Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022

Cassazione n. 42947/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con idonei argomenti dalla sentenza impugnata che ha correttamente chiarito come l'emersione della circostanza che l'imputato fosse proprietario ma non custode dell'auto sottoposta a sequestro conduce a una riqualificazione giuridica del fatto ex art. 314, comma terzo, cod. pen. che non modica l'elemento materiale della stessa né incide sull'elemento soggettivo del reato sicché non vi era necessità di restituire gli atti al Pubblico ministero ex art. 521 cod. proc. pen. ; ritenuto, per-tanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con idonei argomenti dalla sentenza impugnata che ha correttamente chiarito come l'emersione della circostanza che l'imputato fosse proprietario ma non custode dell'auto sottoposta a sequestro conduce a una riqualificazione giuridica del fatto ex art. 314, comma terzo, cod. pen. che non modica l'elemento materiale della stessa né incide sull'elemento soggettivo del reato sicché non vi era necessità di restituire gli atti al Pubblico ministero ex art. 521 cod. proc. pen. ; ritenuto, per-tanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente