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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 31509/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso 8030/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e SANTARELLI Paolo, entrambi elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA]Elpidio (FM) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 44 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - e SANTARELLI Morena, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]Elpidio (FM) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 44 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Fermo al Viale della Carriera, n. 24 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente/ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 448/2017 della Corte di Appello di Ancona, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], R.G. n. 266/2016. udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, così provvedeva sull'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], attore in primo grado, e sugli appelli incidentali proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale di Fermo resa il 17.5.2016: "A-la Corte, respinge gli appelli incidentali; B- in parziale accoglimento dell'appello principale, condanna MELONARI Giustina al risarcimento del danno da omessa contribuzione nella Gestione I.N.P.S. degli esercenti commerciali per la posizione del familiare collaboratore per il periodo dal 15 marzo 1991 al 15 ottobre 2007, condanna la MELONARI a rimborsare alla controparte le spese del giudizio di primo grado (nella misura già liquidata) e conferma nel resto la sentenza impugnata; C- condanna la MELONARI a rimborsare alla parte appellante le spese di questo grado in ragione di Euro 6.615.00 per compensi professionali oltre I.V.A., rimborso delle spese forfetarie al 15% (del compenso totale), esborsi e contributo alla cassa di previdenza forense; D- dichiara compensate per intero le spese di questo grado per le restanti posizioni; E- dichiara che per ciascuna parte appellante incidentale, sussistono i presupposti oggettivi per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002)".

2. Tanto in parziale riforma della sentenza del primo giudice che, in giudizio promosso dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Melonari, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (deceduto nel corso del primo grado, e cui erano subentrati i suoi eredi, tra i quali [OSCURATO:PERSONA]), aveva rigettato integralmente il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] (rectius, le domande nello stesso ricorso da lui proposte), sull'assunto di aver lavorato, dal 1991 al 2012, quale factotum alle dipendenze della suocera [OSCURATO:PERSONA] presso lo chalet "[OSCURATO:PERSONA]", afferente ad impresa individuale della Melonari, esercente "stabilimento balneare-bar-ristorante-cibi cotti", ma, a suo dire, corrispondente ad una società di fatto instauratasi tra la Melonari, [OSCURATO:PERSONA] (suo suocero) e [OSCURATO:PERSONA] (sua moglie), e di aver quindi diritto al pagamento, da parte di tutti i convenuti, delle differenze retributive (quantificate in C 255.645,00) e al risarcimento dei danni per la mancata contribuzione nel medesimo periodo.

Il Tribunale aveva, perciò, condannato il [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare ad ognuno dei tre resistenti le spese di lite, liquidate per ciascuno di loro in C 3.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.

3. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

4. Con distinto atto ha fatto ricorso contro la medesima decisione anche [OSCURATO:PERSONA], parimenti a mezzo di due motivi.

5. Ha resistito l'intimato [OSCURATO:PERSONA], con controricorso, recante anche ricorso incidentale, a mezzo di unico motivo.

6. Solo i tre ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria, unica per gli stessi. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via del tutto preliminare di rito, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], pur essendo stato notificato lo stesso giorno all'altro proposto insieme da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risultando ex actis intervenuto successivamente al primo, dev'essere qualificato come ricorso incidentale (cfr., ad es., Cass. civ., sez.

III. 23.11.2021, n. 36057).2.

Cionondimeno, i due motivi di tali ricorsi sono identici nei due distinti atti e possono essere riassunti come segue.

3. Con il primo motivo, detti ricorrenti, deducendo "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c., in riferimento alla circolare n. 10478 del Ministero del Lavoro del 10 giugno 2013", assumono che: "La sentenza impugnata risulta affetta dal vizio di cui al n. 3 dell'art. 360 c.p.c. in quanto la Corte di Appello di Ancona nella decisione non ha tenuto conto del fatto che la circolare n. 10478 del Ministero del Lavoro del 10 giugno 2013 ha introdotto dei veri e propri parametri oggettivi, che costituiscono il discrimine tra occasionalità e abitualità della prestazione, per le collaborazioni familiari nei settori dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio".

4. Con il secondo motivo, gli stessi ricorrenti, deducendo "Violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione al D.M. n. 55/2014", sostengono che la stessa sentenza è, altresì, affetta dal vizio di cui al n. 3 dell'art. 360 c.p.c. in quanto la Corte di merito "non ha ravvisato vizi nella determinazione dei compensi professionali avvenuta senza tener conto dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014".

5. In ordine al primo motivo del ricorso principale della Melonari e di [OSCURATO:PERSONA] e di quello, qualificato come incidentale, di [OSCURATO:PERSONA], occorre premettere che anche di recente questa Corte ha ribadito che le circolari ministeriali non costituiscono fonte di diritti e obblighi (cfr. Cass. civ., sent. trib., 11.7.2019, n. 18618).

E', quindi, jus receptum che, in sede di ricorso per cassazione, il motivo con il quale si lamenti la mancata applicazione di una circolare ministeriale è inammissibile sia sotto il profilo del vizio di motivazione (di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.) perché tale vizio deve riguardare una circostanza di fatto che si assume decisiva e non una questione, sia sotto il profilo della violazione di legge (ex art. 360 n.3 c.p.c.), attesa la natura di atti amministrativi delle circolari (cfr.Cass. civ., sez. trib. 30.10.2009, n. 23020).

La violazione di tali circolari ministeriali non può costituire motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge, non contenendo esse norme di diritto, ma essendo piuttosto qualificabili come atti unilaterali, in riferimento ai quali può essere denunciata per cassazione soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, nella misura in cui essi sono applicabili anche agli atti unilaterali, ovvero i vizi di motivazione (così Cass. civ., sez.

III, 19.6.2008, n. 16612; e, in termini, id., sez. lav., 19.3.2004, n. 4942).

6. Pertanto, il primo motivo dei ricorsi, rispettivamente, della Melonari e di [OSCURATO:PERSONA] insieme e di [OSCURATO:PERSONA] è senz'altro inammissibile, deducendosi appunto, in chiave di violazione di norme di diritto, la mancata considerazione da parte del giudice a quo di una circolare ministeriale che ex se certamente non costituisce fonte di diritto.

Esclusivamente per completezza di disamina, allora, si vuol aggiungere che anche nello svolgimento del motivo in esame non paiono essere riferiti passi testuali della richiamata circolare, e che non vengono comunque neppure richiamate norme di rango primario o anche secondario (citate o meno nella cennata circolare) che potessero venire in considerazione ai fini della dedotta violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ.

Nello sviluppo dello stesso motivo, infine, i ricorrenti hanno introdotto, in via incidentale, quanto vaga, un tema del tutto eccentrico rispetto a quello dell'asserita violazione di quanto previsto nella ridetta circolare, e cioè quello "che per il periodo indicato (15 marzo 1991/15 ottobre 2007) è assolutamente prescritto ogni diritto per il Sig. [OSCURATO:PERSONA]".

7. Passando all'esame del secondo motivo degli stessi ricorsi, esso è parimenti inammissibile.

Nello sviluppo di tale motivo e, più in generale, nei rispettivi ricorsi gli impugnanti su specificati neppure precisano quale precipua previsione del D.M. n. 55/2014 sarebbe stata violata dalla Corte territoriale.

Deducono, alquanto confusamente, che: "Anche per quanto concerne il rigetto degli appelli incidentali in ragione del fatto che la liquidazione delle spese del giudizio nel primo grado, la Corte d'Appello adita non evidenzia vizi si precisa che al contrario la sentenza di primo grado appare sul punto emessa contra legem quando si afferma che Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di lavoro senza istruttoria di valore ricompreso tra C 26.000 e C 52.000, da ritenersi ai sensi dell'art. 5, comma 1, dello stesso DM quello effettivo della controversia in ragione dell'eccepita prescrizione dei crediti vantati".

In tale passo parrebbe censurarsi una parte della motivazione del primo giudice, senza tuttavia aver mai specificato se negli appelli incidentali dei resistenti vittoriosi in prime cure fosse stato formulato un motivo specifico d'impugnazione in cui fosse fatta da loro valere la violazione appunto dell'art. 5, comma 1, D.M. cit. o di altra previsione del medesimo D.M. in ipotesi applicabile.

Tale motivo, perciò, difetta dell'occorrente specificità.

8. Con l'unico motivo del suo ricorso incidentale, l'intimato [OSCURATO:PERSONA] deduce "violazione di legge e omessa valutazione di un punto decisivo discusso nel processo (artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), poiché la Corte di Appello di Ancona ha limitato la condanna generica da omessa contribuzione, al periodo 1991-2007, ritenendo adempiuto l'onere contributivo per il periodo 2008-2012; omettendo l'esame di un punto decisivo al fine del decidere, costituito dal fatto che la contribuzione per il periodo 2008-2012 è limitata a due mesi per ogni stagione, ad eccezione dell'anno 2012 che ha coperto mesi sei, con ciò inferiore a quella dovuta, per tutta la stagione, come emerge dalla stessa motivazione della sentenza gravata".

9. In proposito, occorre ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare il documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata "localizzazione" del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante "contenutistico" (così Cass. civ., sez.

I, 10.12.2020, n. 28184; e, tra le altre, in termini id., sez.

VI, 23.2.2021, n. 4788, la quale ha specificato che per indicazione specifica deve intendersi, congiuntamente: la trascrizione del contenuto o il riassunto esaustivo; l'indicazione della fase processuale in cui sono stati prodotti; l'indicazione del fascicolo ove siano allegati e con quale indicizzazione).

10. Orbene, in primo luogo, pur facendo riferimento il mezzo in esame anche all'art. 360, comma primo, n. 3) cod. proc. civ., nello svolgimento dello stesso non sono specificate, né desumibili, le norme di diritto che il giudice a quo avrebbe violato.

10.1. Dal punto di vista, poi, della pur dedotta violazione di cui all'art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., il ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] deduce testualmente che: "Peraltro, i contributi in questione, nel periodo ricordato (n.d.r.: vale a dire, il periodo 2008- 2012), come risulta pacificamente dalla documentazione prodotta (All.ti.

H -I), è stato limitato e ridotto a soli due mesi (anno 2012 per sei mesi), laddove, per altrettanto pacifica emergenza processuale (All.

A) la collaborazione si è protratta per tutta la stagione.

Ne segue che la Corte non ha dunque esaminato, in parte qua, il fatto decisivo della constatata attività di collaborazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] per tutta la stagione estiva - pacificamente estesa dall'aprile al settembre di ciascun anno - e, di conseguenza, non ha condannato parte convenuta al risarcimento del danno per omessa (completa) contribuzione anche per la differenza contributiva relativa agli anni 2008-2012 (All.

L).

Ed il fatto che sia stata versata contribuzione per periodo inferiore, non esime dalla condanna al versamento dei contributi effettivamente dovuti per l'intera stagione nel periodo 2008-2012".

10.2. In sintesi, quindi, l'error in judicando ascritto da detto ricorrente incidentale alla Corte di merito consisterebbe nel fatto di aver limitato la condanna della sola Melonari al risarcimento del danno subito dal [OSCURATO:PERSONA] per la mancata contribuzione, ai sensi dell'art. 2116, comma secondo, cod. civ., al periodo dal 15.3.1991 al 15.10.2007, senza considerare, cioè, il successivo periodo 2008- 2012, in cui la contribuzione, a suo dire, era stata non del tutto assente, ma insufficiente; il che risulterebbe dai cennati documenti.

10.3. Come emerge, però, dall'esposizione della censura in esame, sopra riportata, il ricorrente incidentale neppure ivi ha specificato i documenti cui si riferisce e la loro esatta natura.

Gli allegati richiamati, stando all'elenco di atti e documenti in calce al controricorso con ricorso incidentale, consistono: per l'Ali.

H in una "copia estratti conto [OSCURATO:PERSONA]", per l'Ali.

I in una "copia sentenza n. 448/2017 Corte di Appello Ancona, Sezione Lavoro"; per l'Ali.

L in una "copia estratti contributivi anni 2008-2012".

Ora, in disparte la copia della sentenza di secondo grado, qui prodotta anche dai ricorrenti principali, il ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] nemmeno ha specificato da quale parte in causa, e in che fase processuale, i documenti in senso stretto indicati fossero stati prodotti, il fascicolo in cui essi erano stati allegati, e con quale indicizzazione (quella in calce al controricorso riflette atti e documenti prodotti in questa sede di legittimità dallo stesso ricorrente incidentale), e quale fosse almeno in sintesi il contenuto di tali documenti.10.4.

L'unico motivo del ricorso incidentale, perciò, è inammissibile per difetto dell'occorrente autosufficienza.

11. Attesa la reciproca soccombenza in rito delle parti contrapposte, le spese del giudizio di legittimità debbono essere integralmente compensate.

12. Stante la declaratoria d'inammissibilità delle contrapposte impugnazioni, tutti i ricorrenti sono tenuti al versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato, come specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quello, qualificato come incidentale, di [OSCURATO:PERSONA], nonché il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA].

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrente principali e del ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA], dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso 8030/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e SANTARELLI Paolo, entrambi elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA]Elpidio (FM) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 44 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - e SANTARELLI Morena, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]Elpidio (FM) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 44 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Fermo al Viale della Carriera, n. 24 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente/ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 448/2017 della Corte di Appello di Ancona, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], R.G. n. 266/2016. udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, così provvedeva sull'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], attore in primo grado, e sugli appelli incidentali proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale di Fermo resa il 17.5.2016: "A-la Corte, respinge gli appelli incidentali; B- in parziale accoglimento dell'appello principale, condanna MELONARI Giustina al risarcimento del danno da omessa contribuzione nella Gestione I.N.P.S. degli esercenti commerciali per la posizione del familiare collaboratore per il periodo dal 15 marzo 1991 al 15 ottobre 2007, condanna la MELONARI a rimborsare alla controparte le spese del giudizio di primo grado (nella misura già liquidata) e conferma nel resto la sentenza impugnata; C- condanna la MELONARI a rimborsare alla parte appellante le spese di questo grado in ragione di Euro 6.615.00 per compensi professionali oltre I.V.A., rimborso delle spese forfetarie al 15% (del compenso totale), esborsi e contributo alla cassa di previdenza forense; D- dichiara compensate per intero le spese di questo grado per le restanti posizioni; E- dichiara che per ciascuna parte appellante incidentale, sussistono i presupposti oggettivi per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002)". 2. Tanto in parziale riforma della sentenza del primo giudice che, in giudizio promosso dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Melonari, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (deceduto nel corso del primo grado, e cui erano subentrati i suoi eredi, tra i quali [OSCURATO:PERSONA]), aveva rigettato integralmente il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] (rectius, le domande nello stesso ricorso da lui proposte), sull'assunto di aver lavorato, dal 1991 al 2012, quale factotum alle dipendenze della suocera [OSCURATO:PERSONA] presso lo chalet "[OSCURATO:PERSONA]", afferente ad impresa individuale della Melonari, esercente "stabilimento balneare-bar-ristorante-cibi cotti", ma, a suo dire, corrispondente ad una società di fatto instauratasi tra la Melonari, [OSCURATO:PERSONA] (suo suocero) e [OSCURATO:PERSONA] (sua moglie), e di aver quindi diritto al pagamento, da parte di tutti i convenuti, delle differenze retributive (quantificate in C 255.645,00) e al risarcimento dei danni per la mancata contribuzione nel medesimo periodo. Il Tribunale aveva, perciò, condannato il [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare ad ognuno dei tre resistenti le spese di lite, liquidate per ciascuno di loro in C 3.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA. 3. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 4. Con distinto atto ha fatto ricorso contro la medesima decisione anche [OSCURATO:PERSONA], parimenti a mezzo di due motivi. 5. Ha resistito l'intimato [OSCURATO:PERSONA], con controricorso, recante anche ricorso incidentale, a mezzo di unico motivo. 6. Solo i tre ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria, unica per gli stessi. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via del tutto preliminare di rito, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], pur essendo stato notificato lo stesso giorno all'altro proposto insieme da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risultando ex actis intervenuto successivamente al primo, dev'essere qualificato come ricorso incidentale (cfr., ad es., Cass. civ., sez. III. 23.11.2021, n. 36057).2. Cionondimeno, i due motivi di tali ricorsi sono identici nei due distinti atti e possono essere riassunti come segue. 3. Con il primo motivo, detti ricorrenti, deducendo "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c., in riferimento alla circolare n. 10478 del Ministero del Lavoro del 10 giugno 2013", assumono che: "La sentenza impugnata risulta affetta dal vizio di cui al n. 3 dell'art. 360 c.p.c. in quanto la Corte di Appello di Ancona nella decisione non ha tenuto conto del fatto che la circolare n. 10478 del Ministero del Lavoro del 10 giugno 2013 ha introdotto dei veri e propri parametri oggettivi, che costituiscono il discrimine tra occasionalità e abitualità della prestazione, per le collaborazioni familiari nei settori dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio". 4. Con il secondo motivo, gli stessi ricorrenti, deducendo "Violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione al D.M. n. 55/2014", sostengono che la stessa sentenza è, altresì, affetta dal vizio di cui al n. 3 dell'art. 360 c.p.c. in quanto la Corte di merito "non ha ravvisato vizi nella determinazione dei compensi professionali avvenuta senza tener conto dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014". 5. In ordine al primo motivo del ricorso principale della Melonari e di [OSCURATO:PERSONA] e di quello, qualificato come incidentale, di [OSCURATO:PERSONA], occorre premettere che anche di recente questa Corte ha ribadito che le circolari ministeriali non costituiscono fonte di diritti e obblighi (cfr. Cass. civ., sent. trib., 11.7.2019, n. 18618). E', quindi, jus receptum che, in sede di ricorso per cassazione, il motivo con il quale si lamenti la mancata applicazione di una circolare ministeriale è inammissibile sia sotto il profilo del vizio di motivazione (di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.) perché tale vizio deve riguardare una circostanza di fatto che si assume decisiva e non una questione, sia sotto il profilo della violazione di legge (ex art. 360 n.3 c.p.c.), attesa la natura di atti amministrativi delle circolari (cfr.Cass. civ., sez. trib. 30.10.2009, n. 23020). La violazione di tali circolari ministeriali non può costituire motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge, non contenendo esse norme di diritto, ma essendo piuttosto qualificabili come atti unilaterali, in riferimento ai quali può essere denunciata per cassazione soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, nella misura in cui essi sono applicabili anche agli atti unilaterali, ovvero i vizi di motivazione (così Cass. civ., sez. III, 19.6.2008, n. 16612; e, in termini, id., sez. lav., 19.3.2004, n. 4942). 6. Pertanto, il primo motivo dei ricorsi, rispettivamente, della Melonari e di [OSCURATO:PERSONA] insieme e di [OSCURATO:PERSONA] è senz'altro inammissibile, deducendosi appunto, in chiave di violazione di norme di diritto, la mancata considerazione da parte del giudice a quo di una circolare ministeriale che ex se certamente non costituisce fonte di diritto. Esclusivamente per completezza di disamina, allora, si vuol aggiungere che anche nello svolgimento del motivo in esame non paiono essere riferiti passi testuali della richiamata circolare, e che non vengono comunque neppure richiamate norme di rango primario o anche secondario (citate o meno nella cennata circolare) che potessero venire in considerazione ai fini della dedotta violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ. Nello sviluppo dello stesso motivo, infine, i ricorrenti hanno introdotto, in via incidentale, quanto vaga, un tema del tutto eccentrico rispetto a quello dell'asserita violazione di quanto previsto nella ridetta circolare, e cioè quello "che per il periodo indicato (15 marzo 1991/15 ottobre 2007) è assolutamente prescritto ogni diritto per il Sig. [OSCURATO:PERSONA]". 7. Passando all'esame del secondo motivo degli stessi ricorsi, esso è parimenti inammissibile. Nello sviluppo di tale motivo e, più in generale, nei rispettivi ricorsi gli impugnanti su specificati neppure precisano quale precipua previsione del D.M. n. 55/2014 sarebbe stata violata dalla Corte territoriale. Deducono, alquanto confusamente, che: "Anche per quanto concerne il rigetto degli appelli incidentali in ragione del fatto che la liquidazione delle spese del giudizio nel primo grado, la Corte d'Appello adita non evidenzia vizi si precisa che al contrario la sentenza di primo grado appare sul punto emessa contra legem quando si afferma che Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di lavoro senza istruttoria di valore ricompreso tra C 26.000 e C 52.000, da ritenersi ai sensi dell'art. 5, comma 1, dello stesso DM quello effettivo della controversia in ragione dell'eccepita prescrizione dei crediti vantati". In tale passo parrebbe censurarsi una parte della motivazione del primo giudice, senza tuttavia aver mai specificato se negli appelli incidentali dei resistenti vittoriosi in prime cure fosse stato formulato un motivo specifico d'impugnazione in cui fosse fatta da loro valere la violazione appunto dell'art. 5, comma 1, D.M. cit. o di altra previsione del medesimo D.M. in ipotesi applicabile. Tale motivo, perciò, difetta dell'occorrente specificità. 8. Con l'unico motivo del suo ricorso incidentale, l'intimato [OSCURATO:PERSONA] deduce "violazione di legge e omessa valutazione di un punto decisivo discusso nel processo (artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), poiché la Corte di Appello di Ancona ha limitato la condanna generica da omessa contribuzione, al periodo 1991-2007, ritenendo adempiuto l'onere contributivo per il periodo 2008-2012; omettendo l'esame di un punto decisivo al fine del decidere, costituito dal fatto che la contribuzione per il periodo 2008-2012 è limitata a due mesi per ogni stagione, ad eccezione dell'anno 2012 che ha coperto mesi sei, con ciò inferiore a quella dovuta, per tutta la stagione, come emerge dalla stessa motivazione della sentenza gravata". 9. In proposito, occorre ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare il documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata "localizzazione" del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante "contenutistico" (così Cass. civ., sez. I, 10.12.2020, n. 28184; e, tra le altre, in termini id., sez. VI, 23.2.2021, n. 4788, la quale ha specificato che per indicazione specifica deve intendersi, congiuntamente: la trascrizione del contenuto o il riassunto esaustivo; l'indicazione della fase processuale in cui sono stati prodotti; l'indicazione del fascicolo ove siano allegati e con quale indicizzazione). 10. Orbene, in primo luogo, pur facendo riferimento il mezzo in esame anche all'art. 360, comma primo, n. 3) cod. proc. civ., nello svolgimento dello stesso non sono specificate, né desumibili, le norme di diritto che il giudice a quo avrebbe violato. 10.1. Dal punto di vista, poi, della pur dedotta violazione di cui all'art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., il ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] deduce testualmente che: "Peraltro, i contributi in questione, nel periodo ricordato (n.d.r.: vale a dire, il periodo 2008- 2012), come risulta pacificamente dalla documentazione prodotta (All.ti. H -I), è stato limitato e ridotto a soli due mesi (anno 2012 per sei mesi), laddove, per altrettanto pacifica emergenza processuale (All. A) la collaborazione si è protratta per tutta la stagione. Ne segue che la Corte non ha dunque esaminato, in parte qua, il fatto decisivo della constatata attività di collaborazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] per tutta la stagione estiva - pacificamente estesa dall'aprile al settembre di ciascun anno - e, di conseguenza, non ha condannato parte convenuta al risarcimento del danno per omessa (completa) contribuzione anche per la differenza contributiva relativa agli anni 2008-2012 (All. L). Ed il fatto che sia stata versata contribuzione per periodo inferiore, non esime dalla condanna al versamento dei contributi effettivamente dovuti per l'intera stagione nel periodo 2008-2012". 10.2. In sintesi, quindi, l'error in judicando ascritto da detto ricorrente incidentale alla Corte di merito consisterebbe nel fatto di aver limitato la condanna della sola Melonari al risarcimento del danno subito dal [OSCURATO:PERSONA] per la mancata contribuzione, ai sensi dell'art. 2116, comma secondo, cod. civ., al periodo dal 15.3.1991 al 15.10.2007, senza considerare, cioè, il successivo periodo 2008- 2012, in cui la contribuzione, a suo dire, era stata non del tutto assente, ma insufficiente; il che risulterebbe dai cennati documenti. 10.3. Come emerge, però, dall'esposizione della censura in esame, sopra riportata, il ricorrente incidentale neppure ivi ha specificato i documenti cui si riferisce e la loro esatta natura. Gli allegati richiamati, stando all'elenco di atti e documenti in calce al controricorso con ricorso incidentale, consistono: per l'Ali. H in una "copia estratti conto [OSCURATO:PERSONA]", per l'Ali. I in una "copia sentenza n. 448/2017 Corte di Appello Ancona, Sezione Lavoro"; per l'Ali. L in una "copia estratti contributivi anni 2008-2012". Ora, in disparte la copia della sentenza di secondo grado, qui prodotta anche dai ricorrenti principali, il ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] nemmeno ha specificato da quale parte in causa, e in che fase processuale, i documenti in senso stretto indicati fossero stati prodotti, il fascicolo in cui essi erano stati allegati, e con quale indicizzazione (quella in calce al controricorso riflette atti e documenti prodotti in questa sede di legittimità dallo stesso ricorrente incidentale), e quale fosse almeno in sintesi il contenuto di tali documenti.10.4. L'unico motivo del ricorso incidentale, perciò, è inammissibile per difetto dell'occorrente autosufficienza. 11. Attesa la reciproca soccombenza in rito delle parti contrapposte, le spese del giudizio di legittimità debbono essere integralmente compensate. 12. Stante la declaratoria d'inammissibilità delle contrapposte impugnazioni, tutti i ricorrenti sono tenuti al versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato, come specificato in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quello, qualificato come incidentale, di [OSCURATO:PERSONA], nonché il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrente principali e del ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA], dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel
Sentenza Cassazione n. 31509/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris