CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 marzo 2024
Cassazione n. 08544/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30346/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA], 278, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1555/2021 depositata il 17/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio il notaio [OSCURATO:PERSONA] per sentirlo condannare al risarcimento dei danni che assumeva di aver subito per il fattoche il professionista, incaricato di predisporre la dichiarazione di successione relativa al padre dell’attrice, aveva erroneamente indicatoil valore di un terreno edificabile; dedusse che il notaio aveva dichiarato un valore, del tutto incongruo,di 800,00 euro e che, in relazione alla vendita di tale terreno successivamente effettuata dal l’attrice e dal fratello ( per un corrispettivo di 950.000,00 euro), l' A genzia delle E ntrate le aveva contestato l'omessa dichiarazione, nella denuncia dei redditi 2008 , della plusvalenza realizzata, quantificata nella differenza tra il valore indicato nella denuncia di successione e il presunto ricavo (che era stato, in realtà di 410.000,00 euro complessivi, di cui 210.000,0 0 corrisposti all’attrice); precisò che il danno subìto (per tassazione IRPEF inerente la plusvalenza, oltre sanzioni ed interessi passivi, per compensi e interessi dovuti ad Equitalia e per costi dell’assistenza dei professionisti incaricati di raggiungere un accordo con l’Erario) ammontava a 165.443,80 euro;il Tribunale di Monza condannò il notaio Franco al pagamento di 137.530,43 euro, oltre accessori e spese; la Corte di Appello di Milano ha riformato integralmente la sentenza, respingendo la domanda della [OSCURATO:PERSONA] e condannandola al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio; la Corte ha affermato, fra l’altro, che «l'accertamento e la relativa sanzione non sono in relazione eziologica con il dedotto errore da parte del notaio […], bensì con la mancata dichiarazione , in occasione della redazione della denuncia dei redditi2008, della plusvalenza conseguita in occasione della vendita stipulata il 9.10.2007; omissione evidentemente non imputabile al notaio [OSCURATO:PERSONA], che aveva redatto la denuncia di successione , ma alla contribuente o eventualmente al professionista che per lei l'aveva compilata. Né il danno lamentato può ritenerseneconseguenza immediat a e diretta . È dunque stata l'infedele dichiarazione dei redditi ad aver generato l'accertamento e la conseguente pretesa erariale, non l'ipotetica erronea indicazione del valore del bene nella dichiarazione di successione»; ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi; ad esso ha resistito il Franco con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria. Consideratoche: col primo motivo , la ricorrente denuncia « viola zione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218, 1223, 1227, 2697 c.c. n onché di ogni altra norma eprincipio in materia di diligenza nell'adempimento, risarcimento del danno e della sua valutazione equitativa; violazione falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.. O messo esame circ a un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»; la [OSCURATO:PERSONA] lamenta, in primis, che la Corte di Appello ha del tutto omesso di pronunciarsi su una questione fondamentale, ossia sulfatto che il notaio convenuto avesse o meno correttamente eseguito l’incarico ricevuto e rileva che, in difetto di tale esame, la delibazione della sola questione dell’esistenza del nesso causale era del tutto inidonea a risolvere la controversia; con ciò -assume- «la Corte di merito è incorsa in una vera e propria omissione di pronunzia»; tanto premesso, afferma che «si manifesta in tutta la sua evidenza anche la violazione delle norme rubricate nel motivo in rassegna» (ossia degli artt.1176, 1218, 1223, 1226 e 1227 c.c.); aggiunge che è «assolutamente apodittica» l’affermazione secondo cui il danno non è imputabile all’indicazione del valore del terreno nella denuncia di successione, ma alla mancata dichiarazione di plusvalenza; e ciò in quanto «l'aver indicato un valore non corretto nella dichiarazione di successione avrebbe comunque comportato un danno patrimoniale in capo alla [OSCURATO:PERSONA] anche qualora quest'ultima avesse dichiarato la plusvalenza»; conclude che , « se il notaio avesse indicato il valore corretto del bene, non si sarebbe creata alcuna plusvalenza nel momento della sua cessione con la conseguenza che la […] [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto dichiarare alcunché in sede di dichiarazione dei redditi eovviamente non sarebbe stata fatta oggetto di alcun accertamento»; col secondo motivo (« violazione falsa applicazione sotto altro profilo delle medesime norme e principi rubri cati nel primo motivo ; violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art.112 c.p.c.»), la ricorrente premetteche non aveva alcun motivo per dichiarare un valore inferiore a quello effettivo in sede di denuncia di successione (per essere la stessa non imponibile fino ad un milione di euro) e sostiene che il danno risarcibile « deve necessariamente identificarsi con la situazione economica che si sarebbe avuta nel caso in cui quell'errore non fosse stato commesso» e che « la produzione della plusvalenza non si sarebbe verificata qualora il notaio Franco avesse indicato il corretto valore dell'immobile»;i motivi -che si prestano ad esame congiunto- vanno disattesi in quanto, in parte, infondati e, per il resto, inammissibili; va escluso che ricorra la dedotta omessa pronuncia giacché la Corte ben poteva limitarsi ad accertare il difetto di nesso eziologico, senza verificare la correttezza dell’adempimento nel notaio, dal momento che tale difetto è da solo sufficiente ad escludere il fondamento della pretesa risarcitoria; né, peraltro, è dato comprendere per quali ragioni e in quali termini la denunciata (e infondata) omissione possa integrare una violazione dell’art. 115 c.p.c.; la violazione e la falsa applicazione delle norme indicate nella rubrica del primo motivo (e richiamate dal secondo) è dedotta in modo generico e meramente assertivo, senza ottemperare all’onere di specificità dei motivi di ricorso imposto dall’art. 360, n. 4 c.p.c., che comporta la necessità di un’adeguata illustrazione; lo stesso vale, a maggior ragione, in relazione a «ogni altra norma e principio» che il ricorrente si limita ad evocare senza ulteriori precisazioni; del tutto apodittico e inidoneo a contrastareil rilievo di difetto del nesso eziologico è l’assunto che, se il notaio avesse indicato il valore di 210.000,00euro , non si sarebbe creata alcuna plusvalenza e non vi sarebbe stato l’accertamento tributario; invero, la ricorrente non spiega perché la plusvalenza conseguitacon la complessiva operazione ditrasferimento del terreno edificabile ( realizzata mediante stipula di un preliminare da parte del de cuius , cessione dello stesso ad altro acquirente e conclusione del contratto definitivoda parte degli eredi) dovesse sfuggire a tassazione; neppuredà conto della ragione per cui, benché siano stati successivamente rettificat i sia la dichiarazione di successione (con l’indicazione del valore di 210.000,00 euro) chel’atto di compravendita ( con l’indicazione del corrispettivo effettivo di 410.000,00 euro riscosso dai venditori),sia risultato comunque dovuto un importo di circa 149.000,00per plusvalenze non dichiarate in favore dell’Erario;dal che consegue che la censura - basata sul mero asserto indimostrato che la plusvalenza non siarealmente esistita- non investe in modo adeguato la conclusioneche fu la mancata dichiarazione della plusvalenza e non l’erronea indicazione di valore effettuata dal notaio a determinare l’accertamento e i l successivo pagamento del debito tributario; le spese di lite seguono la soccombenza; sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo