CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 43375/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza/ordinanza del 24/03/2021 dei [OSCURATO:PERSONA] di PADOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del Giudice di pace di Padova del 24 marzo 2021 è stata rigettata la richiesta ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. di acquisizione della documentazione attestante l'allontanamento dal territorio nazionale dell'imputato, ritenuta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] rilevante per l'emissione della sentenza di non luogo a procedere dell'art. 14, comma 5-septies, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286. In pari data, il medesimo Giudice di pace emetteva la sentenza n. 212 con la quale l'imputato è stato condannato alla pena di euro 10.000 di multa, oltre il pagamento delle spese processuali, per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, per essersi trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio nazionale in violazione dell'ordine di allontanamento del Questore di Padova del 27 marzo 2018, successivo al decreto di espulsione regolarmente notificatogli. 2. Avverso detto provvedimento ricorre il condannato, con il ministero del difensore di fiducia, affidandosi a due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 5-septies, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, nella parte in cui l'impugnata sentenza ha negato l'accertamento relativo alla presenza dell'imputato sul territorio nazionale ovvero sull'avvenuta espulsione. 2.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., difetto di motivazione sulle subordinate richieste di applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 ovvero di concessione delle attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché non consentito in questa sede. In vero, la sentenza impugnata ha dato corretta applicazione al principio di diritto secondo cui «La mancata ammissione di prove sollecitate al giudice ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. non costituisce un vizio deducibile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen.» (Sez. 3 n. 24259 del 27/05/2010, C., Rv. 247290). Principio ribadito anche in relazione al processo innanzi al giudice di pace, poiché la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova dei quali sia stata chiesta formalmente l'ammissione, e non nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte mediante l'invito al giudice del merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 32 del d.lgs. 274 del 2000 (che richiama implicitamente la disciplina dell'art. 507 cod. proc. pen.) e questi abbia ritenuto tale mezzo di prova non necessario ai fini della decisione" (tra molte conformi, da ultimo, Sez. 4, n. 32620 del 18/05/2017, P.M. in proc. Riolfo, Rv. 270744-01). 2. Il secondo motivo, al contrario, è fondato. La sentenza impugnata è redatta su un modello prestampato ed evidenzia una motivazione del tutto stereotipata, se non addirittura graficamente mancante, tanto per quanto attiene alla invocata concessione delle attenuanti generiche che in ordine alla richiesta di applicazione della causa di esclusione della procedibilità di cui all'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. A tale riguardo si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio su tali punti al Giudice di pace di Padova. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di improcedibilità di cui all'art. 34 d.lgs. del 28 agosto 2000, n. 274 e alle attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio su tali punti al Giudice di pace di Padova, diversa persona fisica. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in data 7 giugno 2022 Il Consigliere est n