CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 20164/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 7263 - 20 22 proposto da: avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, v ia P. [OSCURATO:PERSONA] n.3 , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall ’ avv . [OSCURATO:PERSONA], che si difende anche in proprio e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giuste procurein calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE -intimati – Ric. 2022 n. 7263 sez. S2 -ud. 6-12-2023 - 2 - avverso l’ordinanza della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , in persona del Consigliere delegato del Presidente, n. cronol. 2507/18, depositata il 22/9/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/12/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], Paolo, Elia e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione ex art. 42, comma 7, d. lgs. 6.9.2011, n. 159 avverso il decreto depositato il 30.11.2017 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione misure di prevenzione, con cui era statoliquidato il compenso finale per l’attività di custodi ed amministratori giudiziari svolta da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento di sequestro di prevenzione n. 31/12 R.G.M.P. disposto ai sensi del D. Lgs. 6.9.2011, n. 159 il 16.7.2012. 2. Con ordinanza del 22.9.2018, comunicata in pari data, un Consigliere delegato dal Presidente della Corte di appello di Catanzaro, qualificata l’opposizione in riferimento al precedente art. 2-octies comma 7 l.575/1965, rigettò l’opposizione, ritenendo correttamente applicato il d.P.R. 177/2015 e adeguata la valutazione delle attività compiute nel corso dello svolgimento dell’incarico,con riferimento alla tipologia dei beni sottoposti a vincolo. 3. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], Paolo, Elia e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione nelle forme e nei termini previsti dal rito penale, assegnato alla Prima sezione penale di questa Corte e poi trasmesso alla Quarta sezione ; quindi, la Q uarta sezione, con ordinanza 30.9.2021 n. 35913, ha rimesso gli atti al Primo presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso ad una sezione Ric. 2022 n. 7263 sez. S2 -ud. 6-12-2023 - 3 - civile; la Prima presidente di questa Corte ha , infine, assegnato il ricorso a questa sezione civile, iscritto in conseguenza nel Registro generale con l’attuale n. 7263/2022in data 24/3/2022. 5. In data 9 / 6 / 2022 , i ricorrenti , venuti a conoscenza informalmente della trasmissione del ricorso a questa Sezione,hanno proposto, al Presidente coordinatore della sottosezione VI della Seconda civile, istanza di rimessione in termini per la notifica del ricorso per cassazione ai due Ministeri resistenti , rappresentando che due precedenti loro impugnazioni, aventi identico oggettoe presentate nel medesimo periodo,erano stat e decis e dalla Q uarta sezione penale di questa Corte con sentenzen. 8149/19 e n. 33078/19 e di aver fatto perciò legittimo affidamento sulla necessaria proposizione del ricorso nelle forme del rito penale. Con provvedimento del 22/6/2022, il Presidente coordinatore della VI sezione ha dichiarato non doversi provvedere sull’istanza di rimessione in termini, sussistendo l’onere dei ricorrenti di provvedere alla notificazione, ancorché fuori termine, salva ogni valutazione da parte del Collegio sull’inimputabilità del ritardo. 5.1. In data 11/7/2022, i ricorrenti hanno notificato al Ministero della Giustizia e al Ministero dell’economia e delle finanze il ricorso nelle forme civili, affidato a due motivi. I Ministeri intimati non hanno svolto difese. 6. In data 6/3/2023, è stata comunicata al difensore dei ricorrenti proposta di definizione accelerata, ex art. 380-bis cod. proc. civ. (nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile al ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 6), con pronuncia di inammissibilità, per non avere i ricorrenti provveduto alla notificazione tempestiva del ricorso ad alcun controricorrente, avendo proposto l’impugnazione nelle forme penali. Ric. 2022 n. 7263 sez. S2 -ud. 6-12-2023 - 4 - 6.1. In data 15/4/2023 è stata depositata rituale e tempestiva istanza di decisione del ricorso, corredata da nuova procura e la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; la ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, prima dell’esposizione dei motivi, deve prendersi atto che i difensori, diversamente da quanto riportato nella proposta di definizione accelerata, hanno provveduto alla notifica del ricorso ai Ministeri controricorrenti, ma soltanto in data 11/7/2022, dopo aver depositato un primo ricorso introduttivo dell’impugnazione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], tempestivamente, ma secondo il rito penale: deve perciò stabilirsi se ricorrano i presupposti per la rimessione in termini per la notifica ai Ministeri intimati, secondo le forme del rito civile o se la rimessione non sia concedibile e il ricorso risulti perciò inammissibile per tardività della notifica. Sul punto, nell’istanza di rimessione in termini e, poi, nell’istanza di decisione, i ricorrenti hanno invocato il legittimo affidamento sull’avvenuta decisione da parte di una Sezione penale di questa Corte di due precedenti loro impugnazioni, proposte avverso provvedimenti pure resi ex art. 42 d.lgs.159/2011; hanno, quindi, pure rappresentato che il ricorso penale da loro presentato in data 4/10/2018 è stato prima assegnato alla Prima sezione penale di questa Corte, quindi trasmesso alla Quarta penale che, con ordinanza n. 35913 del 30/9/20 21 ha rimesso gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente «per l’eventuale assegnazione del ricorso ad una sezione civile». Ric. 2022 n. 7263 sez. S2 -ud. 6-12-2023 - 5 - La Prima Presidente ha assegnato,nel marzo 2022, il fascicolo a questa Seconda sezione, ma il provvedimento non è stato comunicato agli istanti. Dall’esame del fascicolo di ufficio e dalla «storia del ricorso» riportata nel fascicolo telematico, infatti, risulta unicamente che l’annotazione del primo «passaggio» nella sottosezione VI - 2 del ricorso, dopo l’assegnazione del numero di registro generale , è stata effettuata in data 13/6/2022. 2. La Quarta sezione penale di questa Corte, nell’ordinanza interlocutoria n. 35913 del 2021, con cui, in difformità di precedenti decisioni rese nei confronti delle stesse parti , ha dispost o la trasmissione del presente ricorso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’assegnazione alle sezioni civili, ha rilevato che - già al tempo di proposizione del ricorso nelle forme penali, era consolidato l’orientamentosecondo cui il procedimento di opposizione , ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato), introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale, e deve quindi essere trattato da magistrati addetti al servizio civile; la trattazione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che lo decide spetta, perciò,alle sezioni civili della Corte di cassazione; - l 'art. 42 del d. l gs. n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), tuttavia, ha introdotto una disciplina specifica con riferimento alle spese, ai compensi e ai rimborsi spettanti all'amministratore giudiziario dei beni sequestrati o confiscati, per cui la determinazione dell'ammontare del compenso e la sua liquidazione Ric. 2022 n. 7263 sez. S2 -ud. 6-12-2023 - 6 - sono disposte dalla S ezione misure di prevenzione del Tribunale , su relazione del giudice delegato (comma 4), prima della redazione del conto finale (comma 5), sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8 d. lgs. n. 14/010 (istitutivo dell'Albo degli amministratori giudiziari) e, avverso tali provvedimenti, l'interessato può proporre ricorso alla Corte d'appello (che sarà in diversa composizione nel caso di provvedimento emesso dall'ufficio di secondo grado (comma 7); -il provvedimento che decide sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 42 ha certamente natura dispositiva, perché incidesu diritti soggettivi (a differenza di quelli aventi natura meramente gestoria) e, dunque, ha carattere decisorio, cosicché deve ritenersi ricorribile davanti alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 111, c. 7, Cost., secondo i principi generali; -in assenza di una espressa previsione conte nuta nella normativa di settore, la competenza a decidere sul ricorso proposto avverso la decisione della corte d'appello, adottata ai sensi dell'art. 42 c. 7 d. lgs. n. 159 del 2011, deveessere condotta secondo i principi formulati dal giudice di legittimità con riferimento alla liquidazione dei compensi a tutti gli ausiliari del giudice, tenuto conto della natura decisoria del provvedimento, avente a oggetto una controversia civile. 2.1. Quel che tuttavia deve considerarsi è che gli stessi attuali ricorrenti avevano visto decidere nelle forme penali, dinnanzi a lla Quartasezione penal e di questa Corte, con le sentenze n. 8149/2019 e 33078/2019, due precedenti ricorsi, praticamente coevi a quello per cui è giudizio e aventi medesimo oggetto: quei ricorsi sono stati decisi già ne l 2019 , mentre quello in esame non è stato immediatamente definito dalla stessa Quarta sezione penale soltanto per contingenti questioni di assegnazione ad altra Sezione; quindi, è stato trasmesso Ric. 2022 n. 7263 sez. S2 -ud. 6-12-2023 - 7 - al Primo presidente per la diversa assegnazione soltanto a distanza di due anni, nel 2021. L’aver avuto le due decisioni dalla Quarta sezione penale, allora, ha indotto i ricorrenti a non dubitare della correttezza del rito sceltoanche per il ricorso in esame, presentato nello stesso periodo; la particolarità in fatto di questa situazione consent e , perciò, a questo Collegio , di ritenere che la proposizione dell’impugnazione nelle forme penali, invece che civili, costituisca per le parti ricorrenti un errore scusabile, per aver legittimamente confidato sulle forme adottate e la competenza conseguente a decidere l’impugnazione. Occorre,quindi, verificare se la rimessione sia invece preclusa d alla sussistenza del protrarsi di un comportamento inerte , imputabile alle parti. Sul punto, deve considerarsi in fatto che, come rilevato, non risulta agli atti comunicazione ai ricorrenti dell’avvenuta iscrizione nel ruolo generale del ricorso, in data 24/3/2022; in data 13/6/22 risulta, invece, annotato il passaggio in sesta sezione; in data 9/6/22 i ricorrenti hanno chiesto la rimessione in termini, ricevendo, in data 22/6/22, il provvedimento di non luogo a provvedere del Coordinatore della sottosezione, in applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui grava sulla parte che nonvi abbia provveduto l'onere di riattivare autonomamente il procedimento notificatorio entro un termine ragionevolmente contenuto, anche in virtù del principio di economia processuale, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio(Sez. 6 -5, Ordinanza n. 9286 del 03/04/2019). Alla rinnovazione i ricorrenti hanno autonomamente provveduto in data 11/7/2022, cioè nel termine di 33 giorni dal 9/6/22, data certa della loro conoscenza dell’avvenuta trasmissione del fascicolo. Ric. 2022 n. 7263 sez. S2 -ud. 6-12-2023 - 8 - Questo tempo, pertanto, risulta ragionevole, in riferimento ai criteri stabiliti da Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, in quanto pari alla metà di quello assegnato dall’art. 325 cod. proc. civ.(il trentesimo giorno scadeva di sabato): può allora escludersi l’inammissibilità del ricorso per tardività della notifica. Tanto stabilito, può dunque procedersi all’esame dei motivi formulati. 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 4 comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 42, comma 7, d. lgs. 6.9.2011, n. 159 e 2 octies, comma 7, L. 31.5.1965, n. 575, nonché degli artt. 56 R.D. 30.1.1941, n. 12 e 158 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello deciso la causa in composizione monocratica invece che collegiale, come disposto dall’art. 56 R.D. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12, con conseguente nullità dell’ordinanza per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ.. 1.1.Il motivo è fondato. Il ricorso proposto dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], ex art. 42 d.lgs 159/2011, avverso il decreto di liquidazione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato deciso dal Presidente della Corte d’appello di Catanzaro in composizione monocratica. L’art. 42 del d.lgs. n. 159/2011, prevede testualmente, al comma 7, che «entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore giudiziario può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La Corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso. Se il Ric. 2022 n. 7263 sez. S2 -ud. 6-12-2023 - 9 - provvedimento impugnato è stato emesso dalla Corte d'appello, sul ricorso decide la medesima corte in diversa composizione». È dunque, la stessa norma a prevedere la competenza generale della Corte d’appello quale organo collegiale, stabilendo che l’impugnazione avverso un provvedimento della stessa Corte territoriale sia decisa da un differente collegio (la Corte in diversa composizione); a ciò si aggiunga che anche l’impugnazione del provvedimento di liquidazione o rimborso si svolge, come il primo grado, nelle forme penali e che, seppure il legislatore ha previsto attribuzioni specifiche del Presidente della Corte d’appello in funzione monocratica, quale capo dell’Ufficio, la regola generale, come prevista dall’art. 56 dell’Ordinamento giudiziario, è che la Corte di appello giudichi con il numero invariabile di tre votanti; pertanto, laddove non sia specificata una precipua competenza del Presidente, deve ritenersi operante la composizione ordinaria collegiale(Sez. 4 penale , s entenza n. 8149 del 2019; sentenza n. 33078del 2019). La violazione del numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario importa la nullità assoluta delprovvedimento, secondo gli artt. 178, lett. a) e 179 cod. proc. pen.. 2. Dall’accoglimento del primo motivo deriva, in logica conseguenza, l’assorbimento dell’esame del secondo motivo, articolato ancora una volta in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., con cui è stata denunciata la violazione degli artt. 111 Cost., 134 e 737 cod. proc. civ. per essere l’ordinanza priva dei requisiti minimi di completezza e logicità che consentano di comprendere il ragionamento del giudice. 3. Il ricorso è, perciò accolto e l’ordinanza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, sez. delle misure Ric. 2022 n. 7263 sez. S2 -ud. 6-12-2023 - 10 - di prevenzione, in composizione collegiale, anche per le spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla C