CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09766/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ccarella unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliazione telematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocatiGennaro Galietta, [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 420/2024depositata il 10/05/2024.Numero registro generale 25628/2024Numero sezionale 601/2026Numero di raccolta generale 9766/2026Data pubblicazione 16/04/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.Uditi per il ricorrente gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eper il controricorrente l'[OSCURATO:PERSONA].L’ASL di Salerno proponeva opposizione al decreto del Tribunale diSalerno con cui era stato ingiunto alla stessa il pagamento, in favore dellaCasa di [OSCURATO:PERSONA]. Dott. [OSCURATO:PERSONA], s.r.l., di una somma a titolo didifferenza delle remunerazioni, relative all’anno 2012, per prestazioniconnesse all’assorbimento e all’attivazione di posti letto dismessi dallaCasa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., attribuiti a séguito di aggiudicazionedell’[OSCURATO:PERSONA] promossa dall’ASL con delibera n. 430 del 2011.L’opponente deduceva, per quanto ancora qui di utilità, la nullitàovvero inesistenza del contratto scritto necessario.L’opposta si costituiva controdeducendo che il contratto eracostituito, nel caso, dal verbale di aggiudicazione dell’[OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale accoglieva l’opposizione revocando il decreto ingiuntivo,con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, inparticolare:a) non si controverteva della ricomprensione o meno delle sommerichieste nel tetto di spesa previsto per l’anno di riferimento,circostanza che avrebbe avuto implicazioni sull’onere della provadell’avvenuto superamento dello stesso, bensì della pretesa diveder remunerate le prestazioni in discussione in aggiunta allimite proprio della società istante, in ragione dell’assorbimentodei posti letto di altra Casa di cura;b) al fine di ottenere la remunerazione di prestazioni effettuate perconto e a carico del [OSCURATO:PERSONA], era necessarioNumero registro generale 25628/2024Numero sezionale 601/2026Numero di raccolta generale 9766/2026Data pubblicazione 16/04/2026non solo aver ottenuto l’accreditamento, ma anche averestipulato, nella prevista forma scritta, uno specifico accordocontrattuale, tale da delineare compiutamente – in un quadro dicertezza insuscettibile di mere ricognizioni o analoghi attirinvenibili aliunde – il contenuto vincolante del rapportoinstaurato dalle parti nel rispetto del ponderato scrutinio deirequisiti regionali e dei limiti quantitativi determinati sulla basedelle risorse finanziarie e del fabbisogno territoriale di assistenzasanitaria, senza che il discusso verbale di aggiudicazione delbando potesse, quindi, ritenersi equipollente al contratto ex art.8-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 502 del 1992;c) di conseguenza correttamente il Tribunale aveva ritenuto nonremunerabili le prestazioni non ricomprese nel contratto del2012, con relativi tetti di spesa, sottoscritto dalla Casa di cura,originaria attrice, in data quindi successiva alla richiamataaggiudicazione intervenuta nel 2011.Avverso questa decisione ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA]. Dott.[OSCURATO:PERSONA], s.r.l., articolando due motivi.Resiste con controricorso l’ASL di Salerno.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] ha formulato conclusioni anchescritte nel senso del rigetto del ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedell’art. 2697, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello, in particolare,avrebbe fondato la sua decisione su un “errore di fatto processuale”,ritenendo che le somme oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo fosserostate richieste in aggiunta e quindi indipendentemente dal limite massimodi prestazioni remunerabili, deduzione, questa, svolta piuttosto dall’ASL,che quindi avrebbe dovuto provare il superamento del tetto di spesa,Numero registro generale 25628/2024Numero sezionale 601/2026Numero di raccolta generale 9766/2026Data pubblicazione 16/04/2026mentre la ricorrente aveva chiesto il pagamento di prestazioni effettuate eritenute autorizzate.2. Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 16, comma 4, r.d. n. 2440 del 1923, 8-quinquies,d.lgs. n. 502 del 1992, 1325, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbeerrato in particolare mancando di considerare che:- il verbale di aggiudicazione sottoscritto all’esito del bando di garadei posti letto della Casa di [OSCURATO:PERSONA], in tal modo assorbitidalla società ricorrente, costituiva contratto vincolante per laRegione, e quindi per la ASL, anche a prescindere dal rispetto deltetto di spesa di cui al contratto del 2012, poiché nelladocumentazione di gara era stato espressamente previsto iltrasferimento del tetto di spesa della Casa di [OSCURATO:PERSONA];- alla delibera del Commissario ASL n. 430 del 2011, con cui erastata indetta la procedura per l’acquisizione delle manifestazionid’interesse all’assorbimento dei volumi di prestazione eoccupazione lavorativa della Casa di [OSCURATO:PERSONA], era statoallegato l’avviso pubblico con cui era stato specificato chel’amministrazione si riservava la possibilità di sua revoca oannullamento nel caso la Regione non avesse assegnato unbudget per la remunerazione dei suddetti volumi, sicché lasuccessiva delibera n. 784 del 2011, con cui il Commissario avevaassegnato i posti letto da attivare secondo il piano, alla quale eraseguita intesa con le organizzazioni sindacali per la sottoscrizionedei rapporti di lavoro connessi, era stata adottata sull’esplicitopresupposto dell’assegnazione di fondi specifici;- la riallocazione dei posti letto doveva pertanto necessariamenteintendersi accompagnata dalla riallocazione del tetto di spesariferito alla Casa di cura Venosa;Numero registro generale 25628/2024Numero sezionale 601/2026Numero di raccolta generale 9766/2026Data pubblicazione 16/04/2026- il verbale di aggiudicazione non poteva perciò che ritenersivincolante per entrambe le parti e non solo per l’aggiudicatariache aveva assorbito le unità lavorative della Casa di [OSCURATO:PERSONA];- lo stesso verbale, infatti, corrispondente al bando e contenentetutti gli elementi necessari alla validità negoziale, teneva luogoanche normativamente del contratto, non essendovi alcunaprescrizione impositiva di una documentale unicità di sintesiovvero di un’ulteriore scrittura annuale, fermo il poteredell’amministrazione di recedere dal contratto di durata cosìperfezionato;- le prestazioni, infine, pacificamente effettuate, erano risultate,anche ai controlli informatici, tutte correttamente fatturateovvero oggetto di richiesta di rimborsi esattamente determinati.3. Il primo motivo è inammissibile.In primo luogo, la censura è inammissibile in quanto ometted’indicare la norma del procedimento che sarebbe stata violata, ecomunque, se s’intenda, dato l’uso dell’espressione “nullità dellasentenza”, evocare un’invalidità intrinseca di essa ovvero comenormativamente conformata.Ove poi, con opera di supplenza espressione della funzione di questaCorte, si ricercasse tale norma, essa – tenuto conto che in sostanzadovrebbe individuarsi nel ricorso per decreto ingiuntivo, salvo ipotizzabiliemende – sarebbe l’art. 125 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 638 cod.proc. civ.Senonché, il motivo, pur finalmente apprezzato in tal senso, risultanella sua illustrazione del tutto assertorio, giacché omette di spiegarecome e perché il tenore del ricorso ovvero della formulazione idonea etempestiva della conclusiva pretesa, con le sue espressioni, dovrebbeevidenziare che, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, ladomanda stessa non era stata articolata quale richiesta condannatoria inNumero registro generale 25628/2024Numero sezionale 601/2026Numero di raccolta generale 9766/2026Data pubblicazione 16/04/2026aggiunta e, quindi, indipendentemente dal tetto di spesa riferibile alcontratto stipulato nel 2012.Il ricorso (pag. 6) fa un riferimento al fatto (processuale) che «incorso di causa» - non è dato sapere esattamente quando – la ricorrenteaveva dedotto che le somme sarebbero state dovute tanto se rientrantinel budget accettato con il contratto del 2012 allegato, tanto se oggetto didistinto e autonomo contratto. Ma ci si astiene altresì, del tutto, dallospiegare compiutamente il tenore di tale pretesa allegazione, sicché inquesta sede, supplendo ad un onere della ricorrente, dovrebbe esserequesta Corte a ricercare ciò che, in tesi, giustificherebbe l’assunto.Peraltro, procedendo alla lettura del riferito ricorso monitorio, vi si coglieun anodino riferimento ad una debenza «a titolo di differenza delcorrispettivo delle prestazioni inerenti all’anno 2012», che non evoca ilcontratto del 2012. E, peraltro, di seguito le ulteriori allegazionidescrivono la fattispecie costitutiva del credito sempre non indicando ilcontratto, bensì genericamente la vicenda oggetto di lite riguardoall’assorbimento dei posti letto.Posta tale inammissibilità, la censura di violazione dell’art. 2697 cod.civ. si palesa insussistente in quanto dipendente da quella ex art. 360, n.4, cod. proc. civ.Sicché, l’esegesi del “fatto processuale”, cioè della domanda fattadalla Corte salernitana, come sottolineato anche in memoria dal SostitutoProcuratore Generale, appare corretta.In altri termini la Corte territoriale, interpretando la domandadell’originaria istante per ingiunzione, in modo del resto corrispondente aquanto la stessa ha allegato anche nel ricorso in scrutinio in questa sede,ha osservato che era preteso il pagamento di prestazioni ritenute iscrittein un regime normativo e finanziario diverso da quello originariamenteproprio, perché traslato da quello relativo alla Casa di cura della quale, aNumero registro generale 25628/2024Numero sezionale 601/2026Numero di raccolta generale 9766/2026Data pubblicazione 16/04/2026séguito del bando e successiva aggiudicazione, la ricorrente avevaassorbito il volume di prestazioni e occupazionale.In questo senso correttamente il Collegio di seconde cure ha parlatodi domanda di remunerazione in aggiunta e indipendente dal tetto riferito,infatti, ad altro e distinto contratto, che non a caso la stessa odiernaricorrente sostiene essersi perfezionato.Ne derivava che l’ASL non doveva provare alcun superamento deltetto relativo al contratto del 2012, da cui la controparte aveva dichiaratodi voler prescindere (superamento che, altrimenti, l’azienda avrebbedovuto in effetti dimostrare quale fatto impeditivo della pretesa creditoriadella struttura accreditata, con onere gravante sul debitore: v. di recenteCass., 14/11/2024, n. 29474).3.1. Non vi è stato pertanto alcun errore di fatto processuale e lacensura, per altro verso, finisce col non misurarsi compiutamente con laragione decisoria.4. Il secondo motivo è infondato.Va innanzi tutto chiarito che l’invocato art. 16, comma 4, r.d. n.2440 del 1923, non è applicabile, negli assunti termini generali, allafattispecie poiché superato, sul punto, dal regime dettato dal Codice deicontratti pubblici.Questa Corte, in tema di appalti pubblici, ha osservato che, nelregime anteriore al d.lgs. n. 163 del 2006 – quando ancora rationetemporis applicabile – in ambito di contratti stipulati dalla p.a. con ilsistema della “asta pubblica o licitazione privata”, così definite con laterminologia del tempo, il processo verbale di aggiudicazione definitivaequivale per ogni effetto legale al contratto, con forza immediatamentevincolante anche per l'amministrazione, da un lato perché l’art. 16 del r.d.n. 2440 del 1923 non è stato abrogato dalla legge n. 109 del 1994,rispetto alla quale non presenta profili di incompatibilità, d’altro latoperché il d.P.R. n. 554 del 1999, recante il regolamento di attuazione dellaNumero registro generale 25628/2024Numero sezionale 601/2026Numero di raccolta generale 9766/2026Data pubblicazione 16/04/2026citata legge n. 109 del 1994, non possiede efficacia precettiva derogatoriadel menzionato art. 16 (Cass., 06/04/2023, n. 9499, che in motivazionerichiama Cass., Sez. U., 03/07/2015, n. 14555; la giurisprudenza si èconsolidata in tal senso, come esemplificato da Cass., 11/08/2025, n.23059 che, a pag. 6 della motivazione, a sua volta menziona Cass.,12/12/2017, n. 29798, secondo la quale l’art. 16, comma 4, r.d. n. 2440del 1923, non detta comunque una norma imperativa, restando nellafacoltà discrezionale della p.a. rinviare a un momento successivol’instaurazione del vincolo negoziale).Il regime di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 – ratione temporis rilevantenell’analisi normativa, poiché il verbale di aggiudicazione di cui all’odiernogiudizio è del 2011 – ha escluso, invece, che con l’aggiudicazione possaritenersi concluso il contratto tra l’amministrazione pubblica e il privato (v.art. 11, commi 7-9).La configurazione normativa è stata confermata anche dall’art. 32,commi 6-8, d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici del 2016) edagli artt. 17, comma 6, e 18, d.lgs. n. 36 del 2023 (Codice dei contrattipubblici del 2023).Di qui anche l’analisi della giurisprudenza amministrativa sui distintimomenti dell’aggiudicazione, ovvero della selezione del contraente, e dellasuccessiva stipulazione del correlato contratto (v., ad esempio, Cons. diStato, 22/02/2024, n. 1774).Posto questo generale quadro normativo, in risposta al tenore dellacensura in scrutinio, si osserva che il meccanismo di accreditamento e diindividuazione del volume di prestazioni che le strutture privateaccreditate, presenti nell’ambito territoriale dell’azienda sanitaria locale,s’impegnano ad assicurare, nonché di assegnazione del relativo budget, èsoggetto a regole specifiche (cfr., sulla differenza sistematica tra rapportidi accreditamento sanitario in parola, cui si annettono gli accordicontrattuali, e disciplina generale puramente contrattualistica a matriceNumero registro generale 25628/2024Numero sezionale 601/2026Numero di raccolta generale 9766/2026Data pubblicazione 16/04/2026concorrenziale propria del codice dei contratti pubblici, già Cons. di Stato,19/03/2018, n. 1739).L’art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 prevede, al comma 2,che «la regione e le unità sanitarie locali…stipulano contratti con quelleprivate [ovvero le strutture private]…che indicano: a) gli obiettivi di salutee i programmi di integrazione dei servizi; b) il volume massimo diprestazioni che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesimaunità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia eper modalità di assistenza…; c) i requisiti del servizio da rendere, conparticolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica edorganizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale; d) il corrispettivopreventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultantedalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extratariffariadelle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base deirisultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo leindicazioni regionali…; … e-bis) la modalità con cui viene comunquegarantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato aivolumi di prestazioni, concordato …».Il comma 2-quinquies dello stesso articolo prevede che «in caso dimancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamentoistituzionale di cui all’art. 8-quater delle strutture e dei professionistieroganti prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale interessati èsospeso».La norma – in coerenza con il quadro normativo generale sopradelineato – dev’esser letta come riferita a un contratto individuato nellasua specificità funzionale e autonomia strutturale, come tale distintodall’aggiudicazione.Non potrebbe cioè leggersi (né arriva a farlo esplicitamente lacensura in esame), antinomicamente e astoricamente, il riferimento agli“accordi contrattuali” fatto dalla disciplina speciale (l’art. 8-quinquiesNumero registro generale 25628/2024Numero sezionale 601/2026Numero di raccolta generale 9766/2026Data pubblicazione 16/04/2026sopra riferito è stato introdotto dalla riforma di cui al d.lgs. n. 229 del1999, art. 8, comma 4), come fattore di persistenza, sul punto espansiva,di assetti normativi generali anteriori a quelli sia pure altrimenti innestatidal codice dei contratti pubblici (e infatti, per una logica e significativa,seppure incidentale, sottolineatura della valenza fondante dell’apposita«stipula dei relativi», e quindi individualmente e strutturalmenteautonomi, «accordi contrattuali» in parola, v. già Cons. di Stato,05/12/2008, n. 6015, pag. 7).Nel medesimo perimetro ricostruttivo, pertanto, vanno collocate lerecenti statuizioni con cui questa Corte (ordinanza 22/06/2025 n. 16686,resa proprio in un giudizio tra le stesse parti) ha ribadito che «il dirittodell’erogatore privato alla percezione dei corrispettivi per le prestazionirese non dipende soltanto dall’esistenza di un contratto, concluso ai sensidell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, ma anche dallasussistenza di un provvedimento di autorizzazione all’esercizio delleistituzionale (art. 8-quater): provvedimenti che, pur ponendosi all’esternodel contratto (in quanto oggetto di separati atti della p.a.), sonoqualificabili come elementi costitutivi (“regola delle tre A”) del diritto allapercezione dei corrispettivi, la cui fonte, piuttosto che nell’accordonegoziale, è, dunque [,in questo senso], rinvenibile nella stessa legge (sulche…[v.] anche Cass, Sezione I, 17 giugno 2025, n. 16240, emessaall’esito della medesima odierna adunanza camerale)».Non può dunque considerarsi pertinente il richiamo fatto dalla difesaricorrente a Cass., Sez. U., 25/03/2022, n. 9775, secondo cui per la validastipulazione dei contratti della p.a., il requisito della forma scritta adsubstantiam non richiede necessariamente la redazione di un unicodocumento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché (già) l'art. 17,r.d. n. 2440 del 1923, contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolocontrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte,Numero registro generale 25628/2024Numero sezionale 601/2026Numero di raccolta generale 9766/2026Data pubblicazione 16/04/2026manifestate separatamente, che per l’amministrazione possono assumereanche la forma dell’atto amministrativo.L’arresto ha ritenuto idoneo modello di formazione del vincolocontrattuale quello in cui l’istanza del privato, tesa ad ottenere unprovvedimento amministrativo, incorporava la disciplina del rapportonegoziale paritario ad esso accessivo, atteggiandosi così a una taleproposta, accettata dall’amministrazione mediante il rilascio del medesimoprovvedimento richiesto.La fattispecie, diversa, era quella complessa e peculiare dellaconcessione-contratto in cui convergono un negozio unilaterale eautoritativo della p.a., per effetto del quale il privato può divenire titolaredi prerogative pubbliche, e una convenzione attuativa, che disciplina lemodalità di svolgimento del rapporto tra l’ente concedente e il privatoconcessionario e dalla quale derivano obblighi e diritti reciproci.Le Sezioni Unite in questo quadro hanno evidenziato come già il r.d.n. 2440 del 1923 ha contemplato un simile schema formativo delconclusivo nesso negoziale bilaterale prevedendo le ulteriori ipotesi di unrogito apposto in calce al c.d. “capitolato”, nonché di un “atto separato diobbligazione sottoscritto da chi presenta l’offerta”, «rispetto alle quali lavalida formazione del vincolo contrattuale si viene a determinare anche inbase alla dichiarazione scritta del privato, manifestata separatamente eunilateralmente, di adesione alla volontà, precedentemente manifestataanche nelle forme di un atto amministrativo, dall’amministrazione. Ed èevidente che nel caso dell’“atto separato di obbligazione sottoscritto da chipresenta l’offerta”, la dichiarazione scritta del privato si atteggia non solocome separata dalla volontà negoziale della controparte, ma anche nonconsacrata su di un unico documento sottoscritto da entrambi icontraenti» (pag. 27 dell’arresto delle Sezioni Unite).La suddetta ricostruzione, all’evidenza, non ha incidenza su quellaprima effettuata in ordine alla disciplina degli accordi contrattuali previstiNumero registro generale 25628/2024Numero sezionale 601/2026Numero di raccolta generale 9766/2026Data pubblicazione 16/04/2026dalla legislazione in materia di strutture sanitarie in presupposto regimeconcessorio di accreditamento, parte qua convergente, quest’ultima, conquella dei rapporti generali tra aggiudicazione e contratto, distinti peroggetto e funzione, in cui deve ritenersi come visto richiesta la stipula delsuccessivo e distinto accordo contrattuale, anche al fine di assicurare, inquella dinamica settoriale, la rigorosa e controllabile certezza dei rapportinegoziali implicanti rilevanti flussi di spesa pubblica (cfr., sul punto,sull’ulteriore sottolineatura, al riguardo, della necessità di “specificicontratti”, Cass., 16/09/2025, n. 25320, pagg. 9-10).Coerentemente, in quest’ultimo ambiente normativo, è stato quindiconclusivamente affermato che, nel caso, la pubblica amministrazione, nelvisto quadro concessorio di accreditamento, può stipulare il contratto dicui all’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, con effetti retroattivi,anche nell’anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni,trattandosi di contratti “imposti” dalla legge, disciplinati dal peculiaremodulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da normeimperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenereconto che la determinazione dei tetti di spesa annuali, attraverso apposititavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorieinteressate, può sopraggiungere, in modo del tutto fisiologico, anche oltrel’anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli (Cass., 17/06/2025, n.16221, pag. 28, che menziona Cons. di Stato, 04/06/2024, n. 5010, Cons.di Stato, 22/01/2016, n. 207, Cons. di Stato, 16/01/2013, n. 248).In questa chiave di lettura la sottoscrizione del contratto diventa unrequisito di completamento della fattispecie a formazione progressivaspecificatamente prevista dal legislatore al fine di porre a caricodell’erario, con modalità rigorosamente suscettibili di controllo ad operadell’autorità tutoria, il corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate deicentri accreditati (Cass., n. 16221 del 2021, cit., pag. 28).Numero registro generale 25628/2024Numero sezionale 601/2026Numero di raccolta generale 9766/2026Data pubblicazione 16/04/2026Ciò esclude si possa far leva su pretesi e diversi atti diriconoscimento, ratifiche o convalide successive ovvero ancora condottecomplessivamente concludenti (v., da ultimo, Cass., n. 16221 del 2025,cit., pag. 8), ed esclude, in ogni caso, che l’ASL dovesse provarel’espressa inclusione dei volumi di prestazioni assorbiti nell’originarioovvero supplementare tetto di spesa accordato rispetto al diverso (e inquesta chiave unico) contratto di riferimento stipulato con la parte privata.4.1. La censura per come formulata deve pertanto essere rigettata,poiché correttamente è stata affermata, quale presupposto necessario alfine di accogliere l’originaria pretesa avanzata, la necessità di un ulteriore,distinto e apposito contratto, invocato, come osservato dalla ProcuraGenerale, a base della domanda ma che avrebbe dovuto essere successivoall’aggiudicazione e, dunque, nel caso mancante, fermi, naturalmente, gliinnalzamenti dei tetti di spesa riferiti alla Casa di cura ricorrente, dacontrattualizzare, risultanti a séguito dell’assorbimento dei posti lettooggetto di giudizio, in coerenza con le decisioni del giudice amministrativodel cui passaggio in giudicato offre conto in memoria partecontroricorrente.Rispetto a tali giudicati la ragione di rigetto ricostruita in questasede ed individuata correttamente nell’esclusione del vincolo contrattuale,si colloca, pertanto, su piano diverso e assorbente, perché “a monte”.5. Spese secondo soccombenza con oneri riflessi essendo statodichiarato il patrocinio dell’avvocatura interna ASL (Cass., Sez. U.,06/02/2023, n. 3592). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento infavore della parte controricorrente delle spese processuali, che liquida in12.000,00 euro per compensi professionali, oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in 200,00 euro e aglioneri legali riflessi.Numero registro generale 25628/2024Numero sezionale 601/2026Numero di raccolta generale 9766/2026Data pubblicazione 16/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, laCorte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.[OSCURATO:PERSONA] PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]