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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21968/2026

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te;nei confronti diHigh [OSCURATO:PERSONA] inc., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pier LuigiRoncaglia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 2083/2024 depositata il 22febbraio 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. — Con ricorso cautelare del 2 gennaio 2018, la [OSCURATO:PERSONA].domandava al Tribunale di Milano, Sezione Specializzata per l’Impresa, l’inibizioneNumero registro generale 24506/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 21968/2026Data pubblicazione 26/06/2026di produzione, commercializzazione ed uso dei capi di abbigliamento con marchio“Thrasher”, una penale per le violazioni, il ritiro dal commercio, il sequestro degliarticoli e la descrizione con estrazione della lista clienti, il sequestro conservativodei beni, l’esibizione della documentazione bancaria e la pubblicazione delladecisione.A fondamento della pretesa, la [OSCURATO:PERSONA] deduceva: 1) di essere titolare delmarchio “thrasher”, oggetto di plurime registrazioni comunitarie a far data dal1999, anche per la classe 25, riferita all’abbigliamento; 2) di avere iniziato aricevere, dall’agosto 2017, numerose segnalazioni relative alla presenza sulmercato italiano di t-shirt, felpe, berretti e altri indumenti recanti la riproduzionenon autorizzata del marchio “thrasher”, distribuiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]., avente sede inSan Marino; 3) di essere venuta a conoscenza che quest’ultima società si stavaaccreditando presso vari rivenditori al dettaglio, mostrando loro una domanda diregistrazione depositata in data 21.4.2017 presso l’[OSCURATO:PERSONA] e Marchi dellaRepubblica di [OSCURATO:PERSONA], avente a oggetto il medesimo segno “thrasher”, in unaversione identica a quella in precedenza già registrata da [OSCURATO:PERSONA], anche insede comunitaria; 4) di avere saputo che alcuni dei predetti capi contraffatti eranostati rinvenuti anche presso il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e che MarcoBernardi, titolare dell’impresa individuale operante sotto la ditta 3.0 Underground,aveva distribuito il catalogo dei falsi prodotti “thrasher”; 5) che tali condottecostituivano contraffazione dei marchi di sua titolarità, atti di pirateria e diconcorrenza sleale.

In particolare, secondo la ricorrente, la registrazione delmarchio depositata da [OSCURATO:SOCIETA]. presso l’[OSCURATO:PERSONA] e Brevetti (domandan.SM-M-201700047 del 21.4.2017), pur essendo cronologicamente anteriore alleregistrazioni presentate in Italia da [OSCURATO:PERSONA], era illegittima perché elusiva deglistrumenti di protezione predisposti dall’ordinamento interno italiano a tutela dellaproprietà industriale.Si costituiva nel procedimento cautelare la società [OSCURATO:SOCIETA]., eccependo lanullità della procura alle liti e l’infondatezza delle avverse doglianze, rivendicando lavalidità del proprio marchio “[OSCURATO:PERSONA]” registrato nella Repubblica di SanMarino, che spiega i suoi effetti nel territorio dello Stato Italiano, in forza dellaConvenzione internazionale bilaterale, determinando l’inefficacia delle preesistentiNumero registro generale 24506/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 21968/2026Data pubblicazione 26/06/2026avverse registrazioni comunitarie e l’inopponibilità delle successive registrazioniitaliane.Il Tribunale di Milano accoglieva le istanze cautelari proposte.[OSCURATO:PERSONA], quindi, introduceva il giudizio di merito per ottenere laconferma delle statuizioni cautelari e, tal fine, riproponeva le domande inizialmenteintrodotte.Si costituiva nel giudizio di merito la società [OSCURATO:SOCIETA]. insistendo per ladeclaratoria di inesistenza e/o nullità della procura alle liti, il rigetto della domandae la revoca delle statuizioni cautelari; in via subordinata e pregiudiziale, Garagesollecitava la rimessione, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, alla Corte di Giustiziadell’Unione Europea la questione pregiudiziale sulla compatibilitàdell’interpretazione dell’art. 351 TFUE in relazione alla interpretazione adottata dalGiudice della cautela sulla prevalenza della validità nel territorio italiano del marchiocomunitario rispetto al marchio registrato nello Stato di [OSCURATO:PERSONA], nonostante gliimpegni assunti nell’accordo bilaterale preesistente tra l’Italia e lo Stato di SanMarino, Trattato di [OSCURATO:PERSONA] del 1939 (recepito in Italia con legge n.1320/1939) e al successivo trattato di interpretazione autentica del 2014, al fine diassicurare l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione europea.Con sentenza n. 2280/2022 il Tribunale di Milano aderiva al pronunciamentocautelare, accertando la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. per la contraffazione deimarchi di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e la condannava al risarcimento dei dannipatrimoniali e non patrimoniali, con le sanzioni accessorie.La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 2083/2024, respingeval’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]2. — Avverso tale decisione, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione,affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].

Ilsostituto procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioniscritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.3. — Il ricorso è stato fissato e deciso in adunanza camerale del 23 giugno2026.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 24506/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 21968/2026Data pubblicazione 26/06/20261. — Con il primo motivo di ricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 83c.p.c. per inesistenza e/o nullità della procura alle liti e per difetto dirappresentanza e mancata corretta identificazione del firmatario della procura, inquanto l’attestazione notarile riporta un nome differente e non specifica alcunulteriore dato anagrafico (luogo e data di nascita) né gli specifici poteri dirappresentanza, sicché non consente di ricavare con certezza che il firmatario èeffettivamente il soggetto titolare della rappresentanza, con conseguente difettoassoluto dello ius postulandi.Va premesso che la Corte di appello di Milano ha, sul punto, così motivato:«come si desume dal doc. 1 di parte appellata [OSCURATO:PERSONA], nella procura risultaapposta l’autentica del notaio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; dalla stessaemerge che il notaio aveva accertato l’identità personale del signor Vitello,individuato come legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]., ed avevaaltresì certificato che la firma era stata apposta in sua presenza.

Rispetto a taliaccertamenti, allegati dalla parte, trasfusi nella procura e non disconosciuti inquanto non effettuati in violazione di una qualsiasi lex loci in punto di poteri dirappresentanza processuale, del tutto irrilevante è il tema dell’illeggibilità dellafirma apposta in calce alla procura rispetto alla validità della stessa».

Infatti,secondo la Corte, che richiama taluni precedenti di legittimità, la procura specialealle liti ex art. 83 terzo comma, cod. proc. civ., ove sottoscritta con firma illeggibile,è nulla solo quando dall'intestazione o dal contesto dell'atto o dalla procura stessanon emerga il nome del mandante, in quanto, se questa indicazione emerge, l'attoè comunque idoneo a realizzare il suo scopo tipico, che è quello di fornire allacontroparte la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore alsottoscrittore, in proprio o quale rappresentante di un ente.Secondo parte ricorrente, invece, la decisione sarebbe erronea perché nondarebbe conto della necessaria verifica della sussistenza e dei limiti dei poteri dirappresentanza della società nei rapporti con i terzi in capo a “[OSCURATO:PERSONA]”,soggetto indicato in atti come presidente e legale rappresentante di High SpeedProductions Inc. e la sua identità anagrafica con il soggetto “[OSCURATO:PERSONA]”.Essendo priva della indicazione dei dati anagrafici del firmatario (data e luogo dinascita e/o codice fiscale), della spendita dei poteri di rappresentanza,Numero registro generale 24506/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 21968/2026Data pubblicazione 26/06/2026l’attestazione notarile non può assicurare l’identificazione certa del firmatariomedesimo con l’effettivo soggetto titolare dei poteri di rappresentanza.

