro generale 5257/2021Numero sezionale 5049/2026Numero di raccolta generale 22618/2026Data pubblicazione 02/07/2026all’articolo 5 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativoall’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili IRESA,sono apportate le seguenti modifiche …”.Questa Corte di Cassazione, del resto, ha già deciso la relativaquestione con decisione che si condivide ed alla quale deve darsicontinuità: Cass. Sez. 5, n. 37146 del 2022: «Ciò premesso, occorreevidenziare come l’art. 13, comma 15 bis, D.L. 145/2013, conv. in l. n.9/2014, prevede che “Al fine di evitare effetti distorsivi dellaconcorrenza tra gli scali aeroportuali e di promuovere l’attrattività delsistema aeroportuale italiano, anche con riferimento agli eventi legatiall'EXPO 2015, nella definizione della misura dell'imposta regionale sulleemissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), di cui agli articoli 90 eseguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342, il valore massimo deiparametri delle misure IRESA non può essere superiore a euro 0,50.tributo è rimodulata tenendo conto anche degli ulteriori criteri delladistinzione tra voli diurni e notturni e delle peculiarità urbanistiche dellearee geografiche prospicienti i singoli aeroporti. L’art. 15 prevedel’entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello pubblicatoin gazzetta ufficiale. La norma non abroga le disposizioni regionalipreesistenti, ma per evitare effetti distorsivi della concorrenza epromuovere l’EXPO, stabilisce un tetto massimo all’aliquota applicabile,valevole per il futuro. Il principio di irretroattività ha carattere generale(principio affermato all’art.11, comma 1 Prel. «La legge non dispone cheper l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo»), ed è ribadito anchedall’art. 1, comma 2 dello Statuto del contribuente il quale prevede che“l’adozione di norme interpretative in materia tributaria può esseredisposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificandocome tali le disposizioni di interpretazione autentica”, nonché dall’art. 3primo comma, che prevede: Salvo quanto previsto dall'articolo 1,Numero registro generale 5257/2021Numero sezionale 5049/2026Numero di raccolta generale 22618/2026Data pubblicazione 02/07/2026comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicanosolo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alladata di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. [OSCURATO:PERSONA] limita la possibilità per il legislatore di intervenire sulla disciplinadei tributi con riferimento al passato: a) all’articolo 1, comma 2 sonoindicate le circostanze nelle quali le disposizioni di interpretazioneautentica in materia tributaria sono ritenute ammissibili e lecaratteristiche formali alle quali le stesse devono sottostare; b)all’articolo 3, comma 1, primo periodo è stabilito il divieto per illegislatore tributario di intervenire con disposizioni tributarie retroattivea carattere innovativo; c) all’articolo 3, comma 1, secondo periodo èstabilito che, per quanto attiene le modifiche ai tributi periodici, questetrovino applicazione con decorrenza al periodo d’imposta successivo aquello nel quale è intervenuta la modifica normativa Nel caso di specie illegislatore, non solo non ha adottato alcuna previsione (interpretativa omeno) comunque idonea a far ritenere una volontà di applicazioneretroattiva dei nuovi limiti tariffari, ma ha anzi stabilito espressamenteche le nuove tariffe ‘omologate’ prendevano effetto “a decorrere dal 22febbraio 2014” (LR Lazio n. 11/2015, art.2), così da fissare esso stessoun netto discrimine temporale prendendo a riferimento il giornosuccessivo a quello di vigenza della legge statale di conversione n. 9/14cit.. Se è pur vero che si verte di disciplina appunto incidente sullalibera concorrenza, altrettanto indubbio è che il legislatore (né quellostatale né quello regionale) non ha ingenerato dubbi di sorta sul fattoche trovi qui piena applicazione il suddetto principio generale diirretroattività, e questa univoca opzione legislativa di coordinamentonon può essere superata dall’interprete in ragione del solo parametrocostituito dalla natura della materia disciplinata. Né può a tal finerilevare, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la data nonNumero registro generale 5257/2021Numero sezionale 5049/2026Numero di raccolta generale 22618/2026Data pubblicazione 02/07/2026di imposizione ma di accertamento - riscossione, che è estranea esuccessiva al verificarsi del presupposto dell’imposta, al momento dideterminazione della base imponibile e, più in generale, all’insorgenzadell’obbligazione tributaria, anche nei suoi limiti prettamentequantitativi e dimensionali».8. Le questioni di costituzionalità risultano manifestamenteinfondate (vedi già, in tal senso, Cass. Sez. 5, sentenza n. 36479 del2022 e n. 35989 del 2022). Nei motivi quarto e sesto la ricorrenteprospetta due questioni di costituzionalità, per violazione degli art. 3,53, 41 e 117 della Costituzione.L’Iresa si applica alla stessa maniera (cioè sulla base di parametriobiettivi) alle compagnie aeree che, in qualità di vettori, realizzano lemedesime condotte (rumorose) in fase di decollo e atterraggio, nonessendo sostenibile che il vaglio costituzionale ex art. 3 Cost. possacondursi in rapporto a tutti quei soggetti diversi (appunto la popolazioneabitante nei comparti aeroportuali, o alle ferrovie), che non vengonoincisi perché del tutto estranei alla menomazione ambientale sottesaall’imposizione, ed anzi da essa pregiudicati al punto da divenire non‘debitori’ erariali ma, se mai, ‘creditori’ delle misure di protezione edindennitarie. Non è, quindi, ragionevole sostenere che l’Iresa siaillegittima solo perché posta a carico delle Compagnie aeree e non peraltri settori (le ferrovie) trattandosi all’evidenza di regimi diversi disituazioni originarie diverse e non comparabili. Quanto poi all’art. 53Cost., va richiamata la peculiarità dell’imposizione ambientale e dellepiù volte menzionate sue finalità extrafiscali. Il che non significa cheessa vada esente dal principio di capacità contributiva, quanto che taleprincipio – nell’ambito di una considerazione moderna in relazione aglisviluppi della società - va riguardato anche nei suoi risvolti nonstrettamente reddituali.Numero registro generale 5257/2021Numero sezionale 5049/2026Numero di raccolta generale 22618/2026Data pubblicazione 02/07/2026Costante è l’indirizzo della Corte Costituzionale secondo cui, perl’IRAP (vedi C. Cost. sent. n. 156/01) la legittimità del parametro dicapacità contributiva è ravvisabile nel valore aggiunto prodotto dalle(C. Cost.201/20): “rientra nella discrezionalità del legislatore, con il sololimite della non arbitrarietà, la determinazione dei singoli fatti espressividella capacità contributiva che, quale idoneità del soggettoall’obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice chesia rivelatore di ricchezza e non solamente di reddito individuale”.Per la sugar tax la Corte Costituzionale ha giudicato la sualegittimità, in riferimento agli art. 3 e 53 della Cost., in quanto l’impostapersegue il contrasto di condotte dei singoli e delle imprese incidentinegativamente sulla salute (Corte Cost. n. 49 del 2024; vedi ancheCorte cost. n. 89 del 2026). La Corte costituzionale, del resto, harilevato che i cosiddetti tributi ambientali si radicano nella doverosità,sul piano costituzionale, di una diffusa tutela dell’ambiente quale benecomune (sentenza n. 82 del 2021) e riflettono, anche nell’interessedelle future generazioni, il principio di derivazione comunitaria “chiinquina paga” (vedi Corte Cost. n. 52 del 2022).È quindi innegabile che il legislatore tributario, nell’ambito dei suoiampi poteri, può individuare l’esistenza di capacità contributiva in queisoggetti passivi di imposta ritenuti idonei a concorrere alle pubblichespese in quanto pongano in essere presupposti dotati di valenzaeconomico-sociale, non necessariamente di natura (anche o solo)reddituale, affidando il raggiungimento dell’obiettivo dell’equaripartizione delle spese pubbliche al solo rispetto dei principi diragionevolezza, imparzialità, coerenza e congruità, previsti dall’art. 3Cost. e presupposti dall’art. 53, 1° comma, Cost..Sotto tale profilo la posizione di vantaggio in cui versa un soggettoin ragione del «potere» di legittimamente svolgere un’attivitàNumero registro generale 5257/2021Numero sezionale 5049/2026Numero di raccolta generale 22618/2026Data pubblicazione 02/07/2026imprenditoriale ad effetto inquinante incide sui diritti della collettivitàprivandoli del godimento di beni pubblici (le c.d. risorse naturali), e talecircostanza può ragionevolmente costituire un fatto-indice di capacitàcontributiva se riferibile a condotte anche economicamente significativee valutabili, quali le operatività di decollo e atterraggio aereo, produttivedi una rumorosità calcolabile.Non risulta che, nel caso specifico, il riferimento al numero deidecolli-atterraggi, alle tonnellate di peso degli aeromobili ed all’intensitàacustica scientificamente rilevata possa concretare indice arbitrario, oanche solo irragionevole, di capacità contributiva e di necessariapartecipazione alle spese conseguenti ai danni ambientali derivanti dalleemissioni sonore nelle aree prossime agli aeroporti; trovando essodiretto riscontro dimensionale, ed in definitiva anche economico-patrimoniale, nell’attività imprenditoriale della Compagnia.In conseguenza anche i tributi con finalità ambientali basati sulpresupposto di un comportamento dannoso sono da ritenere legittimialla luce del principio del beneficio.Infatti, il soggetto che utilizza o danneggia l’ambiente ottiene unbeneficio inteso sia come profitto economico dall’utilizzo di una risorsaambientale, oppure ottiene un risparmio di costo legato alle spese nonsostenute per investire in macchinari o impianti, o tecnologie, rispettosidell’ambiente. Allo stesso tempo, l’emissione di sostanze dannosericonducibile allo svolgimento di attività economiche, può presupporre lapresenza di ricchezza e dunque la possibilità di adempiereall’obbligazione tributaria.La rumorosità del veicolo è il parametro per la determinazione deltributo. Non è, del resto, necessario che ogni singolo tributo siainformato al principio di progressività (art. 53, secondo comma, Cost.)ma basta che lo sia il sistema nel suo insieme. P.Q.MNumero registro generale 5257/2021Numero sezionale 5049/2026Numero di raccolta generale 22618/2026Data pubblicazione 02/07/2026Rigetta il ricorso;spese compensate.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22618/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris