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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13625/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , R.G.N. 38330/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione ai reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo vizi di motivazione in relazione a plurimi profili; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi attinenti alla valutazione delle prove a carico in relazione alla configurabilità della responsabilità sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che il prevenuto ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata (v. pagg. 4-5 provv. impugn.), anche con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato e non anche quelli del meno grave reato di minaccia; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , R.G.N. 38330/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione ai reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo vizi di motivazione in relazione a plurimi profili; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi attinenti alla valutazione delle prove a carico in relazione alla configurabilità della responsabilità sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che il prevenuto ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata (v. pagg. 4-5 provv. impugn.), anche con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato e non anche quelli del meno grave reato di minaccia; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 13625/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris