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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 05302/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo è aspecifico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, lì dove precisa che l'imputato non solo non si è fermato all'alt, ma si è anche dato ad una pericolosa fuga, conclusasi a distanza di alcuni chilometri dal primo posto di blocco, ponendo in pericolo l'incolumità degli inseguitori; ritenuto che, in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle generiche, è immune da censure la motivazione lì dove richiama i plurimi precedenti, anche specifici, desumendo una personalità particolarmente incline a delinquere e utilizzando tali elementi per la determinazione del trattamento sanzionatorio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo è aspecifico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, lì dove precisa che l'imputato non solo non si è fermato all'alt, ma si è anche dato ad una pericolosa fuga, conclusasi a distanza di alcuni chilometri dal primo posto di blocco, ponendo in pericolo l'incolumità degli inseguitori; ritenuto che, in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle generiche, è immune da censure la motivazione lì dove richiama i plurimi precedenti, anche specifici, desumendo una personalità particolarmente incline a delinquere e utilizzando tali elementi per la determinazione del trattamento sanzionatorio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 05302/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris