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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34611/2026

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IAN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2026 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che, in parziale riforma della decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto per i reati di furto aggravato continuato ed evasione, ha concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in ordine al diniego di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è reiterativo e manifestamente infondato, poiché le conformi sentenze di merito hanno dato atto - con motivazione che non evidenzia vizi censurabili in questa sede - delle ragioni ostative (ff. 2-3 sentenza impugnata), ravvisate non solo nei precedenti penali dell'imputato, ma nella gravità dei fatti, in linea con il principio per cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01); - [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); e che, pertanto, le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) sono incensurabili, non avendo il ricorrente introdotto circostanze, potenzialmente decisive, ritmaste, invece, ingiustificatamente ignorate; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IAN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2026 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che, in parziale riforma della decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto per i reati di furto aggravato continuato ed evasione, ha concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in ordine al diniego di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è reiterativo e manifestamente infondato, poiché le conformi sentenze di merito hanno dato atto - con motivazione che non evidenzia vizi censurabili in questa sede - delle ragioni ostative (ff. 2-3 sentenza impugnata), ravvisate non solo nei precedenti penali dell'imputato, ma nella gravità dei fatti, in linea con il principio per cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01); - [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); e che, pertanto, le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) sono incensurabili, non avendo il ricorrente introdotto circostanze, potenzialmente decisive, ritmaste, invece, ingiustificatamente ignorate; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
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