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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 15121/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, quanto al primo motivo di ricorso con il quale si censura la ritenuta responsabilità per Truzzi e Guercilena in ordine al reato di cui all'art. 707 cod. pen., le doglianze dedotte nei ricorsi non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere critiche in punto di fatto; gli stessi motivi, tra l'altro, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della motivazione); considerato che, quanto alla ritenuta recidiva, i motivi dedotti da Truzzi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale adeguatamente dato conto delle ragioni alla base della aumentata capacità criminale del ricorrente; Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/02/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] fstanzo D EPOSiTATO IN C ELLERIA Yg • i ja i r7/20 /27

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, quanto al primo motivo di ricorso con il quale si censura la ritenuta responsabilità per Truzzi e Guercilena in ordine al reato di cui all'art. 707 cod. pen., le doglianze dedotte nei ricorsi non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere critiche in punto di fatto; gli stessi motivi, tra l'altro, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della motivazione); considerato che, quanto alla ritenuta recidiva, i motivi dedotti da Truzzi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale adeguatamente dato conto delle ragioni alla base della aumentata capacità criminale del ricorrente; Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] fstanzo D EPOSiTATO IN C ELLERIA Yg • i ja i r7/20 /27
Sentenza Cassazione n. 15121/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris