CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22039/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02110/1992 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi; uditi l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] nonché in sostituzione del difensore di [OSCURATO:PERSONA], l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione del difensore di [OSCURATO:PERSONA] nonché l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno insistito per l' accoglimento dei rispettivi ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], con :sentenza in data 9 febbraio 2022, in parziale riforma della sentenza del 14 febbraio 2020 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] confermava l' affermazione della penale responsabilità dei predetti imputati in ordine ai reati rispettivamente ascritti di estorsione aggravata di cui al capo A) (imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), lesioni aggravate di cui al capo B) (imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e tentata estorsione aggravata di cui al capo D) (imputato [OSCURATO:PERSONA]) e rideterminava il trattamento sanzionatorio a carico di [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento dell' attenuante di cui all' art. 114 c.p. in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti ed a carico di [OSCURATO:PERSONA], previa esclusione della contestata recidiva. 1.1. I giudici di appello, nel confermare la ricostruzione operata dai giudici di primo grado, ritenevano dimostrato che gli imputati avevano posto in essere condotte estorsive nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], venditore ambulante di calzature, (il solo Chinino in forma di tentativo) al fine di costringere il predetto a non svolgere detta attività commerciale nei mercati di Piazza del Popolo e [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], cagionandogli anche delle lesioni. 2. Avverso la suindicata sentenza propongono ricorsi per cassazione i suddetti imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] formula cinque motivi. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 125 comma 3, 192 commi 1 e 2, 521, 522, 546 comma 3 cod. proc. pen., 56, 81, 110, 629 e 513-bis cod. pen. e 111 Cost. in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato. Il ricorrente, lamenta che, pur vedendosi in ipotesi di c.d. doppia conforme, entrambi i giudici di merito erano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze istruttorie e, segnatamente, nella omessa adeguata valutazione delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], non considerando che quest' ultimo non era soggetto in regola con il permesso di soggiorno e titolare di licenza per attività di vendita all' interno dei mercati in [OSCURATO:PERSONA] sicchè nella percezione del ricorrente e dei coimputati la suindicata persona offesa non aveva alcuna autorizzazione ad occupare uno specifico posto nei mercati rionali. Rileva che appariva evidente che i giudici di merito non avevano valutato adeguatamente il propalato della p.o., omettendo di prendere in considerazione l'aspetto decisivo relativo ai rapporti personali fra le parti e le circostanze che avevano indotto l'una parte ad accusare l'altra. Osserva che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, secondo quanto era dato desumere dalle complessive emergenze processuali, i motivi di malanimo fra le parti erano da ricondurre alla denunzia sporta dall' [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei soggetti che riteneva responsabili del furto verificatosi all' interno del proprio appartamento. Evidenzia che, in modo gravemente illogico e contraddittorio, la sentenza impugnata, pur dando atto dell'episodio della denunzia, ne aveva depotenziato la valenza non prendendolo in considerazione ai fini del decidere, specie con riferimento alla ricostruzione dell'elemento soggettivo del dolo. Deduce che era grossolano l'errore in cui erano incorsi sia il giudice di primo grado che la Corte di Appello nel ritenere che finalità esclusiva della condotta contestata era quella di escludere la persona offesa dai mercati rionali, conclusione questa apodittica e smentita dalle complessive emergenze probatorie. Rileva, ancora, che la Corte di appello, parcellizzando la lettura delle dichiarazioni della vittima, aveva omesso di valutare il profilo relativo all' insussistenza di un ingiusto profitto in capo agli imputati, non valutando che non vi era prova che gli stessi svolgessero attività commerciale nel medesimo settore merceologico di [OSCURATO:PERSONA]. Osserva che, in difetto della prova di un ingiusto profitto, appariva evidente l'errata qualificazione giuridica dei fatti in quanto in ipotesi doveva ritenersi configurabile l'ipotesi di cui all' art. 513-bis c.p. siccome riconnessa non già ad un profitto ingiusto ma ai proventi di attività commerciali di natura certamente lecita - in quando gli imputati erano muniti di regolare licenza - condizionata mediante la perpetrazione di una condotta di natura illecita. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. o) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 125 comma 3, 192 commi 1 e 2, 521, 522, 546 comma 3 cod. proc. pen., 56, 81, 110, 629, 610, 393 cod. pen. e 111 Cost. in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato. Rileva che del tutto priva di fondamento era la tesi secondo cui l'imputato intendeva escludere un concorrente e che esclusa la responsabilità per il reato di cui al capo C) (art. 513- bis c.p.) la condotta andava, semmai, riqualificata quale ipotesi di tentata violenza privata. Evidenzia, ancora, che l'imputato aveva agito, sia pure in modo aggressivo, per tutelare la propria posizione di liceità rispetto ad un concorrente che non operava nel rispetto delle regole non potendosi, quindi, certamente configurare una condotta qualificabile come estorsione ex art.629 c.p. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 125 comma 3, 192 commi 1 e 2, 521, 522, 546 comma :3 cod. proc. pen., 56, 81, 110, 629, 610, 393 cod. pen., 7 L. 203/1991 e :1.11 Cost. in punto di ritenuta sussistenza dell'aggravante mafiosa. Assume che, sul punto, la motivazione era gravemente carente e che i giudici di merito non avevano considerato che non era emersa prova dell' estrinsecazione di metodologie tipiche dell'associazione mafiosa e che, in ogni caso, dal propalato della persona offesa non era risultato che lo stesso avesse avuto la percezione che il [OSCURATO:PERSONA] fosse vicino ad ambienti delinquenziali di matrice mafiosa.Con il quarto motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in punto di ritenuta sussistenza della recidiva contestata. Lamenta che la motivazione era del tutto assente in ordine alla configurabilità della recidiva essendosi la Corte di appello limitata a richiamare i precedenti penali senza alcun ulteriore approfondimento valutativo. Con il quinto motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 125 comma 3, 192 commi 1 e 2, 521, 522, 546 comma 3 cod. proc. pen., 62 bis cod. pen., e 111 Cost. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché vizio di motivazione su tale punto. Rileva che la Corte di appello, nel rigettare lo specifico motivo di censura, si era limitata a richiamare mere clausole di stile. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, deduce ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. violazione degli artt. 125 comma 3, 192 commi 1 e 2, 521, 522, 546 comma 3 cod. proc. pen., 56,81,110 e 610 cod. pen. e 111 Cost. in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato. La difesa del ricorrente, nel formulare una censura in parte sovrapponibile a quella proposta dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], lamenta che, pur vertendosi in ipotesi di c.d. doppia conforme, entrambi i giudici di merito erano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze istruttorie e segnatamente nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa. Osserva che i giudici di merito non avevano considerato che la p.o., [OSCURATO:PERSONA], non era soggetto in regola con il permesso di soggiorno e titolare di licenza per attività di vendita all' interno dei mercati in [OSCURATO:PERSONA] sicchè nella percezione del ricorrente e dei coimputati la p.o. non aveva alcuna autorizzazione ad occupare uno specifico posto nei mercati rionali. Rileva che risultava in modo palese che i giudici di merito non avevano valutato adeguatamente il propalato della vittima, omettendo di prendere in considerazione l'aspetto decisivo relativo ai rapporti personali fra le parti e le circostanze che avevano indotto l'una parte ad accusare l'altra. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] formula quattro motivi. Con il primo motivo, deduce ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. violazione degli artt. 125 comma 3, 192 comma 3, 530 comma 2 cod. proc. pen., 81,110 e 629 in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato in ordine al reato di tentata estorsione. In particolare il difensore lamenta che erroneamente la Corte di appello era pervenuta all' affermazione di colpevolezza sebbene non fossero emersi sufficienti elementi a suo carico specie in ragione dell' inattendibilità del narrato della persona offesa che aveva reso delle dichiarazioni lacunose e contraddittorie, senza peraltro effettuare alcun riconoscimento del ricorrente, con la conseguenza che il substrato indiziario a suo carico era sfornito dei requisiti di gravità, precisione e concordanza tali da poter superare il ragionevole dubbio. Con il secondo motivo deduce ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell'aggravante mafiosa. Nel formulare censure in parte sovrapponibili a quelle proposte dai coimputati dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamenta che gli elementi valorizzati erano inidonei a comprovare la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso "oltre ogni ragionevole dubbio". Con il terzo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. violazione degli artt. 125 comma 3, 192 comma 3, 530 comma 2 cod. proc. pen., 81,110, 56, 629 e 610 c. p. Assume che la Corte di appello, erroneamente, aveva escluso la riconducibilità della condotta contestata nell' alveo dell'art. 610 c.p. non considerando che nella specie la vittima non aveva subito alcun pregiudizio di tipo patrimoniale in quanto aveva continuato a frequentare ininterrottamente i mercati rionali di [OSCURATO:PERSONA], dovendosi ritenere semmai integrabile l'ipotesi ex art. 56, 629 cod. pen. Con il quarto motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 132, 133, 99 e 62 bis nonché vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle chieste circostanze attenuanti generiche ed al complessivo trattamento sanzionatorio ivi compreso il riconoscimento della recidiva. Osserva che la motivazione sul punto era gravemente carente e lacunosa e che la corte di appello avrebbe dovuto escludere la recidiva e riconoscere le attenuanti generiche in regime di prevalenza e equivalenza rispetto alle aggravanti contestate. 2.4. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., violazione degli 629 e 610 cod. pen. nonché vizio di motivazione su tale punto. Lamenta che la Corte di appello, nel qualificare la condotta contestata al capo D) quale ipotesi di estorsione e non già quale condotta inquadrabile nella fattispecie di cui all' art. 610 c.p., aveva adottato una motivazione erronea in diritto e gravemente carente e lacunosa non formulando argomentazioni idonee a superare il "giudicato cautelare" formatosi in forza del provvedimento del Tribunale del riesame che aveva qualificato la condotta a lui imputabile quale ipotesi di tentata violenza privata. Rileva che, per come risultante dalle complessive emergenze processuali, il ricorrente si era recato dalla vittima per ottenere il ritiro della denunzia in ordine ai fatti che riguardavano pure il genero sicchè appariva evidente che la condotta posta in essere dall' imputato era diretta unicamente a costringere la parte lesa ad una limitazione della propria libertà di autoderminazione e concernente il ritiro della menzionata denunzia. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell'aggravante mafiosa. Assume che sia il giudice di primo grado che la corte territoriale erano incorsi in una falsa applicazione dell'art. 416-bis. 1 c.p. nel ritenere sussistente l'aggravante in questione nonostante nella specie era obiettiva l'insussistenza del metodo mafioso in quanto era mancata ogni esteriorizzazione dello stesso, essendo, peraltro, pacifico che nessuno degli imputati aveva alcun rapporto con esponenti della criminalità organizzata. Evidenzia che la Corte di Appello, con le proprie argomentazioni, non aveva superato il giudicato cautelare formatosi per effetto della citata ordinanza del Tribunale del riesame che aveva escluso l'aggravante mafiosa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1. I primi due motivi da esaminare, congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono manifestamente infondati. Occorre premettere, in ordine alla lamentata violazione dei canoni di valutazione probatoria e carenza motivazionale della sentenza impugnata con riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che questo Collegio non può che riaffermare quanto espresso da un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (cfr. ex multis Cass. N. 443 del 2004 Rv. 230899, N. 3348 del 2004 Rv. 227493, N. 8382 del 2008 Rv. 239342, N. 7667 del 2015 Rv. 262575). In sintesi il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo,, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). Costituisce, infine, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni. (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez.. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232 Cass. SSUU n. 41461 del 2012 Rv. 253214; n. 1666/2015 Rv. 261730). Va, quindi, rilevato che nel caso di specie i giudici di appello hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali dovevano ritenersi comprovati i fatti contestati in considerazione delle coerenti e dettagliate dichiarazioni della persona offesa (v. ff. 14-18). In particolare la Corte territoriale ha sottoposto a specifica e puntuale verifica l'attendibilità del narrato della p.o. evidenziando come le dichiarazioni dello stesso apparivano genuine avendo lo stesso fornito una ricostruzione assai circostanziata e precisa ed escludendo ogni intento malevolo o calunniatorio a suo carico. La Corte di appello ha, poi, precisato come le stesse avevano trovato univoco riscontro oltre che nelle certificazioni mediche in atti - da cui era emerso che l'imputato aveva riportato delle lesioni del tutto compatibili con la descritta dinamica delle aggressioni -, negli accertamenti compiuti dalla P.G. intervenuta in più occasioni sui luoghi nella immediatezza dei fatti ed, ancora, nelle numerose telefonate effettuate dalla p.o. al numero di emergenza nel corso delle quali lo stesso aveva invocato, con toni concitati, l' intervento delle forze dell' ordine in quanto gli stavano distruggendo la bancarella e lo stavano picchiando e nelle risultan2:e delle intercettazioni nel corso delle quali la vittima, certamente ignara di essere sottoposta ad attività di indagini, aveva riferito particolari che collimavano con il tenore delle sue denunzie la cui genuinità risultava, pertanto, confermata. I giudici di appello, nel conformarsi alle valutazioni operate dal giudice di primo grado, con dovizia di argomentazioni, hanno chiarito le ragioni per le quali doveva escludersi che le dichiarazioni dell' [OSCURATO:PERSONA] erano frutto di risentimento ed animosità dello stesso che aveva denunziato taluni degli imputati quali autori di un furto perpetrato a casa propria, ritenendo che, viceversa, era più che plausibile ritenere che la denunzia sporta costituiva causa di astio degli imputati nei confronti della persona offesa e non viceversa. Occorre, peraltro, osservare che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201) e che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482). Pertanto la Suprema Corte non può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). Ne discende che del tutto priva di pregio è da ritenere la contestazione secondo cui la Corte di appello sarebbe incorsa in asseriti travisamenti non valutando adeguatamente il fatto che la persona offesa aveva delle problematiche di permesso di soggiorno ed era privo di licenza per esercitare l'attività di ambulante. Occorre tenere presente che, per la configurabilità del vizio di travisamento della prova, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco del dato probatorio (dichiarazione, conversazione intercettata, documento e così via) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del relativo significato probatorio (tra molte, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702). Nello specifico, un siffatto sovvertimento del significato di quei risultati probatori non è in 'alcun modo ravvisabile in quanto la difesa sul punto formula delle mere ipotesi, peraltro indicando un elemento - il fatto che nella percezione degli imputati [OSCURATO:PERSONA] alcuna autorizzazione per vendere nei mercati rionali - che in sé appare privo di rilievo alcuno ai fini della configurabilità del reato in questione. Rileva, quindi, il Collegio che i giudici di appello, nel disattendere le censure in questa sede reiterate, con motivazione adeguata e priva di aporie logico giuridiche hanno rilevato come sulla scorta delle complessive risultanze processuali era emerso che gli imputati avevano ripetutamente usato violenza sia contro la persona che contro i beni del [OSCURATO:PERSONA] e minacce contro lo stesso al fine di costringerlo allontanarsi dai mercati cittadini ove si posizionava con la sua bancarella, rilevando che con le reiterate aggressioni violente di cui al capo A) i ricorrenti si erano assicurati l'utilità economicamente valutabile con speculare danno della persona offesa consistita nel coatto allontanamento dal mercato di largo Botteghelle, ove sia il ricorrente che i compiutati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] vendevano scarpe (in tal senso ha richiamato le risultanze di cui all'annotazione di P.G. del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), condotte chiaramente integranti gli elementi oggettivo e soggettivo dalla estorsione risultando conclamato una pregiudizio di tipo patrimoniale legato all'impossibilità dell' imputato, a causa delle aggressioni e delle minacce subite, di vendere la propria merce non essendosi lo stesso più recato in uno dei mercati. Correttamente i giudici territoriali hanno evidenziato che l'argomento difensivo secondo cui gli imputati avrebbero agito, in ipotesi, per costringere la persona offesa a ritirare la denuncia per il furto in appartamento finiva per confondere il motivo a delinquere degli imputati con gli elementi costitutivi del reato loro scritto, chiarendo come le motivazioni che avevano indotto a commettere il reato de quo non andavano confuse con il profitto perseguito con l' attività delittuosa in questione da individuarsi nell'allontanamento al mercato di un soggetto che vendeva scarpe come gli imputati e, quindi, nell'elisione di una concorrenza diretta e fisicamente prossima in quanto la bancarella della p.o. e quelli degli imputati erano allestite in luoghi contigui. Del tutto infondata è, quindi, la censura per cui l'imputato non avrebbe 15:3 perseguito alcun profitto, in quanto non vi è la prova egli ed i coimputati gi occupavano del medesimo settore commerciale, affermazione quest'ultima che, oltre a non essere in alcun modo suffragata ed in contrasto con quanto ricostruito dai giudici di merito, imporrebbe una ricostruzione alternativa certamente preclusa in questa sede. In relazione alla asserita erronea qualificazione della condotta de qua va osservato, poi, che, secondo quanto precisato da Sez. U - , Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 Ud. (dep. 23/10/2020) Rv. 280027 - 01 (le cui argomentazioni sul punto è opportuno qui richiamare integralmente): "Ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362). Pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demat:tè, Rv. 260584; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967). Detta verifica, come pure è stato già osservato, è preliminare: <<,i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguono in relazione al profilo della tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo era diretta, giacché tale requisito - che il giudice è preliminarmente chiamato a verificare - deve ricorrere per la configurabilità del primo, mentre, se manca, determina la qualificazione del fatto alla 5 stregua del secondo» (Sez. 2, n. 52525 del 10/11/2016, D. V., rv. 268764). In applicazione del principio, è già stata, ad esempio, ritenuta la configurabilità del delitto di estorsione, e non dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, nei confronti del creditore che eserciti una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, poiché in tal caso egli è consapevole di porre in essere una condotta per ottenere il soddisfacimento di un profitto ingiusto, in quanto derivante da una pretesa con tra ius (Sez. 2, n. 9931 del 09/03/2015, Iovine, Rv. 262566; Sez. 2, n. 26235 del 12/05/2017, Nicosia, Rv. 269968). Orientamenti risalenti della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 23 gennaio 1952, Costa, Riv. it. dir. pen., 1952, 419; Sez. 6, n. 1835 del 15/10/1969, Zarba, Rv. 113338) e parte della dottrina tradizionale, premesso che per la sussistenza del delitto di cui all'art. 393 cod. pen. lalegge richiede soltanto l'uso della violenza o minaccia alla persona, avevano ritenuto non necessario che la persona rimasta vittima della violenza o della minaccia fosse quella in conflitto d'interessi con l'agente, poiché si dovrebbe avere riguardo non tanto e non solo alla persona verso la quale si indirizza la violenza o la minaccia, «ma al nesso di mezzo al fine che tra il fatto violento o la minaccia e il proposito di farsi ragione da sé deve ricorrere», con l'ulteriore conseguenza che il reato, sempre che un tale nesso sia riscontrabile, sarebbe completo in tutti i suoi elementi anche se la violenza o minaccia siano dirette non contro l'antagonista del soggetto attivo, ma contro altra e diversa persona. L'orientamento può ritenersi ormai superato, e comunque non condivisibile: proprio in considerazione del fatto che la sussistenza del requisito della tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo è diretta va verificata preliminarmente (poiché commette il reato di cui all'art. 393 cod. pen. "chiunque" possa ricorrere al giudice al fine di esercitare un preteso diritto), risulta evidente c:he l'agente non potrebbe azionare in giudizio la sua pretesa chiamando in causa, in garanzia, e senza titolo alcuno, i terzi oggetto di violenza o minaccia. Come già correttamente ritenuto, in più occasioni, da questa Corte, è, pertanto, configurabile, il delitto di estorsione nei casi in cui l'agente abbia esercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter partes, dal quale scaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore ad adempiere (Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, Caccio/a, Rv. 260344: fattispecie in cui il creditore ed i coimputati avevano rivolto nei confronti del debitore gravi minacce in danno del figlio e della moglie; Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Gatto, Rv. 272017), poiché essa non sarebbe tutelabile dinanzi all'Autorità giudiziaria, risultando in concreto diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nell'ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale (Sez. 2, n. 16658 del 16/01/2014, D'Errico, Rv. 259555 e Sez. 2, n. 45300 del 28/10/2015, Imnnordino, Rv. 264967, entrambe in fattispecie nelle quali era stata usata violenza in danno del padre del debitore, per costringerlo ad adempiere il debito del figlio). Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 cod. pen. assume, pertanto, decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; nell'estorsione, invece, l'agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere contra ius, perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli." Ritiene la Corte che, muovendo dalle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di appello i quali, esclusa la ipotesi della violenza privata, hanno anche escluso in radice, la possibilità di qualificare le condotte in questione ai sensi dell'art. 393 cod. pen. La Corte di appello ha, condivisibilmente, affermato che gli imputati non avevano certamente agito per esercitare un proprio diritto non potendo, quali privati, impedire l'occupazione del mercato ad un soggetto asseritarnente privo di autorizzazione, ma avrebbero dovuto chiedere l'intervento delle autorità amministrative; non si è trattato, quindi, del farsi ragione da sé in merito a una pretesa appartenente alla sfera giuridica gli imputati [OSCURATO:PERSONA] Corte ha precisato che per aversi esercizio delle proprie ragioni è necessario che il soggetto agisca per esercitare un preteso diritto soggettivo e non una potestà pubblica (vedi Sez. 2, Sentenza n. 23084 del 09/05/2018, Rv. 273433 - 01). 1.2. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Va premesso che questa Corte ha osservato che l'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in Legge 12 giugno 1991, n. 203 (oggi art. 416-bis.l. cod. pen.), configura due ipotesi di circostanze aggravanti: la prima - che ricorre nel caso di specie - riguarda il reato commesso da colui che - appartenente o meno all'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. - si avvale del c.d. "metodo mafioso", per la cui sussistenza non è necessaria la prova dell'esistenza dell'associazione criminosa, essendo, invece, sufficiente l'aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l'agente appartenga a tale associazione; la seconda, al contrario, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa, implica necessariamente l'esistenza reale - e non semplicemente supposta - di essa, richiedendo, pertanto, anche la prova della oggettiva finalizzazione dell'azione a favorire l'associazione medesima (Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Maccariello, Rv. 265515-01). La ratio legis sottesa alla prima ipotesi risiede, dunque, nella evidente finalità di contrastare in maniera più decisa l'atteggiamento di quei soggetti che, stante la loro maggiore pericolosità e proclività a delinquere, partecipi o non partecipi di un'associazione criminosa, utilizzino "metodi mafiosi", ossia si comportino "da mafiosi" oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sulla vittima quella particolare coartazione e pressione psicologica, nonché quel particolare effetto intimidatorio proprio delle organizzazioni in questione. Occorre rilevare che ai fini della sussistenza dell'aggravante è sufficiente che l'associazione, in quanto evocata dall'agente, pur rimanendo sullo sfondo, spinga la vittima a piegarsi, solo in apparenza "spontaneamente", al volere dell'aggressore e ad abbandonare ogni velleità di resistenza o difesa per timore di ritorsioni o, comunque, di più gravi conseguenze. Difatti, l'aver ingenerato nella persona offesa la consapevolezza che l'agente appartenga ad un'associazione mafiosa - sia questa esistente o meno (Sez. 2, n. 49090/2015, cit.) - o che agisca su suo mandato (Sez. 1, n. 22629 del 05/03/2004, Sessa, Rv. 228195) è alla base del peculiare stato di soggezione, omertà e vulnerabilità, che facilitano l'esecuzione del reato, rendendone più difficoltosa la repressione, e che lasciano la vittima inerme di fronte alla forza prevaricatrice e sopraffattrice dell'associazione medesima. Orbene, risulta evidente che la sentenza impugnata abbia fatto buon governo dei principi di diritto sin qui evocati, senza incorrere in alcun vizio di motivazione sul punto. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito le stesse modalità delle condotte, consistite in atti plateali di pestaggio della persona offesa e distruzione della sua bancarella anche a mezzo di un furgone "poste in essere in modo che al mercato tutti potessero vedere e sapere cosa sarebbe accaduto a chi avesse osato contrastare il gruppo", dimostravano l' atteggiamento fortemente prevaricatorio e "di comando" del "gruppo" che voleva imporre le proprie "regole" all' interno dei mercati rionali. La corte territoriale ha pure richiamato la particolare violenza ed aggressività delle parole minacciose profferite nei confronti della vittima, il clima intimidatorio emerso all' interno del mercato - ove anche i commercianti erano preoccupati di subire condotte violente e di essere cacciati dal mercato - nonché il fatto che l' interprete di lingua araba individuato dall' ufficio del P.M. per tradurre le conversazioni intercettate, non appena aveva sentito la voce di [OSCURATO:PERSONA] aveva, secondo quanto riferito dal teste Sacchi, manifestato paura e deciso di rifiutare l' incarico e che anche il tribunale aveva avuto difficoltà di reperire interpreti i quali avevano addotto ragioni pretestuose per rifiutare l' incarico, elementi questi ritenuti fortemente sintomatici del clima di assoggettamento ed omertà creato dagli imputati; ha, infine, sottolineato come lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era soggetto legato al mondo della criminalità. Non si può, quindi, affatto sostenere, come fa il ricorrente, la carente, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla sussistenza della aggravante contestata ex 416-bis.1 cod. pen., avendo i giudici di merito, ai fini della affermazione della sussistenza di tale circostanza, adeguatamente valutato il contesto ambientale in cui sono maturate le pressioni e le modalità degli accadimenti. Né assume rilievo il fatto che l'esistenza dell'organizzazione criminale non sia stata esplicitamente menzionata nel contesto delle richieste estorsive, in quanto il mezzo di coartazione della volontà facente ricorso al vincolo mafioso, e alla connessa condizione di assoggettamento, può esprimersi in forma indiretta, o anche per impficito, infatti «la circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto» (Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257065). Le censure formulate, a fronte di una congrua motivazione giudiziale, devono, quindi ritenersi del tutto infondate, sovente inquadrabili in una mera valutazione di merito preclusa nel giudizio di legittimità. 1.3. Il quarto motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, nel disattendere il medesimo motivo oggi reiterato, ha fornito una motivazione adeguata e conforme a diritto quanto al riconoscimento della recidiva rilevando come i reati in contestazione costituivano un indice certo della accresciuta pericolosità dell' imputato, nei cui confronti le precedenti condanne non avevano determinato alcun effetto deterrente, tant' è che lo stesso, solamente un anno dopo aver espiato la pena inflittagli per i reati di ricettazione, rapina e porto abusivo di armi, aveva posto in essere tali condotte caratterizzate da "reiterata e sproporzionata violenza". 1.4. Il quinto motivo è, anch' esso, manifestamente infondato. Occorre osservare che i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche all' imputato, hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., evidenziando la sua biografia criminale nonchè la gravita delle reiterate condotte in danno della vittima. La Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.,, il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691), sicché la sentenza sul punto è immune da censure. 2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto tardivo: lo stesso risulta depositato in data 4 luglio 2022 e, quindi, allorquando erano già scaduti i termini per l'impugnazione di gg. 45, con decorrenza 11 maggio 2022. Non può tuttavia non rilevarsi come, a parte tale troncante profilo, le censure proposte appaiono in ogni caso manifestamente infondate per ragioni identiche a quella indicati al §.1.1. con riferimento alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato per le medesime ragioni già evidenziate al §.1.1. in relazione alla identica posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Nel ribadire che la Corte di merito ha ampiamente vagliato il profilo dell'attendibilità della persona offesa con riferimento alla posizione di tutti i responsabili dei reati di cui ai capi A) e B), va osservato che la censura secondo cui sarebbe mancato un suo riconoscimento sia fotografico che in aula da parte della vittima quale autore dei ratti contestati contrasta con la ricostruzione operata dai giudici di merito con c.d. doppia conforme. Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", presente nel testo novellato del richiamato art. 533 cod. proc. pen. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è, quindi, opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale. Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacchè, in precedenza, il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2, sicchè non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per tutte, Sez. un., sentenza n. 30328 del 10 luglio 2002, CED Cass. n. 222139 -, e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 19575 del 21 aprile 2006, CED Cass. n. 233785; Sez. 2^, sentenza n. 16357 del 2 aprile 2008, CED Cass. n. 239795). Ciò comporta che il vizio di motivazione va escluso quando il ragionamento sia effettivamente adeguato a superare il ragionevole dubbio e, per converso, sussiste quando le alternative proposte dalla difesa siano logiche e fondate su elementi di prova acquisiti al processo e regolarmente prospettati. Infatti, la condanna può essere pronunciata a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Cass. 17921/2010 Rv. 247449; Cass.2548/2015 Rv. 262280; Cass. 20461/2016 Rv. 266941). La regola di giudizio contenuta nell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 5 della legge n. 46 del 2006 impone, infatti, al giudice il ricorso "ad un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del dubbio, con la conseguenza che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (ovvero la autocontraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (ovvero l'esistenza di un'ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica)" (cfr., così, Cass. Pen., 1, 24.10.2011 n. 41.110, PG in proc. Javad). Si è chiarito che tale principio, però, non ha affatto innovato la natura del sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione della sentenza e non può, quindi, essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello. La condanna al là di ogni ragionevole dubbio comporta, infatti, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, "in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile" (cfr., Cass. Pen., 4, 7.6.2011 n. 30.862, Giulianelli; conf., Cass. Pen., 4, 25.3.2014 n. 22.257, Guernelli). Alla luce dei richiamati principi non può affatto ritenersi, come iDaventato dalla difesa, che sia stata violata la regola di giudizio di cui all' art. 533, comma 1, cod. proc. pen. avendo i giudici di merito individuato una serie di dati probatori idonei a fondare con certezza e senza dubbio alcuno la affermazione della responsabilità dell'imputato. In sostanza, nel caso in esame la linea argomentativa sviluppata dai Giudici del merito è immune da qualsiasi caduta di consequenzialità logica, evidenziabile dal testo del provvedimento, mentre il tentativo del ricorrente di prospettare una diversa ricostruzione del fatto si risolve, per l'appunto, nella prospettazione di una lettura soggettivamente orientata del materiale probatorio alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito nel tentativo di sollecitare quello di legittimità ad una rivisitazione degili elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi, che invece gli sono precluse ai sensi della lett. e) del citato art. 606. Da ultimo, sul punto, deve essere ricordato che è giurisprudenza consolidata di questa Corte che, nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (in questo senso v. Sez. 6, sent. n. 20092 del 04/05/2011, dep. 20/05/2011, Rv. 250105; Cass. Sez. 4, sent. n. 1149 del 24.10.2005, dep. 13.1.2006, Rv 233187). 3.2. Il secondo motivo avente ad oggetto l'aggravante mafiosa è da ritenere manifestamente infondato sulla scorta delle argomentazioni di cui al §.1.2.3.3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. I giudici di appello hanno chiarito, con argomentazioni immuni da censure, che le condotte riferibili all' imputato non potevano essere derubricate quale mere minacce va andavano inquadrate nell' ambito di fatti qualificabili quali ipotesi di estorsione in ragione delle violenze e minacce poste in essere con finalità di profitto, profitto conseguito dagli estorsori, con conseguente consumazione del reato non arrestatosi alla soglia del tentativo, in quanto la persona offesa si era definitivamente allontanata dal mercato di largo Botteghelle in [OSCURATO:PERSONA]. 3.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato atteso che la sentenza si appalesa congrua in fatto e corretta in diritto, alla luce dei principi giurisprudenziali in materia sopra richiamati, nella parte in cui ha negato all' imputato le chieste circostanze attenuanti generiche valutate la biografia giudiziaria del predetto e le "ripetute azioni di non usuale gravità" poste in essere in relazione ai fatti contestati (v. 27-28). 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Il primo motivo è da ritenere manifestamente infondato. Il ricorrente assume che, sulla base dei medesimi elementi, il tribunale del riesame, a seguito di ricorso proposto dall'indagato, aveva escluso la configurabilità del reato di tentata estorsione che, invece, è stato ritenuto in sede di cognizione. Al riguardo, va osservato che le pronunce emesse in sede di giudizio incidentale promosso per il riesame di misure cautelari non possono ritenersi vincolanti per il giudice del merito in sede di svolgimento del procedimento principale. Ne deriva che, essendo il giudizio cautelare ::;olo strumentale, sulla base di questioni che devono essere decise incidenter tantum, rispetto al giudizio di merito, il giudice del procedimento principale conserva integro il potere di valutare gli elementi di prova, indipendentemente dall'esito del giudizio cautelare. Il sistema, infatti, non consente di ritenere che il principio dell'autonomia del procedimento incidentale "de libertate" rispetto a quello principale possa essere interpretato rigidamente con il pericolo che vengano ad esistere due pronunce qiurisdizionali sul tema del fumus (nel procedimento cautelare) e dell'accertamento della responsabilità (nel procedimento a cognizione piena), di cui l'una incidentale e di tipo prognostico, l'altra fondata sul pieno merito e suscettibile di passare in giudicato, tra di loro contrastanti. La questione, del resto, è stata definitivamente chiarita dalla Corte Costituzionale allorquando ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 405, comma 1 -bis , del codice di procedura penale, aggiunto dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, secondo il quale il pubblico ministero, al termine delle indagini, doveva formulare richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si era pronunciata per la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e non erano stati acquisiti, successivamente, altri elementi a carico dell'indagato (Corte cost. sent. n. 121 del 28/01/2009, Rv. 0033357). Al fine di meglio comprendere i termini della questione appare opportuno richiamare in questa sede le argomentazioni svolte in seno a detta pronunzia dalla Corte Costituzionale la quale ha avuto modo di precisare come: "Sino all'introduzione della nuova norma non si era mai dubitato, in effetti, che la pronuncia emessa in sede cautelare, ancorché all'esito definitivo di 28 una impugnazione, avesse una portata rigorosamente circoscritta al procedimento incidentale de libertate, senza poter vincolare né il pubblico ministero, quanto alle determinazioni relative all'esercizio dell'azione penale né il giudice dell'udienza preliminare, ai fini del rinvio a giudizio né, ancora, il giudice del dibattimento, con riguardo alla decisione sul merito della regiudicanda (si veda, al riguardo, già Corte di cassazione, sezioni unite, 12 ottobre 1993, n. 20). Interferenze tra procedimento cautelare e procedimento principale erano considerate ammissibili solo in direzione inversa, sulla base del cosiddetto principio di assorbimento: nel senso, cioè, che il raggiungimento di certi stadi decisori nel procedimento principale era idoneo ad incidere in modo preclusivo - positivamente o negativamente - sulla verifica del fumus; commissi delicti, richiesto ai fini dell'applicazione delle misure caute/ari personali (si veda, al riguardo, la sentenza di questa Corte n. 71 del 1996). Il principio di "impermeabilità" del procedimento principale agli esiti del procedimento cautelare ha, in effetti, un preciso fondamento logico-sistematico. Esso non discende, difatti, unicamente dal rilievo che la valutazione operata in un procedimento a cognizione sommaria e a carattere accessorio, quale quello cautelare, non può, in linea logica, condizionare gli sviluppi del procedimento a cognizione piena cui il primo è strumentale. Detto principio rappresenta anche e soprattutto il naturale riflesso dell'impostazione accusatoria del vigente codice di rito, che riserva alla fase processuale l'accertamento della responsabilità dell'imputato. Tale impostazione rinviene oggi un esplicito referente costituzionale nei principi del «giusto processo» enunciati dall'art. 111 Cost., e segnatamente in quello per cui la prova si forma nel contraddittorio tra le parti, salve le eccezioni prefigurate dal quinto comma del medesimo articolo. L'esclusione di effetti condizionanti del giudizio c:autelare sul procedimento principale vale difatti a scandire, salvaguardandola, la distinzione tra la fase delle indagini preliminari - nella quale non opera il principio del contraddittorio nella formazione della prova, come non opera in genere per l'applicazione delle misure caute/ari - e quella del processo. Essa trova significativa eco, altresì, nella necessaria diversità fra il giudice dell'incidente cautelare e il giudice chiamato a pronunciarsi sul merito dell'imputazione, conseguente al regime delle incompatibilità (art. 34 cod. proc. pen., quale risultante a seguito degli interventi di questa Corte). In ambito cautelare, la valutazione dei «gravi indizi di colpevolezza» implica, infatti - per consolidata giurisprudenza di legittimità e come affermato, in più occasioni, anche da questa Corte (sentenze n. 131 del 1996 e n. 432 del 1995; ordinanza n. 314 del 1996) - un giudizio prognostico di elevata probabilità di colpevolezza, giudizio peraltro di tipo "statico", in quanto basato sul soli elementi già acquisiti dal pubblico ministero ed essenzialmente funzionale agli scopi della misura, vale a dire alla soddisfazione delle esigenze cautelari allo stato degli atti e durante il procedimento... A causa della diversità dei valori in gioco - limitazioni alla libertà personale a fini caute/ari, da un lato, e apertura della fase processuale ai fini del giudizio di merito, dall'altro - la gravità indiziaria richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. si propone come un criterio il cui metro di accertamento è eterogeneo rispetto a quello della sostenibilità dell'accusa in giudizio: per certi aspetti anche più rigoroso, per certi altri più debole, in ragione sia della possibilità che taluni degli atti di indagine unilateralmente acquisiti dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e considerati per la misura cautelare risultino inutilizzabili in sede di giudizio, sia per l'eventualità che la loro valenza e il loro significato cedano o si trasformino, in uno o altro senso, attraverso la dialettica dell'assunzione probatoria dibattimentale. Gli esiti delle due valutazioni (per la cautela e per l'azione) possono bensì coincidere in concreto: ma possono anche darsi ipotesi nelle quali la mancanza dei gravi indizi non implica l'inutilità del processo, intesa come insostenibilità dell'accusa in giudizio; così come, a rovescio, ipotesi in cui la prognosi di colpevolezza, sottesa alla ritenuta gravità indiziaria, non trovi poi corrispondenza in una condanna legittimata dalle prove acquisite nel dibattimento". Le superiori considerazioni rendono, quindi, priva di pregio alcuna la suddetta censura sollevata dal ricorrente. FattQtali premesse non può non rilevarsiVinriputato non si è confrontato adeguatamente con le articolate argomentazioni della sentenza impugnata in punto di affermazione della responsabilità dello stesso per il reato di tentata estorsione di cui al capo D) riscontrata sulla scorta delle univoche e circostanziate dichiarazioni della persona offesa, sicchè non può che concludersi per la manifesta infondatezza del motivo di ricorso. I giudici territoriali hanno sottolineato che iF [OSCURATO:PERSONA], nel minacciare la persona offesa, non aveva fatto cenno alcuno alla denunzia da ritirare ma, anzi, aveva fatto espresso richiamo "in modo sovrapponibile a quanto precedentemente avevano fatto i coimputati già tratti in arresto", al fatto che lo stesso doveva abbandonare il mercato e lasciare [OSCURATO:PERSONA] "in quanto era lui a dettare legge, era lui a comandare", sottolineando che la sua condotta si poneva nel solco di quella del [OSCURATO:PERSONA] e degli Azzazi per indurre la vittima a lasciare il mercato dove anche il [OSCURATO:PERSONA] lavorava quale venditore ambulante. A fronte di una motivazione, conforme a quella di primo grado, relativa alla ricostruzione delle condotta delittuosa in esame, che appare congrua ed adeguata nella parte in cui ha ritenuto configurabile la responsabilità dell' imputato, le contestazioni formulate con detti censure non mirano, invero, a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata ma si risolvono prevalentemente nella contrapposizione, in contrasto con giudizio espresso dai giudici di merito - i quali hanno disatteso le questioni in questa sede riproposte - di una differente ricostruzione dei fatti (in relazione alla asserita correlazione dei fatti esclusivamente con la denunzia effettuata da [OSCURATO:PERSONA] nel mero intento di costringere la vittima a ritirare detta denunzia) evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen.4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Ribadita la irrilevanza del richiamato "giudicato cautelare" e richiamate le considerazioni già svolte al §.1.2., va osservato che la sentenza va esente da censure in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante mafiosa contestata. Del tutto condivisibilmente i giudici di appello hanno posto l' accento sul contesto in cui si sono verificate le minacce e sugli elementi chiaramente denotanti una metodologia mafiosa avendo il ricorrente minacciato di "sparare a lui ed alla famiglia" affermando che in quel territorio era lui a comandate ed a dettare legge: il metodo mafioso emerge nel caso in esame, quindi, chiaramente dal tenore delle espressioni di minaccia utilizzate, dal contesto fortemente intimidatorio di cui si è fatto cenno nella sentenza impugnata, dalla manifestata volontà di controllo del territorio ad opera del ricorrente secondo un agire tipico delle compagini mafiose. Una simile ricostruzione resiste alle censure di parte ricorrente che del tutto infondatamente rileva la apoditticità delle conclusioni - che per contro si appalesano più che adeguate e argomentate - e per altro verso lamenta l'omessa considerazione del dato relativo alla mancata creazione di un clima di omertà in ragione delle denunzie effettuate dalla vittima. Tale ultima contestazione, tuttavia, non tiene conto che ai fini della configurazione dell'aggravante de qua non è, invero, necessario che l'autore del reato riesca poi effettivamente a coartare la volontà della persona offesa, giacché la capacità soverchiante della condotta aggressiva evocativa del sodalizio criminoso deve essere valutata ex ante come astrattamente idonea ad incidere maggiormente sulla libertà di autodeterminazione della vittima (Cass. Sez. 1 del 6 marzo 2009, n. 14951, Izzo, Rv. 243731). 5. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria