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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 20302/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6631-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro E -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1781/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedendo l’accertamento negativo del credito di Euro 4.065,81.

La convenuta eccepì che i corrispettivi erano stati calcolati sulla base dei consumi presunti e che solo dopo la sostituzione del vecchio contatore con quello nuovo si era proceduto alla lettura effettiva del misuratore.

L’attore propose appello avverso la sentenza di primo grado.

Con sentenza di data 23 dicembre 2019 la Corte d’appello di Salerno rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale che il motivo di appello avente ad oggetto il malfunzionamento del contatore era inammissibile in quanto questione nuova e che, quanto alla doglianza relativa alla mancata ammissione di CTU, quest’ultima non costituiva un mezzo istruttorio in senso proprio.

Aggiunse, circa l’eccepita nullità della testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA], che l’eccezione di nullità non era stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata.

Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso.

Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

E’ stata presentata memoria.

Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 244 e 156, comma 2, cod. prc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che l’eccezione di nullitàdella testimonianza era stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni all’udienza del 26 giugno 2019 e che l’imperfetta o incompleta designazione degli elementi identificativi del teste arreca un vulnus alla difesa ed al contraddittorio laddove provochi l’assunzione come teste di un soggetto diverso da quello previamente indicato.

Con il secondo motivo si denuncia motivazione apparente ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4 e 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

Premesso che la corte territoriale ha affermato che la decisione di primo grado è basata non solo sulla testimonianza del Sinno ma anche sulle fatture recanti in modo analitico i consumi effettuati nel triennio in discorso, osserva il ricorrente che le fatture sono documenti fiscali predisposti unilateralmente dal fornitore, il quale deve pertanto dare la prova del quantum in base ad elementi presuntivi.

Il ricorso è inammissibile per il mancato rispetto del requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa.

Tale requisito, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. n. 11653 del 2006) .

La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003).

Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

L’odierno ricorso è carente dell’indicazione della causa petendi della domanda proposta dal Cardamone e tace del tutto sia sulla domanda riconvenzionale, che parrebbe essere stata proposta dalla convenuta, che in ordine al dispositivo della sentenza di primo grado.

E’ appena il caso di aggiungere che si prospettano, pur al cospetto di un ricorso non scrutinabile per quanto appena osservato, ragioni di inammissibilità dei singoli motivi: il primo perchè non risulta specificato, in assolvimento dell’onere di cui all’art. 366 comma n. 6 cod. proc. civ., se e quando (ai fini della tempestività) sia stata sollevata in primo grado l’eccezione di nullità della testimonianza; il secondo perchè inerente alla valutazione della prova, la quale, come è noto, è insindacabile in sede di legittimità con riferimento al contenuto del giudizio di fatto.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorsoè stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6631-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro E -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1781/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedendo l’accertamento negativo del credito di Euro 4.065,81. La convenuta eccepì che i corrispettivi erano stati calcolati sulla base dei consumi presunti e che solo dopo la sostituzione del vecchio contatore con quello nuovo si era proceduto alla lettura effettiva del misuratore. L’attore propose appello avverso la sentenza di primo grado. Con sentenza di data 23 dicembre 2019 la Corte d’appello di Salerno rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale che il motivo di appello avente ad oggetto il malfunzionamento del contatore era inammissibile in quanto questione nuova e che, quanto alla doglianza relativa alla mancata ammissione di CTU, quest’ultima non costituiva un mezzo istruttorio in senso proprio. Aggiunse, circa l’eccepita nullità della testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA], che l’eccezione di nullità non era stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 244 e 156, comma 2, cod. prc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l’eccezione di nullitàdella testimonianza era stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni all’udienza del 26 giugno 2019 e che l’imperfetta o incompleta designazione degli elementi identificativi del teste arreca un vulnus alla difesa ed al contraddittorio laddove provochi l’assunzione come teste di un soggetto diverso da quello previamente indicato. Con il secondo motivo si denuncia motivazione apparente ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4 e 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Premesso che la corte territoriale ha affermato che la decisione di primo grado è basata non solo sulla testimonianza del Sinno ma anche sulle fatture recanti in modo analitico i consumi effettuati nel triennio in discorso, osserva il ricorrente che le fatture sono documenti fiscali predisposti unilateralmente dal fornitore, il quale deve pertanto dare la prova del quantum in base ad elementi presuntivi. Il ricorso è inammissibile per il mancato rispetto del requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa. Tale requisito, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. n. 11653 del 2006) . La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. L’odierno ricorso è carente dell’indicazione della causa petendi della domanda proposta dal Cardamone e tace del tutto sia sulla domanda riconvenzionale, che parrebbe essere stata proposta dalla convenuta, che in ordine al dispositivo della sentenza di primo grado. E’ appena il caso di aggiungere che si prospettano, pur al cospetto di un ricorso non scrutinabile per quanto appena osservato, ragioni di inammissibilità dei singoli motivi: il primo perchè non risulta specificato, in assolvimento dell’onere di cui all’art. 366 comma n. 6 cod. proc. civ., se e quando (ai fini della tempestività) sia stata sollevata in primo grado l’eccezione di nullità della testimonianza; il secondo perchè inerente alla valutazione della prova, la quale, come è noto, è insindacabile in sede di legittimità con riferimento al contenuto del giudizio di fatto. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorsoè stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il