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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022

Cassazione n. 35756/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 6058/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di giustizia per il reato di rapina deducendo con un unico motivo difetto di motivazione relativamente al riconoscimento della contestata recidiva.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il motivo proposto è manifestamente infondato in quanto la corte di appello, nel disattendere la medesima censura oggi reiterata, ha fornito una motivazione adeguata e conforme a diritto quanto al riconoscimento della recidiva rilevando come il reato in contestazione, dopo la commissione di numerosi reati della stessa indole e pur dopo avere beneficiato di istituti di clemenza (indulto, detenzione domiciliare e sospensione dell' esecuzione della pena), costituiva un indice certo della accresciuta pericolosità dell' imputata, nei cui confronti le precedenti condanne non avevano determinato alcun effetto deterrente.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 1 Giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 6058/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di giustizia per il reato di rapina deducendo con un unico motivo difetto di motivazione relativamente al riconoscimento della contestata recidiva. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il motivo proposto è manifestamente infondato in quanto la corte di appello, nel disattendere la medesima censura oggi reiterata, ha fornito una motivazione adeguata e conforme a diritto quanto al riconoscimento della recidiva rilevando come il reato in contestazione, dopo la commissione di numerosi reati della stessa indole e pur dopo avere beneficiato di istituti di clemenza (indulto, detenzione domiciliare e sospensione dell' esecuzione della pena), costituiva un indice certo della accresciuta pericolosità dell' imputata, nei cui confronti le precedenti condanne non avevano determinato alcun effetto deterrente. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 1 Giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35756/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris