CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05663/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, sostituiva la custodia cautelare in carcere applicata alla ricorrente dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, giusta ordinanza del 23 marzo 2022, con gli arresti domiciliari con uso di braccialetto elettronico. La misura è stata applicata all'indagata in relazione ai reati di truffa di cui al capo 3 e autoriciclaggio di cui al capo 13, entrambi aggravati ex art. 416-bis.1. cod.pen.. Secondo l'assunto accusatorio, fatto proprio dall'ordinanza impugnata e da quella genetica, la ricorrente, in concorso con altri soggetti - legati a vario titolo, anche di parentela, alla famiglia di 'ndrangheta degli Alvaro - avrebbe, in primo luogo, posto in essere una truffa nei confronti degli amministratori giudiziari di due società sottoposte a sequestro e riconducibili ad [OSCURATO:PERSONA]; tali società gestivano due ricevitorie Sisal ove si effettuavano ricariche per carte Postepay, avvenute senza effettivo esborso di danaro, facendo confluire nelle operazioni contabili relative al successivo pagamento alle [OSCURATO:PERSONA] del corrispettivo delle ricariche, gli utili della parallela attività di bar e tabacchi gestita dalle medesime società, così procurando alla amministrazione giudiziaria un danno costituito dall'entità delle somme oggetto di ricarica e poi riservate alle Poste, con l'indebito profitto che tali somme non venivano contabilizzate come ricavi della attività commerciale pur essendo da questa rivenienti. La ricorrente - moglie del coindagato [OSCURATO:PERSONA] il cui padre era cognato del coindagato [OSCURATO:PERSONA] - era titolare, al pari di altri soggetti, di una carta Postepay utilizzata per effettuare ricariche per circa 95 mila euro, somma oggetto di prelievo dagli sportelli ATM subito dopo le ricariche. In secondo luogo, l'indagata, secondo l'accusa, aveva impiegato, con altri correi, le somme provenienti dalla truffa sopra descritta riversandole nell'avvio della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (esercente attività di vendita di prodotti alimentari) nella misura di 180.000 euro annui, mediante il rigonfiamento giornaliero dei ricavi di tale società tramite l'emissione di scontrini fiscali per transazioni inesistenti e versando poi le somme corrispondenti agli introiti fittizi sui conti correnti societari, per regolare la contabilità. Il Tribunale, per entrambe le ipotesi di reato, riteneva sussistente l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod.pen., sostenendo che le condotte fossero state indirizzate ad agevolare la "locale" romana di ‘ndrangheta gestita da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di truffa di cui al capo 3 della imputazione provvisoria. Secondo la ricorrente, non sarebbero stati evidenziati elementi idonei a dimostrare, anche in fase di indagine, che i pagamenti delle ricariche delle carte Postepay fossero stati effettuati attraverso i ricavi non contabilizzati provenienti dalla attività commerciale di bar e tabacchi parallelamente svolta dalle due società, posto che queste, come evidenziato anche da una consulenza di parte, disponevano di una cassa unica nella quale venivano riversate sia le somme provenienti dalle ricariche che quelle relative all'altro commercio, sicché non sarebbe stato possibile, per la confusione esistente tra le poste attive, individuare gli elementi costitutivi del reato relativi al danno per l'amministrazione giudiziaria ed all'ingiusto profitto, quantitativamente ritenuto pari alle somme di danaro delle ricariche poi riversate alle [OSCURATO:PERSONA]. Mancherebbero, inoltre, gli artifici e raggiri, dal momento che le operazioni di ricarica erano tracciabili e non sarebbe stato logico ricorrere a simile congegnata operazione per occultare i ricavi del bar-tabacchi, bastando a questo scopo non emettere scontrini per le normali consumazioni. Il Tribunale, per giungere a ritenere la sussistenza degli indizi di reato, avrebbe richiamato anche delle dichiarazioni (di tale [OSCURATO:PERSONA]) non relative alla contestazione di cui al capo 3; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di autoriciclaggio di cui al capo 13. Il Tribunale non avrebbe dato risposta alle argomentazioni contenute in una memoria difensiva depositata, nella quale si era sostenuto come non vi fosse alcuna prova della entità della somma asseritamente riciclata e della capacità dissimulatoria della operazione contestata alla ricorrente. Le emergenze investigative valutate dal Tribunale proverebbero un collegamento tra le operazioni di truffa e quelle di autoriciclaggio per soli 6.300 euro, mentre l'intercettazione valorizzata non conterrebbe elementi indiziari, tenuto conto che la ricorrente era dipendente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod.pen.. La ricorrente contesta tanto l'uso del metodo mafioso che la ritenuta consapevolezza di agire al fine di agevolare una organizzazione di stampo ‘ndranghetistico, per la quale si richiede un dolo specifico, non rinvenibile nel solo rapporto di parentela con alcuni dei soggetti indagati per il reato di cui all'art. 416- bis cod.pen. ovvero negli esiti di un parallelo processo penale conclusosi con l'assoluzione degli imputati (processo cosiddetto "Rilancio"), secondo quanto la difesa aveva allegato; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. Il Tribunale avrebbe reso una motivazione apparente nel sostenere il mancato superamento della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., senza tenere conto del decorso del tempo dalla commissione dei fatti contestati, riferibili frix al 2018, indebitamente traendo elementi di valutazione a sfavore dalla scelta della ricorrente di avvalersi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio, diritto costituzionalmente assicurato alle persone sottoposte ad indagine. Inoltre, la difesa aveva espressamente contestato la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio e la mancanza di autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari su tale specifico punto; di tanto il Tribunale non avrebbe dato conto. Nella assenza di motivazione circa il pericolo di fuga, l'unica esigenza cautelare inerente al pericolo di recidiva mancherebbe di una valutazione sulla sua attualità e concretezza, nonché di quella relativa alla adeguatezza rispetto a misure più lievi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1. Quanto al primo motivo, le censure della ricorrente sorvolano su alcuni decisivi passaggi della ricostruzione operata dall'ordinanza impugnata in ordine al meccanismo con il quale era stata perpetrata la truffa di cui al capo 3. Tali passaggi rendono le conclusioni del Tribunale prive di vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede. In primo luogo, rimane incontestata la circostanza che le società di cui si discute ([OSCURATO:SOCIETA]. e Novecento s.r.I.), continuassero a subire l'ingerenza del coindagato [OSCURATO:PERSONA] e di alcuni suoi familiari nonostante fossero in amministrazione giudiziaria. Si richiama, in particolare, il fg. 13 del provvedimento impugnato, dove è stato messo in evidenza come [OSCURATO:PERSONA] ed il cognato [OSCURATO:PERSONA], attraverso dialoghi intercettati, risultassero gestire le ricariche delle carte Postepay - tutte intestate a soggetti loro compiacenti - così dimostrandosi che esse avvenissero attraverso modalità non consone, vale a dire non facendo corrispondere ad ogni ricarica il dovuto pagamento in contanti, fidando sulla circostanza che la Sisal poteva essere poi soddisfatta da un pagamento successivamente effettuato nei tempi contrattualmente stabiliti ed entro i limiti del concordato plafond. 1.2. Da tale circostanza, non intaccata dal ricorso, si diparte l'assunto accusatorio che il denaro utilizzato per pagare le ricariche alla Sisal provenisse non dai soggetti che effettuavano le ricariche - tutti, non a caso, in rapporti con Alvaro o suoi familiari - ma dai ricavi non dichiarati della parallela attività commerciale delle società, che gestivano in promiscuità un bar-tabacchi.Tale conclusione è stata sostenuta, nel provvedimento impugnato, anche attraverso l'esame della contabilità delle società, che non presentava attivi ufficiali essendovi un costante pareggio tra entrate e uscite nonostante l'attività fosse assai florida. Inoltre, il Tribunale ha segnalato che gli amministratori giudiziari non erano mai riusciti a redigere una adeguata contabilità dei tabacchi e delle merci ricevute dall'attività commerciale e che il programma acquistato dai Monopoli di Stato per controllare il flusso dei tabacchi compravenduti non funzionava (cfr. fg. 11 dell'ordinanza impugnata). In questo senso, finanche la circostanza, evidenziata dalla ricorrente, che la cassa delle società fosse una sola, comune alle vendite del bar, dei tabacchi e delle ricariche e non consentisse uno scorporo delle une dalle altre, contraddice la prospettiva difensiva. Ne consegue che la tesi accusatoria, anche tenuto conto della attuale fase cautelare, non è affetta da vizi logici sul piano della individuazione degli indizi di colpevolezza gravi e della ricostruzione delle modalità della truffa. Quanto all'elemento costitutivo del danno per l'amministrazione giudiziaria - costituito dallo storno dei ricavi del bar-tabacchi, ritenuto esistente in ragione di quanto detto - è lo stesso Tribunale a segnalare che la cifra indicata nella imputazione, pari alla somma complessiva delle ricariche, potrà nel prosieguo del procedimento essere ulteriormente quantificata (fg. 14 dell'ordinanza). E' stato, poi, chiarito dal Tribunale che gli amministratori giudiziari erano stati tratti in inganno - in ciò risiedendo l'altro elemento costitutivo del reato della cui sussistenza il ricorso dubita - per il fatto che le somme introitate dal bar-tabacchi fossero destinate a pagare le ricariche, parallela attività che consentiva agli autori del reato di mascherare l'ingiusto profitto costituito dall'incameramento dei ricavi del bar-tabacchi. Anche sotto questi profili, pertanto, l'ordinanza impugnata non è affetta da vizi logico-ricostruttivi rilevabili in questa sede, circostanza che assorbe ogni ulteriore argomentazione difensiva, anche con riferimento al contenuto della memoria. A tale ultimo proposito e ribadendo la intangibilità della motivazione del provvedimento impugnato per le ragioni dette, è bene ricordare il principio di diritto secondo cui, in tema di impugnazione, l'omessa considerazione da parte del giudice dell'impugnazione di una memoria difensiva, non comporta, per ciò solo, una nullità per violazione del diritto di difesa, ma può determinare un vizio della motivazione per la mancata valutazione delle ragioni ivi illustrate, avuto riguardo alle questioni devolute con l'impugnazione (Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rinaldi, Rv. 277667; Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo, Rv. 252713).2. Il secondo motivo di ricorso è generico, dal momento che la ricorrente non tiene conto di quanto il Tribunale ha specificato a fg. 16 del provvedimento impugnato, mettendo in relazione l'attività di confezionamento di «scontrini» relativi alla attività commerciale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. da parte della ricorrente - provata dalla intercettazione indicata nell'ordinanza (progr. n. 9988 del 2017) - con quella esercitata di nuovo da [OSCURATO:PERSONA], anche qui dominus occulto della vicenda, inerente alla sovrafatturazione degli introiti della società della quale egli «parlava con il commercialista Silvestri». Inoltre, il ricorso sorvola sul fatto che la creazione di scontrini da parte della ricorrente - resa possibile anche dal fatto che ella figurasse come dipendente della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - risultasse sganciata da una effettiva attività lavorativa in cassa, dalla presenza di clienti o di colleghi. Sono queste circostanze, obliterate nel ricorso, che rendono la ricostruzione del Tribunale ancora una volta priva di vizi logici e giuridici nella individuazione del reato di autoriciclaggio nel senso indicato nella imputazione provvisoria, come sintetizzato sopra. 3. Il terzo motivo è infondato. Il Tribunale ha chiarito, rispetto alla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod.pen., che i rapporti della ricorrente con i principali protagonisti della vicenda, alimentati anche dalla parentela del di lei marito con Alvaro (essendo ella moglie di uno dei Palamara), nonché la sua attiva collaborazione nei reati, la conoscenza di vincoli giudiziari per le attività riconducibili al nucleo dei suoi parenti ed, infine, la sua presenza ad una conversazione di un collega della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con Alvaro in cui veniva riconosciuta a questi indiscussa potestà decisionale (cfr. fg. 18 del provvedimento impugnato), fossero elementi idonei a dimostrare la sua consapevolezza che l'attività illecita era destinata a favorire la "locale" di 'ndrangheta radicata in Roma e facente capo ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], secondo tutta la ricostruzione di questa entità criminale operata dall'ordinanza impugnata ed in ordine alla quale il ricorso sorvola. Si tratta di una congrua valutazione di merito di elementi di fatto dalla quale consegue, sotto il profilo giuridico, la corretta rappresentazione dell'elemento soggettivo in capo alla ricorrente con riguardo alla aggravante della finalità di agevolazione mafiosa, la cui sussistenza basta a ritenere il provvedimento immune da censure anche in ordine a tale segmento della contestazione. Si ricordi, infatti, che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini).La sussistenza dell'aggravante del fine di agevolare una cosca mafiosa rende privo di interesse, in sede cautelare, il rilievo difensivo, corretto in punto di fatto, dell'assenza dell'uso del metodo mafioso, del pari oggetto di contestazione (sul punto, in senso conforme, Sez. 6, n. 550 del 31/10/2018, dep. 2019, Faraci, Rv. 274936). 4. Il quarto motivo è infondato. Il ricorso non tiene conto della parte motivazionale decisiva dell'ordinanza impugnata, nella quale il Tribunale, ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione del reato, ha fatto leva, oltre che sulla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sulla intensità e durata nel tempo, per anni, delle condotte illecite della ricorrente, a dimostrazione della loro gravità e della di lei pervicacia a delinquere, alimentata dal radicamento in un contesto di alto livello criminale, anche per motivi familiari, dal quale si è reputato necessario l'allontanamento, attuabile solo con una misura detentiva, peraltro individuata in quella degli arresti domiciliari, reputata idonea allo scopo al contrario di altre meno gravi. Il provvedimento è incensurabile poiché logicamente e congruamente motivato, con argomenti tratti dall'analisi della particolare posizione dell'indagata che superano ogni contraria obiezione. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udi