Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26741/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che l'unico motivo dedotto non supera il vaglio di ammissibilità perché censura un difetto di motivazione in tema di omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, che, in realtà, discende dall'evidente devoluzione al giudice di appello, del diverso punto della decisione relativo al mancato riconoscimento della tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.

La censura concerne, dunque, una questione proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione.

Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, tale censura non è ammissibile posto che gli artt.6015, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., escludono dal perimetro della cognizione di questa Corte i motivi che non siano stati, pur potendolo essere, previamente sottoposti al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad essi (Sez. 4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 7/03/2013, Bonaffini, Rv.256631; Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.196414).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 20 giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza impugnata. 1. Rilevato che l'unico motivo dedotto non supera il vaglio di ammissibilità perché censura un difetto di motivazione in tema di omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, che, in realtà, discende dall'evidente devoluzione al giudice di appello, del diverso punto della decisione relativo al mancato riconoscimento della tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. La censura concerne, dunque, una questione proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, tale censura non è ammissibile posto che gli artt.6015, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., escludono dal perimetro della cognizione di questa Corte i motivi che non siano stati, pur potendolo essere, previamente sottoposti al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad essi (Sez. 4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 7/03/2013, Bonaffini, Rv.256631; Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.196414). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 20 giu
Sentenza Cassazione n. 26741/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris