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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 marzo 2023

Cassazione n. 06799/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA Sull’istanza dicorrezione iscritta al n. 9097/2023 R.G. propost a da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -istante- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -controparte- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 6578/2023,depositata il 6/03/2023, r.g.n. 10973/2021 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto del 13 aprile 2023 è stata depositata, da parte di [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], istanza di correzione dell’ordinanza di questa Corte 6 marzo 2023 n. 6578, nella parte in cui per mero errore di calcolo è stata indicata la somma di euro 200 invece della somma di euro 283,50, somma ottenuta riducendo, come indicato dalla Corte nel medesimo capoverso, del 70% la somma di euro 945, così che sia in motivazione che nel dispositivo è erroneamente indicata, quale somma complessivamente dovuta dal Ministero della Giustizia in relazione alle spese del giudizio di merito, la somma di euro 1.115 invece della somma di euro 1.198,50.

L’istanza va accolta, trattandosi di mero errore di calcolo, e vanno conseguentemente poste in essere le correzioni indicate in dispositivo.

Non vi è provvedimento sulle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale.

P.Q.M.

La Corte dispone che l’ordinanza della Corte di cassazione n. 6578/2023 sia corretta nei seguenti termini: nella motivazione ove, all’ultimo capoverso della pag. 2 è scritto “somma totale di euro 1.115” si intenda e si legga, invece , “somma totale di euro 1.198,50”, ove, al primo capoverso della pag. 3 si legge “euro 200 per la fase istruttoria” si intenda e si legga invece “euro 283,50 per la fase istruttoria”; nel dispositivo dove si legge “complessivi euro 1115” si intenda e si legga invece “complessivi euro 1.198,50”.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA Sull’istanza dicorrezione iscritta al n. 9097/2023 R.G. propost a da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -istante- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -controparte- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 6578/2023,depositata il 6/03/2023, r.g.n. 10973/2021 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto del 13 aprile 2023 è stata depositata, da parte di [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], istanza di correzione dell’ordinanza di questa Corte 6 marzo 2023 n. 6578, nella parte in cui per mero errore di calcolo è stata indicata la somma di euro 200 invece della somma di euro 283,50, somma ottenuta riducendo, come indicato dalla Corte nel medesimo capoverso, del 70% la somma di euro 945, così che sia in motivazione che nel dispositivo è erroneamente indicata, quale somma complessivamente dovuta dal Ministero della Giustizia in relazione alle spese del giudizio di merito, la somma di euro 1.115 invece della somma di euro 1.198,50. L’istanza va accolta, trattandosi di mero errore di calcolo, e vanno conseguentemente poste in essere le correzioni indicate in dispositivo. Non vi è provvedimento sulle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale. P.Q.M. La Corte dispone che l’ordinanza della Corte di cassazione n. 6578/2023 sia corretta nei seguenti termini: nella motivazione ove, all’ultimo capoverso della pag. 2 è scritto “somma totale di euro 1.115” si intenda e si legga, invece , “somma totale di euro 1.198,50”, ove, al primo capoverso della pag. 3 si legge “euro 200 per la fase istruttoria” si intenda e si legga invece “euro 283,50 per la fase istruttoria”; nel dispositivo dove si legge “complessivi euro 1115” si intenda e si legga invece “complessivi euro 1.198,50”. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale d
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