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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13906/2026

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esco (CUI 01C05X0), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 gennaio 1953 avverso l'ordinanza del 17 ottobre 2025 del Magistrato di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile essendo stato proposto personalmente dall'interessato avverso l'ordinanza n. 2762/2025 emessa dal Magistrato di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] in data 17 ottobre 2025.

2. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

4. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e — per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) — di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Piim3.S9?..i2PQ 1"9210 Deposiintg in Canceliu:ria oggi Rorni-ii, li i a APT,. 2026....

IL FUNZIONARi0 GIUDIZIARIO , [OSCURATO:PERSONA] Mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esco (CUI 01C05X0), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 gennaio 1953 avverso l'ordinanza del 17 ottobre 2025 del Magistrato di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile essendo stato proposto personalmente dall'interessato avverso l'ordinanza n. 2762/2025 emessa dal Magistrato di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] in data 17 ottobre 2025. 2. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. 4. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e — per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) — di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Piim3.S9?..i2PQ 1"9210 Deposiintg in Canceliu:ria oggi Rorni-ii, li i a APT,. 2026.... IL FUNZIONARi0 GIUDIZIARIO , [OSCURATO:PERSONA] Mar
Sentenza Cassazione n. 13906/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris