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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2026

Cassazione n. 21927/2026

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in data 11/11/2025;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano";[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

L’imputato [OSCURATO:PERSONA] Ilyas, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna lasentenza pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Verona in data 24/03/2025 ai sensi dell’art. 444cod. proc. pen.2.

Con un unico motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento alla prova in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato.3.

Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenzadi una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.3.1.

L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, invigore dal 3 agosto 2017, stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione avversola sentenza di applicazione della pena soltanto per motivi attinenti alla espressione della volontàdello stesso imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la decisione, alla erroneaqualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.3.2.

Quanto alla motivazione carente sul “profilo della penale responsabilità dell’imputato”, èagevole osservare che la richiesta di pena patteggiata proveniente dallo stesso imputato implicasostanziale rinuncia ad ogni questione sulla colpevolezza: non è invero denunziabile inCassazione, rispetto alla sentenza di patteggiamento, l'omessa o insufficiente valutazione, daparte del giudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebberoconsentito di addivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., inquanto l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle soleipotesi in esso tassativamente indicate (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali non rientra la denunzia di vizimotivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al ritospeciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (inparte motiva, Sez. 1, Sentenza n. 33725 del 05/05/2021, Rindone, Rv. 281890 – 01).4.

Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentononché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, cosìequitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, in Roma il 10 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in data 11/11/2025;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano";[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’imputato [OSCURATO:PERSONA] Ilyas, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna lasentenza pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Verona in data 24/03/2025 ai sensi dell’art. 444cod. proc. pen.2. Con un unico motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento alla prova in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato.3. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenzadi una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.3.1. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, invigore dal 3 agosto 2017, stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione avversola sentenza di applicazione della pena soltanto per motivi attinenti alla espressione della volontàdello stesso imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la decisione, alla erroneaqualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.3.2. Quanto alla motivazione carente sul “profilo della penale responsabilità dell’imputato”, èagevole osservare che la richiesta di pena patteggiata proveniente dallo stesso imputato implicasostanziale rinuncia ad ogni questione sulla colpevolezza: non è invero denunziabile inCassazione, rispetto alla sentenza di patteggiamento, l'omessa o insufficiente valutazione, daparte del giudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebberoconsentito di addivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., inquanto l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle soleipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali non rientra la denunzia di vizimotivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al ritospeciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (inparte motiva, Sez. 1, Sentenza n. 33725 del 05/05/2021, Rindone, Rv. 281890 – 01).4. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentononché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, cosìequitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, in Roma il 10 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]
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