CassazionedecretoSezione 5Decisione del 6 maggio 2023
Cassazione n. 38768/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Napoli, adito ex artt. 322 e 324, c.p.p., confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli in data 26.1.2023, avente ad oggetto tutti i beni strumentali presenti nella sede della "[OSCURATO:SOCIETA]." "non giustificati da originali fatture emesse a partire dal 2020 in favore" della suddetta società, rigettando il riesame proposto in qualità di terza interessata da [OSCURATO:PERSONA]. Tale provvedimento era stato adottato nell'ambito del procedimento penale sorto a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], figli della ricorrente, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale fallimentare oggetto dell'imputazione provvisoria, contestati in relazione al fallimento della società "[OSCURATO:SOCIETA]." Il tribunale del riesame, nel rigettare l'impugnazione cautelare, rilevava, tra l'altro, come nel provvedimento impugnato sia "chiaramente spiegato che i beni distratti dalla Brothers siano transitati nella società SABI in cui sono stati rinvenuti in sede di esecuzione", evidenziando, inoltre, che "non solo la sede del supermercato riconducibile agli indagati è la medesima di quella in cui opera la ditta della ricorrente; ma è la stessa difesa a documentare "la vendita" del complesso aziendale della società oramai fallita e che operava - di fatto - proprio nella medesima sede del supermercato della [OSCURATO:SOCIETA]", vendita ritenuta fittizia. 2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la suddetta [OSCURATO:PERSONA], in qualità di terzo interessato, estraneo al reato, in quanto legale responsabile della società unipersonale "[OSCURATO:SOCIETA]", lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari, che ha emesso il titolo cautelare di cui si discute, limitandosi a riproporre il contenuto della richiesta di sequestro preventivo formulata dal pubblico ministero; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata dimostrazione della non riconducibilità dei beni oggetto di sequestro a legittime acquisizioni operate dalla "SABI srI"; 3) violazione di legge per avere il tribunale del riesame illogicamente affermato che lo scopo del disposto sequestro sia quello di tutelare gli interessi dei creditori, che, invece, appare la finalità tipica del sequestro previsto dall'art. 321, co. 2, c.p.p.; 4) violazione di legge per non avere indicato tassativamente i beni da sottoporre al vincolo cautelare. 2.1. Con requisitoria scritta del 6.5.2023, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga accolto. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4. Ritiene il Collegio che, in definitiva, con i motivi di ricorso si contesti (come del resto appare evidente dalla frequente censura di illogicità della motivazione su cui si sofferma la ricorrente) l'inadeguatezza del percorso motivazionale seguito dal giudice dell'impugnazione cautelare per dimostrare la riconducibilità agli indagati dei beni oggetto del vincolo cautelare, denunciando, dunque, un vizio di motivazione, che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non è scrutinabile in questa sede. Come è noto, infatti, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Orbene, come già detto, il tribunale giustifica il rigetto dell'impugnazione cautelare, attraverso una motivazione che certo non può dirsi mancante, o tale da non rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, evidenziando come, in sede di esecuzione del provvedimento, siano stati rinvenuti presso la sede della "[OSCURATO:SOCIETA]" i beni appartenenti alla società fallita, che ivi continuava la sua attività di supermercato, beni, che, ad avviso del giudice dell'impugnazione cautelare, non potevano ritenersi, allo stato degli atti, legittimamente acquistati, per l'inidoneità della documentazione prodotta all'uopo dalla difesa (rappresentata da semplici fotocopie), che non dava nemmeno conto di quali disponibilità economiche la società disponeva per potere sostenere l'acquisto di beni del valore di oltre 130.000,00 euro. Quanto al primo motivo di ricorso, se ne deve ulteriormente evidenziare l'assoluta genericità, a fronte di una motivazione specifica sul punto, in cui il giudice dell'impugnazione cautelare ha sottolineato come il giudice delle indagini preliminari abbia proceduto a un'autonoma valutazione della richiesta cautelare. Senza tacere che, come correttamente sottolineato dal pubblico ministero nella sua requisitoria scritta, in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza potere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (cfr., ex plurimis, Sez.3, n. 36347 del 11/07/2019, Rv. 276700). Ovviamente il riferimento alla tutela degli interessi dei creditori, va letto alla luce della finalità tipica del sequestro preventivo, di cui si discute, che, per l'appunto, è quella di evitare la dispersione dei beni del patrimonio della fallita, e, di conseguenza, tutela anche l'interesse dei creditori, che su di essi potranno in un futuro rivalersi. Infine, come si evince anche dalla incontestata sintesi dei motivi di impugnazione operata dal tribunale del riesame, il quarto motivo, peraltro genericamente esposto, si presenta come motivo inedito, in quanto tale non scrutinabile per la prima volta in questa sede di legittimità 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della