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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 luglio 2021

Cassazione n. 33254/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso 8160-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio TRIFIRO' & PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]0', [OSCURATO:PERSONA], GIACINTO 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2391 - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - ricorrente principale-controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1030/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/08/2018 R.G.N. 867/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

RG. n. 8160/2019 [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano con la sentenza n. 1030/2018 aveva parzialmente accolto il gravame di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con cui il locale tribunale aveva ritenuto legittimo il recesso adottato da RCS [OSCURATO:PERSONA] spa con riferimento al rapporti di lavoro con il predetto ricorrente.

La Corte territoriale aveva escluso la sussistenza della giusta causa del recesso poiché il Catano, nella sua posizione di amministratore delegato di RCS Sport , piccola società del gruppo RCS, non aveva nessuna funzione di controllo diretto della amministrazione della "piccola cassa" , gestita dalla dipendente Bertinotti e sottoposta al controllo diretto della holding del gruppo.

La Corte riconosceva il diritto del Catano all'indennità fissa ed alla incidenza di tale emolumento sul TFR, nella rispettiva misura di E. 281.562,48 ed E. 20.856,48.

Allo stesso tempo la Corte di appello, pur esclusa la giusta causa nel recesso, riteneva comunque sussistente la giustificatezza dello stesso, poiché proprio la posizione apicale ricoperta dal Catano rendeva lo stesso gerarchicamente responsabile della scorretta gestione della cassa ad opera dei dipendenti Bertinotti ed Acquarone.

A ciò conseguiva l'infondatezza della domanda relativa alla indennità supplementare .

Ugualmente infondata, per carenza di prova sulla responsabilità datoriale, la domanda relativa al danno all'immagine professionale vantato dal Catano.

Avverso detta decisione [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso affidato a due motivi, cui resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA] , anche contenente ricorso incidentale affidato a due motivi. [OSCURATO:SOCIETA] depositava memoria per resistere al ricorso incidentale.

La Procura Generale ha depositato le proprie conclusioni ai sensi dell'art. 23,co.8 bis, D.L.n. 137/2020, convertito con modifiche dalla legge n.RG. n. 8160/2019 176/2020, chiedendo l'accoglimento del ricorso principale e la declaratoria di inammissibilità o rigetto di quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con il primo motivo la società censura ( ex art 360 col.n. 5 c.p.c.), l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio , oggetto di discussione tra le parti, con riguardo alla insussistenza della giusta causa del licenziamento.

In particolare si duole della erronea e parziale lettura delle mansioni e dei compiti del dirigente con riferimento alle specifiche contestazioni a lui mosse.

Le omesse valutazioni hanno riguardo, specificamente, alla funzione di controllo di primo livello attribuita, attraverso la linea gerarchica, alle figure apicali della società e dunque al Catano, quale amministratore delegato, anche investito, unitamente al Direttore generale, della sottoscrizione della relazione annuale attestante l'applicazione e la valutazione del sistema di controllo interno contabile.

L'omissione è denunciata anche in riferimento alla mancata valutazione delle firme apposte dal Catani su mandati di..1— 0(4 pagamento, quale evidente prova del suo diretto coinvolgimento in operazioni contabili e di cassa , nonché ai mancati controlli pur a seguito delle segnalazioni di irregolarità ricevute dal Presidente del Comitato ODI. 2)- Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2104,2105,2119 e 2697 c.c., dell'art. 3 I.n. 604/1966, dell'art. 7 I.n. 300/70 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver, la corte territoriale, effettuato una parziale ed errata lettura del materiale probatorio, in particolare ignorando del tutto i risultati della ctu disposta in primo grado di accertamento delle sottoscrizioni delle fatture emesse dal Comitato ODI e della loro riferibilità al Catani.

I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto afferenti, entrambi, alla valutazione di merito svolta dalla Corte territoriale.

La decisione della Corte territoriale , per la parte interessata alle attuali censure ( assenza di giusta causa), fonda il proprio convincimento sulla assenza di una funzione di controllo contabile attribuita al Catani , essendo RG. n. 8160/2019 questa funzione direttamente svolta dalla [OSCURATO:SOCIETA] attraverso un preposto ( dott. [OSCURATO:PERSONA]).

A tale ragione di convincimento la Corte di merito aggiunge anche la circostanza che ogni autorizzazione di spesa o di ordini transitava presso il direttore generale con esclusione, pertanto, di diretto coinvolgimento del Catani.

Il contenuto delle censure evidenzia come le stesse siano dirette a contestare le dette valutazioni e ad indicare omissioni di giudizio su fatti ed elementi di riscontro .

I vizi lamentati attengono, infatti, ad una denuncia di parziale lettura degli elementi di fatto acquisiti nel processo.

A riguardo deve premettersi che il potere di controllo attribuito dall'art. 360, comma primo, n. 5) cod. proc. civ., non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all'ambito del vizio denunciato ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa.

Esclusa pertanto ogni "ordinaria" ri-valutazione degli elementi di fatto acquisiti nel processo, deve richiamarsi la funzione assegnata dall'ordinamento all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012); esso introduce un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia" ( Cass. n.23238/2017) La decisività del "fatto" omesso assume nel vizio considerato dalla disposizione richiamata rilevanza assoluta polche' determina lo stretto nesso di causalità tra il fatto in questione e la differente decisione ( non solo eventuale ma certa).RG. n. 8160/2019 Tale condizione deve dunque essere chiaramente allegata dalla parte che invochi il vizio, onerata di rappresentare non soltanto l'omissione compiuta ma la sua assoluta determinazione a modificare l'esito del giudizio.

Siffatte circostanze non sono presenti nei motivi proposti che, in modo esplicito, complessivamente, lamentano la parzialità della lettura dei fatti allegati dai quali dovrebbe invece risultare, con completezza di esame, una situazione di inadempienza del Catano ai suoi doveri di controllo.

In essi non è indicato un fatto storico o un documento specifico capace di modificare radicalmente il giudizio svolto.

Con evidenza di argomentazioni, il giudizio espresso dal giudice di appello si è fondato su di una congerie di elementi e su un quadro articolato di risultanze nel quale la singola omessa considerazione di talune di esse, se non specificamente determinante ( e tale non è stata rappresentata), nulla potrebbero modificare. .

A tale valutazione non si sottrae neppure il riferimento alla mancata considerazione della ctu svolta ed ai suoi risultati, in quanto , come detto, il giudizio di merito è stato fondato su un complessivo e articolato quadro probatorio in cui il singolo elemento non è stato rappresentato come capace di confutare l'intero assetto decisorio.

Il ricorso principale deve pertanto ritenersi inammissibile. 3)- Con il primo motivo del ricorso incidentale il Catani ha dedotto la violazione dell'art. 7 della I.n. 300/70 in connessione con gli artt. 1175, 1375 e 2119 c.c., nonchè ad 2697 c.p.c., ( ex art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.), per la errata valutazione circa la tardività della contestazione.

Si duole, il ricorrente, della valutazione adottata dalla Corte di appello unicamente fondata sulla incertezza dei tempi di conoscenza delle criticità contabili come desunti dalle dichiarazione della teste Sainaghi.

Lamenta la mancata valorizzazione delle ulteriori risultanze istruttorie.

Il motivo è inammissibile poiché, pur invocando il vizio di violazione di legge, in realtà contesta la valutazione degli elementi probatori, incorrendo, anche in tal caso, nella inammissibile richiesta di una nuova valutazione degli elementi probatori.RG. n. 8160/2019 4)- L'ulteriore motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 27 cml dirigenti e dell'art. 2119 c.-c. , art. 3 I.n. 604/66 con riguardo alla ritenuta giustificatezza del licenziamento. ( ex art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.). [OSCURATO:PERSONA] si duole della valutazione circa le ragioni giustificative del recesso datoriale , rilevando che lo stesso era stato disposto in violazione di principi di correttezza e buona fede perché assente la riferibilità a lui dei fatti imputati.

Il motivo, pur richiamando formalmente la violazione di legge, fa riferimento, ancora una volta, alla valutazione svolta dal giudice d'appello.

La sentenza ben evidenzia la distinzione tra giustificatezza del licenziamento del dirigente e giusta causa del recesso, ( Cass. n. 5671/2012), spiegando come risultino sussistenti elementi, che escludano arbitrarietà nella scelta datoriale e attestino la ragionevolezza della stessa .

A riguardo questa Corte ha chiarito che "Ai fini della "giustificatezza" del licenziamento del dirigente, è rilevante qualsiasi motivo che lo sorregga, con motivazione coerente e fondata su ragioni apprezzabili sul piano del diritto, atteso che non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l'arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l'ampiezza di poteri attribuiti al dirigente". ( Cass.n. 6110/2014; Cass.n. 34736/2019).

La valutazione del giudice d'appello, ancorata ai principi esposti, risulta quindi espressione di un giudizio di merito estraneo ad una rivisitazione in sede di legittimità.

Il ricorso incidentale deve quindi essere dichiarato inammissibile.

La reciproca soccombenza determina la compensazione delle spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Spese compensate tra le parti.RG. n. 8160/2019 Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 8160-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio TRIFIRO' & PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]0', [OSCURATO:PERSONA], GIACINTO 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2391 - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - ricorrente principale-controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1030/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/08/2018 R.G.N. 867/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. RG. n. 8160/2019 [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano con la sentenza n. 1030/2018 aveva parzialmente accolto il gravame di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con cui il locale tribunale aveva ritenuto legittimo il recesso adottato da RCS [OSCURATO:PERSONA] spa con riferimento al rapporti di lavoro con il predetto ricorrente. La Corte territoriale aveva escluso la sussistenza della giusta causa del recesso poiché il Catano, nella sua posizione di amministratore delegato di RCS Sport , piccola società del gruppo RCS, non aveva nessuna funzione di controllo diretto della amministrazione della "piccola cassa" , gestita dalla dipendente Bertinotti e sottoposta al controllo diretto della holding del gruppo. La Corte riconosceva il diritto del Catano all'indennità fissa ed alla incidenza di tale emolumento sul TFR, nella rispettiva misura di E. 281.562,48 ed E. 20.856,48. Allo stesso tempo la Corte di appello, pur esclusa la giusta causa nel recesso, riteneva comunque sussistente la giustificatezza dello stesso, poiché proprio la posizione apicale ricoperta dal Catano rendeva lo stesso gerarchicamente responsabile della scorretta gestione della cassa ad opera dei dipendenti Bertinotti ed Acquarone. A ciò conseguiva l'infondatezza della domanda relativa alla indennità supplementare . Ugualmente infondata, per carenza di prova sulla responsabilità datoriale, la domanda relativa al danno all'immagine professionale vantato dal Catano. Avverso detta decisione [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso affidato a due motivi, cui resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA] , anche contenente ricorso incidentale affidato a due motivi. [OSCURATO:SOCIETA] depositava memoria per resistere al ricorso incidentale. La Procura Generale ha depositato le proprie conclusioni ai sensi dell'art. 23,co.8 bis, D.L.n. 137/2020, convertito con modifiche dalla legge n.RG. n. 8160/2019 176/2020, chiedendo l'accoglimento del ricorso principale e la declaratoria di inammissibilità o rigetto di quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con il primo motivo la società censura ( ex art 360 col.n. 5 c.p.c.), l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio , oggetto di discussione tra le parti, con riguardo alla insussistenza della giusta causa del licenziamento. In particolare si duole della erronea e parziale lettura delle mansioni e dei compiti del dirigente con riferimento alle specifiche contestazioni a lui mosse. Le omesse valutazioni hanno riguardo, specificamente, alla funzione di controllo di primo livello attribuita, attraverso la linea gerarchica, alle figure apicali della società e dunque al Catano, quale amministratore delegato, anche investito, unitamente al Direttore generale, della sottoscrizione della relazione annuale attestante l'applicazione e la valutazione del sistema di controllo interno contabile. L'omissione è denunciata anche in riferimento alla mancata valutazione delle firme apposte dal Catani su mandati di..1— 0(4 pagamento, quale evidente prova del suo diretto coinvolgimento in operazioni contabili e di cassa , nonché ai mancati controlli pur a seguito delle segnalazioni di irregolarità ricevute dal Presidente del Comitato ODI. 2)- Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2104,2105,2119 e 2697 c.c., dell'art. 3 I.n. 604/1966, dell'art. 7 I.n. 300/70 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver, la corte territoriale, effettuato una parziale ed errata lettura del materiale probatorio, in particolare ignorando del tutto i risultati della ctu disposta in primo grado di accertamento delle sottoscrizioni delle fatture emesse dal Comitato ODI e della loro riferibilità al Catani. I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto afferenti, entrambi, alla valutazione di merito svolta dalla Corte territoriale. La decisione della Corte territoriale , per la parte interessata alle attuali censure ( assenza di giusta causa), fonda il proprio convincimento sulla assenza di una funzione di controllo contabile attribuita al Catani , essendo RG. n. 8160/2019 questa funzione direttamente svolta dalla [OSCURATO:SOCIETA] attraverso un preposto ( dott. [OSCURATO:PERSONA]). A tale ragione di convincimento la Corte di merito aggiunge anche la circostanza che ogni autorizzazione di spesa o di ordini transitava presso il direttore generale con esclusione, pertanto, di diretto coinvolgimento del Catani. Il contenuto delle censure evidenzia come le stesse siano dirette a contestare le dette valutazioni e ad indicare omissioni di giudizio su fatti ed elementi di riscontro . I vizi lamentati attengono, infatti, ad una denuncia di parziale lettura degli elementi di fatto acquisiti nel processo. A riguardo deve premettersi che il potere di controllo attribuito dall'art. 360, comma primo, n. 5) cod. proc. civ., non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all'ambito del vizio denunciato ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa. Esclusa pertanto ogni "ordinaria" ri-valutazione degli elementi di fatto acquisiti nel processo, deve richiamarsi la funzione assegnata dall'ordinamento all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012); esso introduce un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia" ( Cass. n.23238/2017) La decisività del "fatto" omesso assume nel vizio considerato dalla disposizione richiamata rilevanza assoluta polche' determina lo stretto nesso di causalità tra il fatto in questione e la differente decisione ( non solo eventuale ma certa).RG. n. 8160/2019 Tale condizione deve dunque essere chiaramente allegata dalla parte che invochi il vizio, onerata di rappresentare non soltanto l'omissione compiuta ma la sua assoluta determinazione a modificare l'esito del giudizio. Siffatte circostanze non sono presenti nei motivi proposti che, in modo esplicito, complessivamente, lamentano la parzialità della lettura dei fatti allegati dai quali dovrebbe invece risultare, con completezza di esame, una situazione di inadempienza del Catano ai suoi doveri di controllo. In essi non è indicato un fatto storico o un documento specifico capace di modificare radicalmente il giudizio svolto. Con evidenza di argomentazioni, il giudizio espresso dal giudice di appello si è fondato su di una congerie di elementi e su un quadro articolato di risultanze nel quale la singola omessa considerazione di talune di esse, se non specificamente determinante ( e tale non è stata rappresentata), nulla potrebbero modificare. . A tale valutazione non si sottrae neppure il riferimento alla mancata considerazione della ctu svolta ed ai suoi risultati, in quanto , come detto, il giudizio di merito è stato fondato su un complessivo e articolato quadro probatorio in cui il singolo elemento non è stato rappresentato come capace di confutare l'intero assetto decisorio. Il ricorso principale deve pertanto ritenersi inammissibile. 3)- Con il primo motivo del ricorso incidentale il Catani ha dedotto la violazione dell'art. 7 della I.n. 300/70 in connessione con gli artt. 1175, 1375 e 2119 c.c., nonchè ad 2697 c.p.c., ( ex art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.), per la errata valutazione circa la tardività della contestazione. Si duole, il ricorrente, della valutazione adottata dalla Corte di appello unicamente fondata sulla incertezza dei tempi di conoscenza delle criticità contabili come desunti dalle dichiarazione della teste Sainaghi. Lamenta la mancata valorizzazione delle ulteriori risultanze istruttorie. Il motivo è inammissibile poiché, pur invocando il vizio di violazione di legge, in realtà contesta la valutazione degli elementi probatori, incorrendo, anche in tal caso, nella inammissibile richiesta di una nuova valutazione degli elementi probatori.RG. n. 8160/2019 4)- L'ulteriore motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 27 cml dirigenti e dell'art. 2119 c.-c. , art. 3 I.n. 604/66 con riguardo alla ritenuta giustificatezza del licenziamento. ( ex art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.). [OSCURATO:PERSONA] si duole della valutazione circa le ragioni giustificative del recesso datoriale , rilevando che lo stesso era stato disposto in violazione di principi di correttezza e buona fede perché assente la riferibilità a lui dei fatti imputati. Il motivo, pur richiamando formalmente la violazione di legge, fa riferimento, ancora una volta, alla valutazione svolta dal giudice d'appello. La sentenza ben evidenzia la distinzione tra giustificatezza del licenziamento del dirigente e giusta causa del recesso, ( Cass. n. 5671/2012), spiegando come risultino sussistenti elementi, che escludano arbitrarietà nella scelta datoriale e attestino la ragionevolezza della stessa . A riguardo questa Corte ha chiarito che "Ai fini della "giustificatezza" del licenziamento del dirigente, è rilevante qualsiasi motivo che lo sorregga, con motivazione coerente e fondata su ragioni apprezzabili sul piano del diritto, atteso che non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l'arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l'ampiezza di poteri attribuiti al dirigente". ( Cass.n. 6110/2014; Cass.n. 34736/2019). La valutazione del giudice d'appello, ancorata ai principi esposti, risulta quindi espressione di un giudizio di merito estraneo ad una rivisitazione in sede di legittimità. Il ricorso incidentale deve quindi essere dichiarato inammissibile. La reciproca soccombenza determina la compensazione delle spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Spese compensate tra le parti.RG. n. 8160/2019 Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello
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