CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32993/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natm GENOVA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la ricorrente è stata tratta a giudizio e condannata perché, sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in Genova, è stata sorpresa, il 5 gennaio 2018, in Torino; che l'unico motivo di ricorso per cassazione, afferente all'applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale (incidente sulla pena perché dichiarata equivalente alle concesse circostanze attenuanti generiche), è privo di pregio, atteso che la Corte di appello, diversamente da quanto eccepito dall'imputata, ha analiticamente scrutinato, in perfetto ossequio al dettato normativo ed ai correnti indirizzi ermeneutici, la valenza della ricaduta nel reato quale espressione dell'indifferenza della Halilovic alla portata precettiva della norma penale; che il giudice di merito ha, in particolare, rilevato che le illuminanti risultanze del certificato del casellario giudiziale — recanti tracce di plurime condanne per reati contro il patrimonio e violazioni, ancorché contravvenzionali, dell'art. 76 d.lgs. 6 settembre 2011, n. d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — indicano univocamente, per la successione cronologica dei fatti, l'analogia delle condotte, la resistenza della Halilovic, a dispetto dal riconoscimento dei benefici di legge, a mutare stile di vita, che ella non ha tratto il benché minimo insegnamento dalle passate esperienze giudiziarie, non ha compreso la gravità delle condotte realizzate ed ha pervicacemente perseverato nella commissione di reati; che, di conseguenza, ineccepibile appare, ad onta delle generiche obiezioni articolate dalla ricorrente — che fanno leva sulla modesta offensività dell'episodio in contestazione, non preceduto, per quanto consta, da analoghe violazioni — la conclusione secondo cui il reato oggetto di addebito costituisce «espressione di un atteggiamento di indifferenza o avversione verso le leggi dell'ordinamento penale, dell'assenza di ripensamento critico a seguito delle precedenti condanne e quindi di una risoluzione criminosa più consapevole e determinata»; ritenuto che, palese la manifesta infondatezza delle articolate doglianze, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.