Nonpotendo conoscere quando e dove sarebbe [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] procura, né conoscere ogni altro suo dato personale individualizzante, né ancoral’atto da cui si evincano i suoi poteri di rappresentanza della società (con eventualilimiti), a fronte di una evidente discrasia tra i nomi di battesimo indicati (Tony edAnthony), la procura non può ritenersi idonea a soddisfare i requisiti processuali,previsti dalla Legge Italiana.

Inoltre, la sottoscrizione della procura alle litirecherebbe una sigla del tutto illeggibile, che non può quindi supplire alla mancataidentificazione del Pubblico ufficiale.Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del motivo inquanto, nel caso di specie, la ricorrente contesterebbe non già una violazione dilegge, ma il giudizio di merito concernente l’accertamento del potererappresentativo, insindacabile in sede di legittimità2. — Il motivo è ammissibile, ma infondato.Sotto il profilo dell’ammissibilità, vale la pensa di evidenziare che questaCorte ha già avuto modo di affermare che, in tema di rappresentanza processuale,il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori econferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che siainvestito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapportodedotto in giudizio, sicché, in difetto, è esclusa la legittimatio ad processum delrappresentante e il relativo accertamento - attenendo alla verifica della regolarecostituzione del rapporto processuale - può essere effettuato anche d'ufficio in ognistato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite delgiudicato sul punto (così, Cass. Sez. 3, 31/07/2015, n. 16274, Rv. 636619 - 01 e,in precedenza, Cass. Sez.

U., 16/11/2009, n. 24179, Rv. 610170 - 01).Ciò posto, il motivo però risulta infondato.E, infatti, mentre l’illeggibilità della sottoscrizione risulta irrilevante per leragioni che si andranno subito ad esporre, l’accertamento compiuto dal Pubblicoufficiale consente di fugare ogni dubbio in ordine all’identità del soggetto che harilasciato la procura ed ai suoi poteri rappresentativi dell’ente societario.Con riguardo al primo aspetto, anche di recente, questa Corte ha affermatoche l’illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od aNumero registro generale 24506/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 21968/2026Data pubblicazione 26/06/2026margine dell'atto con cui sta in giudizio una società, esattamente indicata con lasua denominazione, è irrilevante quando il nome del sottoscrittore risulti dal testodella procura stessa, dalla certificazione d'autografia resa dal difensore o dal testodell'atto o anche quando sia con certezza desumibile dall'indicazione di unaspecifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite deidocumenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese (così, Cass. Sez. 3,10/04/2015, n. 7179, Rv. 635036 - 01).Anche di recente, peraltro, è stato stabilito che la procura speciale alle litirilasciata, per conto di una società esattamente indicata, con sottoscrizioneilleggibile, senza che il nome del conferente (di cui si alleghi genericamente laqualità di legale rappresentante) risulti dal testo della stessa né dall'intestazionedell'atto a margine od in calce al quale sia apposta - ed altresì priva, nell'uno enell'altra, dell'indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto medesimo,suscettibile di renderlo identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanzedel registro delle imprese -, è affetta da nullità relativa, che la controparte devetempestivamente opporre ex art. 157, comma 2, c.p.c., onerando così l'istanted'integrare, con la prima replica, la lacunosità dell'atto iniziale mediante la chiara enon più rettificabile indicazione del nome dell'autore della suddetta sottoscrizione,in mancanza della quale (così come in ipotesi di inadeguatezza o tardivitàdell'integrazione) l'invalidità della procura rende inammissibile l'atto cui accede(Cass. Sez. 3, 10/11/2025, n. 29638, Rv. 676843 -

01. Nella specie, la S.C. hadichiarato inammissibile il ricorso in ragione dell'irresolubile incertezza su chi avesserilasciato la procura per conto della società ricorrente, dal momento che, a frontedell'eccezione della controricorrente - secondo cui la relativa sottoscrizioneapparteneva a colui che rivestiva la carica di legale rappresentante della societàall'epoca dell'introduzione della causa di primo grado, e non già a quella del ricorsoper cassazione -, la ricorrente si era limitata ad indicare il nominativo del secondo,allegando altresì la successiva procura speciale - rilasciata ai sensi dell'art. 380-bis,comma 2, ratione temporis vigente -, anch'essa recante una firma prima facieidentica a quella apposta in calce alla procura afferente al ricorso.

Ma si veda,altresì, Cass. Sez.

U., 22/02/2025, n. 4717, Rv. 674045 - 01 secondo la quale lanullità della procura per impossibilità di identificare il soggetto che l'ha conferitaovvero di decifrare il nome del sottoscrittore o la qualità in virtù della quale egliNumero registro generale 24506/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 21968/2026Data pubblicazione 26/06/2026spende il potere rappresentativo di una compagine sociale rende inammissibile ilricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, a meno che non vi siano altriricorrenti che abbiano rilasciato valide procure oppure che la parte controricorrente,senza dedurre la suddetta inammissibilità, abbia preso posizione sulla questione digiurisdizione, configurandosi tale atteggiamento come impulso processuale idoneoaffinché sia pronunciata la decisione al riguardo).Ebbene, tornando al caso di specie, risulta dalla sentenza impugnata che ilgiudice di primo grado aveva rilevato - con accertamento recepito dalla decisionedella Corte di appello - che, nel caso di specie, il soggetto firmatario della procura èTony Vitello, individuato quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], con laverifica dell’identità effettuata da notary public di [OSCURATO:PERSONA], John AnthonyCavalli, il 27.4.2017, con l’espressa attestazione dell’accertamento compiuto e conl’ulteriore certificazione che la firma di tale persona è stata apposta in suapresenza.

La discrepanza tra i nomi indicati, rispettivamente Tony e Antony, nelcorpo della procura e in calce alla stessa nello spazio firma non è idonea aescluderne la validità, poiché l’attestazione notarile consente di superare ognidubbio sulla effettiva identità del soggetto conferente e firmatario, salva l’ipotesiresiduale di una contestazione di un difetto di veridicità dell’autentica, che, invero,non era stato neppure ventilato dalla parte convenuta (oggi ricorrente).

Inoltre,nelle more del giudizio cautelare, era stato depositato il verbale dell’assembleaannuale del Consiglio di Amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] del 16 ottobre 2017, da cuirisulta che Tony (Antony) Vitello è il presidente della [OSCURATO:PERSONA].Ciò posto, nel caso di specie, non si pone alcun problema di nullità, neppurerelativa, della procura, in quanto l’accertamento compiuto dal pubblico ufficiale inordine all’identità del soggetto che ha rilasciato la procura consente di superare ladiscrepanza tra i nomi indicati, rispettivamente Tony e Anthony, nel corpo dellaprocura medesima e in calce alla stessa nello spazio firma con la conseguenza chedeve escludersi ogni vizio che possa inficiare la validità della procura stessa.3. — Con il secondo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 9, 11,17, 37 Regolamento (UE) 2017/1001, dell’art. 20 D.Lgs [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 30, nonchédell’art. 351, co. 1, TFUE (già art. 307, co. 1, TCE), in relazione all’art. 43 dellaConvenzione di Amicizia e [OSCURATO:PERSONA] del 1939 stipulato tra lo Stato Italiano e laNumero registro generale 24506/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 21968/2026Data pubblicazione 26/06/2026Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] (recepita in Italia con legge n.1320/1939), che prevede ilriconoscimento della piena efficacia in Italia del marchio registrato a [OSCURATO:PERSONA] in presenza di marchio EUIPO interferente, su cui prevale in forza di accordobilaterale internazionale precedente al [OSCURATO:PERSONA]; necessitàdi rimettere la questione interpretativa alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE inrelazione alla corretta interpretazione delle norme.Va premesso che, sul punto, la Corte di appello di Milano ha così motivato:«la Corte deve esaminare la questione della coesistenza del marchio ThrasherMagazine della società [OSCURATO:SOCIETA] con il marchio Thrasher di [OSCURATO:PERSONA] alla luce delTrattato di Amicizia e [OSCURATO:PERSONA] esistente tra la Repubblica italiana e quella diSan Marino.

Ebbene, se proprio in forza di detto Trattato Italia e [OSCURATO:PERSONA] si sonoimpegnati al reciproco riconoscimento dei titoli di esclusiva depositati nell’uno onell’altro Stato, è consequenziale che un marchio depositato in Italia e concessodall’Ufficio italiano Brevetti e Marchi esplica automaticamente i suoi effetti anchenella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] e viceversa, con un significativo snellimento delleprocedure (art. 43: “ciascuno dei due stati si obbliga ad impedire, nel proprioterritorio, qualsiasi usurpazione di invenzioni, di modelli e di disegni che sianooggetto, nell'altro stato, di diritti di privativa industriale, nonché qualsiasiusurpazione o contraffazione di marchi di fabbrica o di commercio regolarmenteregistrati o protetti nell'altro Stato”).

Con il Decreto consiliare n. 217/2014 laRepubblica di [OSCURATO:PERSONA] ha ratificato l’Accordo tra la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] e laRepubblica Italiana circa la corretta interpretazione dell’articolo 43 dellaConvenzione di Amicizia e [OSCURATO:PERSONA] del 1939, accordo nel quale è chiarito chequesto articolo “deve essere inteso nel senso di applicarsi esclusivamente alleusurpazioni e contraffazioni di titoli di privativa relativi a invenzioni industriali,marchi d’impresa, disegni e modelli industriali oggetto di brevettazione oregistrazione in uno dei due Stati in base alle rispettive procedure nazionali vigentie precisamente ai titoli ottenuti a seguito di domande nazionali rispettivamente dibrevetto, marchio, disegno e modello presentate agli [OSCURATO:PERSONA] e Marchi di unodei due Stati.

Sono pertanto esclusi dal riconoscimento di cui al menzionato articolo43 i titoli ottenuti in ciascuno dei due Stati attraverso le procedure previste daaccordi o convenzioni internazionali”.

Ebbene, in base alla mera interpretazioneletterale del sopra citato decreto, si desume che la clausola di reciprocoNumero registro generale 24506/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 21968/2026Data pubblicazione 26/06/2026riconoscimento prevista dall’art. 43 si applica solo ai titoli di proprietà industrialedepositati in Italia o nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], mentre non si applica ai titoliindustriali efficaci in Italia in forza di trattati internazionali, con conseguenteinefficacia dei marchi UE nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA].

Quindi, se lo Stato di SanMarino non subisce limitazioni per effetto di trattati cui non ha aderito, neppure puòipotizzarsi che la registrazione sammarinese del marchio [OSCURATO:PERSONA] diGarage renda lecito l’uso dei segni “thrasher” da parte di [OSCURATO:SOCIETA], alla luce dellapacifica anteriorità dei segni di titolarità di [OSCURATO:PERSONA], circostanza, questa,neppure oggetto di gravame.

Diversamente ragionando, si perverrebbeall’impossibilità di accertare l’esistenza della contraffazione in capo al soggetto checommercializza un segno identico a una privativa registrata in uno dei due Paesi indata anteriore per prodotti identici o affini.

La Corte reputa che il caso in esame noninvolga la violazione dell’art. 351 TFUE, ossia della disposizione in forza della quale itrattati UE non possono pregiudicare i diritti scaturenti da convenzioni siglateanteriormente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Invero, nel caso in esame non si tratta di disapplicare laConvenzione, bensì di applicare i criteri di risoluzione dei conflitti tra segni identiciper verificare se vi sia stata contraffazione e quale segno sia stato registrato perprimo.

E la conclusione è che l’anteriorità del Trattato di Amicizia e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non vale a creare un salvacondotto per un marchioregistrato da [OSCURATO:SOCIETA] successivamente, ossia nel 2017, rispetto a un marchioregistrato da [OSCURATO:PERSONA] nel 1999, ossia in data antecedente; in altri termini,accogliendo l’impostazione dell’appellante, si perverrebbe alla conclusione disuperare l’anteriorità del marchio dell’appellata in forza di un Trattato anteriore e,quindi, in modo del tutto arbitrario, quando la disposizione di cui all’art. 43 delTrattato di Amicizia e [OSCURATO:PERSONA] è stata oggetto di specifica interpretazione conil citato Decreto consiliare».Secondo parte ricorrente, avrebbe errato la Corte territoriale laddove haescluso la validità all’interno del territorio italiano del marchio registrato nellaRepubblica di [OSCURATO:PERSONA] – in caso di marchi efficaci in Italia in forza di normecomunitarie – così disapplicando il trattato internazionale bilaterale stipulato tra idue Stati, attribuendo al diritto comunitario “priorità” e “preesistenza invalidante”rispetto alla privativa sanmarinese, con erronea applicazione dei diritti riconosciutiNumero registro generale 24506/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 21968/2026Data pubblicazione 26/06/2026dagli artt. 9, 11, 17, 37 Regolamento (UE) 2017/1001 e dall’art. 20 D.Lgs[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 30.In particolare, l’art. 43 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 1939 non hasolo la finalità di preservare la sovranità della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], ma sicolloca nel più ampio e complesso ambito della regolazione dei rapportiinternazionali tra Stati in cui lo Stato Italiano si impegna a riconoscere pienaefficacia nel proprio territorio delle privative rilasciate nella Repubblica di SanMarino, senza che la circostanza possa essere qualificata come limitazione dellasovranità nazionale italiana (“salvacondotto per un marchio registrato da [OSCURATO:SOCIETA]”),[OSCURATO:PERSONA], ha inteso regolare (così limitandola) la propria sovranità nell’alveo deirapporti internazionali tra Stati, secondo le norme che regolano il dirittointernazionale.

Conseguentemente, il riconoscimento di validità nel territorioitaliano del marchio sanmarinese in virtù del trattato internazionale bilaterale nondetermina affatto alcun “salvacondotto per un marchio registrato da [OSCURATO:SOCIETA]” –come sostenuto nella sentenza impugnata – perché rappresenta l’attuazione di unaregola internazionale a cui lo stesso Stato italiano ha inteso aderire: ne segue che ilgiudice italiano non può definire quei marchi «illegittimi».D’altra parte, tali considerazioni corrispondono anche alla portata dell’art.351 TFUE secondo il quale «le disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gliobblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1° gennaio 1958 o, pergli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Statimembri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra.

Nella misura in cui taliconvenzioni sono incompatibili coi trattati, lo Stato o gli Stati membri interessatiricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate.

Ove occorra,gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo,assumendo eventualmente una comune linea di condotta».In questa prospettiva, secondo la ricorrente, l’accordo di interpretazioneautentica ha recepito i principi e le norme consuetudinarie di diritto internazionale(“res inter alios acta tertio neque nocet neque prodest”) già riconosciuti dal trattatoistitutivo dell’Unione Europea, secondo cui gli accordi bilaterali preesistenti tra unoStato aderente alla UE ed uno Stato estero non vincolano l’UE, ma mantengonoNumero registro generale 24506/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 21968/2026Data pubblicazione 26/06/2026piena efficacia all’interno dello Stato membro che ha sottoscritto l’accordobilaterale, quand’anche incompatibile con le successive norme UE.In altre parole, sottoscrivendo l’Accordo di interpretazione autentica del2014, lo Stato Italiano ha valutato la piena compatibilità della Convenzione diAmicizia e [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] del 1939, in tema di riconoscimento dimarchi e brevetti, con gli impegni del medesimo Stato Italiano verso la U.E., nél’U.E. ha mai rilevato profili di incompatibilità dell’accordo bilaterale con le normedell’Unione, sollecitando la rimozione di una qualsivoglia incompatibilità a norma delcomma 2 dell’art. 351 TFUE.

In definitiva, la decisione impugnata è erronea nellaparte in cui “reputa il caso in esame non involga la violazione dell’articolo 351TFUE”; al contrario, dal momento in cui la Corte Territoriale afferma che il marchiocomunitario in Italia prevale sul marchio Sanmarinese, lo Stato Italiano è postonella situazione di violare l’accordo internazionale bilaterale sottoscritto con SanMarino e nel contempo di violare l’art. 351 TFUE nella parte in cui attribuisceprevalenza agli accordi bilaterali preesistenti che vincolano gli Stati membri.Infine, affiora certamente l’esigenza per la Corte di cassazione di rimettere,ai sensi dell’art. 267 del TFUE, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea laquestione sulla interpretazione dell’art. 351 TFUE, in relazione alla interpretazioneadottata dal Giudice del merito sulla prevalenza della validità nel territorio italianodel marchio EUIPO in relazione al marchio registrato nello Stato di [OSCURATO:PERSONA], alfine di assicurare l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione europea.4. — Il motivo si appalesa inammissibile in quanto non coglie la ratiodecidendi della sentenza impugnata.Come prima evidenziato, infatti, la Corte di appello non ha in alcun modolimitatamente al territorio italiano rispetto al marchio sanmarinese, né, sotto altropunto di vista, non ha mai escluso la validità e l’efficacia all’interno del territorioitaliano di un marchio registrato nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA].Al contrario, la Corte territoriale ha semplicemente fatto correttainterpretazione dell’art. 43 della Convenzione di buon vicinato del 1939, così comeinterpretato nell’accordo del 2014.

In tale accordo, infatti, l’art. 43 «deve essereinteso nel senso di applicarsi esclusivamente alle usurpazioni e contraffazioni dititoli di privativa relativi a invenzioni industriali, marchi d’impresa, disegni e modelliNumero registro generale 24506/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 21968/2026Data pubblicazione 26/06/2026industriali oggetto di brevettazione o registrazione in uno dei due Stati in base allerispettive procedure nazionali vigenti e precisamente ai titoli ottenuti a seguito didomande nazionali rispettivamente di brevetto, marchio, disegno e modellopresentate agli [OSCURATO:PERSONA] e Marchi di uno dei due Stati.

Sono pertanto esclusidal riconoscimento di cui al menzionato articolo 43 i titoli ottenuti in ciascuno deidue Stati attraverso le procedure previste da accordi o convenzioni internazionali».Con tale accordo, la Repubblica italiana e la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] hannocircoscritto l’operatività dell’art. 42 ai soli marchi nazionali.

D’altra parte, comeevidenziato dal Procuratore generale, tale approdo ermeneutico si impone inragione della necessità di coordinare gli obblighi discendenti dall’appartenenzadell’Italia all’Unione europea, che impongono una tutela piena ed effettiva delmarchio dell’Unione, con il diverso regime giuridico del titolo sammarinese,estraneo all’ordinamento unionale.Ne consegue che non potrebbe riconoscersi a quest’ultimo una tutelaparitaria rispetto al marchio europeo, imposto da normativa sovranazionale diimmediata applicazione, giacché una siffatta equiparazione determinerebbeun’evidente asimmetria dei rimedi e delle sedi di impugnazione, attribuendo altitolare del marchio sammarinese una posizione non coerente con il sistemasovranazionale e, specularmente, estendendo al marchio dell’Unione un’efficaciaeccedente l’ambito proprio dell’ordinamento europeo (sul territorio sammarinese) inforza dell’art. 43 della Convenzione di amicizia e buon vicinato del 1939.Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha interpretato il decretoconsiliare n. 217 del 2014 nel senso della sua riferibilità ai soli marchi nazionali.Ne discende, altresì, l’irrilevanza del richiamo all’art. 351 TFUE, non venendoin considerazione, nella specie, né un conflitto tra marchi idoneo a porre unproblema di coordinamento tra fonti, né un dubbio interpretativo sul dirittodell’Unione tale da giustificare il rinvio pregiudiziale.

Il marchio sammarinese,infatti, non si pone in rapporto di conflitto con il marchio dell’Unione proprio in forzadel protocollo interpretativo del 2014, il quale ha circoscritto l’ambito applicativo deltrattato del 1939 alle sole ipotesi di conflitto tra marchi nazionali, coerentementecon l’originaria volontà delle parti contraenti, formatasi in un contesto storico nelquale il marchio unitario europeo era del tutto estraneo al quadro normativo diriferimento.Numero registro generale 24506/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 21968/2026Data pubblicazione 26/06/20264. — Alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso proposto dalla Garages.r.l. va rigettato.La ricorrente va, peraltro, condannata alla refusione delle spese del giudiziodi legittimità nei confronti della controricorrente.

P.Q.MLa Corterigetta il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 7.000,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €. 200,00 ed agliaccessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2026Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te;nei confronti diHigh [OSCURATO:PERSONA] inc., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pier LuigiRoncaglia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 2083/2024 depositata il 22febbraio 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. — Con ricorso cautelare del 2 gennaio 2018, la [OSCURATO:PERSONA].domandava al Tribunale di Milano, Sezione Specializzata per l’Impresa, l’inibizioneNumero registro generale 24506/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 21968/2026Data pubblicazione 26/06/2026di produzione, commercializzazione ed uso dei capi di abbigliamento con marchio“Thrasher”, una penale per le violazioni, il ritiro dal commercio, il sequestro degliarticoli e la descrizione con estrazione della lista clienti, il sequestro conservativodei beni, l’esibizione della documentazione bancaria e la pubblicazione delladecisione.A fondamento della pretesa, la [OSCURATO:PERSONA] deduceva: 1) di essere titolare delmarchio “thrasher”, oggetto di plurime registrazioni comunitarie a far data dal1999, anche per la classe 25, riferita all’abbigliamento; 2) di avere iniziato aricevere, dall’agosto 2017, numerose segnalazioni relative alla presenza sulmercato italiano di t-shirt, felpe, berretti e altri indumenti recanti la riproduzionenon autorizzata del marchio “thrasher”, distribuiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]., avente sede inSan Marino; 3) di essere venuta a conoscenza che quest’ultima società si stavaaccreditando presso vari rivenditori al dettaglio, mostrando loro una domanda diregistrazione depositata in data 21.4.2017 presso l’[OSCURATO:PERSONA] e Marchi dellaRepubblica di [OSCURATO:PERSONA], avente a oggetto il medesimo segno “thrasher”, in unaversione identica a quella in precedenza già registrata da [OSCURATO:PERSONA], anche insede comunitaria; 4) di avere saputo che alcuni dei predetti capi contraffatti eranostati rinvenuti anche presso il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e che MarcoBernardi, titolare dell’impresa individuale operante sotto la ditta 3.0 Underground,aveva distribuito il catalogo dei falsi prodotti “thrasher”; 5) che tali condottecostituivano contraffazione dei marchi di sua titolarità, atti di pirateria e diconcorrenza sleale. In particolare, secondo la ricorrente, la registrazione delmarchio depositata da [OSCURATO:SOCIETA]. presso l’[OSCURATO:PERSONA] e Brevetti (domandan.SM-M-201700047 del 21.4.2017), pur essendo cronologicamente anteriore alleregistrazioni presentate in Italia da [OSCURATO:PERSONA], era illegittima perché elusiva deglistrumenti di protezione predisposti dall’ordinamento interno italiano a tutela dellaproprietà industriale.Si costituiva nel procedimento cautelare la società [OSCURATO:SOCIETA]., eccependo lanullità della procura alle liti e l’infondatezza delle avverse doglianze, rivendicando lavalidità del proprio marchio “[OSCURATO:PERSONA]” registrato nella Repubblica di SanMarino, che spiega i suoi effetti nel territorio dello Stato Italiano, in forza dellaConvenzione internazionale bilaterale, determinando l’inefficacia delle preesistentiNumero registro generale 24506/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 21968/2026Data pubblicazione 26/06/2026avverse registrazioni comunitarie e l’inopponibilità delle successive registrazioniitaliane.Il Tribunale di Milano accoglieva le istanze cautelari proposte.[OSCURATO:PERSONA], quindi, introduceva il giudizio di merito per ottenere laconferma delle statuizioni cautelari e, tal fine, riproponeva le domande inizialmenteintrodotte.Si costituiva nel giudizio di merito la società [OSCURATO:SOCIETA]. insistendo per ladeclaratoria di inesistenza e/o nullità della procura alle liti, il rigetto della domandae la revoca delle statuizioni cautelari; in via subordinata e pregiudiziale, Garagesollecitava la rimessione, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, alla Corte di Giustiziadell’Unione Europea la questione pregiudiziale sulla compatibilitàdell’interpretazione dell’art. 351 TFUE in relazione alla interpretazione adottata dalGiudice della cautela sulla prevalenza della validità nel territorio italiano del marchiocomunitario rispetto al marchio registrato nello Stato di [OSCURATO:PERSONA], nonostante gliimpegni assunti nell’accordo bilaterale preesistente tra l’Italia e lo Stato di SanMarino, Trattato di [OSCURATO:PERSONA] del 1939 (recepito in Italia con legge n.1320/1939) e al successivo trattato di interpretazione autentica del 2014, al fine diassicurare l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione europea.Con sentenza n. 2280/2022 il Tribunale di Milano aderiva al pronunciamentocautelare, accertando la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. per la contraffazione deimarchi di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e la condannava al risarcimento dei dannipatrimoniali e non patrimoniali, con le sanzioni accessorie.La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 2083/2024, respingeval’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]2. — Avverso tale decisione, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione,affidato a due motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. Ilsostituto procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioniscritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.3. — Il ricorso è stato fissato e deciso in adunanza camerale del 23 giugno2026.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 24506/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 21968/2026Data pubblicazione 26/06/20261. — Con il primo motivo di ricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 83c.p.c. per inesistenza e/o nullità della procura alle liti e per difetto dirappresentanza e mancata corretta identificazione del firmatario della procura, inquanto l’attestazione notarile riporta un nome differente e non specifica alcunulteriore dato anagrafico (luogo e data di nascita) né gli specifici poteri dirappresentanza, sicché non consente di ricavare con certezza che il firmatario èeffettivamente il soggetto titolare della rappresentanza, con conseguente difettoassoluto dello ius postulandi.Va premesso che la Corte di appello di Milano ha, sul punto, così motivato:«come si desume dal doc. 1 di parte appellata [OSCURATO:PERSONA], nella procura risultaapposta l’autentica del notaio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; dalla stessaemerge che il notaio aveva accertato l’identità personale del signor Vitello,individuato come legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]., ed avevaaltresì certificato che la firma era stata apposta in sua presenza. Rispetto a taliaccertamenti, allegati dalla parte, trasfusi nella procura e non disconosciuti inquanto non effettuati in violazione di una qualsiasi lex loci in punto di poteri dirappresentanza processuale, del tutto irrilevante è il tema dell’illeggibilità dellafirma apposta in calce alla procura rispetto alla validità della stessa». Infatti,secondo la Corte, che richiama taluni precedenti di legittimità, la procura specialealle liti ex art. 83 terzo comma, cod. proc. civ., ove sottoscritta con firma illeggibile,è nulla solo quando dall'intestazione o dal contesto dell'atto o dalla procura stessanon emerga il nome del mandante, in quanto, se questa indicazione emerge, l'attoè comunque idoneo a realizzare il suo scopo tipico, che è quello di fornire allacontroparte la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore alsottoscrittore, in proprio o quale rappresentante di un ente.Secondo parte ricorrente, invece, la decisione sarebbe erronea perché nondarebbe conto della necessaria verifica della sussistenza e dei limiti dei poteri dirappresentanza della società nei rapporti con i terzi in capo a “[OSCURATO:PERSONA]”,soggetto indicato in atti come presidente e legale rappresentante di High SpeedProductions Inc. e la sua identità anagrafica con il soggetto “[OSCURATO:PERSONA]”.Essendo priva della indicazione dei dati anagrafici del firmatario (data e luogo dinascita e/o codice fiscale), della spendita dei poteri di rappresentanza,Numero registro generale 24506/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 21968/2026Data pubblicazione 26/06/2026l’attestazione notarile non può assicurare l’identificazione certa del firmatariomedesimo con l’effettivo soggetto titolare dei poteri di rappresentanza. Nonpotendo conoscere quando e dove sarebbe [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] procura, né conoscere ogni altro suo dato personale individualizzante, né ancoral’atto da cui si evincano i suoi poteri di rappresentanza della società (con eventualilimiti), a fronte di una evidente discrasia tra i nomi di battesimo indicati (Tony edAnthony), la procura non può ritenersi idonea a soddisfare i requisiti processuali,previsti dalla Legge Italiana. Inoltre, la sottoscrizione della procura alle litirecherebbe una sigla del tutto illeggibile, che non può quindi supplire alla mancataidentificazione del Pubblico ufficiale.Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del motivo inquanto, nel caso di specie, la ricorrente contesterebbe non già una violazione dilegge, ma il giudizio di merito concernente l’accertamento del potererappresentativo, insindacabile in sede di legittimità2. — Il motivo è ammissibile, ma infondato.Sotto il profilo dell’ammissibilità, vale la pensa di evidenziare che questaCorte ha già avuto modo di affermare che, in tema di rappresentanza processuale,il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori econferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che siainvestito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapportodedotto in giudizio, sicché, in difetto, è esclusa la legittimatio ad processum delrappresentante e il relativo accertamento - attenendo alla verifica della regolarecostituzione del rapporto processuale - può essere effettuato anche d'ufficio in ognistato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite delgiudicato sul punto (così, Cass. Sez. 3, 31/07/2015, n. 16274, Rv. 636619 - 01 e,in precedenza, Cass. Sez. U., 16/11/2009, n. 24179, Rv. 610170 - 01).Ciò posto, il motivo però risulta infondato.E, infatti, mentre l’illeggibilità della sottoscrizione risulta irrilevante per leragioni che si andranno subito ad esporre, l’accertamento compiuto dal Pubblicoufficiale consente di fugare ogni dubbio in ordine all’identità del soggetto che harilasciato la procura ed ai suoi poteri rappresentativi dell’ente societario.Con riguardo al primo aspetto, anche di recente, questa Corte ha affermatoche l’illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od aNumero registro generale 24506/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 21968/2026Data pubblicazione 26/06/2026margine dell'atto con cui sta in giudizio una società, esattamente indicata con lasua denominazione, è irrilevante quando il nome del sottoscrittore risulti dal testodella procura stessa, dalla certificazione d'autografia resa dal difensore o dal testodell'atto o anche quando sia con certezza desumibile dall'indicazione di unaspecifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite deidocumenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese (così, Cass. Sez. 3,10/04/2015, n. 7179, Rv. 635036 - 01).Anche di recente, peraltro, è stato stabilito che la procura speciale alle litirilasciata, per conto di una società esattamente indicata, con sottoscrizioneilleggibile, senza che il nome del conferente (di cui si alleghi genericamente laqualità di legale rappresentante) risulti dal testo della stessa né dall'intestazionedell'atto a margine od in calce al quale sia apposta - ed altresì priva, nell'uno enell'altra, dell'indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto medesimo,suscettibile di renderlo identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanzedel registro delle imprese -, è affetta da nullità relativa, che la controparte devetempestivamente opporre ex art. 157, comma 2, c.p.c., onerando così l'istanted'integrare, con la prima replica, la lacunosità dell'atto iniziale mediante la chiara enon più rettificabile indicazione del nome dell'autore della suddetta sottoscrizione,in mancanza della quale (così come in ipotesi di inadeguatezza o tardivitàdell'integrazione) l'invalidità della procura rende inammissibile l'atto cui accede(Cass. Sez. 3, 10/11/2025, n. 29638, Rv. 676843 - 01. Nella specie, la S.C. hadichiarato inammissibile il ricorso in ragione dell'irresolubile incertezza su chi avesserilasciato la procura per conto della società ricorrente, dal momento che, a frontedell'eccezione della controricorrente - secondo cui la relativa sottoscrizioneapparteneva a colui che rivestiva la carica di legale rappresentante della societàall'epoca dell'introduzione della causa di primo grado, e non già a quella del ricorsoper cassazione -, la ricorrente si era limitata ad indicare il nominativo del secondo,allegando altresì la successiva procura speciale - rilasciata ai sensi dell'art. 380-bis,comma 2, ratione temporis vigente -, anch'essa recante una firma prima facieidentica a quella apposta in calce alla procura afferente al ricorso. Ma si veda,altresì, Cass. Sez. U., 22/02/2025, n. 4717, Rv. 674045 - 01 secondo la quale lanullità della procura per impossibilità di identificare il soggetto che l'ha conferitaovvero di decifrare il nome del sottoscrittore o la qualità in virtù della quale egliNumero registro generale 24506/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 21968/2026Data pubblicazione 26/06/2026spende il potere rappresentativo di una compagine sociale rende inammissibile ilricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, a meno che non vi siano altriricorrenti che abbiano rilasciato valide procure oppure che la parte controricorrente,senza dedurre la suddetta inammissibilità, abbia preso posizione sulla questione digiurisdizione, configurandosi tale atteggiamento come impulso processuale idoneoaffinché sia pronunciata la decisione al riguardo).Ebbene, tornando al caso di specie, risulta dalla sentenza impugnata che ilgiudice di primo grado aveva rilevato - con accertamento recepito dalla decisionedella Corte di appello - che, nel caso di specie, il soggetto firmatario della procura èTony Vitello, individuato quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], con laverifica dell’identità effettuata da notary public di [OSCURATO:PERSONA], John AnthonyCavalli, il 27.4.2017, con l’espressa attestazione dell’accertamento compiuto e conl’ulteriore certificazione che la firma di tale persona è stata apposta in suapresenza. La discrepanza tra i nomi indicati, rispettivamente Tony e Antony, nelcorpo della procura e in calce alla stessa nello spazio firma non è idonea aescluderne la validità, poiché l’attestazione notarile consente di superare ognidubbio sulla effettiva identità del soggetto conferente e firmatario, salva l’ipotesiresiduale di una contestazione di un difetto di veridicità dell’autentica, che, invero,non era stato neppure ventilato dalla parte convenuta (oggi ricorrente). Inoltre,nelle more del giudizio cautelare, era stato depositato il verbale dell’assembleaannuale del Consiglio di Amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] del 16 ottobre 2017, da cuirisulta che Tony (Antony) Vitello è il presidente della [OSCURATO:PERSONA].Ciò posto, nel caso di specie, non si pone alcun problema di nullità, neppurerelativa, della procura, in quanto l’accertamento compiuto dal pubblico ufficiale inordine all’identità del soggetto che ha rilasciato la procura consente di superare ladiscrepanza tra i nomi indicati, rispettivamente Tony e Anthony, nel corpo dellaprocura medesima e in calce alla stessa nello spazio firma con la conseguenza chedeve escludersi ogni vizio che possa inficiare la validità della procura stessa.3. — Con il secondo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 9, 11,17, 37 Regolamento (UE) 2017/1001, dell’art. 20 D.Lgs [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 30, nonchédell’art. 351, co. 1, TFUE (già art. 307, co. 1, TCE), in relazione all’art. 43 dellaConvenzione di Amicizia e [OSCURATO:PERSONA] del 1939 stipulato tra lo Stato Italiano e laNumero registro generale 24506/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 21968/2026Data pubblicazione 26/06/2026Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] (recepita in Italia con legge n.1320/1939), che prevede ilriconoscimento della piena efficacia in Italia del marchio registrato a [OSCURATO:PERSONA] in presenza di marchio EUIPO interferente, su cui prevale in forza di accordobilaterale internazionale precedente al [OSCURATO:PERSONA]; necessitàdi rimettere la questione interpretativa alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE inrelazione alla corretta interpretazione delle norme.Va premesso che, sul punto, la Corte di appello di Milano ha così motivato:«la Corte deve esaminare la questione della coesistenza del marchio ThrasherMagazine della società [OSCURATO:SOCIETA] con il marchio Thrasher di [OSCURATO:PERSONA] alla luce delTrattato di Amicizia e [OSCURATO:PERSONA] esistente tra la Repubblica italiana e quella diSan Marino. Ebbene, se proprio in forza di detto Trattato Italia e [OSCURATO:PERSONA] si sonoimpegnati al reciproco riconoscimento dei titoli di esclusiva depositati nell’uno onell’altro Stato, è consequenziale che un marchio depositato in Italia e concessodall’Ufficio italiano Brevetti e Marchi esplica automaticamente i suoi effetti anchenella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] e viceversa, con un significativo snellimento delleprocedure (art. 43: “ciascuno dei due stati si obbliga ad impedire, nel proprioterritorio, qualsiasi usurpazione di invenzioni, di modelli e di disegni che sianooggetto, nell'altro stato, di diritti di privativa industriale, nonché qualsiasiusurpazione o contraffazione di marchi di fabbrica o di commercio regolarmenteregistrati o protetti nell'altro Stato”). Con il Decreto consiliare n. 217/2014 laRepubblica di [OSCURATO:PERSONA] ha ratificato l’Accordo tra la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] e laRepubblica Italiana circa la corretta interpretazione dell’articolo 43 dellaConvenzione di Amicizia e [OSCURATO:PERSONA] del 1939, accordo nel quale è chiarito chequesto articolo “deve essere inteso nel senso di applicarsi esclusivamente alleusurpazioni e contraffazioni di titoli di privativa relativi a invenzioni industriali,marchi d’impresa, disegni e modelli industriali oggetto di brevettazione oregistrazione in uno dei due Stati in base alle rispettive procedure nazionali vigentie precisamente ai titoli ottenuti a seguito di domande nazionali rispettivamente dibrevetto, marchio, disegno e modello presentate agli [OSCURATO:PERSONA] e Marchi di unodei due Stati. Sono pertanto esclusi dal riconoscimento di cui al menzionato articolo43 i titoli ottenuti in ciascuno dei due Stati attraverso le procedure previste daaccordi o convenzioni internazionali”. Ebbene, in base alla mera interpretazioneletterale del sopra citato decreto, si desume che la clausola di reciprocoNumero registro generale 24506/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 21968/2026Data pubblicazione 26/06/2026riconoscimento prevista dall’art. 43 si applica solo ai titoli di proprietà industrialedepositati in Italia o nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], mentre non si applica ai titoliindustriali efficaci in Italia in forza di trattati internazionali, con conseguenteinefficacia dei marchi UE nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]. Quindi, se lo Stato di SanMarino non subisce limitazioni per effetto di trattati cui non ha aderito, neppure puòipotizzarsi che la registrazione sammarinese del marchio [OSCURATO:PERSONA] diGarage renda lecito l’uso dei segni “thrasher” da parte di [OSCURATO:SOCIETA], alla luce dellapacifica anteriorità dei segni di titolarità di [OSCURATO:PERSONA], circostanza, questa,neppure oggetto di gravame. Diversamente ragionando, si perverrebbeall’impossibilità di accertare l’esistenza della contraffazione in capo al soggetto checommercializza un segno identico a una privativa registrata in uno dei due Paesi indata anteriore per prodotti identici o affini. La Corte reputa che il caso in esame noninvolga la violazione dell’art. 351 TFUE, ossia della disposizione in forza della quale itrattati UE non possono pregiudicare i diritti scaturenti da convenzioni siglateanteriormente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Invero, nel caso in esame non si tratta di disapplicare laConvenzione, bensì di applicare i criteri di risoluzione dei conflitti tra segni identiciper verificare se vi sia stata contraffazione e quale segno sia stato registrato perprimo. E la conclusione è che l’anteriorità del Trattato di Amicizia e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non vale a creare un salvacondotto per un marchioregistrato da [OSCURATO:SOCIETA] successivamente, ossia nel 2017, rispetto a un marchioregistrato da [OSCURATO:PERSONA] nel 1999, ossia in data antecedente; in altri termini,accogliendo l’impostazione dell’appellante, si perverrebbe alla conclusione disuperare l’anteriorità del marchio dell’appellata in forza di un Trattato anteriore e,quindi, in modo del tutto arbitrario, quando la disposizione di cui all’art. 43 delTrattato di Amicizia e [OSCURATO:PERSONA] è stata oggetto di specifica interpretazione conil citato Decreto consiliare».Secondo parte ricorrente, avrebbe errato la Corte territoriale laddove haescluso la validità all’interno del territorio italiano del marchio registrato nellaRepubblica di [OSCURATO:PERSONA] – in caso di marchi efficaci in Italia in forza di normecomunitarie – così disapplicando il trattato internazionale bilaterale stipulato tra idue Stati, attribuendo al diritto comunitario “priorità” e “preesistenza invalidante”rispetto alla privativa sanmarinese, con erronea applicazione dei diritti riconosciutiNumero registro generale 24506/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 21968/2026Data pubblicazione 26/06/2026dagli artt. 9, 11, 17, 37 Regolamento (UE) 2017/1001 e dall’art. 20 D.Lgs[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 30.In particolare, l’art. 43 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 1939 non hasolo la finalità di preservare la sovranità della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], ma sicolloca nel più ampio e complesso ambito della regolazione dei rapportiinternazionali tra Stati in cui lo Stato Italiano si impegna a riconoscere pienaefficacia nel proprio territorio delle privative rilasciate nella Repubblica di SanMarino, senza che la circostanza possa essere qualificata come limitazione dellasovranità nazionale italiana (“salvacondotto per un marchio registrato da [OSCURATO:SOCIETA]”),[OSCURATO:PERSONA], ha inteso regolare (così limitandola) la propria sovranità nell’alveo deirapporti internazionali tra Stati, secondo le norme che regolano il dirittointernazionale. Conseguentemente, il riconoscimento di validità nel territorioitaliano del marchio sanmarinese in virtù del trattato internazionale bilaterale nondetermina affatto alcun “salvacondotto per un marchio registrato da [OSCURATO:SOCIETA]” –come sostenuto nella sentenza impugnata – perché rappresenta l’attuazione di unaregola internazionale a cui lo stesso Stato italiano ha inteso aderire: ne segue che ilgiudice italiano non può definire quei marchi «illegittimi».D’altra parte, tali considerazioni corrispondono anche alla portata dell’art.351 TFUE secondo il quale «le disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gliobblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1° gennaio 1958 o, pergli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Statimembri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra. Nella misura in cui taliconvenzioni sono incompatibili coi trattati, lo Stato o gli Stati membri interessatiricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra,gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo,assumendo eventualmente una comune linea di condotta».In questa prospettiva, secondo la ricorrente, l’accordo di interpretazioneautentica ha recepito i principi e le norme consuetudinarie di diritto internazionale(“res inter alios acta tertio neque nocet neque prodest”) già riconosciuti dal trattatoistitutivo dell’Unione Europea, secondo cui gli accordi bilaterali preesistenti tra unoStato aderente alla UE ed uno Stato estero non vincolano l’UE, ma mantengonoNumero registro generale 24506/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 21968/2026Data pubblicazione 26/06/2026piena efficacia all’interno dello Stato membro che ha sottoscritto l’accordobilaterale, quand’anche incompatibile con le successive norme UE.In altre parole, sottoscrivendo l’Accordo di interpretazione autentica del2014, lo Stato Italiano ha valutato la piena compatibilità della Convenzione diAmicizia e [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] del 1939, in tema di riconoscimento dimarchi e brevetti, con gli impegni del medesimo Stato Italiano verso la U.E., nél’U.E. ha mai rilevato profili di incompatibilità dell’accordo bilaterale con le normedell’Unione, sollecitando la rimozione di una qualsivoglia incompatibilità a norma delcomma 2 dell’art. 351 TFUE. In definitiva, la decisione impugnata è erronea nellaparte in cui “reputa il caso in esame non involga la violazione dell’articolo 351TFUE”; al contrario, dal momento in cui la Corte Territoriale afferma che il marchiocomunitario in Italia prevale sul marchio Sanmarinese, lo Stato Italiano è postonella situazione di violare l’accordo internazionale bilaterale sottoscritto con SanMarino e nel contempo di violare l’art. 351 TFUE nella parte in cui attribuisceprevalenza agli accordi bilaterali preesistenti che vincolano gli Stati membri.Infine, affiora certamente l’esigenza per la Corte di cassazione di rimettere,ai sensi dell’art. 267 del TFUE, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea laquestione sulla interpretazione dell’art. 351 TFUE, in relazione alla interpretazioneadottata dal Giudice del merito sulla prevalenza della validità nel territorio italianodel marchio EUIPO in relazione al marchio registrato nello Stato di [OSCURATO:PERSONA], alfine di assicurare l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione europea.4. — Il motivo si appalesa inammissibile in quanto non coglie la ratiodecidendi della sentenza impugnata.Come prima evidenziato, infatti, la Corte di appello non ha in alcun modolimitatamente al territorio italiano rispetto al marchio sanmarinese, né, sotto altropunto di vista, non ha mai escluso la validità e l’efficacia all’interno del territorioitaliano di un marchio registrato nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA].Al contrario, la Corte territoriale ha semplicemente fatto correttainterpretazione dell’art. 43 della Convenzione di buon vicinato del 1939, così comeinterpretato nell’accordo del 2014. In tale accordo, infatti, l’art. 43 «deve essereinteso nel senso di applicarsi esclusivamente alle usurpazioni e contraffazioni dititoli di privativa relativi a invenzioni industriali, marchi d’impresa, disegni e modelliNumero registro generale 24506/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 21968/2026Data pubblicazione 26/06/2026industriali oggetto di brevettazione o registrazione in uno dei due Stati in base allerispettive procedure nazionali vigenti e precisamente ai titoli ottenuti a seguito didomande nazionali rispettivamente di brevetto, marchio, disegno e modellopresentate agli [OSCURATO:PERSONA] e Marchi di uno dei due Stati. Sono pertanto esclusidal riconoscimento di cui al menzionato articolo 43 i titoli ottenuti in ciascuno deidue Stati attraverso le procedure previste da accordi o convenzioni internazionali».Con tale accordo, la Repubblica italiana e la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] hannocircoscritto l’operatività dell’art. 42 ai soli marchi nazionali. D’altra parte, comeevidenziato dal Procuratore generale, tale approdo ermeneutico si impone inragione della necessità di coordinare gli obblighi discendenti dall’appartenenzadell’Italia all’Unione europea, che impongono una tutela piena ed effettiva delmarchio dell’Unione, con il diverso regime giuridico del titolo sammarinese,estraneo all’ordinamento unionale.Ne consegue che non potrebbe riconoscersi a quest’ultimo una tutelaparitaria rispetto al marchio europeo, imposto da normativa sovranazionale diimmediata applicazione, giacché una siffatta equiparazione determinerebbeun’evidente asimmetria dei rimedi e delle sedi di impugnazione, attribuendo altitolare del marchio sammarinese una posizione non coerente con il sistemasovranazionale e, specularmente, estendendo al marchio dell’Unione un’efficaciaeccedente l’ambito proprio dell’ordinamento europeo (sul territorio sammarinese) inforza dell’art. 43 della Convenzione di amicizia e buon vicinato del 1939.Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha interpretato il decretoconsiliare n. 217 del 2014 nel senso della sua riferibilità ai soli marchi nazionali.Ne discende, altresì, l’irrilevanza del richiamo all’art. 351 TFUE, non venendoin considerazione, nella specie, né un conflitto tra marchi idoneo a porre unproblema di coordinamento tra fonti, né un dubbio interpretativo sul dirittodell’Unione tale da giustificare il rinvio pregiudiziale. Il marchio sammarinese,infatti, non si pone in rapporto di conflitto con il marchio dell’Unione proprio in forzadel protocollo interpretativo del 2014, il quale ha circoscritto l’ambito applicativo deltrattato del 1939 alle sole ipotesi di conflitto tra marchi nazionali, coerentementecon l’originaria volontà delle parti contraenti, formatasi in un contesto storico nelquale il marchio unitario europeo era del tutto estraneo al quadro normativo diriferimento.Numero registro generale 24506/2024Numero sezionale 2782/2026Numero di raccolta generale 21968/2026Data pubblicazione 26/06/20264. — Alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso proposto dalla Garages.r.l. va rigettato.La ricorrente va, peraltro, condannata alla refusione delle spese del giudiziodi legittimità nei confronti della controricorrente. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 7.000,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €. 200,00 ed agliaccessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2026Il PresidenteEnrico Scoditti
Sentenza Cassazione n. 21968/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris