CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31593/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di VeneziaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni con cui il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore M. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità delricorso,[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Venezia, perquanto di interesse, respingendo l’appello dell’imputato, ha confermato lasentenza, resa all’esito di giudizio ordinario, con cui il Tribunale di Padova: a)aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di bancarotta fraudolentapatrimoniale commesso quale liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,dichiarata fallita in data 30 maggio 2016; b) riconosciute le attenuanti generiche,aveva condannato il medesimo imputato alla pena di anni 2 di reclusione,applicandogli le pene accessorie di cui all’art. 216 ultimo comma l. fall. per ladurata di anni 3.2. Ha presentato ricorso l’imputato, per tramite del proprio difensore avv.dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo prospetta violazione di legge e vizio di motivazione,per erronea qualificazione giuridica del fatto, avendo la sentenza affermato lapenale responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, inassenza di prova del dolo di distrazione. Più specificamente deduce che: a) lasentenza aveva ignorato gli elementi probatori, in particolare desumibili dagliesami dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], capaci di avvalorare quantoriferito dall’imputato, secondo cui le modeste somme in rilievo erano stateimpiegate per sovvenire alle esigenze di pagamento in contanti per pedaggi,vignette, scorte, carburanti, permessi, connessi a prassi dell’attività di trasportointernazionale; b) aveva, per tale via, qualificato come distrattivi atti neutri qualii prelievi che, comunque, servivano alle esigenze aziendali; c) aveva trasformatola mancanza di prova sulla destinazione in prova della distrazione; d) non avevaconsiderato la carenza di prova sull’elemento soggettivo.2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazionecon riguardo all’elemento psicologico per mancanza (o comunque mancata provaoltre ogni ragionevole dubbio) della consapevolezza dell'imputato in ordine allasentenza dichiarativa di fallimento, da intendersi non come condizione obiettiva dipunibilità (art.44 c.p), ma come elemento costitutivo del delitto di bancarottafraudolenta patrimoniale. Deduce che: a) la dichiarazione di fallimento è, appunto,da qualificarsi come elemento costitutivo; b) nel caso di specie, non era dimostratoche l’imputato avesse avuto conoscenza della intervenuta dichiarazione difallimento.3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.2. Il primo motivo è inammissibile.2.1. Le due sentenze di merito hanno constatato come, a fronte di prelievi,risultati dalla documentazione e nemmeno controversi, non fosse stata allegataidoneamente una destinazione per impieghi di interesse societario.La difesa si duole che le pronunce non abbiano preso in considerazione quantorisultante al riguardo dalle dichiarazioni testimoniali che riscontravanol’allegazione dello stesso imputato secondo cui i prelievi erano stati funzionali alpagamento di oneri che la prassi internazionale richiede sia svolto mediantecontanti.2.2. In generale, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come spettiall’amministratore dare conto delle sorte delle risorse che, già presenti nelpatrimonio aziendale, all’atto del fallimento risultino invece mancanti ed, anzi,come nel caso di specie, fuoriuscite verso destinazioni non evidenziate dallacontabilità né altrimenti individuate. Ed, invero, è compito naturaledell’amministratore conservare e dare conto delle vicende del patrimonioaziendale, a tal fine essendo onerato della tenuta della contabilità. Sicché laddovela contabilità non offra informazioni sulla destinazione di una specifica risorsa,quali appunto le somme oggetto dei prelievi, è conseguenza naturale che spettiall’amministratore indicare, per altra via, le sorti dei cespiti così in rilievo.In tal senso è consolidato il criterio secondo cui «(i)n materia di bancarottafraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei benidella società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da partedell'amministratore, della loro destinazione, tuttavia il giudice non può ignorarel'affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o diaverli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente daglielementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine diconsentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche econsentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettivadestinazione» (Sez. 5 - , Sentenza n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204 - 01)La sequenza dà, pertanto, conto di come non si verta al cospetto di alcunainversione dell’onere della prova, posto che, una volta che l’accusa ha adempiutoal suo compito, dimostrando che una risorsa preesistente non è stata rinvenuta econsegnata al curatore, spetta all’amministratore allegare concretamente ed intermini suscettibili di verifica a quali impieghi la risorsa sia stata destinata e,all’occorrenza, quale sia la ragione di interesse societario degli impieghi stessi.2.3. Le due sentenze conformi hanno fatto corretta applicazione dei principicosì richiamati.2.3.1. I giudici di merito, in particolare, dopo avere verificato che gli importidei prelievi avevano esaurito la cassa della società senza che fosse individuata ladestinazione delle somme che ne costituivano l’oggetto, hanno ritenuto dimostratala sparizione dei predetti asset finanziari. Già la sentenza di primo grado,richiamata da quella impugnata, aveva dato compiutamente conto delle ragioniper cui le prove testimoniali non rendevano credibile che la destinazione degliimporti prelevati fosse quella indicata dall’attuale ricorrente, in particolareevidenziando come la prassi di pagamento in contanti, seppure marginalmentepreesistente, non aveva mai raggiunto i livelli verificati nel contesto incriminato,oltretutto connotato dalla conoscenza quantomeno della pendenza della proceduraconcorsuale. D’altro canto, come pure – in modo compendioso – affermato dallasentenza impugnata, concorreva nel medesimo senso il rilievo che sul tema eranosilenti le scritture contabili, circostanza né necessariamente accessoria allaeventuale prassi del pagamento in contanti né da questa spiegata in viaimmediata. In altri termini, l’apparato motivazionale delle due sentenze di meritoha valutato in modo privo di illogicità che l’imputato non aveva assolto all’oneresu di lui gravante di allegare compiutamente la destinazione degli importi derivantidai prelievi, non tracciati nella contabilità.2.3.2. Il risultato assorbe anche il tema dell’elemento psicologico. Al riguardo,invero, la sentenza impugnata offre una risposta adeguata laddove osserva che,ai fini in esame, è richiesto solo il dolo generico, di per sé intrinseco alle operazionidi prelievo e correlata disposizione delle somme da parte dell’amministratore.2.3.3. Il motivo, che nemmeno propriamente si confronta con gli argomenticosì addotti, si manifesta per l’effetto aspecifico.3. Il secondo motivo è infondato ed ai limiti della inammissibilità.3.1. Il ricorrente, come già evidenziato, si duole del fatto che la sentenzaimpugnata non abbia idoneamente preso in considerazione la questione relativaalla insussistenza del dolo nella sua componente conoscitiva riguardante la scienzadell’intervenuta dichiarazione di fallimento. Al riguardo, invero, l’argomentodifensivo prende le mosse da una generale ed indifferenziata contestazione dellaclassificazione della dichiarazione di fallimento quale condizione obiettiva dipunibilità invece che quale elemento costitutivo rispetto al quale deve verificarsila ricorrenza del nesso di causalità con la condotta e la relativa consapevolezza.In particolare, il rilievo della conoscenza della dichiarazione di fallimento, nel casodi specie, sarebbe dovuto intervenire a colorare diversamente le condotte dipagamento in contanti già sopra considerate («tuttavia, quando la condottacontestata è un prelievo di contante spiegato come funzionale all'ordinariagestione, la mancata conoscenza dell'intervenuto fallimento diventa un fattodecisivo per escludere che l'agente abbia agito con coscienza e volontà di sottrarresomme alla garanzia concorsuale»).3.2. Nella componente con cui investe, in modo generale ed indifferenziato,la qualificazione della dichiarazione di fallimento quale condizione obiettiva dipunibilità, il motivo è manifestamente infondato.3.2.1. La giurisprudenza di legittimità, mentre ha riconosciuto alla bancarottafraudolenta patrimoniale la natura di reato di pericolo concreto, ha collocato ladichiarazione di fallimento al di fuori degli elementi per cui è richiesto un nesso diimputazione oggettivo e soggettivo all’autore del fatto tipico, pervenendo allaclassificazione della dichiarazione stessa come condizione obiettiva di punibilitàpropria o estrinseca, in ciò concordando la dottrina prevalente.In relazione alle singole proposizioni della premessa sistematica così riconosciuta,sul piano dell’elemento oggettivo è stato affermato che «(a)i fini della sussistenzadel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di unnesso causale tra i fatti di distrazione ed il dissesto dell'impresa, in quanto, unavolta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanzapenale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quandol'insolvenza non si era ancora manifestata» (Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Rv.262741 – 01. Cfr. anche Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266804 - 01); sulpiano dell’elemento soggettivo è stato chiarito che «(i)l delitto di bancarottafraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico per la cuisussistenza, pertanto, non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dellostato di insolvenza dell'impresa, né che abbia agito allo scopo di recare pregiudizioai creditori» (Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Rv. 260407 – 01. Cfr. anche Sez.5, n. 35093 del 04/06/2014, Rv. 261446 – 01, secondo cui «L'elemento soggettivodel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria, di cui agli artt. 216 e223, comma primo, L.F., non comprende la previsione ed accettazione delfallimento, ma solo la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale unadestinazione diversa rispetto alla finalità dell'impresa e di compiere atti checagionino, o possano cagionare, danno ai creditori»).Sulla base di siffatte premesse è stato pertanto riconosciuto che «(i)n tema dibancarotta fraudolenta prefallimentare, la sentenza dichiarativa di fallimentocostituisce una condizione obiettiva di punibilità, poiché si pone come eventoestraneo all'offesa tipica e alla sfera di volizione dell'agente» (Sez. 5, n. 4400 del06/10/2017, dep. 2018, Rv. 272256 – 01. Cfr. ex multis Sez. 5, n. 13910 del08/02/2017, Rv. 269388 – 01; Sez. 5 - , n. 2899 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv.274610 - 01).3.2.2. Come accennato, pertanto, nei termini generali ed indifferenziati in cuiè stata proposta, risulta manifestamente infondata l’argomentazione con cui ilricorso contesta la riconducibilità della dichiarazione di fallimento alla categoriadelle condizioni obiettive di punibilità. Vero è, peraltro, che la questione conservaun suo rilievo particolare nel caso concretamente in esame una volta che siconsideri che la bancarotta patrimoniale qui contestata ha natura post-fallimentare, circostanza di cui il ricorso nemmeno compiutamente mostra diavvedersi. In tal senso rileva, oltre al riferimento contenuto nell’imputazione allacircostanza che i fatti sono stati commessi “durante la procedura fallimentare”, ilrapporto cronologico tra dichiarazione di fallimento (in data 30 maggio 2016) eprelievi incriminati (avvenuti tra il 30 maggio e il 1° maggio 2016).3.2.3. La bancarotta patrimoniale, nella sua declinazione post-fallimentare,inverte il rapporto cronologico tra condotte e dichiarazione di fallimento. Dato,questo, che, in relazione al caso di specie, vale di per sé a mettere fuori campole considerazioni dedicate dal ricorso al tema del rapporto eziologico tra le primeed il secondo nonché alla stessa possibilità di qualificare il fallimento come eventodel reato.3.2.4. In termini di più generale interesse, deve piuttosto rimarcarsi che nonsi apprezza alcuna ragione sistematica per riconoscere alla dichiarazione difallimento nella bancarotta post-fallimentare un profilo funzionale differente daquello che ha nella bancarotta pre-fallimentare. Profilo che lo qualifica comeelemento estrinseco che condiziona la opportunità di punizione del fatto il qualeha già in sé la sua tipica offensività.Sotto il profilo strutturale, peraltro, la dichiarazione di fallimento nella bancarottapost-fallimentare, per l’indicata inversione cronologica del rapporto con lecondotte, non è riconducibile alla categoria delle condizioni di punibilità comepositivamente regolate nel codice sostanziale. Sia la disposizione generale dell’art.44 cod. pen. sia la disciplina della operatività effettuale delle condizioni obiettivedi punibilità (cfr. ad es. l’art. 158 comma 2 cod. pen. secondo cui «Quando lalegge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il terminedella prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata»)sottendono l’assunto seguono o accompagnano i fatti di cui condizionano lapunibilità3.2.5. La distinzione strutturale di cui si sono qui richiamati i tratti non vale,peraltro, ad escludere l’essenziale omogeneità della fattispecie di bancarottapatrimoniale, nella sua declinazione pre-fallimentare e post-fallimentare,paradigma rispetto al quale la dichiarazione di fallimento si pone quale elementoesterno al nucleo di offensività tipico, condizionandone – in senso lato – lapunibilità. D’altro canto, è stato puntualmente osservato il paradosso che sideterminerebbe a obliterare le ragioni di corrispondenza tra le fattispecierimarcando che «(s)arebbe del tutto irragionevole ritenere che per ravvisare unaipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale non vi sarebbe ovviamente bisognodella conoscenza della dichiarazione di fallimento, mentre per una ipotesi dibancarotta consumata dopo la dichiarazione di fallimento siffatta conoscenzasarebbe necessaria; non si comprenderebbe, invero, la ratio di una taleimpostazione» (Sez. 5, n. 44884 del 18/10/2007, Rv. 237977 – 01). Con specificoriguardo alla bancarotta post-fallimentare, allora, l’esigenza sistematica cosìtracciata ha avuto risposta in variabili classificazioni in dottrina (quale presuppostodel reato o componente della qualifica soggettiva), orientate nel senso del risultatofinale di astrarre la dichiarazione di fallimento dalla sfera degli elementi dacollegarsi mediante nesso eziologico o piscologico alla persona dell’autore del fattotipico.La giurisprudenza, sul tema, ha affermato che «(a)i fini della configurabilità deireati di bancarotta post fallimentare, quali previsti dall'art. 216, secondo comma,L. Fall., non è richiesta, sotto il profilo soggettivo, la prova che l'agente abbia avutoconoscenza dell'intervenuta dichiarazione di fallimento, atteso che la struttura didetti reati non è diversa da quelle dei reati di bancarotta prefallimentare previstidal primo comma del medesimo art. 216, per i quali la dichiarazione di fallimentoopera per il solo fatto del suo sopravvenire a condotte che altrimenti sarebberolecite o potrebbero dar luogo ad altre e diverse figure di reato» (Sez. 5, n. 44884del 18/10/2007, Rv. 237977 - 01).A conclusioni sostanzialmente equivalenti, del resto, conduce, seppure attraversopercorso formalmente differenziato, il portato di risalente dottrina secondo cui,pur dovendosi assumere che, nella bancarotta post-fallimentare, il doloricomprende anche la scienza della dichiarazione di fallimento, riconosce che,nell’intervallo tra la dichiarazione medesima e la sua comunicazione al fallito, ildolo di bancarotta deve valutarsi alla stregua dei più elastici criteri appropriati allabancarotta pre-fallimentare. Conclusione, questa, che poggia sul rilievo di fondodella totale equivalenza tra le due forme di bancarotta, sia sul piano dell’oggettivitàgiuridica che del trattamento punitivo.Vero è, comunque, che prospettare che, sino al momento in cui il fallito ha notiziadel fallimento, il dolo della bancarotta si misura su quello della bancarottaprefallimentare, si mostra un diverso modo per affermare la inessenzialità dellascienza della dichiarazione di fallimento.3.2.6. Tanto premesso, deve affermarsi che, in materia di bancarottapatrimoniale post-fallimentare, sino a che il fallito non abbia avuto conoscenzadella dichiarazione di fallimento, il dolo generico che costituisce l’elementosoggettivo della fattispecie, deve essere verificato alla stregua dei criteri posti peril medesimo elemento della bancarotta pre-fallimentare, avuto riguardo alla totaleequivalenza tra le due forme di bancarotta, sia sul piano dell’oggettività giuridicache del trattamento punitivo.3.3. Nel caso di specie, appunto, avuto riguardo a quanto già sopraevidenziato, è allora irrilevante che il ricorrente fosse o meno consapevole delfallimento intervenuto, anche a prescindere dal rilievo – incidentalmente espressonella sentenza impugnata – che lo stesso era consapevole della pendenza dellaprocedura ed ha effettuato la serie di anomali prelievi in strettissima consecuzionecronologica rispetto alla dichiarazione di fallimento.Come già indicato, non gli faceva certamente difetto la consapevolezza dicompiere atti potenzialmente pregiudizievoli per la massa, essendo quindiintegrato il dolo generico qui richiesto secondo i criteri esposti.4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente alpagamento delle spese. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente