CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 maggio 2026
Cassazione n. 12410/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
18, presso lo studio Grez eAssociati S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente principale e controricorrente incidentale -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, viaMazzini n. 4, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente principale e ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 192/2020 della Corte d'Appello di Cam-pobasso, depositata il 17.6.2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del26.11.2025 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1653/2021Numero sezionale 4081/2025Numero di raccolta generale 12410/2026Data pubblicazione 03/05/2026Livia Caprice, dante causa dell'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA], convenne in giudizio il Comune di Larino espo-nendo che un terreno di sua proprietà era stato dapprima sot-toposto ad occupazione d'urgenza, in attuazione di un piano perinsediamenti produttivi (P.I.P.), e quindi irreversibilmente tra-sformato in seguito alla realizzazione dell'opera pubblica, conconseguente acquisto della proprietà in capo all'ente locale;sulla scorta di tali allegazioni l'attrice chiese la condanna delComune al risarcimento del danno per la perdita della proprietàe al pagamento dell'indennità di occupazione; in subordine, peril caso di accertata non trasformazione irreversibile del bene,chiese la condanna del Comune alla restituzione del bene im-mobile, oltre al risarcimento del danno.Il Comune di Larino si costituì in giudizio negando chefosse avvenuta la trasformazione irreversibile del bene e affer-mando che, in ogni caso, la realizzazione dell'opera aveva inte-ressato solo una parte dell'area occupata.Esperita c.t.u., il Tribunale di Larino accolse parzialmentele domande dell'attrice, accertando la trasformazione irreversi-bile e la destinazione all'opera pubblica di tutta l'area occupatae condannando il Comune al risarcimento del danno, ma entroil limite di legge rispetto al valore venale del bene, oltre al pa-gamento dell'indennità di occupazione, detratto l'importo giàversato ante causam.La sentenza di primo grado venne impugnata da entrambele parti – in via principale da [OSCURATO:PERSONA], in via in-cidentale dal Comune di Larino – e la Corte d'Appello di Campo-basso accolse il gravame principale (riconoscendo il diritto delloerede della proprietaria al risarcimento parametrato sull'interovalore del bene illegittimamente acquisito dal Comune) e, inNumero registro generale 1653/2021Numero sezionale 4081/2025Numero di raccolta generale 12410/2026Data pubblicazione 03/05/2026parte, anche quello incidentale (negando che l'importo liquidatodovesse essere rivalutato in base agli indici ISTAT).Anche la sentenza della Corte d'appello fu impugnata daentrambe le parti (in via principale dal Comune, in via inciden-tale da [OSCURATO:PERSONA]) e questa Corte, con sentenzan. 14841/2013, accolse il primo motivo di ricorso principale, ri-gettati i rimanenti motivi, e dichiarò assorbito il ricorso inciden-tale, rinviando il processo alla medesima Corte territoriale.In esito al giudizio di rinvio, la Corte d'Appello di Campo-basso accertò l'obbligo del Comune di Larino di risarcire il dannoparametrato al valore della sola porzione di terreno effettiva-mente trasformata per la realizzazione dell'opera pubblica e dipagare l'indennità di occupazione nella misura già precedente-mente liquidata, compensando le spese di lite dell'intero pro-cesso.Contro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione articolato in due motivi.Il Comune di Larino si è difeso con controricorso, conte-nente anche ricorso incidentale articolato in tre motivi.Il ricorrente principale ha quindi depositato controricorsoincidentale.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativanel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazionein camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso principale si denunciano«violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dei principigenerali in tema di onere della prova e di risarcimento del dannoda occupazione illegittima in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.».Numero registro generale 1653/2021Numero sezionale 4081/2025Numero di raccolta generale 12410/2026Data pubblicazione 03/05/2026Il ricorrente principale contesta il rigetto della sua do-manda di condanna del Comune alla restituzione dell'area nontrasformata e al risarcimento dei danni per la illegittima occu-pazione asseritamente proseguita nel periodo successivo allarealizzazione dell'opera pubblica. A tal fine sostiene che la Corted'appello avrebbe errato nell'attribuirgli l'onere di provare il pro-lungarsi dell'illegittima detenzione, pur in mancanza di un «attodi riconsegna» della porzione di terreno non trasformata inopera pubblica.1.1. Il motivo è infondato.La norma generale sulla ripartizione dell'onere della provaè stata correttamente applicata dalla Corte territoriale, essendoevidente che per l'accoglimento di una domanda di condannaalla restituzione e al risarcimento del danno occorre che sianoprovati il fatto dell'illegittima detenzione e il danno subito dalproprietario. Non attiene all'applicazione della norma giuridicasull'onere della prova, ma all'accertamento del fatto, l'afferma-zione della Corte d'appello che, nel presente processo, non èstata fornita «la prova certa e tranquillante» che il Comune diLarino avesse continuato ad occupare l'intera area anche dopola realizzazione dell'opera pubblica. In mancanza di prova deifatti costitutivi della domanda (espressione che include anche lasemplice incertezza sull'effettiva sussistenza di quei fatti) il giu-dice del merito non può fare altro che respingere la domanda.La distribuzione dell'onere della prova, in quanto definitanella norma giuridica, non muta a seconda di quelli che sono gliesiti dell'istruttoria e gli elementi di prova disponibili. Pertanto,erra il ricorrente principale laddove invoca un'inversione dell'o-nere della prova che vorrebbe far scaturire dalla constatazioneche è pacifica l'iniziale occupazione di un'area più vasta di quellapoi trasformata e che non venne mai emesso un «atto di ricon-Numero registro generale 1653/2021Numero sezionale 4081/2025Numero di raccolta generale 12410/2026Data pubblicazione 03/05/2026segna» della porzione residua. Si tratta di due fatti noti (occu-pazione di un'area più vasta e assenza di un «atto di riconse-gna») che la Corte territoriale, valutandoli nel più ampio conte-sto delle emergenze istruttorie, ha ritenuto insufficienti a dimo-strare – secondo il consueto canone di gravità, precisione e con-cordanza (art. 2729 c.c.) – la verità del fatto ignoto posto afondamento della domanda (perdurare dell'occupazione dell'in-tera area anche dopo l'ultimazione dell'opera pubblica). Ma siverte, appunto, sul piano delle presunzioni semplici (praesump-tio hominis), ovverosia sul piano dell'accertamento del fatto (diper sé insindacabile in sede di legittimità) e non dell'applica-zione delle norme sulla ripartizione degli oneri probatori.Non si discosta da questo consolidato principio il prece-dente citato dal ricorrente principale, nel quale questa Corte siè limitata a stabilire che l'adozione da parte dell'ente espro-priante di un atto formale di restituzione del bene occupato nonè decisiva, né rilevante, qualora risulti che l'occupazione illegit-tima si sia tuttavia prolungata anche successivamente (Cass. n.2952/2003).2. Il secondo motivo di ricorso principale è rubricato «vio-lazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.».Non occorre procedere all'esame di questo motivo, per-ché, riguardando esso la decisione sulle spese di lite, risulteràassorbito all'esito della decisione sul ricorso incidentale.3. Il primo motivo di ricorso incidentale censura «viola-zione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. per errata interpretazionedella sentenza della Cassazione n. 14841 del 13.6.2013, ed er-rata affermazione del giudicato sul punto dell'indennità di occu-pazione legittima e illegittima, in relazione all'art. 360, comma1, n. 4, c.p.c.».Numero registro generale 1653/2021Numero sezionale 4081/2025Numero di raccolta generale 12410/2026Data pubblicazione 03/05/2026Secondo il Comune di Larino, il Giudice del rinvio avrebbeerrato nel ritenere preclusa dal giudicato la domanda di rideter-minare – ovviamente in riduzione – il quantum delle indennitàper l'occupazione legittima e illegittima dell'intera area interes-sata dal provvedimento di occupazione d'urgenza. Sostiene ilricorrente incidentale che vi sarebbe un contrasto tra dispositivodella sentenza n. 14841/2013 (ove è chiaramente precisato ilrigetto degli «altri» motivi di ricorso del Comune, diversi dalprimo) e la relativa motivazione (da cui si dovrebbe desumere,invece, la necessità di riconsiderare anche l'indennità liquidataper l'occupazione temporanea).3.1. Il motivo è infondato.La tesi del Comune di Larino è che, in mancanza di unaesplicita motivazione di rigetto del quarto motivo di ricorso percassazione (volto a censurare la quantificazione dell'indennitàdi occupazione legittima e illegittima), dovrebbe presumersil'accoglimento, o quantomeno l'assorbimento, di quel motivo(nonostante l'esplicito rigetto nel dispositivo), in conseguenzadell'accoglimento del primo motivo, volto a censurare la sen-tenza impugnata nella parte in cui aveva accertato la radicale eirreversibile trasformazione di tutta l'area occupata e non di unaporzione soltanto.Sennonché la tesi non convince, perché dalla lettura dellasentenza qui impugnata emerge chiaramente che l'indennità dioccupazione venne liquidata limitatamente ai periodi dal set-tembre 1988 al settembre 1994 (occupazione legittima) e dalsettembre 1994 al novembre 1994 (occupazione illegittima),ovverosia fino al momento della irreversibile trasformazione (diparte) del terreno occupato. Pertanto, l'accertamento che, unavolta ultimata l'opera pubblica, l'area residua venne rimessanella disponibilità della proprietaria (o, ciò che è lo stesso, cheNumero registro generale 1653/2021Numero sezionale 4081/2025Numero di raccolta generale 12410/2026Data pubblicazione 03/05/2026manca la prova della sua occupazione da parte dell'ente pub-blico da quel momento in poi) non può avere alcuna influenzasulla determinazione dell'indennità, che è stata liquidata sol-tanto per l'occupazione maturata nel periodo precedente.Esclusa, in tal modo, una contraddizione tra dispositivo emotivazione della sentenza n. 14841/2013, bene ha fatto il Giu-dice del rinvio a considerare la questione coperta dal giudicatoin virtù del rigetto degli «altri» motivi principali di ricorso percassazione, diversi dal primo.4. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si denuncia«violazione degli artt. 112 e 389 c.p.c., in relazione all'art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., e degli artt. 1219 e 1224 c.c., in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte esat-tamente determinato l'importo della somma dovuta a saldo atitolo di risarcimento danni, e le date di decorrenza della rivalu-tazione monetaria e degli interessi legali».Il ricorrente incidentale si duole che la Corte d'Appello diCampobasso abbia quantificato gli importi capitali dovuti a LuigiCarnevale Caprice, con la generica indicazione «detratto quantogià versato», senza alcuna precisazione sull'ammontare dellesomme già versate, sulle date dei rispettivi versamenti e sulcalcolo delle detrazioni tenendo conto degli accessori maturatisul debito in linea capitale.4.1. Il motivo è fondato.Non è in discussione il diritto del Comune di Larino alladetrazione dal debito accertato di quanto già versato all'attualericorrente principale. Tale diritto è riconosciuto espressamentesia nella sentenza impugnata che nel controricorso incidentale.Ma mancano, nella sentenza della Corte territoriale, sial'indicazione delle date degli acconti versati, sia la specificazionedel debito residuo al netto di quegli acconti, da determinare se-Numero registro generale 1653/2021Numero sezionale 4081/2025Numero di raccolta generale 12410/2026Data pubblicazione 03/05/2026condo i criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità (ovve-rosia «a) devalutando l'acconto e il credito alla data dell'illecito;(b) detraendo l'acconto dal credito; (c) calcolando gli interessicompensativi individuando un saggio scelto in via equitativa[che nel caso di specie la Corte territoriale ha indicato nel tassolegale; indicazione non contestata dal ricorrente], ed applican-dolo sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodoche va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; sullasomma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutataanno per anno, per il periodo che va dal suo pagamento fino allaliquidazione definitiva»; Cass. nn. 9950/2017; conf. v. Cass. nn.16027/2022; 23927/2023).Si tratta di una precisazione necessaria per dare alla de-cisione del giudice del merito un contenuto determinato, sicchéla relativa questione non può essere rimessa al giudice dell'ese-cuzione, come suggerito nel controricorso incidentale, ove sigiudicano «del tutto erronei» i conteggi del Comune. Ma non sitratta tanto e soltanto di errori nei conteggi, bensì della correttaimpostazione in diritto del criterio di computo, che dovrà esseredefinito dal giudice del merito in sede di rinnovato rinvio.5. Il terzo motivo di ricorso incidentale, così come il se-condo del ricorso principale, riguarda la decisione sulle spese,essendo rubricato «violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in rela-zione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».6. Entrambi i contrapposti motivi relativi alla decisionesulle spese di lite devono intendersi assorbiti per effetto dell'ac-coglimento del secondo motivo del ricorso incidentale, che com-porta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio allaCorte d'Appello di Campobasso, per decidere, in diversa com-posizione, anche sulle spese dell'intero processo.Numero registro generale 1653/2021Numero sezionale 4081/2025Numero di raccolta generale 12410/2026Data pubblicazione 03/05/20267. Si dà atto che, in base all'esito del giudizio, sussiste –soltanto a carico del ricorrente principale – il presupposto per ilraddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte:rigetta il primo motivo di ricorso principale, assorbito ilsecondo motivo;accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale, rigettatoil primo motivo e assorbito il terzo, cassa la sentenza impu-gnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d'Ap-pello di Campobasso perché decida, in diversa composizione,anche sulle spese del giudizio di legittimità;dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versa-mento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.11.2025.Il PresidenteGuido MERCOLINO