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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2025

Cassazione n. 25048/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che ha confermato la pronunzia con la quale il Tribunale di Foggia ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denunzia la violazione della legge penale in ordine all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche, è fondato in quanto la corte territoriale, nel corpo della motivazione resa, ha dato rilievo anche alla mancata esibizione da parte dell'imputato di documentazione utile all'identificazione dello stesso e alla regolarità del soggiorno nel territorio nazionale, senza confrontarsi con la produzione di atti, allegati dalla difesa con memoria del 28 giugno 2024, attestanti la regolarizzazione della posizione del Wade; Considerato, tuttavia, che, tenuto conto dell'epoca del commesso reato, risalente al 17 agosto 2017, risulta decorso il termine di prescrizione e che non si ravvisano ragioni per l'immediata declaratoria di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. pen.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 04 giugno 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che ha confermato la pronunzia con la quale il Tribunale di Foggia ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denunzia la violazione della legge penale in ordine all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche, è fondato in quanto la corte territoriale, nel corpo della motivazione resa, ha dato rilievo anche alla mancata esibizione da parte dell'imputato di documentazione utile all'identificazione dello stesso e alla regolarità del soggiorno nel territorio nazionale, senza confrontarsi con la produzione di atti, allegati dalla difesa con memoria del 28 giugno 2024, attestanti la regolarizzazione della posizione del Wade; Considerato, tuttavia, che, tenuto conto dell'epoca del commesso reato, risalente al 17 agosto 2017, risulta decorso il termine di prescrizione e che non si ravvisano ragioni per l'immediata declaratoria di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. pen. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 04 giugno 2025.
Sentenza Cassazione n. 25048/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris