CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 35417/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10443/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Tortona n. 4, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –intimato – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 10443/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 34/2020della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], depositata il 28 gennaio2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.All’esito di procedura di espropriazione di crediti presso terzi , il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Taranto, con ordinanza del 14 ottobre 2013, assegnava alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (creditore procedente) la somma di euro 98.653 dovuta dal Comune di Monteiasi (terzo pignorato) alla [OSCURATO:SOCIETA]. (debitore esecutato). Con successivo provvedimento, pronunciato di iniziativa officiosa in data 10 aprile 2014, il medesimo giudice dell’esecuzione emendava l’ordinanza di assegnazione, con l’aggiunta, dopo l’indicazione della somma assegnata, delle parole «alla maturazione del quarto S.A.L. da parte della società debitrice e pertanto il Comune di Monteiasi provvederà al pagamento solo al raggiungimento del quarto S.A.L. da parte della società [OSCURATO:SOCIETA].». 2. Sulla scorta dell’ordinanza di assegnazione nel suo originario tenore, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. intraprendeva espropriazione presso terzi in danno del Comune di Monteiasi (debitore esecutato) e nei riguardi del [OSCURATO:SOCIETA]. (terzo pignorato, quale tesoriere comunale). Reagiva il Comune esecutato con opposizione all’esecuzione proposta con ricorso depositato il 12 maggio 2014 ed argomentata sulla inesistenza di valido titolo esecutivo, assumendo, in sintesi, che per effetto della correzione apportata, l’ordinanza di assegnazione aveva ad oggetto un credito futuro ed eventuale, sottoposto ad una condizione (il completamento del quarto S.A.L. ad opera di [OSCURATO:SOCIETA].) non ancora verificatasi. Disattesa l’istanza di sospensione, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Taranto, con ordinanza del 17 settembre 2014, assegnava r.g. n. 10443/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] al procedente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la somma di euro 99.846,30 (oltre spese) dovuta dal terzo tesoriere al Comune di Monteiasi. 3. Avverso quest’ultima ordinanza, il Comune, con ricorso del 7 ottobre 2014, spiegavaaltra opposizione, ancora una volta adducendo il difetto di titolo esecutivo, sulla scorta di considerazioni analoghe a quelle svolte nella precedenteopposizione all’esecuzione. Decidendo in prime cure, il Tribunale di Taranto, previa espressa qualificazione come opposizione all’esecuzione, accoglieva la domanda e dichiarava insussistente il diritto di procedere ad esecuzione forzata della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in danno del Comune di Monteiasi in forza della ordinanza di assegnazione del 14 ottobre 2013, siccome efficacemente corretta e modificata da successivo provvedimento giudiziale. 4. In accoglimento dell’appello interposto dalla società, la decisione in epigrafe indicataha invece rigettato l’opposizione del Comune. Per quanto ancora qui d’interesse, la Corte d’appello ha ritenuto la fondatezza dell’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla società e, in particolare,dirimente la statuizione della sentenza n. 2769/2015 del Tribunale di Taranto con cui, a definizione dell’opposizione all’esecuzione proposta dal Comune con ricorso del 12 maggio 2014 , era stata dichiarata la sussistenza del diritto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a procedere in executivis in virtù dell’ordinanza del 14 ottobre 2013. 5. Ricorre per cassazione il Comune di Monteiasi, affidandosi a tre motivi, cui resiste, con controricorso illustrato da memoria , la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; è rimasta intimataIntesa [OSCURATO:SOCIETA].. 6. Ambedue le parti costituite hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Itre motivi denunciano violazione e falsa applicazione dell’art.2909 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. sotto distinti profili, così in sequenza esposti in ricorso, con cui si lamenta l’erroneità della pronuncia impugnata: r.g. n. 10443/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] - per aver considerato come passata in giudicato la sentenza n. 2769/2015 del Tribunale di Taranto prodotta dalla (allora) appellante in difetto della relativa attestazione di Cancelleria; - per aver ritenuto l’avvenuta forma zione de l giudicato sulla questione pregiudiziale, oggetto di statuizione soltanto incidentale , della legittimità del provvedimento di correzione dell’ordinanza di assegnazione pronunciatadalla sentenza n. 2769/2015; -per non aver la Corte di Appello colto la diversità (per petitum e causa petendi) tra il giudizio sottoposto al suo vaglio e la controversia conclusa con la sentenza n. 2769/2015. 2. Il ricorso va nella sua integralità disatteso, in forza del giudicato esterno, dedotto e documentato da parte controricorrente con la memoria per l’adunanza in camera di consiglio ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., costituito dalla sentenza di questa Corte n. 11910/2020, pubblicata il 19 giugno 2020, successivamente quindi alla instaurazione del presente giudizio per cassazione (introdotto da ricorso notificato il 30 marzo 2020). La produzione di copia di siffatta sentenza in allegato alla memoria illustrativa de qua non trova ostacolo nel divieto di atti e documenti sancito dall’art. 372 cod. proc. civ., proprio perché afferente ad un giudicato esterno formatosi in pendenza del giudizio di legittimità (in questo ordine di idee, tra le tante, Cass. 31/05/2019, n. 14883; Cass.12/07/2018, n. 18464; Cass. 22/01/2018, n. 1534). In ogni caso, trattandosi di verificare l’esistenza di un giudicato esterno maturato in conseguenza di una propria decisione, l’esamedi siffatta sentenzaè consentito anche motu proprio (ovvero di iniziativa officiosa) a questa Corte eda prescindere dalla certificazione prescritta dall’art. 124 disp. att. cod. proc. civ.. Ed invero, il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle r.g. n. 10443/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione; pertanto, in tema di ricorso per cassazione è compito della Suprema Corteverificare, in via officiosa, l’effettiva esistenza di una pronuncia, resa dallo stesso giudice di legittimità, avente valenza di res iudicata ( ex plurimis, Cass.11/06/2021, n. 16589; Cass. 30/12/2020 , n. 29923; Cass . 26/06/2018, n. 16847; Cass. 26/10/2017, n. 25432 ; Cass.21/05/2014, n. 11219;Cass. 07/04/2009, n. 8379). Ciò precisato, con la citata sentenza n. 11910/2020, questa Corte ha definitivamente accolto l’opposizione agli atti esecutivi spiegata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il provvedimento di correzione della ordinanza di assegnazione ed annullato lo stesso. Eliminatadal mondo giuridico, in maniera non più riesaminabile, la «correzione» della ordinanza di assegnazione in executivis azionata nella sua originaria portata precettiva, si palesa evidentel’infondatezza della opposizione proposta dal Comune, oggetto della sentenza nel presentegiudizio gravata, ed argomentata proprio ed esclusivamente sulla base di suddetta «correzione». 3. Il ricorso è rigettato. 4. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza. Non può trovare accoglimento la richiesta della controricorrente di condanna al pagamento delle spese processuali relative ai precedenti gradi di merito del giudizio, per non aver detta controricorrente impugnato la statuizione di compensazione contenuta nella sentenza ex adverso in questa sede gravata. r.g. n. 10443/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5. Va altresì disattesa l’istanza, formulata in controricorso, di condanna del ricorrente per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.. È dirimente al riguardo osservare che: (a) la decisione delpresente sifonda su un giudicato sopravvenuto alla instaurazione della lite in sede di legittimità; (b) la quaestio iuris sollevata con il primo motivo di ricorso, astrattamente considerata,non era affatto peregrina, trovando la tesi sostenuta dall’impugnante riscontro in precedenti del giudice della nomofilachia (sulla necessità della allegazione della certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. quale prova dell’eccezione di giudicato esterno, v. Cass. 02/03/2022, n. 6868; Cass. 23/08/2018, n. 20974; Cass. 18/04/2017, n. 9746; Cass. 29/08/2013, n. 19883). Si versa, pertanto, in fattispecie ben differente dall’abuso del diritto di impugnazione, necessario presupposto per l’affermazione della responsabilità ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., la quale invece sussiste in caso di proposizione di ricorso per cassazione articolato su motivi palesemente inammissibili (Cass.04/08/2021, n. 22208), del tutto generici o indeterminati (Cass.17/07/2020, n. 15333), manifestamente infondati (Cass. 04/09/2020, n. 18512) o manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata (Cass.06/12/2021, n. 38528) oppure ancora basato, senza alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo o argomentativo, su tesi giuridiche contrastanti con inequivoche previsioni normative, con il diritto vivente o con la giurisprudenza consolidata (Cass. 11/02/2022, n. 4430). 6. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titol o di r.g. n. 10443/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.300 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi