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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19085/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di ricongiungere, in vista della possibilità di accedere ai benefici penitenziari, alla pena in espiazione, come determinata dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 460/2018 SIEP del 19 giugno 2019, le pene inflitta con le sentenze emesse: - 1) dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 2 maggio 1983, irrevocabile il 12 giugno 1984; - 2) dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 28 febbraio 1987, (irrevocabile il 29 giugno 1987.

A ragione osserva che sono stati dichiarati cessati l'esecuzione e gli effetti penali della condanna oggetto della sentenza sub 1) e che la pena inflitta con la sentenza sub 2) è stata dichiarata interamente condonata.

In ogni caso non risultano indicati quali effetti l'invocato ricongiungimento possa avere per il godimento di non meglio specificati benefici penitenziari.

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 125 e 663 cod. proc. pen. e art. 80 cod. pen. nonché vizio di motivazione.

Evidenzia di avere interesse concreto alla riapertura del cumulo nel quale, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, devono essere inserite anche le pene già espiaste, posto che la carcerazione patita concorre alla maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari, come la liberazione anticipata.

Non costituisce ostacolo il condono perché applicato con riferimento a pene interamente espiate. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non supera il preventivo vaglio di ammissibilità per la genericità delle censure e la mancata prospettazione di un interesse concreto alla decisione.

1. È pacifico e va ribadito anche in questa sede che, ai fini dell'esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo, non solo tutte le pene che non risultino ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate che comunque possano avere un riflesso sul criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari (da ultimo Sez.1, n. 20207 del 27/03/2018, Tasca, Rv. 273141).

2. Il condannato che vuole giovarsi di tale principio, promuovendo un incidente di esecuzione ,non può però limitarsi ad evidenziare l'errore in cui sarebbe incappato il pubblico ministero nel provvedimento di cumulo, ma è tenuto ad indicare i riflessi di tale errore nella sua posizione personale, specificando in concreto sia il beneficio penitenziario che intende richiedere [sia l'incidenza del periodo di carcerazione sofferto e non considerato sui requisiti cronologici necessari per la concessione di quest'ultimo in suo favore.

Ogni rimedio giurisdizionale - anche l'incidente di esecuzione sottoposto alla disciplina del giudizio d'impugnazione in quanto compatibile, secondo la previsione di cui all'art. 666, comma 6, cod. proc. pen. - deve essere esercitato per ottenere un risultato favorevole o comunque vantaggio, oltre che concreto e pratico, anche -- 4_ determinato non potendo risolversi nella pretesa, meramente teorica e formale, all'esattezza giuridica della decisione, senza riflessi in punto di utilità concreta, dovendo l'impugnazione essere sempre diretta al conseguimento di un, che sia anche indirettamente utile al proponente (cfr. Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA]. 251693 - 01; Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269 - 01; Sez.

U, n. 29025 del 27/06/2001, Iacono, Rv. 219228 - 01).

3. Nella specie, il ricorrente nell'istanza rivolta al giudice dell'esecuzione si è limitato a contestare la correttezza del provvedimento di cumulo formato dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen.,_senza, tuttavia, indicare in che termini l'invocata emenda poteva provocargi un risultato favorevole specifico, tale non potendosi considerare il godimento di un eventuale beneficio penitenziario di cui non sono stati indicati i requisiti temporali al fine di consentire la valutazione della loro incidenza nella concreta determinazione delle pene non cumulate.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 14 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di ricongiungere, in vista della possibilità di accedere ai benefici penitenziari, alla pena in espiazione, come determinata dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 460/2018 SIEP del 19 giugno 2019, le pene inflitta con le sentenze emesse: - 1) dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 2 maggio 1983, irrevocabile il 12 giugno 1984; - 2) dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 28 febbraio 1987, (irrevocabile il 29 giugno 1987. A ragione osserva che sono stati dichiarati cessati l'esecuzione e gli effetti penali della condanna oggetto della sentenza sub 1) e che la pena inflitta con la sentenza sub 2) è stata dichiarata interamente condonata. In ogni caso non risultano indicati quali effetti l'invocato ricongiungimento possa avere per il godimento di non meglio specificati benefici penitenziari. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 125 e 663 cod. proc. pen. e art. 80 cod. pen. nonché vizio di motivazione. Evidenzia di avere interesse concreto alla riapertura del cumulo nel quale, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, devono essere inserite anche le pene già espiaste, posto che la carcerazione patita concorre alla maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari, come la liberazione anticipata. Non costituisce ostacolo il condono perché applicato con riferimento a pene interamente espiate. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non supera il preventivo vaglio di ammissibilità per la genericità delle censure e la mancata prospettazione di un interesse concreto alla decisione. 1. È pacifico e va ribadito anche in questa sede che, ai fini dell'esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo, non solo tutte le pene che non risultino ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate che comunque possano avere un riflesso sul criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari (da ultimo Sez.1, n. 20207 del 27/03/2018, Tasca, Rv. 273141). 2. Il condannato che vuole giovarsi di tale principio, promuovendo un incidente di esecuzione ,non può però limitarsi ad evidenziare l'errore in cui sarebbe incappato il pubblico ministero nel provvedimento di cumulo, ma è tenuto ad indicare i riflessi di tale errore nella sua posizione personale, specificando in concreto sia il beneficio penitenziario che intende richiedere [sia l'incidenza del periodo di carcerazione sofferto e non considerato sui requisiti cronologici necessari per la concessione di quest'ultimo in suo favore. Ogni rimedio giurisdizionale - anche l'incidente di esecuzione sottoposto alla disciplina del giudizio d'impugnazione in quanto compatibile, secondo la previsione di cui all'art. 666, comma 6, cod. proc. pen. - deve essere esercitato per ottenere un risultato favorevole o comunque vantaggio, oltre che concreto e pratico, anche -- 4_ determinato non potendo risolversi nella pretesa, meramente teorica e formale, all'esattezza giuridica della decisione, senza riflessi in punto di utilità concreta, dovendo l'impugnazione essere sempre diretta al conseguimento di un, che sia anche indirettamente utile al proponente (cfr. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA]. 251693 - 01; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269 - 01; Sez. U, n. 29025 del 27/06/2001, Iacono, Rv. 219228 - 01). 3. Nella specie, il ricorrente nell'istanza rivolta al giudice dell'esecuzione si è limitato a contestare la correttezza del provvedimento di cumulo formato dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen.,_senza, tuttavia, indicare in che termini l'invocata emenda poteva provocargi un risultato favorevole specifico, tale non potendosi considerare il godimento di un eventuale beneficio penitenziario di cui non sono stati indicati i requisiti temporali al fine di consentire la valutazione della loro incidenza nella concreta determinazione delle pene non cumulate. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 14 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
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