CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 gennaio 1971
Cassazione n. 03575/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09-01-1971, curatrice fallimentare del consorzio Progresso, avverso l'ordinanza del 06-07-2021 del Tribunale della libertà di Napoli; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi trattati ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020 a seguito si richiesta di discussione orale; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; Udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di curatrice fallimentare del [OSCURATO:PERSONA] a r.I., ricorre per la cassazione dell'ordinanza del 6 luglio 2021 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha rigettato l'impugnazione proposta avverso il provvedimento di diniego della revoca del sequestro dei beni del fallimento emesso in data 26 maggio 2021 dal Gip del Tribunale di Napoli. 2. Il ricorso è affidato ad un unico, complesso, motivo con il quale la ricorrente denuncia la violazione di legge, con riferimento all'art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e agli artt. 42 e 52 legge fallimentare, nonché il vizio di motivazione. Osserva come la più recente giurisprudenza di legittimità sia orientata nel senso che, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, il sequestro preventivo dei beni della società finalizzato alla confisca diretta del profitto non può più essere eseguito, mentre può essere eseguito solo quello finalizzato alla confisca per equivalente, sui beni dell'indagato. Ricorda come lo stesso principio sia stato affermato recentemente anche dalle Sezioni Unite (n. 45936 del 26 settembre 2019), le quali, nella parte motiva, nel riconoscere la legittimazione del curatore ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale anche quando il vincolo penale sia stato disposto prima della dichiarazione di fallimento, hanno dato per acquisita l'esclusione della possibilità di eseguire il sequestro su beni appartenenti alla massa fallimentare e quindi in una situazione cronologica di posteriorità rispetto alla dichiarazione di fallimento, in quanto sui beni che si trovano in siffatta condizione si è ormai costituito un potere di fatto della curatela e del Tribunale fallimentare. Pertanto, ammettere la possibilità del sequestro, ai fini della successiva confisca, sui beni della procedura fallimentare, comporterebbe la violazione non solo dell'art. 42 L.F., ma anche del principio cardine della par condicio creditorum, ex l'art. 52 L.F., e della graduazione dei crediti alla luce del codice civile. Ricorda come, nel caso in esame, l'erario si sia già insinuato al passivo del Fallimento per oltre 27 milioni di euro (in relazione anche, ma non solo, all'IVA dovuta per indebite compensazioni) e come, in data 6 novembre 2020, sia stata depositata un'ulteriore domanda tardiva dall' Agenzia delle Entrate che chiede di essere ammessa al passivo per euro 40.553.731,57 in via privilegiata ed euro 1.749,82 in via chirografaria. Correttamente l'Erario aveva presentato domanda di ammissione al passivo perché questa era la procedura da seguire nel caso in esame.Osserva inoltre la ricorrente che l'affermazione secondo la quale, come si desume dal testo del provvedimento impugnato, la confisca del profitto del reato a favore dello Stato (pari all'IVA indebitamente compensata, e per la quale l'erario risulti già ammesso al passivo) debba avere sempre la precedenza su tutti i creditori, comporterebbe un'inversione dell'ordine dei privilegi, attribuendo all'erario, a danno dei dipendenti, un privilegio che non è in alcun modo previsto dalla legge. Il Tribunale di Napoli avrebbe poi erroneamente ritenuto che la confisca non opera solo nell'ipotesi in cui l'erario abbia già proceduto al recupero delle somme non versate dal contribuente ovvero per la parte che il contribuente si sia impegnato a versare all'erario anche in presenza del sequestro, senza considerare che, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, la natura dei debiti del fallito debbono essere esaminati e quindi accertati alla luce dei principi informatori della legge fallimentare e nel rispetto delle norme del codice civile sulla graduazione dei crediti, trattandosi di principi validi per tutti i creditori, Stato/Erario compreso. Dopo aver richiamato orientamenti giurisprudenziali a sostegno del motivo di ricorso, la ricorrente aggiunge che, nella propria istanza ex art. 322-bis cod. proc. pen., la difesa aveva anche evidenziato che, nel caso in esame, l'attivo del fallimento fosse costituito esclusivamente dalla somma liquida di curo 655.000,00 circa, depositata sul conto corrente della procedura; la difesa aveva, quindi, evidenziato (e documentato) che tale somma derivava dal recupero, da parte del curatore (e quindi dopo la dichiarazione di fallimento e per iniziativa del curatore stesso), di crediti reali vantati dalla società fallita (per euro 660.000,00, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a r.I., e, per euro 6.087,58, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.). Anche per questo motivo, pertanto, la difesa, nella propria istanza ex art. 322-bis cod. proc. pen., affermava che detta somma non poteva essere posta sotto sequestro, non potendosi definire profitto diretto del reato riconducibile alla società fallita. Il Tribunale di Napoli, sul punto, avrebbe omesso di motivare. Osserva la ricorrente che la peculiare natura dell'attivo fallimentare sarebbe pertanto di ostacolo all'applicabilità dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 che individua quale limite all'operatività della confisca l'appartenenza dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato a terzi. Sarebbe, infatti, proprio la suddetta previsione normativa che impone di considerare la disponibilità dei beni appresi dalla procedura fallimentare antecedentemente al sequestro come assorbente, trattandosi di un soggetto terzo, rispetto all'elemento della titolarità formale del diritto di proprietà in capo all'indagato/condannato, contestualmente privato del potere di fatto sui medesimi beni, con la conseguenza che i beni in concreto sequestrati, ovverosia le somme in giacenza sui conti correnti intestati alla curatela, non costituiscono profitto diretto dei reati in contestazione. Il Tribunale del Riesame di Napoli, invece, nel caso specifico, ha ritenuto di dover sacrificare i crediti privilegiati dei lavoratori, stimando prevalente, sull'interesse dei creditori, l'esigenza di inibire l'utilizzazione di un bene oggettivamente e intrinsecamente pericoloso, in vista della sua definitiva acquisizione da parte dello Stato. Nondimeno, obietta la ricorrente che il richiamo al concetto di bene oggettivamente e intrinsecamente pericoloso non sarebbe corretto, così come non sarebbero attinenti i riferimenti alle misure di prevenzione e al codice antimafia. In buona sostanza, nel caso in esame, è stata sequestrata una somma depositata sul conto corrente della procedura fallimentare; somma realizzata dal curatore e quindi rientrante nella piena disponibilità della procedura fallimentare senza alcun tipo di rapporto o relazione con la pregressa attività della società dichiarata fallita e con i reati commessi dal suo rappresentante legale. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza sul rilievo che, pur in presenza di un diverso indirizzo, si sarebbe recentemente consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità in forza del quale, in tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, non può essere adottato sui beni già assoggettati alla procedura fallimentare, in quanto la dichiarazione di fallimento importa il venir meno del potere di disporre del proprio patrimonio in capo al fallito, attribuendo al curatore il compito di gestire tale patrimonio al fine di evitarne il depauperamento. Del resto, è stato osservato, il vincolo apposto sui beni del fallito a seguito della apertura della procedura concorsuale, oltre a "spossessare" la società fallita dai beni che costituiscono la garanzia patrimoniale del ceto creditorio, conferisce al curatore, che insieme al Tribunale e al giudice delegato ne è l'organo, il potere di gestione ditale patrimonio al fine di evitarne il depauperamento e garantire la par condicio dei creditori, i quali, in virtù dell'ammissione al passivo, sono portatori di diritti alla conservazione dell'attivo, nella prospettiva della migliore soddisfazione dei loro crediti, che trovano così riconoscimento e tutela, pur convivendo fino alla vendita fallimentare con quelli di proprietà del fallito e con il vincolo concorsuale, con la conseguenza che - siccome il sequestro preventivo in via diretta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] a r.l. venne disposto in data 30 aprile 2021) allorquando quest'ultima era già stata dichiarata fallita in data 01 agosto 2019 - i beni della stessa erano ormai passati nella disponibilità della curatela, diventando insuscettibili di ablazione, e dunque anche di sequestro ad essa finalizzato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, articolato con unico motivo ma contenente due distinte doglianze, non è fondato. 2. Quanto alla prima doglianza con la quale la ricorrente reclama la prevalenza della procedura fallimentare rispetto al sequestro preventivo penale adottato per finalità di confisca, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., osserva il Collegio come il tribunale distrettuale - con specifico riferimento al caso, nella specie sussistente, in cui la dichiarazione di fallimento aveva preceduto l'applicazione di una misura cautelare reale - ha ritenuto di aderire all'indirizzo giurisprudenziale (ex multis, Sez. 3, n. 15776 del 2020, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non mass.; Sez. 3, n. 23907 del 01/03/2016, Taurino, Rv. 266940 - 01; e, in parte, Sez. U, n. 29951 del 24/07/2004, Focarelli, Rv. 228165), in forza del quale il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, del profitto dei reati tributari, prevista dall'art. 12-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, prevale sui diritti di credito vantati sul medesimo bene per effetto di qualsiasi procedura concorsuale (concordato preventivo o fallimento), attesa l'obbligatorietà della misura ablatoria alla cui salvaguardia è finalizzato il sequestro, per cui il rapporto tra il vincolo imposto dall'apertura della procedura concorsuale e quello discendente dal sequestro deve essere risolto a favore della seconda misura, prevalendo sull'interesse dei creditori l'esigenza di inibire l'utilizzazione di un bene oggettivamente e intrinsecamente pericoloso, in vista della sua definitiva acquisizione da parte dello Stato. Secondo questa impostazione, poi, le finalità del fallimento non sarebbero in grado di assorbire la funzione assolta dal sequestro, perché i diritti di credito dei terzi non sarebbero ricompresi nella clausola di esclusione di cui all'art. 12-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto l'unico limite alla confiscabilità, secondo l'ambito di applicazione della norma richiamata, sarebbe rappresentato dalla "appartenenza" del bene a persona estranea al reato. In particolare, sul tema dei rapporti tra procedura concorsuale e sequestro penale, l'impugnata ordinanza ha osservato come la giurisprudenza di legittimità sia orientata nel ritenere prevalente il sequestro, laddove quest'ultimo sia intervenuto prima della dichiarazione di fallimento della società, laddove il dissenso interpretativo investirebbe essenzialmente il caso in cui, come nella vicenda in esame, la dichiarazione di fallimento sia intervenuta prima del sequestro. A questo proposito, il tribunale cautelare, ripercorrendo la ratio decidendi di Sez. 3, n. 15776 del 2020, ha ricordato come la sequenza temporale tra i due vincoli non sia un aspetto di per sé dirimente per la soluzione della questione, e ciò in considerazione del differente ambito operativo intercorrente tra la procedura concorsuale e la misura cautelare reale. Mentre, infatti, la prima è finalizzata a consentire la soddisfazione dei creditori dell'impresa che versi in stato di insolvenza, la seconda è volta a sottrarre alla disponibilità dell'indagato (o della persona giuridica che si sia giovata del risparmio fiscale derivante dalla realizzazione del reato tributario, traendo dall'evasione un ingiusto profitto, n.d.r.) i proventi di un determinato reato, per cui il problema, in caso di sovrapposizione dei due vincoli, non sarebbe tanto quello di stabilire quale sia stato apposto per primo, quanto piuttosto quello di valutare a quale delle diverse esigenze di tutela occorre assicurare preminenza e in che termini. Questa costruzione teorica non sarebbe incrinata dal riconoscimento, in capo al curatore, della legittimazione all'impugnazione dei provvedimenti impositivi di cautele reali (Sez. U, n. 45936 del 26/09/2019, Curatela fall. Mantova petroli, Rv. 277257), in quanto tale riconoscimento, diversamente da quanto opina il ricorrente, non vale ad alterare l'assetto dei rapporti tra procedura fallimentare e sequestro preventivo finalizzato alla confisca del prezzo o del profitto del reato, cosicché la misura ablatoria reale, in virtù del suo carattere obbligatorio, da riconoscere sia alla confisca diretta che a quella per equivalente, è destinata a prevalere su eventuali diritti di credito gravanti sul medesimo bene, a prescindere dal momento in cui intervenga la dichiarazione di fallimento, non potendosi attribuire ad essa, se intervenuta prima del sequestro, effetti preclusivi rispetto all'operatività della cautela reale disposta in linea con i requisiti di legge, e ciò a maggior ragione nell'ottica della finalità evidentemente sanzionatoria perseguita dalla confisca espressamente prevista in tema di reati tributari, quale strumento volto a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato. Unico limite all'operatività della confisca diretta o per equivalente, per come desumibile dal tenore letterale dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, è, dunque, soltanto l'eventuale appartenenza del bene a persona estranea al reato. Ciò comporta la necessità di un'attenta verifica da parte del giudice di merito, volta, nel solco interpretativo tracciato dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 11170 del 25/09/2014, dep. 2015, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 263681 - 01), ad accertare l'eventuale titolarità o meno di diritti dei terzi, e, in caso positivo, le modalità dell'acquisizione del diritto, ciò al fine di valutarne la buona fede. L'esigenza di tale verifica assume una particolare pregnanza proprio nell'ambito delle procedure concorsuali, dovendosi in questo ambito scrutinare con particolare rigore, soprattutto in presenza di un attivo fallimentare, l'esistenza della somma oggetto della cautela reale e la possibile coesistenza, ove dedotta dal curatore, di diritti di proprietà concernenti gli stessi beni sottoposti a sequestro. Se è vero, infatti, che il sequestro penale è destinato a prevalere sugli interessi dei creditori all'integrale salvaguardia dell'attivo fallimentare, è tuttavia altrettanto innegabile che, sul piano pratico, è indispensabile circoscrivere compiutamente l'entità del profitto confiscabile, consentendo di soddisfare le preminenti ragioni di tutela penale, senza però arrecare pregiudizio alle concorrenti pretese creditorie, e tanto soprattutto laddove l'attivo fallimentare sia costituito da somme di denaro. In tema di reati tributari, poi, resta ferma l'esigenza di valutare anche se l'Erario abbia già proceduto al recupero delle somme non versate dal contribuente, ciò al fine di evitare un'indebita locupletazione da parte del Fisco, tenuto conto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 12-bis, la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'Erario anche in presenza di sequestro (così, quasi testualmente, Sez. 3, n. 15776 del 2020, cit., in motiv.). [OSCURATO:PERSONA] cautelare ha fatto buon governo di tali principi ed ha anche aggiunto come il precedente approdo risulti corroborato dalle previsioni ex d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, avuto particolare riguardo alle modifiche introdotte dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161 agli artt. 63 e 64 del c.d. "codice antimafia", dove è stata sancita la prevalenza del sequestro di prevenzione rispetto alle procedure concorsuali, sottolineando come anche il nuovo Codice della crisi dell'impresa, sebbene composto da molteplici disposizioni di cui è stata differita la vigenza, contenga norme, la cui entrata in vigore è stata appunto differita e poi prorogata, con le quali sono stati regolati i rapporti tra sequestro penale e procedure concorsuali, stabilendo il medesimo principio di prevalenza, fissato nella materia delle misure di prevenzione, del sequestro finalizzato alla confisca rispetto ai beni vincolati nel seno delle procedure concorsuali.. 3. La ricorrente, nella sostanza, rimprovera al tribunale del riesame di non aver preso posizione in conformità al diverso orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità alla luce del quale, in tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non può essere adottato sui beni già assoggettati alla procedura fallimentare, in quanto la dichiarazione di fallimento importa il venir meno del potere di disporre del proprio patrimonio in capo al fallito, attribuendo al curatore il compito di gestire tale patrimonio al fine di evitarne il depauperamento (Sez. 3, n. 36745 del 15/10/2020, Semprucci, non mass.; Sez. 3, n. 17766 del 26/02/2020, Sangermano, in motiv.; Sez. 3, n. 45574 del 29/05/2018, E., Rv. 273951 - 01).3.1. Ciò posto, è solo il caso di ricordare come la giurisprudenza di legittimità, espressa dalle Sezioni civili della Corte, non abbia mai dubitato del fatto che la dichiarazione di fallimento di una società priva la stessa di ogni potere in relazione al suo patrimonio (eccezion fatta per i beni sottratti all'esecuzione concorsuale per disposizione di legge e per i beni sopravvenuti che non siano acquisiti dalla massa), ma non comporta di per sé alcuna alterazione dell'organizzazione sociale, i cui organi restano in funzione, sia pur con le limitazioni derivanti dall'intervenuta dichiarazione di fallimento, tant'è che, analogamente, la chiusura del fallimento fa venir meno lo "spossessamento" della società fallita, con il conseguente riacquisto da parte della stessa della libera disponibilità dei beni ma non comporta invece l'estinzione della società (Sez. 1, n. 9723 del 23/04/2010, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liq. contro [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 613181 - 01; Sez. 1, n. 11361 del 11/10/1999, [OSCURATO:PERSONA]. Sas contro [OSCURATO:PERSONA]. Bianchi, Rv. 530561 - 01). E' perciò singolare che - pur al cospetto dlella perdurante esistenza di un ente che, avendo beneficiato di un risparmio fiscale, ha conservato i beni che costituiscono il profitto o il prezzo di un reato tributario - la società possa risultare giuridicamente affrancata dall'applicazione di una misura ablativa obbligatoria e conseguentemente dall'applicazione di misure prodromiche alla confisca (appunto obbligatoria). Se il fallimento comporta lo spossessamento dei beni ma lascia inalterata la struttura dell'ente fallito, logico corollario di tale affermazione è che la società continua ad esistere come soggetto giuridico, suscettibile di essere sanzionato (nei casi in cui sia previsa una responsabilità dell'ente ex lege 8 giugno 2001, n. 231) o di essere privato, ope legis, dei beni costituenti il profitto o il prezzo di un reato tributario e così pertanto si spiegano le pronunce che giustificano la perdurante vigenza del sequestro preventivo funzionale alla confisca riguardante una società fallita. Ad ulteriore dimostrazione di ciò, oltre a quanto affermato dal Collegio cautelare in conformità alla pronuncia di Sez. 3, n. 15776 del 2020 che merita convinta adesione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di rapporti tra sequestro preventivo e fallimento, è legittimo il sequestro preventivo dei beni ricompresi nell'attivo fallimentare, in quanto la deprivazione che il fallito subisce dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni, vincolati dalla procedura concorsuale a garanzia dell'equa soddisfazione di tutti i creditori mediante l'esecuzione forzata, non esclude che egli conservi, sino al momento della vendita fallimentare, la titolarità dei beni stessi (Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753 - 01). L'orientamento che ammette la prevalenza del sequestro preventivo funzionale alla confisca, diretta o per equivalente, del profitto dei reati tributari, prevista dall'art. 12-bis, comma primo, del d.lgs. n. 74 del 2000, è stato anche ritenuto in materia di concordato preventivo, essendo stato affermato che la misura cautelare reale de qua prevale sui diritti di credito vantati sul medesimo bene per effetto della ammissione al concordato preventivo, attesa l'obbligatorietà della misura ablatoria alla cui salvaguardia è finalizzato il sequestro, sul fondamentale rilievo che il rapporto tra il vincolo imposto dall'apertura della procedura concorsuale e quello discendente dal sequestro, avente ad oggetto un bene di cui sia obbligatoria la confisca, deve essere risolto a favore della seconda misura, prevalendo sull'interesse dei creditori l'esigenza di inibire l'utilizzazione di un bene intrinsecamente e oggettivamente "pericoloso", in vista della sua definitiva acquisizione da parte dello Stato (Sez. 3, n. 28077 del 09/02/2017, Marcantonini, Rv. 270333 - 01). 3.2. Sennonché il tribunale del riesame ha giustificato l'approdo conseguito anche sulla base di alcune disposizioni incorporate nel d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), ricordando, sia pure con la precisazione che di esse è stata differita la vigenza, come, da un lato, in via generale, il codice della crisi d'impresa all'art. 320 preveda espressamente la legittimazione del curatore alle impugnazioni de libertate avverso il decreto di sequestro e le relative ordinanze, dall'altro, sancisca all'art. 317 il principio di prevalenza delle misure cautelari reali e della disciplina della tutela dei terzi contenute nel Libro I, titolo IV del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 rispetto alle procedure concorsuali, limitando però tale prevalenza alle sole ipotesi di sequestro preventivo penale strumentale alla confisca disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. (tra cui rientrano, tra gli altri, i sequestri per reati fiscali) e, invece, escludendo, con alcune eccezioni, la prevalenza del sequestro preventivo penale "impeditivo" (art. 321, comma 1, cod. proc. pen.) e, in toto, del sequestro penale conservativo (art. 316 cod. proc. pen.) nonché stabilendo che i beni sequestrati all'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale siano assoggettati alle disposizioni, anche procedimentali, previste per le confische di prevenzione, che estende a tutti i sequestri finalizzati alla confisca le disposizioni del codice antimafia. Cosicché la nuova disciplina non sancisce una vera e propria soccombenza degli interessi creditizi al sequestro penale, posto che, in disparte le previsioni di cui agli artt. 318 e 319 del codice della crisi d'impresa che già limitano l'ambito di operatività dei vincoli penali, gli artt. 63 e 64 del d.lgs. n. 159 del 2011 rinviano, inoltre, agli artt. 52 e ss. del codice antimafia ossia a disposizioni che consentono una pur parziale soddisfazione delle pretese del ceto creditorio in buona fede e con un titolo che cronologicamente preceda l'applicazione della misura cautelare reale.A questo proposito si pone pertanto la questione se le norme della legge n. 14 del 2019, delle quali sia stata differita l'entrata in vigore, possano e, in caso positivo, in quale misura, essere utilizzate dal giudice nell'ambito di una interpretazione logico-sistematica di altre norme dell'ordinamento. Va allora ricordata la lezione interpretativa impartita dalla giurisprudenza di legittimità che - con orientamento non recente ma tuttora valido quantunque relativo a diversa fattispecie - ha affermato che la differita entrata in vigore di una legge agli effetti per cui essa è emanata non esclude che una norma definitoria contenuta nella stessa legge, venuta ad esistenza e a conoscenza con la sua promulgazione e pubblicazione, possa essere utilizzata ai fini dell'interpretazione di una norma, di immediata applicazione, contenuta in altra legge (Sez. 1, n. 2540 del 14/10/1985, Marion, Rv. 171111 - 01; Sez. 1, n. 1726 del 31/05/1985, Ricci, Rv. 170057 - 01; Sez. 1, n. 645 del 07/03/1985, Bassano, Rv. 168615 - 01). Precisato che la categoria delle norme definitorie è non solo riservata a quelle che costituiscono esplicazione di un termine utilizzato in altre disposizioni ma anche a quelle che assolvono il compito di dettare principi generali o definire la funzione di un determinato istituto, concorrendo perciò alla individuazione del contenuto di altri precetti che presuppongono il concetto o il principio da esse definito, va chiarito che la ratio del differimento delle disposizioni in parola si giustifica in forza dell'intima connessione di esse con i riti e le procedure prescritte dal codice della crisi d'impresa, che esige l'entrata in vigore simultanea di una serie di disposizioni tra loro strettamente collegate per il razionale funzionamento della nuova disciplina, che ha inaugurato un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o dello stato di insolvenza il quale, pur dovendo ricalcare il procedimento per la dichiarazione di fallimento disciplinato dall'art. 15 della legge fallimentare, dovrà caratterizzarsi per particolare celerità. Diversamente ragionando sarebbe del tutto privo di ragionevolezza e davvero incomprensibile il differimento dell'entrata in vigore di talune norme, comprese quelle di cui si discute, contenute nella legge n. 14 del 2019. Anzi per queste specifiche disposizioni - alcune delle quali hanno un contenuto anche ricognitivo (artt. 317, comma 1, e 320), perché in linea con principi già fissati dall'ordinamento per altri analoghi fini, e perciò non dissonanti da esso, o meramente definitorie (art. 317, comma 2) - è evidente che l'esegesi deve arrestarsi con la presa d'atto del principio da esse fissato (a titolo esemplificativo: le misure cautelari reali di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. prevalgono sulle procedure concorsuali; il sequestro penale impeditivo prevale a determinate condizioni, in mancanza delle quali è subvalente rispetto alle procedure concorsuali; il sequestro conservativo è sempre subvalente a queste ultime) e non può comportare l'anticipata applicazione di riti o il mero rinvio ad altre disposizioni e procedure, posto che il differimento ha costituito la ratio essendi della posticipata vigenza di esse. In buona sostanza, si tratta di utilizzare le norme "definitorie" contenute nel d.lgs. n. 14 del 2019 esclusivamente come tramiti interpretativi che consentono di convalidare un'interpretazione delle norme vigenti che già autonomamente sia in grado di supportare un determinato risultato esegetico. Si può pertanto affermare che i rapporti tra le procedure concorsuali e le misure cautelari reali possono essere dedotti con interpretazione logico- sistematica, oltre che dalle norme già vigenti nell'ordinamento anche dalla disciplina fissata dagli articoli 317 e ss. del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155). Infatti, il ricorso immediato a tali norme, esclusivamente quale sussidio interpretativo ai fini delle norme dalle quali deve trarsi la disciplina dei rapporti, allo stato, tra "sequestro penale e fallimento", è consentito anche prima del 16/05/2022, termine previsto dal decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 per l'entrata in vigore degli artt. 317 e ss. d.lgs. n. 14 del 2019. Ne consegue che la differita entrata in vigore di una legge, agli effetti per cui essa è emanata, non esclude che una o più norme definitorie contenute nella stessa legge, venute ad esistenza e a conoscenza con la sua promulgazione e pubblicazione, possano essere utilizzate ai fini della interpretazione di norme vigenti contenute in altre leggi. La doglianza è, pertanto, in parte qua infondata. 4. Con la seconda doglianza, incorporata nell'univo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta il vizio di motivazione per non aver il Tribunale preso in carico la censura con la quale si chiedeva di escludere che il sequestro delle somme di denaro fosse riconducibile al profitto del reato e fosse pertanto qualificabile come sequestro diretto, essendo quello per equivalente (così qualificato, ad avviso della ricorrente, il vincolo in esame) pacificamente inammissibile. E siccome le somme accreditate sul conto corrente della società fallita non avevano alcun collegamento con il reato tributario, consistendo in una provvista formata con nuova finanza perché trattavasi di denaro recuperato dalla curatela, l'omessa motivazione sul punto vizierebbe, secondo la ricorrente, irrimediabilmente l'ordinanza impugnata. A tal proposito va osservato che il vizio di omessa motivazione non ricorre quando il motivo di gravame non sia suscettibile di accoglimento, con la conseguenza che deve escludersi che sussista l'obbligo di motivare il diniego di ciò che non è concedibile per il difetto di ogni presupposto, sicché, in tal caso, l'assenza della motivazione non comporta l'annullamento del provvedimento impugnato. Le Sezioni Unite, con sentenza la cui motivazione è stata recentemente depositata, hanno ribadito che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, dep. 2021, C., Rv. 282037 - 01) Si tratta, ad avviso del Collegio, di un principio di diritto che deve ritenersi applicabile anche ai reati tributari, e perciò in tutti i casi in cui il profitto consista in un risparmio di spesa, atteso che - ai fini del vantaggio conseguito, siccome in ciò si risolve prevalentemente il profitto del reato - l'accrescimento patrimoniale e il mancato decremento delle risorse monetarie nella disponibilità del soggetto che ha tratto profitto dall'illecito, rappresentano concetti equivalenti. 5. Sulla base delle precede