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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46544/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 18 novembre 2022 ha confermato integralmente la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Torino l'8 novembre 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 6 novembre 2021, in conseguenza condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione sotto il profilo del diniego del riconoscimento dell'invocato vincolo della continuazione tra i fatti per cui è processo ed altri già accertati con la sentenza del Tribunale di Torino del 2 settembre 2021, divenuta irrevocabile il 23 settembre 2021: infatti, ad avviso della Difesa sussisterebbe identità di disegno criminoso.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il motivo infatti è meramente reiterativo di questione che è stata già affrontata nell'atto di appello e già risolta nella sentenza impugnata (alla p. 3) ove si giustifica il diniego con la distanza temporale tra i fatti, la diversità di sostanze stupefacenti detenute illecitamente ed altre circostanze fattuali indicative dell'esistenza di una soluzione di continuità tra gli accadimenti.

Si tratta di motivazione non illogica né incongrua.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile, segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma di euro tremila, che si stima equa e conforme a diritto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 18 novembre 2022 ha confermato integralmente la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Torino l'8 novembre 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 6 novembre 2021, in conseguenza condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione sotto il profilo del diniego del riconoscimento dell'invocato vincolo della continuazione tra i fatti per cui è processo ed altri già accertati con la sentenza del Tribunale di Torino del 2 settembre 2021, divenuta irrevocabile il 23 settembre 2021: infatti, ad avviso della Difesa sussisterebbe identità di disegno criminoso. Il ricorso è manifestamente infondato. Il motivo infatti è meramente reiterativo di questione che è stata già affrontata nell'atto di appello e già risolta nella sentenza impugnata (alla p. 3) ove si giustifica il diniego con la distanza temporale tra i fatti, la diversità di sostanze stupefacenti detenute illecitamente ed altre circostanze fattuali indicative dell'esistenza di una soluzione di continuità tra gli accadimenti. Si tratta di motivazione non illogica né incongrua. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile, segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma di euro tremila, che si stima equa e conforme a diritto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 o
Sentenza Cassazione n. 46544/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris