CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 ottobre 2024
Cassazione n. 32463/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26816/2024 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A R.L., in per- sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedi- mento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliatoin Roma, via degli Scipioni, n. 132, presso il suo studio. -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Cortedi appello di Roma n. 6148/2024, deposi- tata il 3/10/2024. 2RG n. 26816/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/9/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] Sangallo chiedeva emettersi decreto ingiuntivo, nel 2007, nei confronti della Casa di RiposoG. Tosi, in ragione di un contratto di servizio per assistenza anziani. Veniva emesso decreto ingiuntivo n. 178 del 2007 per euro 370.571,16. Proponeva opposizione la [OSCURATO:PERSONA] l'esistenza di una clausola arbitrale. Il Tribunale di Anzio, con sentenza n.309 del 2009, revocava il decreto ingiuntivo e rimetteva la causa al giudizio arbitrale. Il 15/2/2011 il Consorzionotificava l'atto di nomina di arbitro alla [OSCURATO:PERSONA], invitandola designare il proprio arbitro. Il Comune di Nettuno, con ordinanza n.20310 del 2009, aveva ordinato la chiusura della Casa di Riposo e con successivo decreto sindacale n.7 del 31/9/2009 aveva revocato l'intero C.d. a . , «suben- trando in tutte le posizioni attive e passive della predetta Casa di Riposo» (cfr. pagina 7 del ricorso per cassazione). Il 12/5/2011 il Consorzioed il Comune di Nettuno chiedevano, con ricorso congiunto, al Tribunale di Velletri, la nomina del presi- dente del collegio arbitrale; il presidente del tribunale lo nominava nella persona dell'[OSCURATO:PERSONA]. 2. Successivamente, il Consorzio chiedeva emettersi decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Nettuno. 3. Proponeva opposizione il Comune. 4. Il Tribunale di Velletri, in accoglimento dell'opposizione, re- vocava il decreto ingiuntivo, reputando non cessata la Casa di cura. 3RG n. 26816/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sentenza n.6148/2024 del 3/10/2024, la Corte d ' appello di Roma rigettava l'appello proposto dal Consorzio. 5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio. 6. Il Consigliere delegato, con provvedimento del 15/3/2025, proponeva la definizione del ricorso, attesa l'inammissibilità del mo- tivo. 7. [OSCURATO:PERSONA] la decisione del ricorso ex art. 380 - bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con un unico motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «violazione degli articoli 100 e 101 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n.4, c.p.c.. Erroneità della sentenza che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Nettuno». Ad avviso del ricorrente, infatti, sussisterebbe la legittimazione passiva del Comune di Nettuno. [OSCURATO:PERSONA] di Riposo sarebbe «Ente strumentale del Comune di Nettuno come risultante dal suo atto costitutivo», essendo stata co- stituita ex art.22, comma 3, lettera d) e 23 della legge n. 142 del 1990, nonché ai sensi dell'art.46 dello statuto del Comune di Net- tuno. I mezzi finanziari sarebbero stati messi a disposizione dell'Isti- tuzione, assicurando il perseguimento del miglior risultato di ge- stione, tale da consentirne l'equilibrio economico-finanziario attra- verso il pareggio di bilancio. Di qui, si desumerebbe «la diretta responsabilità economica- patrimoniale del Comune di Nettuno nelle vicende finanziarie della [OSCURATO:PERSONA] G. Tosi». 4RG n. 26816/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dalla circostanza che era stato proprio il Comune di Nettuno a nominare l'arbitro, ne deriverebbe che potrebbe «configu- rarsi alla stregua di confessione giudiziale ex art.2733 c.c. e/o stra- giudiziale ex art.2007 95 c.c. della diretta legittimazione passiva del Comune di Nettuno nella presente vicenda processuale». 2. Il motivo è inammissibile. 2.1. Infatti, come chiarito nella proposta di definizione antici- pata, in sostanza il ricorrente si limita a censurare il giudizio di fatto dei giudici di merito, compiutamente esposto nella motivazione della sentenza della Corted'appello, in relazione al ritenuto difetto di tito- larità passiva del rapporto in capo al Comune di Nettuno. Si rientra nell'ipotesi di doppia decisione conforme di merito, con conseguente divieto, ex art. 348 - ter c.p.c., nella versione vi- gente ratione temporis, di formulare il motivo di ricorso per cassa- zione per vizio di motivazione, ex art.360, primo comma, c.p.c. Ed infatti, pur deducendo il ricorrente la violazione degli artt.100 e 101 c.p.c., con riferimento all'art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., in realtà la critica è rivolta essenzialmente alla ritenuta as- senza di titolarità passiva del rapporto in capo al Comune, desunta dai giudici di merito in base agli elementi di fatto esaminati. Invero, la Corted' appello, confermando la decisione di prime cure, ha ritenuto che, in realtà, la Casa di Riposo , quale i stituzione del Comune di Nettuno, non era in alcun modo cessata. Ha affermato la Corteterritoriale che «a sostegno dell'accogli- mento dell'opposizione, il Tribunale dichiarava infondata la pretesa azionata nei confronti del Comune di Nettuno ritenendo che, non es- sendo stata deliberata la cessazione dell'Istituzione, non si fosse ve- rificato il subentro del Comune in tutte le posizioni dell'Istituzione». [OSCURATO:PERSONA]' appello ha precisato che «come correttamente os- servato dal Tribunale,la cessazione dell' [OSCURATO:PERSONA] di Riposo 5RG n. 26816/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio non è stata mai deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza dei componenti assegnati, in ossequio al disposto dell'art. 6 dello Statuto dell'Istituzione, di talché non ha mai avuto luogo il procedi- mento di dismissione previsto dall'art. 7 dello Statuto, all ' esito del quale il Consiglio Comunale, chiamato ad approvare il bilancio finale di gestione, avrebbe dovuto contestualmente deliberare la remis- sione dell'ente territoriale nella completa disponibilità del patrimonio della disciolta Istituzione». 2.2. La Corte territoriale ha anche evidenziato che, come si ricavava dall'art.2 dello statuto dell'Istituzione, «la Casa di Riposo è organismo strumentale del Comune di Nettuno e dotato di autono- mia gestionale», con la conseguenza che «l'[OSCURATO:PERSONA] di Ri- poso ha una propria soggettività giuridica distinta rispetto a quella del Comune di Nettuno». Anche questa affermazione risulta corretta. 3. L'art.23 della legge n. 142 del 1990 (aziende speciali e Isti- tuzione) prevede che «l'Istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale». Del resto, anche l'Aziendaspeciale, ente strumentale dell ' ente locale, è dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (art. 23, comma 2 legge n.142 del 1990). L'Aziendaspeciale e l'Istituzione presentano lo stesso apparato organizzativo, dovendo peraltro informare la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, avendo l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi trasferimenti. Pertanto, deve condividersi l'approccio dottrinale per cui con- sorzi comunali, aziende speciali ed istituzioni, proprio per il loro ca- 6RG n. 26816/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio rattere di strumentalità rispetto agli enti locali, vanno inclusi tra gli enti pubblici. Trova conferma, allora, anche la considerazione della Corteter- ritoriale per cui l'[OSCURATO:PERSONA] di Riposo aveva una propria sog- gettività giuridica distinta rispetto a quella del Comune di Nettuno. L'autonoma soggettività giuridica, unitamente all'autonomia patrimoniale dell'Istituzione, così come accertate dal giudice di me- rito, costituiscono elementi indicatori della necessità che la pretesa creditoria dovesse proporsi nei riguardi della Casa di Riposo , e non già del Comune di Nettuno. 4. Si è ritenuto che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), nel richiamare, per i casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, il terzo e il quarto comma dell'art. 96 c.p.c.,codifica, attraverso una valutazione legale tipica, un'ipotesi di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presu- mere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass., Sez.U, 27/ 9/2023, n. 27433; Cass., Sez. U, 13/10/2023, n. 28540; Cass., n. 11346/2024); tuttavia, la disposizione citata non prevede l'applica- zione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base a un'in- terpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (Cass., Sez.U, 27/12/2023, n. 36069). 5. Nella specie non si rinvengono ragioni (stante la correttezza del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare il rigetto del ricorso) per discostarsi dalla suddetta pre- visione legale. 7RG n. 26816/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 6. In assenza di attività difensiva da parte del Comune,non si provvede sulle spese del giudizio. Deve invece disporsi il pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 2.500,00. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricorso. Condanna ilricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 2.500,00. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per