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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 settembre 2022

Cassazione n. 30805/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2609/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., già in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] e Aedente in Monopoli, ora in fallimento come da sentenza del Tribunale di Bari n. 62/2016, in persona dei curatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Botte dei Leoni, 78 presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il tutto come da procura conferita con atto separato ai sensi dell'art.83 cod. proc. civ.; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via Botte dei Leoni, 78 presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il tutto come da procura conferita con atto separato ai sensi dell'art.83 cod. proc. civ.; - controricorrenti - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della PUGLIA, n. 139/10/13, depositata il 14/03/2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. L'Agenzia delle Entrate, con appositi avvisi notificati ai contribuenti, accertava in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] violazioni fiscali relative agli anni 2004/2007, consistenti in omesse fatturazioni e indebita detrazione di costi, ed in capo ai soci maggiori redditi di capitale da partecipazione agli utili.

I contribuenti impugnavano gli avvisi, e l'adìta CTP accoglieva parzialmente le ragioni dei ricorrenti.

La decisione, impugnata dall'Agenzia, veniva confermata dalla CTR.

L'Agenzia grava la sentenza di secondo grado con il ricorso in cassazione, affidato a due motivi.

Avverso tale ricorso si sono costituiti i contribuenti per resistere.

Con atto 28.07.2016 la curatela fallimentare della società controricorrente si costituiva, richiamando le pregresse difese e chiedendo la prosecuzione del giudizio.

2. Con memoria 7 giugno 2019, la curatela dichiarava di essersi avvalsa, con domande depositate il 31 maggio 2019, della definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, convertito con la legge 17 dicembre 2018, n. 136.

All'uopo la stessa produceva copia delle tre domande e dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto per la prima di ognuna. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Anzitutto, con riferimento alla posizione del Fallimento, va osservato che entro il 31 dicembrè 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato.

Orbene in proposito va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 03/10/2018, n. 24083) secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., ove nessuna delle parti abbia presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (non rilevando sotto tal profilo l'istanza di trattazione finalizzata alla declaratoria d'estinzione); peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato.

Venendo all'applicazione del principio enunciato al ricorso in esame, si rileva che la parte resistente ha documentato di avere presentato la dichiarazione di definizione agevolata, unitamente alla prova di aver pagato la prima rata degli importi dovuti, e ciò ha fatto allegando la relativa documentazione alla memoria depositata.

L'Agenzia non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria, che devono ritenersi comunque conosciuti (e, del resto, non ha eccepito che non le siano stati notificati ai sensi dell'art. 372, comma 2, cod. proc. civ.).

Ne segue che di essi si può e si deve tenere conto ed anzi si deve reputare che l'Agenzia concordi sulla verificazione di quanto da detta documentazione emerge.

Pertanto, ai sensi del citato comma 13 dell'art. 6, d.l. n.119/2018, il processo, sempre limitatamente alla posizione del Fallimento, si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020.

Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate trattandosi di ipotesi di estinzione.

2. Venendo ora alla posizione degli altri contribuenti, occorre procedere all'esame dei motivi proposti dall'Agenzia.

3. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6 e 21, d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, in relazione all'art. 360, primo comma, num.3, cod. proc. civ.

Con tale motivo l'Agenzia si duole del fatto che la CTR non abbia esaminato il proprio motivo d'appello, ove si contestava il fatto che la società [OSCURATO:PERSONA] non avesse fatturato, con riferimento alle annualità 2005, 2006 e 2007 tutti i canoni percepiti dalla conduttrice dell'Hotel da essa concesso in locazione.

4. Con il secondo motivo si denuncia insufficiente e apparente motivazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Con esso l'Agenzia lamenta che la CTR abbia sì formulato un testo di motivazione, ma che lo stesso non contiene alcuna effettiva esposizione delle ragioni poste a base della decisione, mancando un'approfondita disamina logica e giuridica.

5. Deve procedersi preliminarmente all'esame del secondo motivo, il quale risulta in parte inammissibile.

Esso infatti è inammissibile laddove lamenta l'insufficienza e non completezza della motivazione, posto che l'unico vizio motivazionale denunziabile attiene all'omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi e nei limiti del vigente testo dell'art.360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.Esso però è fondato laddove denuncia la mera apparenza della motivazione.

Infatti il giudice d'appello si limita a richiamare la motivazione del giudice di primo grado, senza indicare gli elementi in base ai quali condivide la motivazione della pronuncia impugnata.

Anzi il collegio di secondo grado espressamente si esime dall'esame del secondo motivo d'appello.

6. L'accoglimento del motivo secondo determina l'assorbimento del primo.

7. Da quanto precede discende l'accoglimento del ricorso nei confronti dei contribuenti diversi dal Fallimento, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado, in diversa composizione, che provvederà altresì alla determinazione delle spese.

P. Q. M. La Corte dichiara l'estinzione del processo limitatamente alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. accoglie il secondo motivo di ricorso e, assorbito il primo motivo, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di Giustizia di [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, ch

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2609/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., già in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] e Aedente in Monopoli, ora in fallimento come da sentenza del Tribunale di Bari n. 62/2016, in persona dei curatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Botte dei Leoni, 78 presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il tutto come da procura conferita con atto separato ai sensi dell'art.83 cod. proc. civ.; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via Botte dei Leoni, 78 presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il tutto come da procura conferita con atto separato ai sensi dell'art.83 cod. proc. civ.; - controricorrenti - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della PUGLIA, n. 139/10/13, depositata il 14/03/2013. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. L'Agenzia delle Entrate, con appositi avvisi notificati ai contribuenti, accertava in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] violazioni fiscali relative agli anni 2004/2007, consistenti in omesse fatturazioni e indebita detrazione di costi, ed in capo ai soci maggiori redditi di capitale da partecipazione agli utili. I contribuenti impugnavano gli avvisi, e l'adìta CTP accoglieva parzialmente le ragioni dei ricorrenti. La decisione, impugnata dall'Agenzia, veniva confermata dalla CTR. L'Agenzia grava la sentenza di secondo grado con il ricorso in cassazione, affidato a due motivi. Avverso tale ricorso si sono costituiti i contribuenti per resistere. Con atto 28.07.2016 la curatela fallimentare della società controricorrente si costituiva, richiamando le pregresse difese e chiedendo la prosecuzione del giudizio. 2. Con memoria 7 giugno 2019, la curatela dichiarava di essersi avvalsa, con domande depositate il 31 maggio 2019, della definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, convertito con la legge 17 dicembre 2018, n. 136. All'uopo la stessa produceva copia delle tre domande e dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto per la prima di ognuna. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Anzitutto, con riferimento alla posizione del Fallimento, va osservato che entro il 31 dicembrè 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato. Orbene in proposito va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 03/10/2018, n. 24083) secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., ove nessuna delle parti abbia presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (non rilevando sotto tal profilo l'istanza di trattazione finalizzata alla declaratoria d'estinzione); peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato. Venendo all'applicazione del principio enunciato al ricorso in esame, si rileva che la parte resistente ha documentato di avere presentato la dichiarazione di definizione agevolata, unitamente alla prova di aver pagato la prima rata degli importi dovuti, e ciò ha fatto allegando la relativa documentazione alla memoria depositata. L'Agenzia non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria, che devono ritenersi comunque conosciuti (e, del resto, non ha eccepito che non le siano stati notificati ai sensi dell'art. 372, comma 2, cod. proc. civ.). Ne segue che di essi si può e si deve tenere conto ed anzi si deve reputare che l'Agenzia concordi sulla verificazione di quanto da detta documentazione emerge. Pertanto, ai sensi del citato comma 13 dell'art. 6, d.l. n.119/2018, il processo, sempre limitatamente alla posizione del Fallimento, si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate trattandosi di ipotesi di estinzione. 2. Venendo ora alla posizione degli altri contribuenti, occorre procedere all'esame dei motivi proposti dall'Agenzia. 3. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6 e 21, d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, in relazione all'art. 360, primo comma, num.3, cod. proc. civ. Con tale motivo l'Agenzia si duole del fatto che la CTR non abbia esaminato il proprio motivo d'appello, ove si contestava il fatto che la società [OSCURATO:PERSONA] non avesse fatturato, con riferimento alle annualità 2005, 2006 e 2007 tutti i canoni percepiti dalla conduttrice dell'Hotel da essa concesso in locazione. 4. Con il secondo motivo si denuncia insufficiente e apparente motivazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Con esso l'Agenzia lamenta che la CTR abbia sì formulato un testo di motivazione, ma che lo stesso non contiene alcuna effettiva esposizione delle ragioni poste a base della decisione, mancando un'approfondita disamina logica e giuridica. 5. Deve procedersi preliminarmente all'esame del secondo motivo, il quale risulta in parte inammissibile. Esso infatti è inammissibile laddove lamenta l'insufficienza e non completezza della motivazione, posto che l'unico vizio motivazionale denunziabile attiene all'omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi e nei limiti del vigente testo dell'art.360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.Esso però è fondato laddove denuncia la mera apparenza della motivazione. Infatti il giudice d'appello si limita a richiamare la motivazione del giudice di primo grado, senza indicare gli elementi in base ai quali condivide la motivazione della pronuncia impugnata. Anzi il collegio di secondo grado espressamente si esime dall'esame del secondo motivo d'appello. 6. L'accoglimento del motivo secondo determina l'assorbimento del primo. 7. Da quanto precede discende l'accoglimento del ricorso nei confronti dei contribuenti diversi dal Fallimento, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado, in diversa composizione, che provvederà altresì alla determinazione delle spese. P. Q. M. La Corte dichiara l'estinzione del processo limitatamente alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. accoglie il secondo motivo di ricorso e, assorbito il primo motivo, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di Giustizia di [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, ch
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