CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2025
Cassazione n. 05484/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 737/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 36380/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, T.U. imm.; esaminato l’atto di impugnazione, correttamente riqualificato come ricorso; Ritenuto che quest’ultimo espone, in tema di negata particolare tenuità del fatto e di dosimetria della pena, censure assertive, reiterative e di puro fatto, che non possono trovare cittadinanza nel giudizio di legittimità; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5484/2025 Roma, lì, 10/02/2025 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]