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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16887/2026

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lla Corte d’appello di Napoli,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 31/10/2025, la Corte d’appello di Napoli confermava la sentenzadel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] pena di mesi due di arresto ed euro 22.500,00 di ammenda in ordine ai reati di cui agliarticoli 44 d.P.R. 380/2001 e 181 d.lgs. 42/2004, fatti accertati in [OSCURATO:PERSONA] del Greco il[OSCURATO:DATA_NASCITA].2.

Avverso tale provvedimento ricorre il Vitiello per il tramite del difensore di fiducia.Preliminarmente, il ricorrente chiede a questa Corte di sollevare questione di legittimitàcostituzionale dell’articolo 44 d.P.R. 380/2001, il quale non chiarisce in cosa debbanoconsistere gli «interventi edilizi» penalmente sanzionati, né consente di effettuare unadistinzione immediata rispetto agli interventi che generano una responsabilitàamministrativa.2.1.

Il primo motivo è articolato in due distinte censure.2.1.1.

Con una prima doglianza, lamenta violazione di legge in relazione agli articoli 44d.P.R. 380/2001 e 25 cod. pen..Il ricorrente contesta in particolare che le opere di intonacatura e verniciatura potesseroconsiderarsi penalmente sanzionabili secondo la disposizione incriminatrice invocata.Erroneamente la sentenza impugnata ritiene che qualsiasi opera edilizia, anche diordinaria manutenzione, ove realizzata su un immobile abusivo, integri un nuovo edautonomo reato edilizio.In primo luogo, infatti, tali interventi costituiscono ordinaria manutenzione e nonpossono integrare un intervento edilizio sanzionabile ai sensi dell’articolo 44 T.U. edilizia.In secondo luogo, non si è considerato che tali interventi non hanno determinato alcundanno o pericolo all’ordinato assetto del territorio.2.1.2.

Con una seconda doglianza, lamenta violazione di legge in relazione agli articoli44 d.P.R. 380/2001 e 181 d. lgs. 42/2004.La sentenza non ha operato alcuna valutazione in ordine alla concreta offensività delleopere realizzate, limitandosi a un mero automatismo senza considerare autonomamente lamodificazione paesaggistica derivante dalla condotta del ricorrente.2.2.

Con un secondo motivo, lamenta violazione dell’articolo 47, comma 3, cod. pen.,per non avere, la sentenza impugnata, considerato l’errore sulla legge extrapenale cui èincorso il ricorrente, il quale ha ritenuto che le opere di tinteggiatura e intonacatura nonpotessero dare luogo ad un abuso edilizio ma costituissero interventi non soggetti apermesso di costruire.2.3.

Con il terzo motivo lamenta violazione degli articoli 131-bis e 133 cod. pen., avendola Corte di appello erroneamente ritenuto che la reiterazione del reato fosse incompatibilecon la causa di non punibilità, anche in considerazione del fatto che il precedente reato eraestinto per prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Preliminarmente, il Collegio ritiene manifestamente infondata la dedotta questione dilegittimità costituzionale.L’articolo 44, lettera b), d.P.R. 380/2001, sanziona la condotta di «esecuzione dei lavoriin totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordinedi sospensione», mentre la successiva lettera c) sanziona più gravemente gli «interventiedilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale,in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso»; la norma nonpresenta, dunque, alcun profilo di incertezza, posto che l’articolo 10 del decreto indica inmodo chiaro quali siano gli interventi soggetti a permesso.Va tuttavia evidenziato, in riferimento al caso in parola, che, secondo la sedimentatagiurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, Sez. 3, n. 9558 del 18/12/2024, dep. 2025, A.,non massimata), «in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventiulteriori, pur se riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzionestraordinaria, della ristrutturazione o della costruzione di opere costituenti pertinenzeurbanistiche, ripetono le caratteristiche d'illiceità dell'opera abusiva cui inerisconostrutturalmente, giacché nemmeno la presentazione della domanda di condono (nel caso dispecie presentata dopo la realizzazione degli abusi) autorizza l'interessato a completare adlibitum e men che mai a trasformare o ampliare i manufatti oggetto di siffatta richiesta, stantela permanenza dell'illecito fino alla sanatoria (Cons.

Stato, Sez.

VI, 20/12/2022, n. 11110;Cons.

Stato, Sez.

VI, 13/11/2018, n. 6367)».

Si è anche affermato che, in tema di reati edilizi, la valutazione dell'opera, ai fini dellaindividuazione del regime abilitativo applicabile, deve riguardare il risultato dell'attivitàedificatoria nella sua unitarietà, non potendosi considerare separatamente i singolicomponenti (Sez. 3, n. 21192 del 04/04/2023, Orlando, Rv. 284626 – 01, fattispecie relativaall'edificazione, in area vincolata, di una parete adibita ad uso doccia e del solaio di unbagno esterno, manufatti per la cui realizzazione, complessivamente considerata, eranecessario il rilascio del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica) e ciòanche ai fini della individuazione del dies a quo per la decorrenza della prescrizione (Sez. 3,n. 30147 del 19/04/2017, Tomasulo, Rv. 270256 – 01).Si veda anche Sez. 3, n. 2833 del 13/06/2018, dep. 2019, Sabatini, Rv. 274819 – 01,secondo cui, in tema di reati edilizi, qualora per la consistenza complessiva dell'opera daedificare, sia necessario il permesso di costruire, gli interventi eseguiti in parziale difformitàdal titolo autorizzativo integrano il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 380del 2001, anche se riguardano porzioni dell'opera che, prese singolarmente, avrebberopotuto essere autorizzate con s.c.i.a., poiché l'intervento edilizio, incidendo sull'assetto delterritorio, deve essere valutato nel suo complesso e non può essere parcellizzatoartificiosamente in una moltitudine di «micro-interventi», al fine di seguire un regimeautorizzatorio (o, eventualmente, sanzionatorio) più favorevole.Pertanto, qualsiasi intervento effettuato (anche di semplice manutenzione ordinaria) suuna costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso,costituisce ripresa dell'attività criminosa originaria, integrante un nuovo reato edilizio; neconsegue che, allorché l'opera abusiva perisca in tutto o in parte o necessiti di attivitàmanutentive, il proprietario non acquista il diritto di ricostruirla o di ristrutturarla omanutenerla senza titolo abilitativo, giacché anche gli interventi di manutenzione ordinariapresuppongono che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente (Sez. 3,n. 38495 del 19/05/2016, Waly, Rv. 267582 - 01; Sez. 3, n. 40843 del 11/10/2005, Daniele,Rv. 232364 - 01; più recentemente, nello stesso senso, Sez. 3, n. 30673 del 24/06/2021,Saracino, Rv. 282162 - 01; Sez. 3, n. 48026 del 10/10/2019, Casola, Rv. 277349 - 01).Nessun deficit di tassatività è quindi imputabile alla norma invocata in quantol’assoggettabilità a sanzione penale di condotte di abusiva realizzazione di interventi dimanutenzione ordinaria che accedano a precedenti abusi non condonati discende dalla«unitarietà» dell’opera sotto il profilo urbanistico, circostanza confermata dal fatto chel'obbligo di demolizione, disposto con la sentenza di condanna, si configura come un doveredi restitutio in integrum dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto siail manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementarinonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originariacostruzione (Sez. 3, n. 6049 del 27/09/2016, dep, 2017, Molinari, Rv. 268831 - 01; Sez. 3, n.38947 del 09/07/2013, Amore, Rv. 256431 - 01; Sez. 3, n.21797 del 27/04/2011, Apuzzo,Rv. 250389 - 01; Sez. 3, n. 2872 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2009, Corimbi, Rv. 242163 - 01; Sez.3, n. 10248 del 18/01/2001, Vitrani, Rv. 218961 - 01; Sez. 3, n. 33648 del 08/07/2022, n.m.;Sez. 3, n. 41180 del 20/10/2021, n.m.; Sez. 3, n. 30298 del 02/07/2021, n.m.; Sez. 3, n.19112 del 10/06/2020, n.m.).La questione di legittimità costituzionale è quindi manifestamente infondata.3.

Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è inammissibile in riferimento a entrambele censure sviluppate.3.1.

Quanto al primo profilo di doglianza, le considerazioni svolte al paragrafo cheprecede non possono che indurre il Collegio a concludere per l’inammissibilità della stessa.Va infatti evidenziato che i lavori di tinteggiatura e intonacatura (ossia di opera dimanutenzione ordinaria) non sono, nel caso in esame, contestati ex se, ma in quantoprosecuzione di lavori abusivi precedentemente realizzati e oggetto di procedura di condonoconclusasi con il rigetto della relativa istanza.A pag. 3 della sentenza di primo grado si evidenzia infatti che in data 8 febbraio 2022l’istanza di condono per i lavori di ampliamento volumetrico abusivo della stessa porzione diimmobile oggetto dei lavori oggi contestati era stata rigettata e che il rigetto era statonotificato in data 16 febbraio 2022, ossia pochi giorni prima dell’accertamento del nuovoreato e del sequestro dell’immobile, mentre a pag. 4 si precisa che nel dicembre 2017 iltecnico comunale, recatosi sul posto, aveva notato che lo stato di fatto dell’immobile noncorrispondeva ai grafici del condono, circostanza che ha determinato il rigetto.3.2.

Quanto al secondo profilo, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere(ex multis, Sez.3, n. 12936 del 10/03/2022, Barone, non massimata; Sez. 3, n. 4567 del10/10/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273067; Sez. 3, n. 11048 del 18/2/2015, Murgia,Rv. 263289; Sez. 3, n. 6299 del 15/1/2013, Sirrieon, Rv. 254493; Sez. 3, n. 28227 del08/06/2011, Verona, Rv. 250971; Sez. 3, n. 2903 del 20/10/2009, dep. 2010, Soverini, Rv.245908) che il reato contemplato dall'articolo 181 d. lgs. n. 42 del 2004 è un «reato formale edi pericolo» che si perfeziona, indipendentemente dal danno arrecato al paesaggio, con lasemplice esecuzione di interventi non autorizzati idonei ad incidere negativamentesull'originario assetto dei luoghi sottoposti a protezione, ferma restando la necessità divalutazione unitaria dell’intervento con i precedenti abusi, come visto nei paragrafi cheprecedono.4.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, dall’incontestato riepilogo deimotivi di appello (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove nonconforme ai motivi di appello vedi, ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.;Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro,n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066), detto vizio della sentenza di primo grado non era statodedotto, con conseguente inammissibilità della doglianza.In ogni caso, all’imputato era stato notificato il provvedimento di rigetto della domandadi condono pochi giorni prima del sequestro odierno, per cui nessuna buona fede potrebbevantare, essendo pienamente a conoscenza della abusività delle opere.5.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.5.1.

Non vi è dubbio circa la teorica applicabilità anche ai reati edilizi della causa di nonpunibilità di cui all’articolo 131-bis cod. pen., in quanto essa prevede (Corte cost., sent. n.120 del 2019) «una generale causa di esclusione della punibilità che si raccorda conl’altrettanto generale presupposto dell’offensività della condotta, requisito indispensabile perla sanzionabilità penale di qualsiasi condotta in violazione di legge», che persegue (Sez.

U.,n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 – 01) finalità strettamente connesse ai principidi proporzione e di extrema ratio della risposta punitiva, con la realizzazione di effetti positivianche sul piano deflattivo, attraverso la responsabilizzazione del giudice nella sua attività divalutazione in concreto della fattispecie sottoposta alla sua cognizione» ed il cui scopoprimario (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591), è «quello di espungere dalcircuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure lanecessità di impegnare i complessi meccanismi del processo» (la relazione illustrativa del d.lgs. 28/2015 parla di «irrilevanza» del fatto).Tale disposizione attraversa orizzontalmente tutta l’area del diritto penale sostanziale.Sul punto, Sez.

U., n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499, hanno stabilito che «l’istitutodella non punibilità per particolare tenuità dell’offesa non connette alla mera individuazionedel bene giuridico protetto alcun rilievo ai fini del giudizio sull’utilità e necessità della pena.

