CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 32721/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Caltanissetta ha riformato - concedendo le attenuanti generiche e riducendo la pena - la pronuncia con la quale il Tribunale di Caltanissetta aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che, con un unico motivo, il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen.; - che il motivo è manifestamente infondato, atteso che i limiti edittali previsti per la fattispecie di cui all'art. 495 cod. pen. non consentono l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente