CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17311/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
intimata -1746 avverso la sentenza n. 5428/2021 della CORTE D'APPELLOdi NAPOLI, depositata il 17/12/2021 R.G.N. 552/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 09/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13973/2022Numero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 17311/2026Data pubblicazione 01/06/20261.La Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il gravameproposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] FrancescoAntonio e altri medici avverso la sentenza del Tribunale diNapoli che aveva respinto le loro domande, volte ad ottenereil riconoscimento del diritto a percepire nel periodo dalfebbraio 2010 a settembre 2013 il compenso intero per lamedicina di gruppo nella misura forfettaria di euro 7,00 perassistito, come previsto dall’art. 59 dell’ACN del [OSCURATO:DATA_NASCITA]in favore dei medici di assistenza primaria che svolgono lapropria attività in forma di medicina di gruppo, compensoche in detta misura era stato loro corrisposto solo fino algennaio 2010, essendo stato ridotto ad euro 5,00 da taledata in poi.2.La Corte territoriale, richiamando propri precedenti, haevidenziato che l’art. 59 dell’ACN del [OSCURATO:DATA_NASCITA] prevede lariduzione dell’indennizzo annuale da euro 7,00 a paziente aeuro 5,00 a paziente in occasione del superamento delplafond del 12% di pazienti assistiti. Ha osservato che taleriduzione opera automaticamente in occasione delsuperamento di tale limite, con decorrenza dall’entrata invigore dell’accordo. In ragione del meccanismo diintegrazione del contratto individuale da parte delle normedella contrattazione collettiva, ha escluso che il precedenteimporto sia stato cristallizzato con l’attribuzione ai medici deldiritto quesito a mantenere tale compenso. Ha escluso chetale previsione abbia introdotto una decurtazione cheesaurisce il suo effetto nei confronti dei soli medici che alladata di entrata in vigore avessero superato il plafonddeterminando un “doppio regime” più favorevole per coloroNumero registro generale 13973/2022Numero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 17311/2026Data pubblicazione 01/06/2026che lo avessero superato solo successivamente. Ha precisatoche la previsione contenuta nell’art. 59 dell’ACN del[OSCURATO:DATA_NASCITA] produce effetti per tutta la durata del contrattocollettivo, non esaurendosi in una decurtazione immediata elimitata al solo caso di avvenuto superamento del plafond dipazienti sia avvenuto in occasione della riduzione annuadella ASL convenuta. Ha aggiunto che il superamento delplafond, in occasione della riduzione attuata dalla aslconvenuta, aveva trovato conferma nella istruttoria svolta.Ha ritenuto infondata la censura con cui i medici appellantiavevano lamentato la mancata applicazione del meccanismodi compensazione previsto dall’art. 59, decimo comma,nell’ipotesi di sottoutilizzo di altri istituti, rilevando che glicondizione sospensiva del diritto azionato rappresentata dalcontenimento della soglia regionale dei medici fruitori dellaforma comunque contenuta nel 12% regionale in relazionead altri dati derivanti dal comportamento di soggetti terzi alrapporto.3.Avverso tale sentenza i soli medici [OSCURATO:PERSONA] eLacava [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsoper cassazione sulla base di quattro motivi, assistiti conmemoria.4.La ASL NA2 nord non ha svolto attività difensiva ed èrimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art.360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsaapplicazione degli artt. 1321, 1362, 1363, 1366, 1367,Numero registro generale 13973/2022Numero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 17311/2026Data pubblicazione 01/06/20261369, 1370 e 1371 cod. civ., in relazione all’interpretazionedell’art. 59 punto B commi 4, 8, 9 e 10 ACN medicinagenerale 23.3.2005 come vigente ratione temporis, peravere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che lariduzione operi automaticamente in occasione delsuperamento del plafond del 12% dei pazienti assistiti,anche qualora tale superamento sia avvenuto dopo l’entratain vigore del contratto collettivo. Deduce che,contrariamente a quanto affermato nella sentenzaimpugnata, l’art. 59 lett. B, comma 4, dispone letteralmenteed univocamente che, in attesa della stipula dei nuoviaccordi regionali, ai medici che svolgono la propria attivitàin forma di medicina di gruppo, a partire dal 1.1.2005 ècorrisposto un compenso forfetario annuo per ciascunassistito pari ad euro 7,00, mentre il comma 8 stabilisce chei compensi relativi alla medicina di gruppo sono corrispostinella misura e nei tempi di cui al comma 4, quando nellaRegione non sia stata superata la percentuale del 12%, dacalcolarsi sugli assistiti complessivi della Regione medesima,mentre qualora alla data di entrata in vigore dell’ACN talevalore fosse superiore al 12%, ai medici interessaticontinuerebbe ad essere riconosciuto quanto previsto dagliaccordi regionali vigenti. Sostiene che in base al datoletterale, la volontà delle parti contraenti a livello nazionaleera di riconoscere il diritto al compenso di 7,00 euro a partiredal 1.1.2005 se alla data del 23.3.2005 il valore del 12%non fosse già stato superato oppure in caso disottoutilizzazione di altre voci, mentre i commi 4, 8 e 9dell’art. 59 lett. B non prevedono una riduzioneNumero registro generale 13973/2022Numero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 17311/2026Data pubblicazione 01/06/2026dell’indennizzo annuale in occasione del superamento dellapercentuale del 12% su base regionale dei soggetti assistitinella tipologia “medicina di gruppo”. Evidenzia che in basealla lettera e alla finalità della richiamata disposizione, illimite del 12% non poteva essere superato ad libitum perl’intera durata dell’Accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla stipula dieventuali nuovi accordi collettivi che ne avessero modificatoi termini contrattuali, e che lo sforamento intervenuto era daascrivere esclusivamente all’inadempienza della ASL. Precisache in base alle previsioni contenute nel DPR n. 270/2000 enell’ACN 2005, l’erogazione dell’indennità di collaboratore distudio non era garantita a tutti coloro che ne facevanorichiesta, ma solo nel limite ricompreso tra il 6% e il 12%degli assistiti. Aggiunge che il parere reso dal SISAC avevaconfermato la rilevanza del 23.3.2005 quale unico momentodi verifica e la precisa volontà delle parti contrattuali digarantire ai medici interessati lo stesso ammontare dirisorse, anche da parte delle Regioni che prima dell’entratain vigore dell’ACN del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella vigenza del DPR270/2000 avessero eventualmente attribuito risorsesuperiori ai tetti percentuali fissati dallo stesso ACN, il qualenon consente analoga misura migliorativa in caso diintervenuto decremento della percentuale.2.Con il secondo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art.360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione-falsaapplicazione dell’art. 59 lett. B ACN medicina generale23.3.2005, in relazione all’art. 48, comma 1 legge n.833/1978 e all’art. 8 d.lgs. n. 502/1992, per avere la Corteterritoriale illegittimamente derogato ai principi posti dallaNumero registro generale 13973/2022Numero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 17311/2026Data pubblicazione 01/06/2026norma primaria vigente, che garantisce l’uniformità deltrattamento economico e normativo su tutto il territorionazionale ad opera degli accordi nazionali collettivi,riconoscendo la legittimità di una quota che si colloca al disotto del minimo inderogabile. Evidenzia che tale deroga sipone in contrasto con la riserva di competenza previstadall’art. 3 dell’ACN [OSCURATO:DATA_NASCITA], che affida esclusivamenteall’accordo nazionale la struttura e l’entità minima delcompenso. Addebita alla Corte territoriale di avere elevato ilcontratto integrativo regionale a strumento di modifica inpeius del trattamento economico previsto a livello nazionale.Sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto annullarela clausola nulla, oppure fornire un’interpretazione checonsentisse alla clausola di produrre un effetto.3.Con il terzo motivo il ricorso denuncia in relazione all’art.360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. la violazione e falsaapplicazione dell’art. 59 lett. B) c. 10 ACN medicina generale23.3.2005 e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la Corteterritoriale, una volta dato atto del superamento dellapercentuale del 12% (medicina di gruppo) e dellapercentuale riferita alla medicina in rete (9%) senza cheperò nessun dato fosse emerso in ordine agli ulteriori istituti(collaboratore di studio 40% e infermiere professionale 8%),superamento in capo ai medici ricorrenti, sul presuppostoche tale circostanza fosse un elemento costitutivo del dirittovantato e non circostanza impeditiva con onere a carico dellaparte debitrice.Numero registro generale 13973/2022Numero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 17311/2026Data pubblicazione 01/06/20264.Con il quarto motivo si obietta, ai sensi dell’art. 360 co. 1n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 59 lett.B) co. 10 ACN medicina generale 23.3.2005, degli artt.1353, 1359 cod. civ. E dell’art. 2697 cod. civ., per avere laCorte territoriale ritenuto che il credito rivendicato di euro7,00 (e non del 7%) era sospensivamente condizionato almantenimento della forma associativa nella soglia, anchecompensata, contrattualmente definita su base regionale e,per tale ragione, l’avveramento della condizione sospensiva,cui era subordinata la nascita di una determinata pretesa dipagamento, integrava un elemento costitutivo della pretesamedesima con il conseguente onere probatorio a caricodell’attore; si sostiene, invece, che il diritto al compenso dieuro 7,00 trovava il suo titolo nel contratto e il fattocostitutivo era stato allegato e provato dai ricorrenti i qualiavevano dedotto di essere medici convenzionati,appartenenti alla medicina di gruppo, che il contratto che nedisciplinava i rapporti prevedeva l’erogazione di euro 7,00 inpresenza di determinate condizioni, che erano in possessodei detti requisiti e condizioni e che la ASL aveva erogatoregolarmente tale importo, con pieno riconoscimento delrelativo diritto mai contestato; ne derivava che se fossestata corretta la interpretazione della Corte di appello, si erain presenza di una condizione sospensiva negativa, daintendersi quale circostanza idonea ad impedire la nascita oil perdurare di un diritto.5.Il primo motivo è infondato e si richiamano, anche ai sensidell’art. 118, disp. att. cod. proc. civ., le condivisibiliNumero registro generale 13973/2022Numero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 17311/2026Data pubblicazione 01/06/2026argomentazioni di Cass., n.142/2025, cui adde Cass. n.23719/2025; Cass. n. 23790/2026.L' art. 59, comma 4, dell’[OSCURATO:PERSONA] deimedici di medicina generale sottoscritto il 23.3.2005riconosce ai medici che svolgono la propria attività in formadi medicina di gruppo ed in forma di medicina in rete, apartire dal 1.1.2005 “un compenso forfetario annuo perciascun assistito in carico nella misura, rispettivamente dieuro 7,00 e di euro 4,70…”; i commi 6 e 7 disciplinanol’indennità per il collaboratore di studio e l’indennità perl’utilizzo di un infermiere professionale. Il successivo comma8 precisa che i compensi relativi alla medicina in rete, allamedicina di gruppo e le indennità relative al personale distudio e all’infermiere professionale sono corrisposti nellamisura e nei tempi di cui ai commi 4, 6 e 7 quando nellaRegione non siano state superate le rispettive percentuali,da calcolarsi sugli assistiti complessivi della Regione; lamedesima disposizione fissa la percentuale del 12% per lamedicina di gruppo e del 9% per la medicina in rete Per ilcaso di percentuali superiori a quelle previste, alla data dientrata in vigore dell'accordo collettivo, il comma 9stabilisce: «le risorse complessivamente impegnatecontinuano ad essere utilizzate secondo quanto previstodagli Accordi regionali in vigore e continui ad esserericonosciuto ai medici interessati quanto previsto da taliaccordi regionali o dal D.P.R. 270/2000».La previsione contenuta nel comma 8, che subordina dunquela corresponsione del compenso forfetario nella misuraprevista dall’art. 4 al mancato superamento delle percentualiNumero registro generale 13973/2022Numero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 17311/2026Data pubblicazione 01/06/2026indicate nella medesima disposizione, ha carattere generale.La disposizione contenuta nel comma 9, riferita all’ipotesi incui la percentuale di una o più delle voci di spesa di cui aicommi 4, 6 e 7 sia superiore a quella prevista nel comma 4,è infatti distinta e ulteriore rispetto a quella contenuta nelcomma 8.Dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso percassazione risulta che la riduzione era stata disposta inragione del travalicamento della percentuale del 12%;secondo la Corte territoriale, lo sforamento aveva trovatoconferma nell’istruttoria svolta in altro giudizio aventecontenuto analogo, la cui sentenza era stata prodotta nelfascicolo della convenuta.Nel sostenere che ai sensi dell’art. 59 dell’ACN il compensoforfetario per assistito non era suscettibile di riduzionequalora alla data di entrata in vigore dell’ACN ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) lapercentuale di cui al comma 8 non fosse stata superata, lacensura non considera che la percentuale del 12% dacalcolarsi sugli assistiti complessivi della Regione è un datomeramente aritmetico, indipendente dalla volontà della ASL.Né può ritenersi che in ragione del tetto di spesa la ASL fossetenuta a negare l’autorizzazione a costituire nuove medicinedi gruppo.La Corte territoriale, avendo escluso che ai fini dellaquantificazione del compenso forfetario il superamento dellapercentuale del 12% avesse rilievo solo al momentodell’entrata in vigore dell’ACN del [OSCURATO:DATA_NASCITA], hacorrettamente interpretato l’art. 59 dell’ACN. Peraltro, iricorrenti non contestano la quantificazione del minoreNumero registro generale 13973/2022Numero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 17311/2026Data pubblicazione 01/06/2026importo e fanno riferimento all’[OSCURATO:PERSONA] regionaledel 2003 che aveva previsto il minor compenso nella misuradi euro 5,00.8.Anche il secondo motivo è infondato.Questa Corte ha ricostruito il quadro normativo di specificorilievo, che ricomprende sia la disciplina del rapportoconvenzionale instaurato con il [OSCURATO:PERSONA],sia gli interventi legislativi con i quali, nel settore della tuteladella salute e della gestione del connesso servizio, illegislatore statale ha imposto vincoli alla spesa regionale alfine di contenere i disavanzi del settore sanitario e diassicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica (v.Cass. n. 22533/2021; v. anche Corte Cost. n. 91/2012). Sindall'istituzione del [OSCURATO:PERSONA], risalente allalegge n. 833/1978, la disciplina del rapporto convenzionalecon i medici di medicina generale ed i pediatri di libera sceltaè stata configurata in termini di necessaria uniformitàsull'intero territorio nazionale; l'art. 48 ha a tal fine previstoche le convenzioni debbano essere conformi agli accordicollettivi nazionali resi esecutivi con decreto del Presidentedella Repubblica ed ha assicurato la necessariaconformazione agli stessi attraverso la previsione dellanullità delle pattuizioni, individuali ed anche collettive,sottoscritte in contrasto con i richiamati accordi (commi 7 e8). Il d.lgs. n. 502/1992 di riordino della disciplina in materiasanitaria ha ribadito, all'art. 8, il ruolo centrale dell'accordocollettivo, assegnando allo stesso il compito di definire, fral'altro, «la struttura del compenso spettante al medicoprevedendo una quota fissa per ciascun soggetto affidato,Numero registro generale 13973/2022Numero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 17311/2026Data pubblicazione 01/06/2026corrisposta su base annuale come corrispettivo delle funzionipreviste in convenzione, e una quota variabile in funzionedelle prestazioni e attività previste negli accordi di livelloregionale» (lett. f della formulazione originaria). Ladisposizione in commento è stata più volte modificata edintegrata dal legislatore; a partire dal d.lgs. n. 299/1999, ladistinzione, contenuta nella lett. f), fra quota fissa e quotavariabile è stata sostituita da quella inserita nella lett. d) che,oltre a distinguere il compenso fisso da quello variabile,opera un'ulteriore suddivisione fra la quota variabileconnessa al raggiungimento di obiettivi e quella, parimentivariabile, legata da nesso di corrispettività a prestazioni,previste dagli accordi nazionali e regionali, funzionali allosviluppo di specifici programmi adottati dalle aziendesanitarie locali (la riformulata lett. d) recita: «ridefinire lastruttura del compenso spettante al medico, prevedendouna quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua lista,corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definitein convenzione; una quota variabile in considerazione delraggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi diprogrammati di cui alla lettera f); una quota variabile inconsiderazione dei compensi per le prestazioni e le attivitàpreviste negli accordi nazionali e regionali, in quantofunzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla letteraf)...»). In tutte le versioni succedutesi nel tempo è rimastopressoché immutato l'incipit della disposizione che, quantoal contenuto delle convenzioni, rinvia agli accordi collettivinazionali da stipulare ai sensi dell'art. 4 della legge n.Numero registro generale 13973/2022Numero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 17311/2026Data pubblicazione 01/06/2026412/1991. Detta norma, nella sua formulazione originaria,al comma 9 disciplinava la composizione della delegazionedi parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti sia idipendenti del comparto sanità sia il personale sanitario conrapporto convenzionale, e, quindi, equiparava già, quantoalle forme di contrattazione, quest'ultimo rapporto a quellodi impiego pubblico. Con l'entrata in vigore del d.lgs. n.165/2001 la procedura è stata superata, per il personale delcomparto sanità, da quella disciplinata dagli artt. 40 eseguenti dello stesso decreto, mentre per i rapporticonvenzionali, sottratti all'abrogazione dell'art. 4, comma 9,della legge n. 412/1991 disposta dall'art. 72 del d.lgs. n.165/2001, il legislatore è intervenuto a modificare il testooriginario e, con l'art. 52, comma 27, della legge n.289/2002 ha istituito la struttura tecnica interregionale perla disciplina dei rapporti con il personale convenzionato, allaquale ha affidato il compito di rappresentare la partepubblica in occasione dei rinnovi degli accordi collettivi.Quanto alla procedura di contrattazione lo stesso art. 52, puraffidandone la definizione all'accordo da adottare in sede diConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regionie le [OSCURATO:PERSONA] di Trento e di Bolzano, ha richiamatogli artt. da 40 a 49 del d.lgs. n. 165/2001 (ad eccezione degliartt. 43 e 45) riconoscendo, quindi, alla contrattazionecollettiva il medesimo ruolo centrale che la stessa rivestenell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato. Questoruolo centrale degli accordi collettivi è stato, poi, ribaditodall'art. 2 nonies del d.l. n. 81/2004, convertito dalla leggen. 138/2004, secondo cui «il contratto del personaleNumero registro generale 13973/2022Numero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 17311/2026Data pubblicazione 01/06/2026sanitario a rapporto convenzionale è garantito sull'interoterritorio nazionale da convenzioni conformi agli accordicollettivi nazionali stipulati mediante il procedimento dicontrattazione collettiva definito con l'accordo in sede diConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e di Bolzano previsto dall'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,e successive modificazioni. Tale accordo nazionale è resoesecutivo con intesa nella citata Conferenza permanente, dicui all' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281». Attraverso il rinvio alla disciplina dettata dal d.lgs. n.165/2001 il legislatore ha esteso al rapporto convenzionaleil medesimo “equilibrato dosaggio di fonti regolatrici” (CorteCost. nn. 313/1996 e 309/1997) che caratterizza l'impiegopubblico contrattualizzato, ed ha affidato la realizzazionedell'obiettivo della disciplina uniforme dei rapporticonvenzionali alla “forte integrazione tra la normativa statalee la contrattazione collettiva nazionale, con una rigorosadelimitazione degli ambiti della contrattazione decentrata econ un limitato rinvio alla legislazione regionale per aspettie materie ben definite” (Corte Cost. n. 157/2019 e CorteCost. n. 186/2016). Da ciò il giudice delle leggi ha tratto laconseguenza che, quanto ai limiti della potestà legislativaregionale, valgono i medesimi principi affermati perl'impiego pubblico e, pertanto, non è consentito alla leggeregionale intervenire sulla fase esecutiva del rapporto inconvenzione, ridisegnando i diritti ed i doveri delle partirelativamente alla percezione di compensi, perchéall'adempimento delle obbligazioni, che rientra nell'ambitoNumero registro generale 13973/2022Numero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 17311/2026Data pubblicazione 01/06/2026dell'ordinamento civile riservato al legislatore statale, siapplicano gli istituti uniformi del diritto privato (cfr. lepronunce sopra richiamate). A conclusioni non dissimili,circa la natura del rapporto convenzionale e degli atti chequesta Corte la quale, con giurisprudenza costante, hasottolineato che i rapporti tra i medici convenzionati e leaziende sanitarie locali, pur se costituiti allo scopo disoddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitarionazionale in funzione della tutela della salute pubblica,hanno la natura di rapporti libero professionaliparasubordinati, che si differenziano da quelli di pubblicoimpiego per il difetto del vincolo della subordinazione. L'entepubblico opera, pertanto, nell'ambito esclusivo del dirittoprivato ed assume nei confronti del professionista gliobblighi che derivano dalla disciplina collettiva, alla quale lalegge assegna un ruolo centrale, affidandole la funzionespecifica di garantire, su base pattizia, “l'uniformità deltrattamento economico e normativo del personale sanitarioa rapporto convenzionale ... sull'intero territorio nazionale”.La sentenza impugnata, che ha ritenuto legittima lariduzione del compenso forfetario in applicazione delleprevisioni contenute nell’art. 59 Accordo CollettivoNazionale, si è dunque attenuta a tali principi.9. Il terzo e quarto motivo sono fondati per le ragioni diseguito illustrate.È stato da questa Corte già evidenziato (v. Cass. n.142/2025 sopra citata) che l’art. 59, comma 10, dell’ACN[OSCURATO:DATA_NASCITA] prevede: «La maggiore spesa derivante dalNumero registro generale 13973/2022Numero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 17311/2026Data pubblicazione 01/06/2026superamento di una o più percentuali di cui al comma 8 ècompensata dalla eventuale disponibilità di risorse derivantedalla sottoutilizzazione, in relazione alle percentuali di cui alcomma 8, di altri istituti tra quelli di cui ai precedenti commi4, 6 e 7. In tal caso i compensi e le indennità sono corrispostinella misura e nei tempi previsti ai commi 4, 6 e 7 sia per gliistituti oggetto di compensazione che per quelli che nonhanno superato le relative percentuali».Al di là della terminologia utilizzata, il meccanismo descrittonella suddetta disposizione non è riconducibile all’istitutodella compensazione, che costituisce una modalità diestinzione dell’obbligazione quando sussistono debitireciproci. L’art. 1241 cod. civ. prevede infatti: «Quando duepersone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti siestinguono per le quantità corrispondenti, secondo le normedegli articoli che seguono». Dalla sentenza impugnata risultache i ricorrenti hanno fondato le domande proposte nelgiudizio di primo grado sull’applicazione dell’art. 59dell’ACN; la Corte territoriale era, dunque, tenuta adesaminare la fattispecie anche con riferimento almeccanismo di cui al comma 10, sulla base dei relativi oneriprobatori (v. il ridetto precedente di cui a Cass. n.142/2025).Il meccanismo descritto non è quello della compensazione insenso tecnico ma quello dell’esistenza di una condizionenegativa ostativa all’integrarsi di un inadempimento.Vale, allora, il principio di cui a Cass. 17 luglio 2023, n.20719 e a Cass. 22 novembre 2016, n. 23759.Numero registro generale 13973/2022Numero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 17311/2026Data pubblicazione 01/06/2026Le eccezioni di compensazione e di inadempimentodifferiscono per presupposti e funzione, i quali implicano unadiversa distribuzione dell’onere probatorio: la prima, infatti,rileva quale fatto estintivo dell’obbligazione e presupponeche due soggetti siano obbligati l’uno verso l’altro in forza direciproci crediti e debiti, sicché grava sulla parte che lainvoca l’onere della prova circa l’esistenza del propriocontrocredito; la seconda, invece, integra un fattoimpeditivo dell’altrui pretesa di pagamento avanzata,nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, incostanza di inadempimento dello stesso creditore, con laconseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l’altruiinadempimento, gravando sul creditore l’onere di provare ilproprio adempimento ovvero la non ancora intervenutascadenza dell’obbligazione o ancora l’esistenza di unacondizione negativa impeditiva del perdurare del diritto.Gravava, dunque, sull’ASL la prova della eventualeindisponibilità di risorse per il compenso in questione anchenel caso di superamento dei limiti previsti per quest’ultimoper non esservi stata sottoutilizzazione di altri istituti comeindicato nell’art. 59, comma 10, dell’ACN [OSCURATO:DATA_NASCITA].10. In conclusione, vanno accolti il terzo e quarto motivo diricorso e rigettati gli altri; la sentenza impugnata va cassatain relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appellodi Napoli, in diversa composizione, anche per il regolamentodelle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo e il quarto motivo e rigetta gli altrimotivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviNumero registro generale 13973/2022Numero sezionale 1746/2026Numero di raccolta generale 17311/2026Data pubblicazione 01/06/2026accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, allaCorte d’appello di Napoli, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionelavoro il 9.4.2026.La PresidenteIrene Tricomi