CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 24586/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25977.18 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata; -parte ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi rappresentati e difesi in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Benevento, elettivamente domiciliati in Roma, via Montopoli n. 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale estesa amargine del controricorso; -parte controricorrente e ricorrente incidentale- Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 1535/9/18 del 8.2.2018, depositata in segreteria il 9.3.2018, non notificata; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.6.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Osserva: § 1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza indicata in epigrafe, per mezzo della quale la [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’appello incidentale proposto dai contribuenti e dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla stessa Agenzia avverso la sentenza con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Roma accolse l’originario ricorso, proposto dagli attuali controricorrenti e ricorrenti incidentali, avente ad oggetto l’avviso di accertamento catastale, notificato in data 20.12.2013, con cui era stato rettificato il classamento, comprensivo di categoria, classe e rendita, di un immobile da essiposseduto in Comune di Roma, ai sensi dell’art. 1 comma 335 della l. 311/2004. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - in primo grado il contribuente aveva introdotto il contenzioso in modalità cartacea, vincolando definitivamente a tale modalità anche controparte per tutti i gradi del giudizio, escludendo l’applicazione delle modalità del processo tributario telematico, facoltativo all’epoca dei fatti; - l’ufficio aveva depositato l’appello in forma telematica, senza deposi tare una copia di cortesia cartacea, mentre il contribuente aveva depositato esclusivamente in forma cartacea le proprie controdeduzioni, impedendo così al giudice di esaminare gli atti nella loro completezza; - la mancata osservanza delle norme previste da ll’art. 16 d.lgs. 546/92 comportava inesistenza della notifica dell’appello, rilevabile anche d’ufficio; - l’appello incidentale del ricorrente sulle spese andava rigettato, in quanto la scelta della compensazione compiuta dal giudice di primo grado era stata congruamente motivata con riferimento “alla materia particolare trattata e all’orientamento non costante della giurisprudenza”. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali propongono anche un unico motivo di ricorso incidentale. § 2.1 Con il primo motivo di ricorso principale si lamenta – ex art.360, comma 1 n.4, c.p.c. – la violazione dell’art. 16 del d.lgs. 546/92 e la falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del d.m. 163/2013, recante il Regolamento sulla disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario. In sintesi, il ricorrente censura il percorso argomentativo seguito dal giudice di secondo grado nella parte in cui fa discendere l’invalidità della notifica a controparte dalla circostanza che il deposito sia avvenuto in via telematica e non sia stata depositata una copia cartacea di cortesia. Viene, inoltre, contestato l’assunto secondo cui la notificazione ed il deposito con modalità telematiche sarebbero stati illegittimi in quanto avrebbero eluso l’opzione, a favore del modello tradizionale, compiuta dal ricorrente con l’originario ricorso introduttivo: tale impostazione svuoterebbe di significato la possibilità per le parti, introdotta nel Lazio nell’ aprile 2017, di utilizzare strumenti telematici nel processo tributario. Laddove il citato regolamento ministeriale fa riferimento all’instaurazione del contenzioso, a differenza di quanto ritenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], ad assumere rilievo, giusta l’autonomia dei diversi gradi del giudizio, sarebbe il momento di inizio del singolo grado processuale, non quello iniziale del primo grado. La notifica via PEC, sia pure per il tramite dell’ufficiale giudiziario, sarebbe stata possibile anche applicando l’art. 149 bis cod.proc.civ. . § 2.2 Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., sempre in relazione all’art. 360, co. 1^, n.4 c.p.c. Riassumendo, la parte, ipotizzando per assurdo che la notifica del ricorso in appello fosse nulla, sostiene che comunque la costituzione in giudizio della controparte avrebbe sanato l’invalidità ex tunc per raggiungimento dello scopo cui la notificazione è preordinata, con salvezza dell’appello; contestandosi, d’altra parte, che essa si possa considerare inesistente come ha fatto la [OSCURATO:PERSONA] . § 2.3 Con l’unico articolato motivo di ricorso incidentale, i controricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 co. 1^ n.3 c.p.c.. In particolare, essi si dolgono della compensazione delle spese disposte da entrambi i giudici di merito, nonostante l’integrale soccombenza di controparte, senza che tale scelta fosse congruamente motivata. La compensazione delle spese sarebbe potuta avvenire, secondo la normativa all’epoca vigente, solo in caso di soccombenza reciproca o al ricorrere di gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione. Non sarebbe sufficiente la motivazione riferita “alla materia particolare trattata”, in quanto non sufficientemente specifica e non idonea al controllo di legittimità sulla logicità del percorso seguito, e piuttosto vicina alle ragioni di ordine equitativo (“i giusti motivi”) previsti dalla normativa prima della riforma del 2009. Altrettanto generico sarebbe il riferimento alla giurisprudenza non costante, soprattutto in considerazione del fatto che la giurisprudenza di legittimità già a metà del 2012 (Cass.n. 9629), prima della stessa proposizione del ricorso, avrebbe chiarito i requisiti dell’avviso di accertamento in materia catastale, con indirizzo andatosi rinforzando nel tempo (cfr. Cass.n. 21532/2013 ed altre). § 3.1 Preliminarmente, occorre affrontare la questione rela tiva all’ammissibilità del ricorso principale sollevata dal controricorrente. § 3.2 Il ricorso principale è ammissibile. La ricostruzione fattuale operata in sede di ricorso, a differenza di quanto sostenuto da controparte, permette di comprendere agevolmente la materia del contendere, risultando l’illustrazione dei fatti di causa sufficiente per pronunciare un congruo provvedimento sui motivi di ricorso. A più riprese, questa Corte ha affermato che l’esposizione sommaria dei fatti di causa, prevista come requisito di ammissibilità del ricorso dall’art.366 n.3 c.p.c., è richiesta al solo scopo di agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa. La stessa qualificazione quale “sommaria” di tale esposizione fa propendere a favore di un’interpretazione che valorizza il momento della sintesi, richiedendo una narrazione del difensore che riassuma le vicende sostanziali e processuali che hanno condotto al giudizio di cassazione omettendo tutti i dettagli su questioni non più controverse. Un’estesa e dettagliata descrizione della vicenda o, ancora peggio, la riproduzione di ampi stralci degli atti del giudizio di merito al fine di suffragare la propria versione sugli avvenimenti oggetto di causa, paradossalmente potrebbe condurre alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non essendo rispettati i principi di chiarezza e sinteticità degli atti ed ostando tale comportamento alle ragioni di economia processuale ed alle esigenze di ragionevole durata del giudizio (Cass., S.U., 16628/2009; S.U., 19255; S.U., 5698/2012; Cass.nn. 15180/2010; 6279/2011; 1905/2012; 22185/2015; 3385/2016; 8245/2018). Tale soluzione viene evolutivamente corroborata altresì dalla mutata dizione normativa introdotta dalla riforma di cui al recente d.lgs.149/22 (“la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso”), la quale, sia pure non applicabile al casodi specie ratione temporis , costituisce diritto vigente col cui dato il giudice può confrontarsi quanto meno nel momento dell’esegesi della norma sostituita. Correttamente l’Avvocatura di Stato, domandando la cassazione della sentenza di appello per motivi esclusivamente di natura processuale (l’illegittima dichiarazione di inammissibilità dell’appello), nella parte in fatto del ricorso ha sorvolato sulla descrizione della vicenda da un punto di vista sostanziale, soffermandosi sull’andamento del giudizio di merito. Tanto più a fronte di una ratio di appello del tutto specifica e circoscritta (inammissibilità del gravame per vizio di notifica). Allo stesso modo, non può dirsi violato l’onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., se il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati. Qualsiasi contraria impostazione si tradurrebbe in un eccessivo formalismo con violazione del diritto di difesa, garantito dall’art. 24 Cost.e dall’art. 6 della CEDU (Cass. S.U., 8950/2022; S.U., 34469/2019; S.U., 22726/2011; Cass., 12481/2022; 5478/2018; 16900/2015; 14784/2015; 4980/2014; 8569/2013). Ancor più ciò vale per il ricorso in materia tributaria, relativamente al quale la giurisprudenza è ferma nel ritenere che parte ricorrente non incorre nella citata causa di improcedibilità in caso di mancato deposito della copia autentica degli atti e dei documenti contenuti nel proprio fascicolo o in quello di controparte, poiché questi restano acquisiti al fascicolo d'ufficio – di cui ha chiesto la trasmissione alla Suprema Corte - e sono restituiti solo al termine del processo (ex art. 25, secondo comma, d.lgs. 546/1992), a meno che la predetta parte non abbia irritualmente ottenuto la restituzione del fascicolo di parte dalla segreteria della commissione tributaria, ipotesi non verificatasi nella presente controversia (Cass., S.U. 22726/2011, cit.; Cass., 28695/2017). L’onere di deposito deve pertanto ritenersi assolto con la rituale richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio presentata dal ricorrente. § 4.1 È ora possibile passare all’esame del ricorso principale, i cui due motivi, per la stretta connessione delle questioni affrontate, debbono essere esaminati congiuntamente. § 4.2I motivi sono fondati nei termini che seguono. Corretta risulta l’interpretazione di parte ricorrente principale secondo la quale ciascun grado processuale gode di autonomia rispetto alle modalità con cui instaurare il processo, le quali dovranno essere seguite anche da controparte al momento della costituzione in giudizio. A compiere una scelta vincolante anche la controparte a favore degli strumenti tradizionali o telematici non è il ricorrente originario, bensì la parte che, con la notifica del proprio ricorso, dà avvio al singolo grado del giudizio. Unica eccezione a questa soluzione è rappresentata dall’art. 2, co. 3, del D.M. 163/2013, il quale prevede che la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche è tenuta ad utilizzarle per l’appello, salva sostituzione del difensore. E, dal momento che la scelta delle modalità telematiche vincolano controparte al loro impiego ai sensi degli articoli 10 e 11, adottando un’interpretazione a contrario si può concludere che analogo vincolo non sorge nel caso in cui in primo grado si sia optato per la modalità tradizionale. Peraltro, lo stesso legislatore sembra suffragare tale tesi con l’art. 16 del D.L. 23 ottobre2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136, che contiene, al comma 2, la norma di interpretazione autentica, secondo la quale «L'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche». Riguardo alla notificazione per via telematica di atti tra le parti, l'art. 16- bis, comma 3, del d.lgs. 546/92, vigente ratione temporis, disponeva che: «Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione». A sua volta, l'art. 20, comma 2, del D.M. 163/2013, rimandava a successivi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze l'individuazione delle ulteriori Commissioni tributarie (diverse da quelle di cui al comma 1) per le quali avrebbero trovato gradualmente applicazione le disposizioni del regolamento. Quanto alle Commissioni tributarie provinciali e regionali del Lazio, le disposizioni contenute nel D.D. 4 agosto 2015, recante le specifiche tecniche di cui all'art. 3, comma 3, del D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, sono state estese soltanto con il successivo D.M. 15 dicembre 2016, il cui art. 2, lett. b, dispone peraltro che: «Il presente decreto entra in vigore per gli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire: [...] b) dal 15 aprile 2017 per le [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], Lazio e Lombardia». Risulta in atti che il ricorso in appello (introdotto il 3 maggio 2017 e depositato il 1^ giugno 2017) è stato notificato dopo la predetta data del 15 aprile 2017, con la conseguente applicabilità al procedimento de quo dell'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. 546/92, che legittimava l'utilizzo facoltativo («possono avvenire in via telematica») della notifica telematica tra le parti (Cass.nn.37371/22; 4168/22). L’affermata validità della notificazione dell’atto di appello, così come effettuata dall’ Agenzia delle Entrate, supera ogni ulteriore considerazione da essa svolta nel secondo motivo di ricorso, in ordine alla possibilità di sanatoria ex art. 156 cod.proc.civ. . § 5.Il ricorso incidentale dei contribuenti, relativo alle spese, postulando il consolidamento della statuizione favorevole dei precedenti gradi di giudizio mediante una decisione che ponga fine al procedimento, deve ritenersi assorbito, dal momento che la cassazione con rinvio della sentenza impugnata (in accoglimento del primo motivo di ricorso principale) obbliga il giudice di rinvio a pronunciare unitariamente sulle spese dell’intero giudizio in esito alla decisione. § 6. Ne segue l’accoglimento del ricorso principale, assorbito quello incidentale, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese anche del presente giudizio. P.Q.M. La Corte - accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; - cassa la sentenza impugnat