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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10440/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che - rideterminata in melius la pena per il secondo - ha confermato la condanna di entrambi per il reato di furto pluriaggravato in concorso.

Considerato che le doglianze relative alla sussistenza del fatto e alla sua attribuzione agli imputati sono inammissibili, in quanto versate in fatto (durata dell'allontanamento del conducente dall'automezzo) o carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (che non ha valorizzato solo il rinvenimento a bordo del mezzo sul quali viaggiavano gli imputati di un "sistema a ponte e cavi" idoneo ad aspirare il gasolio dai veicoli posti a fianco, ma anche la presenza, sul medesimo mezzo, di due serbatoi da 500 litri, in assenza di alcun elemento dimostrativo dell'impegno in un lungo viaggio atto a giustificare i serbatoi stessi) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

Considerato che le doglianze relative alle circostanza aggravanti ritenute sono del pari inammissibili, giacché: quanto alla violenza sulle cose (forzatura e danneggiamento del tappo del serbatoio), la Corte distrettuale ha congruamente motivato l'irrilevanza del mancato sequestro di strumenti atti allo scasso, facendo leva, in buona sostanza, su una massima di comune esperienza, non scalfita, nella sua tenuta logica, dai rilievi dei ricorrenti; quanto all'esposizione alla pubblica fede, la sentenza impugnata ha ritenuto non ostativo all'applicazione dell'aggravante l'esistenza di alcune telecamere nell'area di servizio, trattandosi di mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157), il che rende ragione della manifesta infondatezza delle censure.

Considerato che le doglianze sulla legittimazione alla presentazione della querela da parte dell'autista e non della società proprietaria dell'autocarro dal quale fu sottratto il carburante sono manifestamente infondate alla luce del principio di diritto in forza del quale il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso, che si configura pur in assenza di un titolo giuridico, sicché anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975).

Considerato che la censura sul diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche (da riferire solo a Marrone), è manifestamente infondata, avendo la sentenza impugnata argomentato sul punto richiamando i precedenti dell'imputato e, nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

Considerato che, quanto alla sospensione condizionale della pena, il dispositivo della sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione, mentre il ricorso neppure allega di aver richiesto il beneficio (Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376), il che priva di consistenza i rilievi articolati nell'impugnazione.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che - rideterminata in melius la pena per il secondo - ha confermato la condanna di entrambi per il reato di furto pluriaggravato in concorso. Considerato che le doglianze relative alla sussistenza del fatto e alla sua attribuzione agli imputati sono inammissibili, in quanto versate in fatto (durata dell'allontanamento del conducente dall'automezzo) o carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (che non ha valorizzato solo il rinvenimento a bordo del mezzo sul quali viaggiavano gli imputati di un "sistema a ponte e cavi" idoneo ad aspirare il gasolio dai veicoli posti a fianco, ma anche la presenza, sul medesimo mezzo, di due serbatoi da 500 litri, in assenza di alcun elemento dimostrativo dell'impegno in un lungo viaggio atto a giustificare i serbatoi stessi) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Considerato che le doglianze relative alle circostanza aggravanti ritenute sono del pari inammissibili, giacché: quanto alla violenza sulle cose (forzatura e danneggiamento del tappo del serbatoio), la Corte distrettuale ha congruamente motivato l'irrilevanza del mancato sequestro di strumenti atti allo scasso, facendo leva, in buona sostanza, su una massima di comune esperienza, non scalfita, nella sua tenuta logica, dai rilievi dei ricorrenti; quanto all'esposizione alla pubblica fede, la sentenza impugnata ha ritenuto non ostativo all'applicazione dell'aggravante l'esistenza di alcune telecamere nell'area di servizio, trattandosi di mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157), il che rende ragione della manifesta infondatezza delle censure. Considerato che le doglianze sulla legittimazione alla presentazione della querela da parte dell'autista e non della società proprietaria dell'autocarro dal quale fu sottratto il carburante sono manifestamente infondate alla luce del principio di diritto in forza del quale il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso, che si configura pur in assenza di un titolo giuridico, sicché anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975). Considerato che la censura sul diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche (da riferire solo a Marrone), è manifestamente infondata, avendo la sentenza impugnata argomentato sul punto richiamando i precedenti dell'imputato e, nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Considerato che, quanto alla sospensione condizionale della pena, il dispositivo della sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione, mentre il ricorso neppure allega di aver richiesto il beneficio (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376), il che priva di consistenza i rilievi articolati nell'impugnazione. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
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