Alcontrario, il legislatore ha affidato la selezione delle fattispecie alle quali è applicabile quellacausa di non punibilità alla considerazione della gravità del reato, desunta dalla penaedittale, e della non abitualità del comportamento; mentre nessuno degli altri indicatori idoneiad escludere la particolare tenuità dell’offesa elencati al secondo comma dello stesso art.131-bis ha diretto e generale riguardo al tipo di bene giuridico protetto».Questa Corte ha, anche recentemente, ribadito (Sez. 3, n. 13834 del 13/03/2024,Meriano, non massimata; Sez. 3, n. 24396 del 20/01/2022, Cecco, non massimata) che, nelcaso di reati urbanistici o paesaggistici, i parametri di valutazione ai fini della applicabilitàdell’art. 131-bis cod. pen. sono costituti: a) dalla consistenza dell’intervento abusivo(tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive); b) dalla destinazione dell’immobile; c)dall’incidenza sul carico urbanistico; d) dall’eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici econseguente impossibilità di sanatoria; e) dall’eventuale collegamento dell’opera abusivacon interventi preesistenti; f) dalla totale assenza di titolo abilitativo o dal grado di difformitàdallo stesso; g) dal rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall’amministrazionecompetente e dalle modalità di esecuzione dell’intervento (ex multis, Cass. Pen.

III n. 19111del 10/03/2016, n. 47039 del 08/10/2015).Recentemente, dopo le modifiche introdotte all’articolo in parola ad opera della c.d.“[OSCURATO:PERSONA]” (d.lgs. 150/2022), questa Corte ha ritenuto (Sez. 4, n. 38909 del22/06/2023, Rapisarda, n.m.) che possano costituire indici di particolare tenuità del fatto siala «modestia intrinseca dell'intervento edilizio», sia la condotta susseguente al reato, quale,nel caso di specie, l'istanza di regolarizzazione del titolo edilizio.A tal fine, dopo la citata novella, può costituire oggetto di valutazione, quale condottapost-factum rilevante, anche la demolizione - o comunque rimozione - dell’abuso (Sez. 3, n.4123 del 11/07/2017, dep. 2018, Zoccarato, Rv. 272039 - 01), purché, tuttavia effettuataspontaneamente ed immediatamente dopo la contestazione, e non solo a seguito, ed inottemperanza, all’ordinanza di demolizione adottata dal Comune (Sez. 3, n. 13263 del10/02/2021, Volpi, n.m.).Per contro, la Corte (Sez. 3, n. 16979 del 24/03/2022, Ipito, n.m.) ha evidenziato larilevanza, quale indice sintomatico della non particolare tenuità del fatto, della «contestualeviolazione di più disposizioni quale conseguenza dell'intervento abusivo, come nel caso incui siano violate, mediante la realizzazione dell'opera, anche altre disposizioni finalizzate allatutela di interessi diversi (si pensi alle norme in materia di costruzioni in zone sismiche, diopere in cemento armato, di tutela del paesaggio e dell'ambiente, a quelle relative allafruizione delle aree demaniali)».5.2.

Nel caso in esame, a pagina 4, la sentenza impugnata ritiene non configurabile laparticolare tenuità del fatto in relazione ad entrambi i c.d.

«indici requisiti» previstidall’articolo 131-bis cod. pen.Per un verso, infatti, evidenzia come i precedenti abusi, sia pur prescritti, debbanoessere considerati unitariamente ai presenti, in ragione dell’unitarietà dell’intervento ediliziocomplessivamente considerato.Per altro verso, che la reiterazione degli abusi non è compatibile con l’occasionalitàrichiesta dalla norma.Non irragionevolmente la sentenza impugnata ha ritenuto che la realizzazione delleopere in parola, in zona sottoposta a vicolo paesaggistico e in continuità con un precedenteabuso, sia certamente sintomatica della non particolare tenuità del fatto (senza considerareche la presenza del vincolo, secondo quanto costantemente affermato - cfr., ex multis, Sez.3, n. 3258 del 25/01/2023, Procaccini, non mass. - impedisce la sanatoria per "doppiaconformità" ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001).6.

Il ricorso, in conclusione, non può che essere dichiarato inammissibile.Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento, nonchè, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000,n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementiper ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità», l’onere del versamento della somma, infavore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d’appello di Napoli,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 31/10/2025, la Corte d’appello di Napoli confermava la sentenzadel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] pena di mesi due di arresto ed euro 22.500,00 di ammenda in ordine ai reati di cui agliarticoli 44 d.P.R. 380/2001 e 181 d.lgs. 42/2004, fatti accertati in [OSCURATO:PERSONA] del Greco il[OSCURATO:DATA_NASCITA].2. Avverso tale provvedimento ricorre il Vitiello per il tramite del difensore di fiducia.Preliminarmente, il ricorrente chiede a questa Corte di sollevare questione di legittimitàcostituzionale dell’articolo 44 d.P.R. 380/2001, il quale non chiarisce in cosa debbanoconsistere gli «interventi edilizi» penalmente sanzionati, né consente di effettuare unadistinzione immediata rispetto agli interventi che generano una responsabilitàamministrativa.2.1. Il primo motivo è articolato in due distinte censure.2.1.1. Con una prima doglianza, lamenta violazione di legge in relazione agli articoli 44d.P.R. 380/2001 e 25 cod. pen..Il ricorrente contesta in particolare che le opere di intonacatura e verniciatura potesseroconsiderarsi penalmente sanzionabili secondo la disposizione incriminatrice invocata.Erroneamente la sentenza impugnata ritiene che qualsiasi opera edilizia, anche diordinaria manutenzione, ove realizzata su un immobile abusivo, integri un nuovo edautonomo reato edilizio.In primo luogo, infatti, tali interventi costituiscono ordinaria manutenzione e nonpossono integrare un intervento edilizio sanzionabile ai sensi dell’articolo 44 T.U. edilizia.In secondo luogo, non si è considerato che tali interventi non hanno determinato alcundanno o pericolo all’ordinato assetto del territorio.2.1.2. Con una seconda doglianza, lamenta violazione di legge in relazione agli articoli44 d.P.R. 380/2001 e 181 d. lgs. 42/2004.La sentenza non ha operato alcuna valutazione in ordine alla concreta offensività delleopere realizzate, limitandosi a un mero automatismo senza considerare autonomamente lamodificazione paesaggistica derivante dalla condotta del ricorrente.2.2. Con un secondo motivo, lamenta violazione dell’articolo 47, comma 3, cod. pen.,per non avere, la sentenza impugnata, considerato l’errore sulla legge extrapenale cui èincorso il ricorrente, il quale ha ritenuto che le opere di tinteggiatura e intonacatura nonpotessero dare luogo ad un abuso edilizio ma costituissero interventi non soggetti apermesso di costruire.2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione degli articoli 131-bis e 133 cod. pen., avendola Corte di appello erroneamente ritenuto che la reiterazione del reato fosse incompatibilecon la causa di non punibilità, anche in considerazione del fatto che il precedente reato eraestinto per prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Preliminarmente, il Collegio ritiene manifestamente infondata la dedotta questione dilegittimità costituzionale.L’articolo 44, lettera b), d.P.R. 380/2001, sanziona la condotta di «esecuzione dei lavoriin totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordinedi sospensione», mentre la successiva lettera c) sanziona più gravemente gli «interventiedilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale,in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso»; la norma nonpresenta, dunque, alcun profilo di incertezza, posto che l’articolo 10 del decreto indica inmodo chiaro quali siano gli interventi soggetti a permesso.Va tuttavia evidenziato, in riferimento al caso in parola, che, secondo la sedimentatagiurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, Sez. 3, n. 9558 del 18/12/2024, dep. 2025, A.,non massimata), «in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventiulteriori, pur se riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzionestraordinaria, della ristrutturazione o della costruzione di opere costituenti pertinenzeurbanistiche, ripetono le caratteristiche d'illiceità dell'opera abusiva cui inerisconostrutturalmente, giacché nemmeno la presentazione della domanda di condono (nel caso dispecie presentata dopo la realizzazione degli abusi) autorizza l'interessato a completare adlibitum e men che mai a trasformare o ampliare i manufatti oggetto di siffatta richiesta, stantela permanenza dell'illecito fino alla sanatoria (Cons. Stato, Sez. VI, 20/12/2022, n. 11110;Cons. Stato, Sez. VI, 13/11/2018, n. 6367)». Si è anche affermato che, in tema di reati edilizi, la valutazione dell'opera, ai fini dellaindividuazione del regime abilitativo applicabile, deve riguardare il risultato dell'attivitàedificatoria nella sua unitarietà, non potendosi considerare separatamente i singolicomponenti (Sez. 3, n. 21192 del 04/04/2023, Orlando, Rv. 284626 – 01, fattispecie relativaall'edificazione, in area vincolata, di una parete adibita ad uso doccia e del solaio di unbagno esterno, manufatti per la cui realizzazione, complessivamente considerata, eranecessario il rilascio del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica) e ciòanche ai fini della individuazione del dies a quo per la decorrenza della prescrizione (Sez. 3,n. 30147 del 19/04/2017, Tomasulo, Rv. 270256 – 01).Si veda anche Sez. 3, n. 2833 del 13/06/2018, dep. 2019, Sabatini, Rv. 274819 – 01,secondo cui, in tema di reati edilizi, qualora per la consistenza complessiva dell'opera daedificare, sia necessario il permesso di costruire, gli interventi eseguiti in parziale difformitàdal titolo autorizzativo integrano il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 380del 2001, anche se riguardano porzioni dell'opera che, prese singolarmente, avrebberopotuto essere autorizzate con s.c.i.a., poiché l'intervento edilizio, incidendo sull'assetto delterritorio, deve essere valutato nel suo complesso e non può essere parcellizzatoartificiosamente in una moltitudine di «micro-interventi», al fine di seguire un regimeautorizzatorio (o, eventualmente, sanzionatorio) più favorevole.Pertanto, qualsiasi intervento effettuato (anche di semplice manutenzione ordinaria) suuna costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso,costituisce ripresa dell'attività criminosa originaria, integrante un nuovo reato edilizio; neconsegue che, allorché l'opera abusiva perisca in tutto o in parte o necessiti di attivitàmanutentive, il proprietario non acquista il diritto di ricostruirla o di ristrutturarla omanutenerla senza titolo abilitativo, giacché anche gli interventi di manutenzione ordinariapresuppongono che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente (Sez. 3,n. 38495 del 19/05/2016, Waly, Rv. 267582 - 01; Sez. 3, n. 40843 del 11/10/2005, Daniele,Rv. 232364 - 01; più recentemente, nello stesso senso, Sez. 3, n. 30673 del 24/06/2021,Saracino, Rv. 282162 - 01; Sez. 3, n. 48026 del 10/10/2019, Casola, Rv. 277349 - 01).Nessun deficit di tassatività è quindi imputabile alla norma invocata in quantol’assoggettabilità a sanzione penale di condotte di abusiva realizzazione di interventi dimanutenzione ordinaria che accedano a precedenti abusi non condonati discende dalla«unitarietà» dell’opera sotto il profilo urbanistico, circostanza confermata dal fatto chel'obbligo di demolizione, disposto con la sentenza di condanna, si configura come un doveredi restitutio in integrum dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto siail manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementarinonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originariacostruzione (Sez. 3, n. 6049 del 27/09/2016, dep, 2017, Molinari, Rv. 268831 - 01; Sez. 3, n.38947 del 09/07/2013, Amore, Rv. 256431 - 01; Sez. 3, n.21797 del 27/04/2011, Apuzzo,Rv. 250389 - 01; Sez. 3, n. 2872 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2009, Corimbi, Rv. 242163 - 01; Sez.3, n. 10248 del 18/01/2001, Vitrani, Rv. 218961 - 01; Sez. 3, n. 33648 del 08/07/2022, n.m.;Sez. 3, n. 41180 del 20/10/2021, n.m.; Sez. 3, n. 30298 del 02/07/2021, n.m.; Sez. 3, n.19112 del 10/06/2020, n.m.).La questione di legittimità costituzionale è quindi manifestamente infondata.3. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è inammissibile in riferimento a entrambele censure sviluppate.3.1. Quanto al primo profilo di doglianza, le considerazioni svolte al paragrafo cheprecede non possono che indurre il Collegio a concludere per l’inammissibilità della stessa.Va infatti evidenziato che i lavori di tinteggiatura e intonacatura (ossia di opera dimanutenzione ordinaria) non sono, nel caso in esame, contestati ex se, ma in quantoprosecuzione di lavori abusivi precedentemente realizzati e oggetto di procedura di condonoconclusasi con il rigetto della relativa istanza.A pag. 3 della sentenza di primo grado si evidenzia infatti che in data 8 febbraio 2022l’istanza di condono per i lavori di ampliamento volumetrico abusivo della stessa porzione diimmobile oggetto dei lavori oggi contestati era stata rigettata e che il rigetto era statonotificato in data 16 febbraio 2022, ossia pochi giorni prima dell’accertamento del nuovoreato e del sequestro dell’immobile, mentre a pag. 4 si precisa che nel dicembre 2017 iltecnico comunale, recatosi sul posto, aveva notato che lo stato di fatto dell’immobile noncorrispondeva ai grafici del condono, circostanza che ha determinato il rigetto.3.2. Quanto al secondo profilo, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere(ex multis, Sez.3, n. 12936 del 10/03/2022, Barone, non massimata; Sez. 3, n. 4567 del10/10/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273067; Sez. 3, n. 11048 del 18/2/2015, Murgia,Rv. 263289; Sez. 3, n. 6299 del 15/1/2013, Sirrieon, Rv. 254493; Sez. 3, n. 28227 del08/06/2011, Verona, Rv. 250971; Sez. 3, n. 2903 del 20/10/2009, dep. 2010, Soverini, Rv.245908) che il reato contemplato dall'articolo 181 d. lgs. n. 42 del 2004 è un «reato formale edi pericolo» che si perfeziona, indipendentemente dal danno arrecato al paesaggio, con lasemplice esecuzione di interventi non autorizzati idonei ad incidere negativamentesull'originario assetto dei luoghi sottoposti a protezione, ferma restando la necessità divalutazione unitaria dell’intervento con i precedenti abusi, come visto nei paragrafi cheprecedono.4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, dall’incontestato riepilogo deimotivi di appello (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove nonconforme ai motivi di appello vedi, ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.;Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro,n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066), detto vizio della sentenza di primo grado non era statodedotto, con conseguente inammissibilità della doglianza.In ogni caso, all’imputato era stato notificato il provvedimento di rigetto della domandadi condono pochi giorni prima del sequestro odierno, per cui nessuna buona fede potrebbevantare, essendo pienamente a conoscenza della abusività delle opere.5. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.5.1. Non vi è dubbio circa la teorica applicabilità anche ai reati edilizi della causa di nonpunibilità di cui all’articolo 131-bis cod. pen., in quanto essa prevede (Corte cost., sent. n.120 del 2019) «una generale causa di esclusione della punibilità che si raccorda conl’altrettanto generale presupposto dell’offensività della condotta, requisito indispensabile perla sanzionabilità penale di qualsiasi condotta in violazione di legge», che persegue (Sez. U.,n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 – 01) finalità strettamente connesse ai principidi proporzione e di extrema ratio della risposta punitiva, con la realizzazione di effetti positivianche sul piano deflattivo, attraverso la responsabilizzazione del giudice nella sua attività divalutazione in concreto della fattispecie sottoposta alla sua cognizione» ed il cui scopoprimario (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591), è «quello di espungere dalcircuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure lanecessità di impegnare i complessi meccanismi del processo» (la relazione illustrativa del d.lgs. 28/2015 parla di «irrilevanza» del fatto).Tale disposizione attraversa orizzontalmente tutta l’area del diritto penale sostanziale.Sul punto, Sez. U., n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499, hanno stabilito che «l’istitutodella non punibilità per particolare tenuità dell’offesa non connette alla mera individuazionedel bene giuridico protetto alcun rilievo ai fini del giudizio sull’utilità e necessità della pena. Alcontrario, il legislatore ha affidato la selezione delle fattispecie alle quali è applicabile quellacausa di non punibilità alla considerazione della gravità del reato, desunta dalla penaedittale, e della non abitualità del comportamento; mentre nessuno degli altri indicatori idoneiad escludere la particolare tenuità dell’offesa elencati al secondo comma dello stesso art.131-bis ha diretto e generale riguardo al tipo di bene giuridico protetto».Questa Corte ha, anche recentemente, ribadito (Sez. 3, n. 13834 del 13/03/2024,Meriano, non massimata; Sez. 3, n. 24396 del 20/01/2022, Cecco, non massimata) che, nelcaso di reati urbanistici o paesaggistici, i parametri di valutazione ai fini della applicabilitàdell’art. 131-bis cod. pen. sono costituti: a) dalla consistenza dell’intervento abusivo(tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive); b) dalla destinazione dell’immobile; c)dall’incidenza sul carico urbanistico; d) dall’eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici econseguente impossibilità di sanatoria; e) dall’eventuale collegamento dell’opera abusivacon interventi preesistenti; f) dalla totale assenza di titolo abilitativo o dal grado di difformitàdallo stesso; g) dal rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall’amministrazionecompetente e dalle modalità di esecuzione dell’intervento (ex multis, Cass. Pen. III n. 19111del 10/03/2016, n. 47039 del 08/10/2015).Recentemente, dopo le modifiche introdotte all’articolo in parola ad opera della c.d.“[OSCURATO:PERSONA]” (d.lgs. 150/2022), questa Corte ha ritenuto (Sez. 4, n. 38909 del22/06/2023, Rapisarda, n.m.) che possano costituire indici di particolare tenuità del fatto siala «modestia intrinseca dell'intervento edilizio», sia la condotta susseguente al reato, quale,nel caso di specie, l'istanza di regolarizzazione del titolo edilizio.A tal fine, dopo la citata novella, può costituire oggetto di valutazione, quale condottapost-factum rilevante, anche la demolizione - o comunque rimozione - dell’abuso (Sez. 3, n.4123 del 11/07/2017, dep. 2018, Zoccarato, Rv. 272039 - 01), purché, tuttavia effettuataspontaneamente ed immediatamente dopo la contestazione, e non solo a seguito, ed inottemperanza, all’ordinanza di demolizione adottata dal Comune (Sez. 3, n. 13263 del10/02/2021, Volpi, n.m.).Per contro, la Corte (Sez. 3, n. 16979 del 24/03/2022, Ipito, n.m.) ha evidenziato larilevanza, quale indice sintomatico della non particolare tenuità del fatto, della «contestualeviolazione di più disposizioni quale conseguenza dell'intervento abusivo, come nel caso incui siano violate, mediante la realizzazione dell'opera, anche altre disposizioni finalizzate allatutela di interessi diversi (si pensi alle norme in materia di costruzioni in zone sismiche, diopere in cemento armato, di tutela del paesaggio e dell'ambiente, a quelle relative allafruizione delle aree demaniali)».5.2. Nel caso in esame, a pagina 4, la sentenza impugnata ritiene non configurabile laparticolare tenuità del fatto in relazione ad entrambi i c.d. «indici requisiti» previstidall’articolo 131-bis cod. pen.Per un verso, infatti, evidenzia come i precedenti abusi, sia pur prescritti, debbanoessere considerati unitariamente ai presenti, in ragione dell’unitarietà dell’intervento ediliziocomplessivamente considerato.Per altro verso, che la reiterazione degli abusi non è compatibile con l’occasionalitàrichiesta dalla norma.Non irragionevolmente la sentenza impugnata ha ritenuto che la realizzazione delleopere in parola, in zona sottoposta a vicolo paesaggistico e in continuità con un precedenteabuso, sia certamente sintomatica della non particolare tenuità del fatto (senza considerareche la presenza del vincolo, secondo quanto costantemente affermato - cfr., ex multis, Sez.3, n. 3258 del 25/01/2023, Procaccini, non mass. - impedisce la sanatoria per "doppiaconformità" ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001).6. Il ricorso, in conclusione, non può che essere dichiarato inammissibile.Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento, nonchè, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000,n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementiper ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità», l’onere del versamento della somma, infavore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16887/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris