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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 800/2019

ECLI:EU:C:2019:284
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62017CC0654

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 3 aprile 2019 ( 1 ) Causa C‑654/17 P [OSCURATO:PERSONA] AG e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] europea «Impugnazione – Aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento – Aiuto concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] destinato a un progetto della BMW a Lipsia relativo alla produzione di veicoli elettrici – Decisione che dichiara la misura di aiuto in parte incompatibile con il mercato interno – Proporzionalità dell’aiuto – Regolamento (CE) n. 800/2008 – Intervento dinanzi al Tribunale» Indice

I. Contesto normativo

II. Fatti

III. Procedimento dinanzi al Tribunale, ordinanza dell’11 maggio 2015 e sentenza impugnata

IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

V. Sull’impugnazione principale A. Sul primo motivo d’impugnazione, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE

1. Argomenti delle parti

2. Valutazione

a) Ricevibilità

b) Sul merito 1) Sulla prima parte del primo motivo 2) Sulla seconda parte del primo motivo 3) La terza parte del primo motivo 4) Sulla quarta parte del primo motivo B. Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 288 TFUE, degli articoli 3 e 13, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008, e del principio di non discriminazione

1. Argomenti delle parti

2. Valutazione

a) Ricevibilità

b) Sul merito 1) Sulla prima parte del secondo motivo

i) Introduzione ii) [OSCURATO:PERSONA] ha competenza esclusiva per valutare la compatibilità dell’aiuto, a prescindere dal suo importo iii) Gli aiuti che soddisfano le condizioni del regolamento n. 800/2008 non sono aiuti esistenti iv) La compatibilità può essere valutata alla luce del criterio di proporzionalità stabilito nella comunicazione del 2009

v) Conclusione 2) Sulla seconda parte del secondo motivo

VI. L’impugnazione incidentale A. Argomenti delle parti B. Valutazione

1. Ricevibilità del ricorso incidentale

a) Sulla ricevibilità dell’impugnazione incidentale proposta avverso l’ordinanza dell’11 maggio 2015

b) Sulla ricevibilità dell’impugnazione incidentale avverso la sentenza impugnata, nella parte in cui contiene una decisione di accoglimento dell’istanza di intervento

c) Ricevibilità dell’impugnazione incidentale avverso la sentenza impugnata, nella parte in cui essa prende in considerazione gli argomenti dedotti unicamente dal [OSCURATO:PERSONA]

d) Assenza di obbligo per la Corte di pronunciarsi d’ufficio sulla ricevibilità dell’intervento in primo grado

2. Sul merito

a) Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia

b) Sul secondo motivo, vertente su un errore di qualificazione dei fatti

c) Sul terzo motivo, relativo alla violazione delle norme che disciplinano l’onere della prova

VII. Sulle spese

VIII. Conclusione

1. Con la presente impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «BMW») chiede alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale ( 2 ) con cui quest’ultimo ha respinto il ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione C(2014) 4531 final della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’aiuto di Stato che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] intendeva concedere alla BMW per la costruzione a Lipsia ([OSCURATO:PERSONA]) di un nuovo sito per la produzione di due nuovi modelli di autoveicoli, il veicolo elettrico «i3» e il veicolo ibrido «i8» (in prosieguo: la «decisione controversa») ( 3 ).

2. Nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la disponibilità dell’aiuto di Stato abbia indotto la BMW a decidere di investire a Lipsia invece che in un altro sito che era stato preso in considerazione, segnatamente Monaco di Baviera ([OSCURATO:PERSONA]), dove, in base a documenti interni della società, il progetto sarebbe costato circa EUR 17 milioni in meno rispetto a Lipsia. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che l’aiuto, che era stato notificato per un importo di circa EUR 45 milioni, fosse compatibile con il mercato interno solo per la differenza tra i costi, per la BMW, dell’investimento a Lipsia e quelli dell’investimento a Monaco di Baviera, vale a dire per circa EUR 17 milioni.

L’importo dell’aiuto eccedente EUR 17 milioni è stato dichiarato incompatibile con il mercato interno.

3. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla BMW, diretto all’annullamento della decisione controversa nella parte in cui dichiarava incompatibile con il mercato interno l’importo dell’aiuto notificato eccedente EUR 17 milioni.

4. L’impugnazione proposta dinanzi alla Corte solleva, in particolare, la questione della proporzionalità dell’aiuto.

La presente causa pone altresì la questione della ricevibilità degli interventi dinanzi al Tribunale.

Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un’impugnazione incidentale con la quale chiede alla Corte, in primo luogo, di annullare l’ordinanza del Tribunale ( 4 ) con cui detto giudice ha accolto la domanda d’intervento presentata dal [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), dove è ubicata Lipsia, e, in secondo luogo, la sentenza impugnata nella parte in cui essa prende in considerazione gli argomenti presentati esclusivamente dall’interveniente e che, di conseguenza, contiene una decisione relativa alla ricevibilità dell’intervento.

I. Contesto normativo

5. L’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008 della [OSCURATO:PERSONA], del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (in prosieguo: il «regolamento n. 800/2008») ( 5 ) così recita: «Gli aiuti a finalità regionale agli investimenti concessi ai grandi progetti di investimenti devono essere notificati alla [OSCURATO:PERSONA] qualora l’importo totale degli aiuti provenienti da varie fonti superi il 75% dell’importo massimo di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con costi ammissibili ammontanti a 100 milioni di euro, applicando la soglia standard di aiuto vigente per le grandi imprese nella mappa nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata alla data in cui l’aiuto deve essere concesso».

6. L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008 prevede quanto segue: «I regimi di aiuti regionali agli investimenti e all’occupazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dal presente articolo. (…)».

II. Fatti

7. Il 30 novembre 2010 la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] l’intenzione di concedere un aiuto alla BMW sotto forma di premio fiscale all’investimento fino a un massimo di EUR 45257273 ( 6 ), a norma dell’Investitionszulagengesetz 2010 (legge sugli aiuti agli investimenti), del 7 dicembre 2008, e successive modifiche (in prosieguo: l’«IZG») ( 7 ), ai fini della costruzione a Lipsia di un sito di produzione per la fabbricazione del veicolo elettrico «i3» e del veicolo ibrido «i8».

8. Il 13 luglio 2011 la [OSCURATO:PERSONA] decideva di avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

9. Il 9 luglio 2014, la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione controversa, con la quale, come menzionato al precedente paragrafo 2, essa ha constatato che l’aiuto notificato era compatibile con il mercato interno solo fino a EUR 17 milioni, corrispondenti alla differenza tra i costi dell’investimento a Lipsia e i costi dell’investimento a Monaco di Baviera.

La quota dell’aiuto notificato eccedente EUR 17 milioni, ossia EUR 28257273, era incompatibile con il mercato interno.

III. Procedimento dinanzi al Tribunale, ordinanza dell’11 maggio 2015 e sentenza impugnata

10. Il 19 settembre 2014, la BMW ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa nella parte in cui dichiarava incompatibile con il mercato interno l’importo dell’aiuto eccedente EUR 17 milioni.

In subordine, la BMW chiedeva l’annullamento della decisione controversa nella parte in cui dichiarava incompatibile con il mercato interno la quota di aiuto eccedente l’importo di EUR 17 milioni ma inferiore alla quota esente dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008 (che, nel caso di specie, ammonta a EUR 22,5 milioni).

11. Il 16 gennaio 2015 il [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un’istanza d’intervento a sostegno della BMW.

Con ordinanza dell’11 maggio 2015, il Presidente della Quinta Sezione del Tribunale ha ammesso l’intervento del [OSCURATO:PERSONA].

Il Presidente della Quinta Sezione del Tribunale ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse un interesse alla soluzione della controversia sottoposta al Tribunale, ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in quanto, dichiarando l’aiuto compatibile con il mercato interno soltanto per un importo di EUR 17 milioni, la [OSCURATO:PERSONA] aveva negato al [OSCURATO:PERSONA] il beneficio delle conseguenze economiche derivanti dalla concessione dell’aiuto per l’importo notificato, sicché la decisione controversa aveva un impatto reale sull’economia di detto Stato.

12. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione controversa.

13. Il Tribunale ha respinto il primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

In primo luogo, il Tribunale ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva omesso di effettuare un esame diligente ed imparziale nell’ambito della procedura d’indagine preliminare e che poteva avviare la procedura d’indagine formale poiché non si poteva escludere la possibilità che le soglie previste al paragrafo 68 degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (in prosieguo: gli «Orientamenti») ( 8 ) fossero state superate.

In secondo luogo, il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato un esame diligente ed imparziale anche nel corso del procedimento d’indagine formale e che essa aveva potuto esaminare il rispetto dei criteri enunciati nella comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa ai criteri per una valutazione dettagliata degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (in prosieguo: la «comunicazione del 2009») ( 9 ), a prescindere dal superamento o meno delle soglie di cui sopra.

In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva commesso un errore manifesto nell’applicazione della comunicazione del 2009.

14. Il Tribunale ha respinto il secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente rilevato che, conformemente al paragrafo 22, punto 2, della comunicazione del 2009, l’aiuto ha avuto un effetto di incentivazione, poiché ha fornito alla BMW l’incentivo a collocare l’investimento a Lipsia invece che a Monaco.

In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore nel ritenere che la differenza tra i costi di investimento a Lipsia e i costi di investimento a Monaco di Baviera ammontava a EUR 17 milioni, e che l’aiuto era proporzionato solo fino a concorrenza di tale importo.

In terzo luogo, al fine di dichiarare che la quota di aiuti eccedente l’importo di EUR 17 milioni era incompatibile con il mercato interno, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta ad effettuare un’analisi economica e a dimostrare che quella quota di aiuti avrebbe avuto effetti negativi sulla concorrenza.

In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente concluso che la valutazione dei costi effettivi, fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo la notifica dell’aiuto, non poteva essere presa in considerazione.

15. Infine, il Tribunale ha respinto il terzo motivo, dedotto in subordine e vertente sul fatto che, nel dichiarare che l’aiuto era compatibile fino a EUR 17 milioni, e cioè fino a un importo inferiore a quello esentato dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008 (nel caso di specie, EUR 22,5 milioni), la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e il regolamento n. 800/2008.

Gli aiuti regionali che, come nel caso di specie, superavano la soglia di notifica individuale di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008 dovevano essere valutati non secondo il regolamento n. 800/2008, bensì alla luce dei criteri descritti nella comunicazione del 2009. [OSCURATO:PERSONA] non aveva ecceduto i propri poteri limitando l’importo dell’aiuto a un importo inferiore a quello esentato dall’obbligo di notifica, dal momento che gli aiuti esentati dall’obbligo di notifica godono di una mera presunzione di compatibilità con il mercato interno.

IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

16. Con la sua impugnazione, la BMW, sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA], chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – annullare la decisione controversa nella parte in cui essa dichiara incompatibile con il mercato interno la quota di aiuto di EUR 28257273, che è la parte dell’aiuto notificato eccedente EUR 17 milioni; – in subordine, annullare la decisione controversa nella parte in cui vieta e dichiara incompatibile con il mercato interno la quota dell’aiuto che non eccede l’importo esente dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008 nella misura in cui tale importo eccede EUR 17 milioni; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

17. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione in quanto irricevibile e, in ogni caso, infondata; – condannare la BMW alle spese.

18. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un’impugnazione incidentale, con la quale si chiede alla Corte di: – annullare l’ordinanza dell’11 maggio 2015; – annullare la decisione contenuta nella sentenza impugnata concernente la ricevibilità dell’intervento e la presa in considerazione degli argomenti esposti dal [OSCURATO:PERSONA] in aggiunta a quelli presentati dalla BMW; – pronunciarsi, in qualità di giudice di prima istanza, sulla domanda di intervento e respingere tale domanda in quanto infondata; – condannare la BMW alle spese.

19. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione incidentale; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese dell’impugnazione.

20. La BMW chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione incidentale; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

21. All’udienza svoltasi il 23 gennaio 2019 hanno presentato osservazioni orali la BMW, la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA].

V. Sull’impugnazione principale

22. La BMW deduce due motivi d’impugnazione.

In primo luogo, essa sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE nel concludere che la [OSCURATO:PERSONA] poteva limitare l’importo dell’aiuto a EUR 17 milioni senza effettuare un’analisi economica al fine di verificare se la parte dell’aiuto superiore a EUR 17 milioni comportasse una distorsione della concorrenza.

In secondo luogo, la BMW sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 288 TFUE, l’articolo 3 e l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008, e il principio di non discriminazione, nel concludere che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva commesso alcun errore limitando l’importo dell’aiuto a un importo inferiore a quello oggetto di esenzione dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008, ossia EUR 22,5 milioni.

A. Sul primo motivo d’impugnazione, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE

1. Argomenti delle parti

23. Con il suo primo motivo di impugnazione, la BMW sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE concludendo, ai punti da 145 a 149 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] poteva limitare gli aiuti a EUR 17 milioni, ossia all’importo corrispondente alla differenza tra i costi di investimento a Lipsia e i costi di investimento a Monaco di Baviera, senza verificare se la quota di aiuto eccedente EUR 17 milioni comportasse una distorsione della concorrenza.

24. Il primo motivo si suddivide in quattro parti.

25. Nell’ambito della prima parte del suo primo motivo, la BMW sostiene che non è possibile presumere che ogni importo di aiuto superiore a quello che, conformemente al paragrafo 33 della comunicazione del 2009, è stato giudicato proporzionato, vale a dire qualunque importo di aiuto eccedente la differenza in termini di costi, si traduca in una distorsione della concorrenza.

Infatti, l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE vieta unicamente gli aiuti che «alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva dichiarare incompatibile con il mercato interno l’importo dell’aiuto superiore alla differenza dei costi senza definire il mercato rilevante e senza valutare la posizione del beneficiario su tale mercato.

26. Con la seconda parte del suo primo motivo, la BMW sostiene che la constatazione del Tribunale, al punto 149 della sentenza impugnata, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a verificare se la quota di aiuti eccedente EUR 17 milioni falsasse concorrenza, è in contrasto con la giurisprudenza.

27. Nella terza parte del primo motivo, la BMW sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto censurare la [OSCURATO:PERSONA] per aver omesso di dissipare i dubbi circa l’esatta definizione del mercato rilevante e la posizione del beneficiario su tale mercato.

28. Nella quarta parte del suo primo motivo, la BMW deduce che, nel dichiarare che un aiuto per un importo di EUR 17 milioni era stato sufficiente a determinare la decisione di investire a Lipsia, il Tribunale ha snaturato i fatti.

Ciò è dovuto al fatto che detta decisione è stata adottata sulla base del presupposto che l’aiuto sarebbe stato concesso per un importo di quasi EUR 50 milioni.

29. [OSCURATO:PERSONA] ribatte che il primo motivo d’impugnazione è interamente irricevibile e in parte infondato.

30. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la prima parte del primo motivo di impugnazione è irricevibile in quanto costituisce un motivo nuovo.

Con la prima parte del suo primo motivo, la BMW deduce, dinanzi alla Corte, che, concludendo che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse tenuta a valutare gli effetti negativi sulla concorrenza, il Tribunale ha violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Tuttavia, dinanzi al Tribunale, la BMW ha dedotto la violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, e non del paragrafo 1 di tale disposizione.

31. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], anche la seconda parte del primo motivo è irricevibile.

O la ricorrente deduce una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il che costituisce un motivo nuovo e, in quanto tale, irricevibile, oppure deduce la violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE.

Tuttavia, in quest’ultimo caso, risulta dalla giurisprudenza citata dalla ricorrente che ciò che realmente conta è la qualificazione delle misure statali di cui trattasi come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il che, ancora una volta, è un motivo nuovo.

In ogni caso, la seconda parte del primo motivo è infondata in quanto, al fine di dichiarare incompatibile con il mercato interno la quota dell’aiuto eccedente EUR 17 milioni, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a valutare se tale importo avrebbe comportato una distorsione della concorrenza.

32. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la terza parte del primo motivo è irricevibile.

Nella misura in cui, ancora una volta, viene dedotta la violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, si tratta di un motivo nuovo.

Nella misura in cui viene dedotta la violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, non sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

In ogni caso, la terza parte del primo motivo di impugnazione è infondata.

33. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la quarta parte del primo motivo di impugnazione è irricevibile, in quanto la ricorrente non ha precisato quali punti della sentenza impugnata siano oggetto di contestazione.

In ogni caso, la quarta parte del secondo motivo è infondata, dal momento che, al punto 154 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che i documenti asseritamente comprovanti che la differenza tra i costi di investimento a Lipsia e i costi di investimento a Monaco di Baviera ammontavano a quasi EUR 50 milioni e non EUR 17 milioni, erano stati redatti dopo che era già stata adottata la decisione di investire a Lipsia e, di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva tenerne conto.

Inoltre, è allo Stato membro interessato che spetta fornire tutti gli elementi atti a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di verificare che siano soddisfatte le condizioni per la compatibilità.

34. La BMW risponde che il primo motivo di impugnazione è ricevibile.

35. [OSCURATO:PERSONA] concorda pienamente con le osservazioni presentate dalla BMW.

Esso sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE.

In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso un errore considerando tra i mercati del prodotto plausibili anche il livello più basso per il quale erano disponibili dati statistici, ossia il mercato dei veicoli elettrici, e omettendo di definire il mercato geografico rilevante.

Il Tribunale avrebbe erroneamente concluso che non fosse necessario affrontare la questione della definizione del mercato, poiché la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto avviare un procedimento d’indagine formale anche in assenza del superamento delle soglie stabilite al paragrafo 68 degli Orientamenti.

In secondo luogo, accertando che la [OSCURATO:PERSONA] poteva limitare la quota di aiuto alla differenza in termini di costi, il Tribunale avrebbe erroneamente assimilato le nozioni di effetto d’incentivazione e di proporzionalità dell’aiuto.

In terzo luogo, il Tribunale sarebbe incorso in errore dichiarando che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a verificare gli effetti negativi sulla concorrenza solo dopo aver stabilito che l’aiuto era necessario.

2. Valutazione

36. Nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato incompatibile con il mercato interno la quota di aiuto notificato eccedente la differenza tra i costi di investimento a Lipsia e i costi di investimento a Monaco di Baviera, ossia la quota di aiuto notificato eccedente EUR 17 milioni.

Con il suo primo motivo di impugnazione, la BMW sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE dichiarando che la [OSCURATO:PERSONA] poteva limitare l’importo dell’aiuto alla differenza dei costi senza effettuare un’analisi economica al fine di verificare se la quota dell’aiuto eccedente detta differenza in termini di costi comportasse una distorsione della concorrenza. a) Ricevibilità

37. In primo luogo, la censura della [OSCURATO:PERSONA] vertente sull’irricevibilità della prima, seconda e terza parte del primo motivo di impugnazione, in quanto esse riguarderebbero la violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e tale motivo non sarebbe stato sollevato in precedenza dinanzi al Tribunale, deve essere respinta.

È vero che nell’impugnazione si fa riferimento all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e che la violazione di detto paragrafo non è stata dedotta dinanzi al Tribunale.

Tuttavia nell’impugnazione si fa riferimento anche all’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, che è stato dedotto dinanzi al Tribunale.

È chiaro dagli argomenti presentati dalla BMW, riguardanti la valutazione della proporzionalità dell’aiuto, che il primo motivo di impugnazione verte sulla violazione del paragrafo 3, e non del paragrafo 1, dell’articolo 107 TFUE.

38. In secondo luogo, la censura della [OSCURATO:PERSONA] vertente sull’irricevibilità della terza parte del primo motivo d’impugnazione sulla base del fatto che non sono forniti argomenti a tale riguardo, come prescritto dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte, deve essere respinta.

Nella terza parte del primo motivo, la BMW sostiene che, per poter di dichiarare l’incompatibilità con il mercato interno di una misura di aiuto, la [OSCURATO:PERSONA] deve dimostrare che essa produce effetti negativi sulla concorrenza e che, a tal fine, essa deve definire il mercato rilevante e valutare la posizione del beneficiario su tale mercato.

In tal modo, la BMW fornisce argomenti a sostegno del motivo vertente sul fatto che, avendo omesso di fugare i dubbi in relazione alla definizione del mercato, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE.

39. Deve essere analogamente respinta la censura della [OSCURATO:PERSONA] vertente sull’irricevibilità della terza parte del primo motivo d’impugnazione in quanto tale parte non indicherebbe i punti della sentenza impugnata oggetto di contestazione, come richiesto dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Nel primo motivo d’impugnazione si fa riferimento ai punti da 145 a 149 della sentenza impugnata.

In questi punti, il Tribunale ha statuito che la [OSCURATO:PERSONA], per limitare un aiuto all’importo considerato proporzionato, non è tenuta a dimostrare che la quota di aiuto eccedente tale importo produce effetti negativi sulla concorrenza e che rafforzerebbe la posizione del beneficiario sul mercato.

Pertanto, la terza parte del primo motivo d’impugnazione, come riassunta nel precedente paragrafo, contesta correttamente i punti da 145 a 149 della sentenza impugnata.

40. In terzo luogo, a mio avviso, deve essere accolta la censura della [OSCURATO:PERSONA] vertente sull’irricevibilità della quarta parte del primo motivo di impugnazione a motivo del fatto che essa non individua i punti della sentenza impugnata oggetto di contestazione.

Ciò in quanto, nell’ambito della quarta parte del suo primo motivo d’impugnazione, la BMW afferma che il Tribunale avrebbe snaturato i fatti e le prove concludendo che la decisione di investire a Lipsia era stata adottata sul presupposto che l’aiuto sarebbe stato concesso per un importo di EUR 17 milioni, non di quasi EUR 50 milioni.

Tale questione è esaminata dal Tribunale ai punti da 154 a 161 della sentenza impugnata.

Tuttavia, nell’ambito del primo motivo, si fa riferimento solo ai punti da 145 a 149 della sentenza impugnata.

41. Concludo che la prima, la seconda e la terza parte del primo motivo di impugnazione sono ricevibili, ma che la quarta parte di tale motivo è irricevibile. b) Sul merito 1) Sulla prima parte del primo motivo

42. Nell’ambito della prima parte del suo primo motivo, la BMW sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE dichiarando che la [OSCURATO:PERSONA] poteva presumere che la quota dell’aiuto notificato eccedente la differenza tra i costi d’investimento a Lipsia e i costi d’investimento a Monaco di Baviera avrebbe comportato una distorsione della concorrenza.

Secondo la BMW, la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a dimostrare che detta quota dell’aiuto avrebbe comportato una distorsione della concorrenza e a condurre a tale scopo un’analisi economica.

43. Ritengo che la prima parte del primo motivo debba essere respinta.

44. Ai sensi della comunicazione del 2009, al fine di dichiarare l’incompatibilità con il mercato interno di una misura di aiuto, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a dimostrare che essa falserebbe la concorrenza.

45. La comunicazione del 2009 definisce i criteri che si applicano alla valutazione della compatibilità degli aiuti regionali concessi a favore di grandi progetti di investimento ( 10 ) quando, come nel caso di specie ( 11 ), è stato avviato un procedimento di indagine formale ( 12 ).

Ai sensi di detta comunicazione, la [OSCURATO:PERSONA] deve bilanciare gli effetti positivi che gli aiuti regionali possono avere, «soprattutto in termini di rafforzamento della coesione grazie agli investimenti attratti nelle aree svantaggiate», con «i potenziali effetti negativi» per i concorrenti del beneficiario e in altre regioni ( 13 ).

46. Da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe valutare gli effetti positivi degli aiuti a finalità regionale.

Tale misura dovrebbe, in primo luogo, mirare a contribuire a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni dell’Unione europea; in secondo luogo, essere uno strumento adeguato per raggiungere tale obiettivo; in terzo luogo, avere un effetto di incentivazione; e, in quarto luogo, essere proporzionata ( 14 ).

Per quanto riguarda, in particolare, la terza condizione, essa è soddisfatta in due possibili scenari: o quando, in assenza di aiuti, l’investimento non sarebbe effettuato (prima ipotesi); oppure se, in assenza di aiuti, l’investimento sarebbe effettuato in un luogo alternativo (seconda ipotesi).

Nella fattispecie, si è riscontrato che gli aiuti avevano un effetto di incentivazione sulla base del secondo scenario, in quanto, in assenza di aiuti, l’investimento sarebbe stato effettuato a Monaco di Baviera, non a Lipsia ( 15 ).

Per quanto riguarda la quarta condizione, gli aiuti sono considerati proporzionati, in una situazione di cui al secondo scenario, se corrispondono alla differenza tra i costi netti che il beneficiario sosterrebbe per investire nella regione assistita e i costi netti necessari per investire nella regione alternativa.

Nel caso di specie, l’importo degli aiuti è stato limitato a EUR 17 milioni perché la differenza, per la BMW, tra i costi di investimento a Lipsia e i costi di investimento a Monaco di Baviera ammontava a EUR 17 milioni ( 16 ).

47. D’altro canto, gli effetti positivi illustrati al paragrafo precedente devono essere bilanciati con gli effetti negativi che una misura di aiuto può avere sulla concorrenza, segnatamente, la creazione di un potere di mercato e la creazione o il mantenimento di strutture di mercato inefficienti, e i suoi effetti negativi sugli scambi ( 17 ).

48. Tuttavia, ai sensi della comunicazione del 2009, la [OSCURATO:PERSONA] può effettuare una valutazione comparativa solo se ha accertato che la misura di aiuto è necessaria per la realizzazione dell’investimento nella regione assistita in questione, come descritto al paragrafo 46 supra.

Infatti, secondo il punto 52 di detta comunicazione, «[ u]na volta stabilito che l’aiuto è necessario in quanto costituisce un incentivo alla realizzazione dell’investimento nella regione interessata, la [OSCURATO:PERSONA] metterà a confronto gli effetti positivi e gli effetti negativi» ( 18 ).

49. Al contrario, quando la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che una misura di aiuto non sia necessario può dichiarare tale misura incompatibile con il mercato interno senza verificare se essa falsi la concorrenza.

50. Ne consegue che, quando una misura di aiuto non è necessaria alla realizzazione dell’investimento nella regione assistita in questione, tale misura può essere dichiarata incompatibile con il mercato interno anche se esistono prove (addotte dallo Stato membro interessato) che essa non comporta una distorsione della concorrenza o che essa sarebbe in grado di rafforzare la concorrenza.

Gli effetti sulla concorrenza, sia positivi che negativi, di una misura di aiuto ritenuta non necessaria semplicemente non sono presi in considerazione ai sensi della comunicazione del 2009.

51. Desidero sottolineare che il riferimento, contenuto al punto 52 della comunicazione del 2009, all’aiuto ritenuto «necessario in quanto costituisce un incentivo alla realizzazione dell’investimento nella regione interessata» deve essere inteso come un riferimento all’aiuto di cui sia accertato non solo l’effetto di incentivazione ma anche la proporzionalità.

Quando l’aiuto è necessario, ma non è proporzionato, la quota di aiuto eccedente l’importo proporzionato può essere dichiarata incompatibile con il mercato interno anche se è provato che essa non comporta distorsioni della concorrenza.

Vorrei sottolineare, a tal riguardo, che la quota di aiuto eccedente l’importo proporzionato può essere considerata priva dell’effetto di incentivazione.

Inoltre, sarebbe in contrasto con la logica degli aiuti a finalità regionale ritenere che l’assenza di effetti negativi di una misura di aiuto sulla concorrenza compensi il suo importo sproporzionato, per cui essa debba essere dichiarata compatibile.

52. Concludo che, in forza della comunicazione del 2009, allo scopo di limitare la quota dell’aiuto notificato alla differenza fra i costi d’investimento nella regione in questione e i costi d’investimento in un sito alternativo, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a dimostrare che la parte di aiuti eccedente tale differenza in termini di costi comporterebbe una distorsione della concorrenza.

53. Rilevo che la BMW non ha impugnato la legittimità della comunicazione del 2009.

54. Ne consegue che il Tribunale non è incorso in alcun errore statuendo, al punto 146 della sentenza impugnata, che, riguardo alla quota di aiuto ritenuta sproporzionata in quanto eccedente la differenza tra i costi di investimento a Lipsia e i costi di investimento a Monaco di Baviera, la [OSCURATO:PERSONA] poteva «presumere» che avrebbe distorto la concorrenza e che essa non fosse tenuta ad «analizzare eventuali effetti positivi» prima di dichiarare incompatibile con il mercato interno detta quota di aiuto. 2) Sulla seconda parte del primo motivo

55. Con la seconda parte del suo primo motivo, la BMW sostiene che la constatazione del Tribunale, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] può dichiarare incompatibile con il mercato interno la quota di aiuto eccedente la differenza di costi senza dimostrare che tale quota falsa la concorrenza, non è conforme alla giurisprudenza.

56. Sono dell’avviso che la seconda parte del primo motivo debba essere respinta.

57. La BMW richiama la sentenza Wam, in cui la Corte ha affermato che alla [OSCURATO:PERSONA] «spettava (…) esaminare se gli aiuti controversi potevano (…) falsare la concorrenza» ( 19 ).

Tuttavia, detta affermazione riguarda la qualificazione di una misura di aiuto come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, non la valutazione della compatibilità di tale aiuto con il mercato interno.

Inoltre, nella sentenza Wam, la Corte ha dichiarato, al punto successivo a quello contenente la dichiarazione succitata, che la [OSCURATO:PERSONA], al fine di qualificare una misura statale come aiuto di Stato, «non era tenuta a procedere ad un’analisi economica della situazione effettiva del mercato di cui trattasi» ( 20 ).

58. Certo è che il Tribunale, al punto 149 della sentenza impugnata, non avrebbe dovuto basarsi sulla citazione di cui sopra tratta dalla sentenza Wam, dal momento che essa riguarda la qualificazione di una misura statale come aiuto di Stato e non la valutazione della compatibilità degli aiuti.

Tuttavia, resta il fatto che il Tribunale ha correttamente statuito, al punto 146 della sentenza impugnata, che, al fine di considerare incompatibile con il mercato interno un aiuto sproporzionato, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta ad analizzare gli effetti positivi sulla concorrenza che tale aiuto potrebbe avere, in altri termini, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a effettuare un’analisi economica a tale riguardo.

59. La BMW richiama altresì la sentenza [OSCURATO:PERSONA], che riguarda un aiuto regionale per un grande progetto di investimento (la creazione di una cartiera a Brandenburg‑Nordost).

È vero che, in tale sentenza, il Tribunale ha dichiarato che, allo scopo di dichiarare l’aiuto compatibile, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva «limita[rsi] a verificare nel caso di specie che gli inconvenienti causati dal progetto sovvenzionato in termini di distorsioni della concorrenza permanessero ad un livello limitato, ma non che i vantaggi in termini di sviluppo regionale li superassero, per quanto minimi fossero» ( 21 ).

Tuttavia, sottolineo che nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale stesso ha rilevato che, al momento dell’adozione della decisione controversa in tale sentenza, la comunicazione del 2009 non era ancora stata emessa ( 22 ).

60. Inoltre, la BMW invoca la sentenza Kotnik, in cui la Corte ha dichiarato che «[l]’adozione di una comunicazione (…) non dispensa la [OSCURATO:PERSONA] dall’obbligo di esaminare le specifiche circostanze eccezionali che uno Stato membro invoca, in un caso particolare, al fine di chiedere l’applicazione diretta dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e di motivare eventualmente il proprio rifiuto di accogliere una richiesta del genere» ( 23 ).

Tuttavia, non ne consegue che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto valutare la compatibilità dell’aiuto di cui trattasi non già in forza della comunicazione del 2009, ma ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE.

Infatti, se la comunicazione stabilisce i criteri per la valutazione della compatibilità di taluni aiuti, la compatibilità può essere valutata direttamente ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, solo su richiesta dello Stato membro interessato, che deve dimostrare, in modo giuridicamente valido, che sussistono circostanze eccezionali tali da richiedere l’applicazione diretta di tale disposizione ( 24 ).

Nel caso di specie, non è stato asserito che la [OSCURATO:PERSONA] avesse chiesto l’applicazione diretta dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE.

61. Concludo che la seconda parte del primo motivo deve essere respinta. 3) La terza parte del primo motivo

62. Nella terza parte del primo motivo, la BMW sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE omettendo di censurare la [OSCURATO:PERSONA] per non aver dissipato i dubbi circa il mercato rilevante e la posizione del beneficiario su tale mercato.

Se la [OSCURATO:PERSONA] avesse definito il mercato rilevante, avrebbe constatato che il beneficiario non aveva alcun potere su tale mercato, cosicché non era necessario limitare a EUR 17 milioni l’importo dell’aiuto notificato.

63. È vero che, secondo il punto 37 della comunicazione del 2009, «per poter valutare le quote di mercato e il potenziale eccesso di capacità in un mercato in fase di declino strutturale, la [OSCURATO:PERSONA] deve definire il mercato geografico e il mercato del prodotto rilevanti».

Tuttavia, quel punto fa parte della sezione 3 della comunicazione del 2009, che riguarda gli effetti negativi degli aiuti.

Sono giunto alla conclusione che non è necessaria la valutazione di tali effetti quando l’aiuto è stato ritenuto sproporzionato.

Pertanto, in tale situazione, la [OSCURATO:PERSONA] non «deve» definire il mercato rilevante.

64. Di conseguenza, occorre respingere la terza parte del primo motivo. 4) Sulla quarta parte del primo motivo

65. Con la quarta parte del suo primo motivo, la BMW sostiene che il Tribunale ha snaturato i fatti e le prove statuendo che la decisione di investire a Lipsia è stata adottata presupponendo che l’aiuto sarebbe stato concesso fino a un importo di EUR 17 milioni e non di quasi EUR 50 milioni.

66. Come indicato al paragrafo 40 supra, la quarta parte del primo motivo è, a mio avviso, irricevibile.

Tuttavia, qualora la Corte dovesse ritenerla ricevibile, dimostrerò che è, in ogni caso, infondata.

67. È sufficiente rilevare, a tal riguardo, che alcuni documenti aziendali del dicembre 2009 stimavano che la differenza di costi tra i due siti era pari a EUR 17 milioni ( 25 ) e che solo nel settembre 2012, vale a dire dopo che il progetto di investire a Lipsia era stato notificato alla [OSCURATO:PERSONA] il 30 novembre 2010 ( 26 ), la [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato costi ulteriori pari a EUR 29 milioni da aggiungere all’importo iniziale di EUR 17 milioni ( 27 ).

Pertanto, il Tribunale non ha snaturato fatti o elementi probatori constatando, al punto 160 della sentenza impugnata, che la decisione di investire a Lipsia era stata adottata sulla base di una differenza di costi di EUR 17 milioni e che non si dovevano prendere in considerazione i costi aggiuntivi pari a EUR 29 milioni.

68. Pertanto, concludo che il primo motivo dev’essere respinto in quanto in parte irricevibile (per quanto riguarda la quarta parte) e in parte infondato (per quanto riguarda la prima, seconda e terza parte).

B. Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 288 TFUE, degli articoli 3 e 13, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008, e del principio di non discriminazione

1. Argomenti delle parti

69. Con il secondo motivo si sostengono le conclusioni formulate in subordine, che tendono all’annullamento della decisione controversa nella parte in cui essa dichiara incompatibile con il mercato interno la quota dell’aiuto eccedente EUR 17 milioni, ma che non supera la soglia di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008, che, nel caso di specie, ammonta a EUR 22,5 milioni.

70. Il secondo motivo è suddiviso in due parti.

71. Nell’ambito della prima parte del suo secondo motivo, la BMW sostiene che il Tribunale ha violato, in primo luogo, l’articolo 288 TFUE, e, in secondo luogo, l’articolo 3 e l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008, confermando, nella decisione controversa, la limitazione della quota dell’aiuto a un importo inferiore a quello esentato dall’obbligo di notifica.

72. In primo luogo, la BMW sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 288 TFUE.

Confermando la limitazione, nella decisione controversa, della quota dell’aiuto a un importo inferiore a quello previsto all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008, il Tribunale ha permesso a una decisione di derogare a un regolamento, violando così l’articolo 288 TFUE.

Ciò è in contrasto con l’obiettivo del regime di aiuti a finalità regionale e con il regolamento n. 800/2008.

73. In secondo luogo, la BMW sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 3 e l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008.

Gli aiuti di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del suddetto regolamento devono essere considerati come aiuti compatibili con il mercato interno e, in quanto tali, come aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ( 28 ).

74. Con la seconda parte del suo secondo motivo, la BMW sostiene che il Tribunale ha violato il principio di non discriminazione, confermando, nella decisione controversa, la limitazione dell’aiuto a un importo inferiore a quello esentato dall’obbligo di notifica.

Questo perché a qualsiasi concorrente della BMW avrebbe potuto essere concesso un aiuto per un importo pari a quello stabilito all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008.

75. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il secondo motivo è irricevibile, in quanto costituisce un motivo nuovo, e che esso è, in ogni caso, infondato.

76. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la prima parte del secondo motivo è infondata.

Gli aiuti esentati dalla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008 non costituiscono aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del regolamento n. 659/1999.

In particolare, essi non costituiscono aiuti autorizzati ai sensi del punto ii) di tale disposizione.

77. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la prima parte del secondo motivo è infondata.

In primo luogo, la tesi della BMW è ipotetica.

In secondo luogo, tale ipotetico concorrente riceverebbe un aiuto pari all’importo stabilito all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008 solo se tutte le condizioni stabilite in detto regolamento fossero soddisfatte.

In terzo luogo, la BMW non sarebbe nella stessa situazione di tale concorrente, dato che quest’ultimo riceverebbe aiuti esenti mentre la BMW riceverebbe aiuti autorizzati.

In quarto luogo, qualora vi sia una disparità di trattamento, essa andrebbe attribuita allo Stato membro interessato e non alla [OSCURATO:PERSONA].

78. La BMW replica che la prima e la seconda parte del secondo motivo d’impugnazione sono ricevibili, in quanto non costituiscono motivi nuovi.

79. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha violato, in primo luogo, l’articolo 288 TFUE e, in secondo luogo, l’articolo 3 e l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008, confermando, nella decisione controversa, la limitazione della quota dell’aiuto a un importo inferiore a quello esentato dalla procedura di notifica.

Secondo il [OSCURATO:PERSONA], gli aiuti che non superano la soglia di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008 non possono destare preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza.

Gli aiuti dovrebbero essere concessi fino a tale soglia, in conformità della nota al punto 56 della comunicazione del 2009.

Qualsiasi altra soluzione determinerebbe un trattamento sfavorevole degli aiuti notificati e violerebbe i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.

2. Valutazione

80. Con il secondo motivo si sostengono le conclusioni formulate in subordine, dirette all’annullamento della decisione controversa nella parte in cui essa dichiara incompatibile con il mercato interno la quota dell’aiuto eccedente EUR 17 milioni, ma inferiore alla soglia di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008.

Con questo motivo la BMW deduce la violazione dell’articolo 288 TFUE, degli articoli 3 e 13, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008 e del principio di non discriminazione. a) Ricevibilità

81. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la prima e la seconda parte del secondo motivo siano irricevibili in quanto non sono state sollevate dinanzi al Tribunale.

82. Sono dell’avviso che dette eccezioni di irricevibilità debbano essere respinte.

83. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il motivo vertente sulla violazione dell’articolo 3 e dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008 costituisce un motivo nuovo.

84. È vero che nel suo ricorso dinanzi al Tribunale la BMW ha dedotto semplicemente la violazione del regolamento n. 800/2008.

Essa non ha specificato quali disposizioni di quel regolamento la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe asseritamente violato.

In particolare, la ricorrente non ha fatto riferimento all’articolo 3 o all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008.

Tuttavia, il motivo della BMW dedotto dinanzi al Tribunale, secondo cui «anche in caso di notifica, aiuti per un importo fino alla soglia di notifica devono sempre essere considerati compatibili con il mercato interno», può essere letto solo come un riferimento all’articolo 3 e all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008, dato che sono le suddette disposizioni a prescrivere che gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite in tale regolamento (in particolare, gli aiuti inferiori alla soglia di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, dello stesso) sono compatibili con il mercato interno.

Pertanto, il motivo vertente sulla violazione dell’articolo 3 e dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008 non può essere considerato un motivo nuovo.

85. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il motivo della BMW vertente sulla violazione dell’articolo 288 TFUE non è stato dedotto dinanzi al Tribunale.

86. L’argomento esposto dalla BMW dinanzi alla Corte è il seguente.

Il regolamento n. 800/2008 ha conferito agli [OSCURATO:PERSONA] membri la competenza a valutare la compatibilità con il mercato interno di un aiuto che non superi la soglia di cui all’articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento, privando così la [OSCURATO:PERSONA] della competenza in quest’ambito.

Di conseguenza, quando, come nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] esercita tale competenza e valuta la compatibilità con il mercato interno di un aiuto che non supera tale soglia, la decisione di detta istituzione viola l’articolo 288 TFUE.

Infatti, da tale disposizione risulta che, a differenza delle decisioni, i regolamenti hanno portata generale e, di conseguenza, prevalgono su di esse.

87. È vero che, dinanzi al Tribunale, la BMW non ha sollevato un motivo vertente sulla violazione dell’articolo 288 TFUE.

Tuttavia, nel suo ricorso dinanzi al Tribunale, la BMW ha affermato che, limitando la quota dell’aiuto a un importo inferiore a quello esentato dall’obbligo di notifica, «la [OSCURATO:PERSONA] ha ecceduto i suoi poteri e illegittimamente limitato la competenza [della [OSCURATO:PERSONA]] nella concessione di aiuti dispensati dalla procedura di notifica preventiva nel quadro del regime autorizzato dell’IZG».

Pertanto, sebbene non sia stato fatto riferimento all’articolo 288 TFUE, il motivo vertente sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non era competente a valutare la compatibilità della quota di aiuto inferiore alla soglia di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008 e che la gerarchia delle norme era stata violata non può essere considerato un motivo nuovo.

88. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il motivo relativo alla violazione del principio di non discriminazione è nuovo.

89. A tal riguardo, è sufficiente rilevare che, nel suo ricorso dinanzi al Tribunale, la BMW ha affermato che, se tale giudice accertasse che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva commesso alcun errore nel limitare l’aiuto a un importo inferiore alla soglia di notifica, «ciò condurrebbe a una discriminazione illegittima nei confronti della BMW rispetto ad altri beneficiari degli aiuti che potranno ottenere, in forza dell’IZG, aiuti fino a EUR 22,5 milioni».

Di conseguenza, il motivo relativo alla violazione del principio di non discriminazione non è nuovo.

90. Pertanto, il secondo motivo d’impugnazione è, a mio avviso, ricevibile. b) Sul merito

91. Con il suo secondo motivo, dedotto in subordine, la BMW sostiene che gli aiuti notificati per un importo di EUR 45257273 avrebbero dovuto essere dichiarati compatibili con il mercato interno fino alla soglia di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008, che, in questo caso, è pari a EUR 22,5 milioni ( 29 ).

Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato l’aiuto compatibile solo fino a EUR 17 milioni, vale a dire la differenza tra i costi di investimento a Lipsia e i costi di investimento a Monaco di Baviera.

Pertanto, la BMW afferma che, accertando che la [OSCURATO:PERSONA] non era incorsa in errore nel dichiarare che l’aiuto notificato era compatibile con il mercato interno fino a EUR 17 milioni, invece che fino a EUR 22,5 milioni, il Tribunale ha violato, in primo luogo, l’articolo 288 TFUE, l’articolo 3 e l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008, e in secondo luogo il principio di non discriminazione. 1) Sulla prima parte del secondo motivo i) Introduzione

92. Il motivo per cui, secondo la BMW, l’aiuto controverso avrebbe dovuto essere dichiarato compatibile con il mercato interno fino alla soglia di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008, è che la [OSCURATO:PERSONA] non è competente a valutare la compatibilità degli aiuti il cui importo non supera tale soglia.

Infatti con l’adozione del regolamento n. 800/2008, secondo la BMW detta competenza è stata trasferita agli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Di conseguenza, se l’importo degli aiuti non supera la soglia di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008, e lo Stato membro interessato ritiene che tutte le condizioni previste da tale regolamento siano soddisfatte, tali aiuti sono compatibili. [OSCURATO:PERSONA] non può valutare la compatibilità di tale aiuto, e ancor meno ritenerlo incompatibile con il mercato interno.

Se, invece, l’importo dell’aiuto supera la soglia di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008, la [OSCURATO:PERSONA] può valutare solo la compatibilità della quota di aiuto eccedente tale soglia, e solo tale quota può essere dichiarata incompatibile con il mercato interno.

Per quanto concerne la quota di aiuto al di sotto di detta soglia, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a dichiararla compatibile.

Di conseguenza, secondo la BMW, nella decisione controversa il Tribunale è incorso in errore nel considerare che la [OSCURATO:PERSONA] avesse la facoltà di limitare l’aiuto a un importo inferiore alla soglia di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008.

93. [OSCURATO:PERSONA], da parte sua, sostiene di avere competenza esclusiva quanto alla valutazione della compatibilità degli aiuti.

È irrilevante, a tale proposito, che l’importo degli aiuti superi la soglia di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008.

Pertanto, da un lato, anche se l’importo degli aiuti non supera tale soglia e lo Stato membro interessato accerta che tutte le condizioni previste dal regolamento n. 800/2008 sono soddisfatte, la [OSCURATO:PERSONA] può comunque dichiarare gli aiuti incompatibili con il mercato interno.

Ciò è dovuto al fatto che gli aiuti che secondo lo Stato membro interessato soddisfano tutte le condizioni del regolamento n. 800/2008 non possono essere considerati aiuti autorizzati.

D’altro canto, quando l’importo degli aiuti supera la soglia di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008, la [OSCURATO:PERSONA] può valutare la compatibilità dell’intero importo degli aiuti stessi.

Essa può accertare l’incompatibilità con il mercato interno di detti aiuti nella loro integralità.

94. Ritengo che occorra respingere la prima parte del secondo motivo per le seguenti ragioni.

A mio avviso, la [OSCURATO:PERSONA] ha competenza a valutare la compatibilità delle misure di aiuto anche quando il loro importo non supera la soglia di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008.

Ne consegue che, quando, come nel caso di specie, l’importo degli aiuti supera tale soglia, la [OSCURATO:PERSONA] ha competenza a valutare la compatibilità dell’ intero importo degli aiuti stessi e non è tenuta a dichiararli compatibili fino all’importo esentato dall’obbligo di notifica. ii) [OSCURATO:PERSONA] ha competenza esclusiva per valutare la compatibilità dell’aiuto, a prescindere dal suo importo

95. Secondo la giurisprudenza, l’attuazione del sistema di controllo preventivo sui progetti di nuovi aiuti istituito dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, spetta, da un lato, alla [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, ai giudici nazionali, fermo restando che i loro rispettivi ruoli sono complementari ma distinti.

Mentre la valutazione della compatibilità degli aiuti con il mercato interno rientra nella competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA], che agisce sotto il controllo dei giudici dell’Unione, i giudici nazionali provvedono alla salvaguardia, fino alla decisione definitiva della [OSCURATO:PERSONA], dei diritti dei singoli di fronte a un’eventuale violazione, da parte delle autorità statali, del divieto previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE ( 30 ).

96. Non condivido la tesi della BMW secondo cui, con l’adozione del regolamento n. 800/2008, la competenza a valutare la compatibilità degli aiuti il cui importo non supera la soglia di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008 è stata trasferita agli [OSCURATO:PERSONA] membri.

97. A tale riguardo, rilevo che il regolamento n. 800/2008 stabilisce criteri generali di compatibilità, che sono basati sull’esperienza della [OSCURATO:PERSONA] nei settori che rientrano nell’ambito di applicazione del medesimo regolamento ( 31 ).

A norma dell’articolo 3 del regolamento n. 800/2008, le misure di aiuto ( 32 ) che soddisfano le condizioni di cui al capo I di tale regolamento e le disposizioni pertinenti del capo II del medesimo, «sono compatibili con il mercato [interno] ai sensi dell’articolo [107, paragrafo 3, TFUE] e sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo [108, paragrafo 3, TFUE]».

L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008, che riguarda gli aiuti a finalità regionale, presenta una formulazione simile.

Viceversa, una misura di aiuto che non soddisfi le condizioni del regolamento n. 800/2008 deve essere notificata alla [OSCURATO:PERSONA], la quale effettua una valutazione caso per caso della compatibilità con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE.

Detto aiuto non può essere istituito finché la [OSCURATO:PERSONA] non si sia pronunciata definitivamente in proposito.

Questo si verifica, in particolare, ove l’importo di una misura di aiuto superi la soglia di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008, che, nel caso di specie, ammonta a EUR 22,5 milioni ( 33 ).

98. Spetta allo Stato membro interessato valutare se una misura di aiuto soddisfi le condizioni stabilite nel regolamento n. 800/2008 e se, di conseguenza, essa possa essere applicata senza previa notifica alla [OSCURATO:PERSONA].

Come affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua proposta di quello che sarebbe diventato il regolamento di abilitazione ( 34 ), l’adozione di regolamenti di esenzione per categoria, come ad esempio il regolamento n. 800/2008, riflette il «decentramento del controllo degli aiuti di Stato» ( 35 ).

99. Tuttavia, la constatazione, da parte dello Stato membro interessato, che una misura di aiuto soddisfa le condizioni del regolamento n. 800/2008 non impedisce alla [OSCURATO:PERSONA] di verificare se tali condizioni siano soddisfatte e, se non lo sono, di dichiarare tale misura di aiuto incompatibile con il mercato interno.

100. Quanto sopra perché, in primo luogo, la competenza a valutare la compatibilità delle misure di aiuto è stata conferita alla [OSCURATO:PERSONA] dall’articolo 107, paragrafo 3, TFUE.

Non vedo come un regolamento quale il regolamento n. 800/2008 avrebbe potuto privare la [OSCURATO:PERSONA] di una competenza conferitale dal diritto primario.

101. Di conseguenza, se una parte interessata, come ad esempio un concorrente del beneficiario, presenta una denuncia adducendo, ad esempio, che una misura di Stato è stata attuata in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, in quanto essa non soddisfa le condizioni di cui al regolamento n. 800/2008, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a prenderla in esame ( 36 ).

Questo discende dall’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 659/1999 ( 37 ).

102. In secondo luogo, qualora lo Stato membro interessato ritenga che una misura di aiuto soddisfi le condizioni del regolamento n. 800/2008, tale constatazione non equivale a una dichiarazione di compatibilità .

Nel verificare se le condizioni del regolamento n. 800/2008 sono soddisfatte, il giudice nazionale applica i criteri generali di compatibilità stabiliti dalla [OSCURATO:PERSONA] in base alla sua esperienza ( 38 ).

Esso non effettua una valutazione individuale della misura di aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE o, per quanto riguarda gli aiuti regionali ai grandi progetti di investimento, della comunicazione del 2009.

Solo quest’ultima valutazione, per la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha competenza esclusiva , può portare a una dichiarazione di compatibilità ( 39 ).

Come afferma la comunicazione relativa all’applicazione della normativa, il giudice nazionale «può unicamente valutare se siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite dal regolamento o dal regime.

Se tale non è il caso, non può valutare la compatibilità della misura di aiuto laddove ne sia richiesto, dato che tale valutazione è di esclusiva responsabilità della [OSCURATO:PERSONA]» ( 40 ).

103. Di conseguenza, qualora il giudice nazionale ritenga che un progetto di aiuto soddisfi le condizioni del regolamento n. 800/2008, ciò equivarrebbe a una semplice presunzione di compatibilità, una «presunzione di conformità con il mercato interno», come ha correttamente rilevato il Tribunale al punto 177 della sentenza impugnata. iii) Gli aiuti che soddisfano le condizioni del regolamento n. 800/2008 non sono aiuti esistenti

104. Ne consegue che, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA] e contrariamente a quanto sostiene la BMW, gli aiuti che lo Stato membro in questione ritiene soddisfino le condizioni stabilite nel regolamento n. 800/2008 non costituiscono «aiuti esistenti» ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del regolamento n. 659/1999.

Secondo il punto ii) di tale disposizione, gli aiuti esistenti possono, in particolare, essere aiuti «che sono stati autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] o dal Consiglio».

Gli aiuti che lo Stato membro interessato ritiene soddisfino le condizioni del regolamento n. 800/2008 non sono stati «autorizzati» in quanto la loro compatibilità con il mercato interno è semplicemente presunta.

Non sono stati autorizzati «dalla [OSCURATO:PERSONA] o dal Consiglio» ( 41 ), dato che la valutazione è stata effettuata dallo Stato membro interessato.

Vorrei ricordare, in proposito, che, qualora uno Stato membro constati che una misura di aiuto soddisfa le condizioni del regolamento n. 800/2008, lo Stato membro deve soltanto fornire alla [OSCURATO:PERSONA] una sintesi delle informazioni relative a tale misura ( 42 ).

Ovviamente, tale sintesi non è paragonabile alle informazioni che devono essere fornite quando una misura di aiuto è notificata ( 43 ).

105. Di conseguenza, gli aiuti che lo Stato membro interessato abbia erroneamente considerato soddisfare le condizioni del regolamento n. 800/2008 costituiscono «nuovi aiuti» ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999.

In quanto nuovi aiuti, essi devono essere notificati alla [OSCURATO:PERSONA] ( 44 ), che ne valuterà la compatibilità con il mercato interno.

106. Di conseguenza, il Tribunale non è incorso in alcun errore ritenendo, al punto 176 della sentenza impugnata, che l’aiuto controverso non costituiva un aiuto esistente autorizzato.

107. Vorrei inoltre sottolineare che, contrariamente a quanto sostiene la BMW, dalla nota a piè di pagina al paragrafo 56 della comunicazione del 2009 non risulta che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] abbia la facoltà di concedere l’aiuto fino alla soglia di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008.

108. La nota a piè di pagina relativa al paragrafo 56 della comunicazione del 2009 indica che «quando l’aiuto viene concesso a titolo di un regime di aiuti a finalità regionale esistente, tuttavia, va osservato che lo Stato membro conserva la possibilità di accordarlo fino a un livello corrispondente al massimale di aiuto consentito per un investimento con spese ammissibili pari a 100 milioni di EUR in base alle norme applicabili».

109. Il potere detenuto dallo Stato membro ai sensi di tale nota si applica agli aiuti concessi sulla base di un regime «esistente», vale a dire, in particolare, un aiuto che sia stato oggetto di una decisione di autorizzazione da parte della [OSCURATO:PERSONA], a norma dell’articolo 1, lettera b), punto ii), del regolamento n. 659/1999.

Tale potere non si applica quando l’aiuto è concesso sulla base di un regime esente, cioè sulla base di un regime la cui compatibilità con il mercato interno è soltanto presunta, in quanto lo Stato membro interessato ha accertato che esso soddisfaceva le condizioni del regolamento n. 800/2008.

Un regime in esenzione non equivale ad aiuti «esistenti».

110. Nel caso di specie, la base giuridica per l’aiuto notificato è l’IZG ( 45 ). [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che l’IZG soddisfacesse le condizioni stabilite nel regolamento n. 800/2008, che fosse esente dall’obbligo di notifica e compatibile con il mercato interno ( 46 ).

Pertanto, l’IZG non è un regime di aiuti «esistente», e la BMW non può invocare la nota al punto 56 della comunicazione del 2009 per sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] conserva il potere di concedere l’aiuto fino alla soglia di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008.

111. Contrariamente a quanto la BMW sostiene, dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] de Álava non risulta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia competenza a valutare solo la quota di aiuto eccedente tale soglia.

In tale sentenza, il Tribunale ha dichiarato che un aiuto concesso nel quadro di un regime di aiuti autorizzato «costituiva un aiuto nuovo nella misura in cui superava il limite fissato nella sua decisione di approvazione» ( 47 ).

Tuttavia, nella causa [OSCURATO:PERSONA] de Álava, la [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso una decisione di approvazione del regime di aiuti in questione.

Invece nella presente causa non vi è stata alcuna decisione.

Pertanto, come correttamente constatato dal Tribunale al punto 181 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe valutare la compatibilità dell’intero importo dell’aiuto di cui trattasi senza violare i principi di cui alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] de Álava.

112. Di conseguenza, il Tribunale non è incorso in alcun errore nell’affermare, al punto 179 della sentenza impugnata, che la nota al punto 56 della comunicazione del 2009 non impediva alla [OSCURATO:PERSONA] di valutare se l’aiuto in questione fosse proporzionato, dato che tale aiuto «doveva essere valutato quale aiuto individuale e non quale aiuto concesso sulla base di un regime approvato di aiuti regionali».

113. Concludo che la [OSCURATO:PERSONA] ha competenza a valutare la compatibilità di una misura di aiuto anche quando il suo importo non supera la soglia di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008.

114. Ne consegue che, quando, come nel caso di specie, l’importo dell’aiuto notificato supera tale soglia, la [OSCURATO:PERSONA] può valutare la compatibilità dell’ intero importo dell’aiuto stesso e, contrariamente a quanto sostiene la BMW, non è tenuta a dichiarare l’aiuto compatibile fino all’importo esentato dall’obbligo di notifica.

115. Ne consegue altresì che, come dimostrerò in seguito, la [OSCURATO:PERSONA] può effettuare detta valutazione di compatibilità, applicando non solo i criteri stabiliti nel regolamento n. 800/2008, ma anche altri criteri, quali quelli stabiliti nella comunicazione del 2009. iv) La compatibilità può essere valutata alla luce del criterio di proporzionalità stabilito nella comunicazione del 2009

116. Occorre fare riferimento, a tale riguardo, alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 48 ).

117. In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che, quando l’importo dell’aiuto supera la soglia di notifica individuale fissata in un regolamento di esenzione per categoria ( 49 ), la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe valutare tale aiuto, non solo alla luce dei criteri stabiliti in tale regolamento, ma anche alla luce di altri criteri o altri strumenti del diritto dell’Unione.

In primo luogo, i criteri fissati nel suddetto regolamento di esenzione per categoria possono essere applicati, dato che, a differenza della disposizione che stabilisce l’esenzione dall’obbligo di notifica, si applicano le disposizioni sostanziali di tale regolamento.

In secondo luogo, possono essere applicati criteri che non siano stabiliti in detto regolamento di esenzione per categoria.

A tal riguardo, la Corte si è basata sul considerando 4 del regolamento n. 68/2001, il quale precisa che detto regolamento si applica fatta salva la possibilità per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di notificare i progetti di aiuto, e che «[t]ali aiuti saranno valutati dalla [OSCURATO:PERSONA], in particolare, alla luce dei criteri stabiliti nel presente regolamento o, se del caso, in base agli specifici orientamenti o discipline comunitarie applicabili a determinati settori» ( 50 ).

Secondo la Corte, l’utilizzo, al considerando 4 del regolamento n. 68/2001, dell’espressione «in particolare» implicava che gli aiuti dovevano essere esaminati in particolare, ma non esclusivamente, alla luce dei criteri stabiliti in detto regolamento ( 51 ).

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] poteva applicare un criterio non presente nel regolamento n. 68/2001 ed esigere che l’aiuto fosse necessario per attuare le misure di formazione in questione ( 52 ).

118. Analogamente, nel caso di specie, al fine di dichiarare l’aiuto in questione compatibile con il mercato interno, la [OSCURATO:PERSONA] può esigere che esso soddisfi il criterio di cui al punto 33 della comunicazione del 2009, vale a dire che l’importo dell’aiuto sia limitato alla differenza tra i costi di investimento a Lipsia e i costi di investimento a Monaco di Baviera (EUR 17 milioni).

Osservo, al riguardo, che il considerando 7 del regolamento n. 800/2008, come il considerando 4 del regolamento n. 68/2001, afferma che è opportuno che il regolamento «non osti a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano notificare» gli aiuti a finalità regionale e che tali aiuti «saranno valutati dalla [OSCURATO:PERSONA], in particolare alla luce dei criteri stabiliti nel presente regolamento e conformemente ai criteri fissati negli specifici orientamenti o discipline comunitarie adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] » ( 53 ).

119. Pertanto, il Tribunale non è incorso in alcun errore dichiarando, al punto 173 della sentenza impugnata, che l’aiuto controverso doveva essere valutato ai sensi della comunicazione del 2009, degli Orientamenti e dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. v) Conclusione

120. Ne consegue che, statuendo che la [OSCURATO:PERSONA] poteva limitare l’aiuto a un importo inferiore a quello esentato dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, regolamento n. 800/2008, il Tribunale non ha violato l’articolo 3 e l’articolo 13, paragrafo 1, regolamento n. 800/2008, atteso che tali disposizioni si limitano a stabilire una presunzione di compatibilità degli aiuti che soddisfano le condizioni di tale regolamento.

Se l’importo di una misura di aiuto supera tale soglia, tali disposizioni non impediscono alla [OSCURATO:PERSONA] di valutare la compatibilità di tale misura alla luce di criteri diversi da quelli enunciati nel regolamento n. 800/2008 e di dichiarare, sulla base di tali criteri, che l’aiuto è compatibile a concorrenza di un importo inferiore a quello esentato dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008.

121. Ne consegue altresì che il Tribunale non ha violato l’articolo 288 TFUE in quanto la decisione di cui trattasi è coerente con il regolamento n. 800/2008.

122. Concludo che la prima parte del secondo motivo deve essere respinta. 2) Sulla seconda parte del secondo motivo

123. Nella seconda parte del secondo motivo, la BMW sostiene che il Tribunale ha violato il principio di non discriminazione, dichiarando che la [OSCURATO:PERSONA] aveva il potere di limitare l’importo dell’aiuto a un importo inferiore a quello esentato dall’obbligo di notifica, mentre qualsiasi concorrente della BMW, in forza dell’IZG, avrebbe potuto ricevere aiuti fino alla soglia di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008.

124. A tale riguardo è sufficiente rilevare che qualsiasi aiuto concesso a un ipotetico concorrente della BMW in forza dell’IZG senza previa notifica alla [OSCURATO:PERSONA] non costituirebbe un aiuto esistente ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del regolamento n. 659/1999.

Per contro, nel caso di specie, l’aiuto concesso alla BMW è stato dichiarato compatibile dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa (sebbene solo fino a EUR 17 milioni) ed è, pertanto, un aiuto esistente.

Ne consegue che, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], detto ipotetico concorrente e la BMW non si trovano in una situazione analoga, e che la seconda parte del secondo motivo deve essere respinta in quanto infondata.

125. Concludo che la seconda parte del secondo motivo deve essere respinta in toto in quanto infondata.

Di conseguenza, l’impugnazione deve essere respinta.

VI. L’impugnazione incidentale A. Argomenti delle parti

126. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un’impugnazione incidentale.

Essa chiede alla Corte di annullare, da un lato, l’ordinanza dell’11 maggio 2015 con cui il [OSCURATO:PERSONA] è stato ammesso a intervenire nel procedimento diretto all’annullamento parziale della decisione controversa, e, dall’altro, la decisione, contenuta nella sentenza impugnata, di dichiarare l’intervento ricevibile e di prendere in considerazione gli argomenti dedotti dall’interveniente. [OSCURATO:PERSONA] chiede inoltre alla Corte di statuire definitivamente sulla controversia e respingere l’istanza d’intervento del [OSCURATO:PERSONA].

127. [OSCURATO:PERSONA] ritiene ricevibile la propria impugnazione incidentale.

128. A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’ordinanza dell’11 maggio 2015 e la decisione contenuta nella sentenza impugnata concernente la ricevibilità dell’intervento possono essere oggetto di un’impugnazione incidentale ai sensi dell’articolo 178, paragrafi 1 o 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia. [OSCURATO:PERSONA] asserisce che la decisione con cui il Tribunale ha erroneamente accolto l’istanza di intervento può essere contestata nell’ambito dell’impugnazione proposta avverso la sentenza definitiva, come una violazione procedurale arrecante pregiudizio agli interessi della [OSCURATO:PERSONA].

Prendendo in considerazione, ai punti 20, 21, 27, 31, 55, 57, 77, 97, 98, 124, 152, 163, 176, 177 e 180 della sentenza impugnata, gli argomenti dedotti dal [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe ampliato l’oggetto della controversia e arrecato pregiudizio agli interessi procedurali della [OSCURATO:PERSONA].

129. A sostegno della sua impugnazione incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi.

130. Con il suo primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte, dichiarando, al punto 20 dell’ordinanza dell’11 maggio 2015, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva un interesse alla soluzione della controversia e poteva, pertanto, intervenire dinanzi al Tribunale a motivo delle presunte ripercussioni economiche derivanti dalla collocazione dell’investimento a Lipsia.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], una parte ha un interesse alla soluzione di una controversia soltanto se l’esito può modificare la sua posizione giuridica.

131. Con il suo secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, qualora la Corte dovesse ritenere che l’interesse alla soluzione della controversia sottoposta al Tribunale possa essere di natura economica, il Tribunale è incorso in un errore dichiarando che il [OSCURATO:PERSONA] aveva un siffatto interesse.

Esso poteva avere interesse soltanto in un ricorso diretto a ottenere l’annullamento della decisione controversa nel suo complesso, e non ad un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa nella parte in cui essa dichiarava incompatibile con il mercato interno la quota di aiuto eccedente EUR 17 milioni.

132. Con il suo terzo motivo la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha violato le regole in materia di onere della prova, dal momento che non ha chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di fornire prove a sostegno dell’affermazione secondo cui esso aveva un interesse economico all’esito della controversia.

133. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’impugnazione incidentale è irricevibile e, in ogni caso, infondata.

Esso sostiene che l’impugnazione incidentale è irricevibile, deducendo, da un lato, che la decisione del Tribunale di accogliere un’istanza d’intervento non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 178, paragrafi 1 o 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, e, dall’altro, che l’articolo 57, primo comma, dello Statuto prevede l’impugnazione avverso la decisione del Tribunale di respingere l’istanza di intervento, non avverso la decisione di accoglierla.

In ogni caso, l’impugnazione incidentale è infondata, dato che, perché un soggetto possa intervenire in una causa pendente dinanzi al Tribunale, è sufficiente che esso abbia un interesse economico all’esito della controversia.

134. La BMW sostiene che l’impugnazione incidentale è irricevibile, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non spiega in che modo, prendendo in considerazione gli argomenti dedotti dal [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe arrecato un pregiudizio agli interessi procedurali della [OSCURATO:PERSONA].

La BMW sostiene, inoltre, che l’impugnazione incidentale è inconferente in quanto gli argomenti in questione erano stati sollevati non solo dal [OSCURATO:PERSONA], ma anche dalla BMW.

In ogni caso, l’impugnazione incidentale sarebbe infondata.

B. Valutazione

135. Con la sua impugnazione incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento, in primo luogo, dell’ordinanza dell’11 maggio 2015 e, in secondo luogo, della sentenza impugnata, nella parte in cui detta sentenza (i) ha dichiarato la ricevibilità dell’intervento e (ii), ai punti 20, 21, 27, 31, 55, 57, 77, 97, 98, 124, 152, 163, 176, 177 e 180, ha preso in considerazione gli argomenti dedotti esclusivamente dal [OSCURATO:PERSONA] (non quindi gli argomenti dedotti dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla BMW ).

136. La BMW e il [OSCURATO:PERSONA] sostengono che l’impugnazione incidentale è irricevibile e, in ogni caso, infondata.

137. Rilevo che, se la Corte dovesse dichiarare che, come propongo, l’impugnazione debba essere respinta, essa potrebbe ritenere che non vi sia luogo a statuire sull’impugnazione incidentale.

138. Ciò è dovuto al fatto che, nel caso di specie, l’impugnazione incidentale è diretta all’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui contiene una decisione con cui è concessa l’autorizzazione a intervenire e nella parte in cui, di conseguenza, essa prende in considerazione gli argomenti dedotti dall’interveniente.

Qualora la Corte dovesse accertare che il Tribunale è incorso in errore a questo riguardo, ciò non implicherebbe che la sentenza impugnata debba essere annullata.

Tale sentenza può essere annullata solo qualora la Corte ritenga che il Tribunale sia incorso in un errore respingendo una conclusione o un motivo dedotti da una parte , non dall’interveniente.

Ciò perché all’interveniente non è consentito presentare conclusioni proprie o dedurre motivi propri ( 54 ).

Di conseguenza, se la Corte dovesse dichiarare che l’impugnazione deve essere respinta, la sentenza impugnata dovrebbe essere confermata anche se la Corte dichiarasse che il Tribunale è incorso in errore accogliendo l’istanza di intervento presentata dal [OSCURATO:PERSONA] ( 55 ).

Mi preme sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA] stessa ritiene che, se la Corte dovesse dichiarare che il Tribunale è incorso in errore accogliendo l’istanza di intervento presentata dal [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata non dovrebbe essere annullata (ma il vizio di procedura dinanzi al Tribunale sarebbe così sanato).

139. Tuttavia, per ragioni di completezza, esaminerò l’impugnazione incidentale.

Ritengo che essa sia irricevibile e che, oltre ad essere inconferente, essa è, in ogni caso, infondata.

1. Ricevibilità del ricorso incidentale

140. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’impugnazione incidentale è irricevibile in quanto, in primo luogo, l’articolo 57, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia prevede l’impugnazione avverso la decisione del Tribunale di respingere un’istanza di intervento, e non avverso la decisione di tale giudice di accogliere detta istanza; e, in secondo luogo, quest’ultima decisione non può essere considerata una decisione impugnabile ai sensi dell’articolo 178, paragrafi 1 o 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

141. L’impugnazione incidentale è, a mio avviso, irricevibile in toto.

Esporrò di seguito i motivi per cui sono giunto a tale conclusione.

142. A tal riguardo, esaminerò, in primo luogo, la ricevibilità dell’impugnazione incidentale proposta avverso l’ordinanza del Tribunale dell’11 maggio 2015; in secondo luogo, la ricevibilità dell’impugnazione incidentale avverso la sentenza impugnata nella parte in cui contiene la decisione relativa alla ricevibilità dell’intervento; e, in terzo luogo, la ricevibilità dell’impugnazione incidentale avverso la sentenza impugnata nella parte in cui, in tale sentenza, il Tribunale ha preso in considerazione gli argomenti dedotti unicamente dal [OSCURATO:PERSONA].

Infine, esaminerò l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la Corte è tenuta a pronunciarsi d’ufficio sulla ricevibilità di un’istanza di intervento dinanzi al Tribunale, se l’interveniente in primo grado presenta un ricorso incidentale dinanzi alla Corte o quando, come nel caso di specie, l’interveniente in primo grado presenta osservazioni dinanzi alla Corte. a) Sulla ricevibilità dell’impugnazione incidentale proposta avverso l’ordinanza dell’11 maggio 2015

143. Ritengo che l’impugnazione incidentale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza dell’11 maggio 2015, con la quale il Tribunale ha accolto l’istanza di intervento del [OSCURATO:PERSONA], sia irricevibile in quanto una decisione con cui è concesso l’intervento non può essere soggetta a impugnazione.

144. In tale contesto, l’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia prevede che un’impugnazione incidentale possa tendere all’annullamento della «decisione del Tribunale».

L’articolo 178, paragrafo 2, di detto regolamento stabilisce, inoltre, che un’impugnazione incidentale può tendere anche all’annullamento di «una decisione, espressa o tacita, relativa alla ricevibilità del ricorso proposto dinanzi al Tribunale».

145. In primo luogo, L’ordinanza dell’11 maggio 2015 non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 178, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, in quanto si tratta di una decisione relativa alla ricevibilità di un intervento dinanzi al Tribunale, e non di una decisione relativa alla ricevibilità del ricorso dinanzi a detto giudice.

146. In secondo luogo, tale ordinanza non rientra, a mio parere, neanche nell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

147. A tale riguardo, l’articolo 178 del regolamento di procedura della Corte di giustizia dovrebbe essere letto in combinato disposto con l’articolo 56, primo comma, dello Statuto ( 56 ).

Quest’ultima disposizione definisce le decisioni suscettibili di ricorso, vale a dire, da un lato, «le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento»; in secondo luogo, le decisioni di tale organo «che decidono parzialmente la controversia nel merito»; e, in terzo luogo, le decisioni «che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un’eccezione di incompetenza o di irricevibilità».

148. Una decisione che consente l’intervento non può essere considerata una decisione che conclude il procedimento, ai sensi del primo comma dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia ( 57 ).

Non può neanche essere considerata una decisione che decide parzialmente la controversia nel merito ( 58 ).

Si pone tuttavia la questione se la decisione di consentire l’intervento possa essere considerata una decisione che pone termine ad un incidente di procedura relativo ad un’eccezione di irricevibilità, atteso che la disposizione suddetta non precisa se essa riguardi l’irricevibilità del ricorso o l’irricevibilità dell’intervento.

149. Secondo la giurisprudenza, il rigetto, da parte del Tribunale, di un motivo concernente l’irricevibilità del ricorso è suscettibile di impugnazione (e di impugnazione incidentale), anche se il Tribunale ha proceduto respingendo il ricorso in quanto infondato ( 59 ).

Detta decisione può essere considerata come una decisione che pone termine ad un incidente di procedura relativo a un’eccezione di irricevibilità, ai sensi dell’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia.

150. Per contro, le seguenti decisioni sono state dichiarate non impugnabili: la decisione del Presidente del Tribunale di non riunire due cause ( 60 ); l’ordinanza con la quale il Tribunale invita la [OSCURATO:PERSONA] a produrre taluni documenti ( 61 ); l’ordinanza con la quale il Tribunale della funzione pubblica si dichiara incompetente e rinvia la causa al Tribunale, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato allo Statuto della Corte di giustizia ( 62 ); l’ordinanza con cui il Tribunale della funzione pubblica dispone la cancellazione di taluni passaggi delle memorie a causa del loro carattere diffamatorio ( 63 ); la decisione con cui il cancelliere del Tribunale rifiuta di accogliere la richiesta del ricorrente di essere rappresentato da un «[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]» ( 64 ); l’ordinanza di rigetto della domanda di gratuito patrocinio ( 65 ); la decisione di rigetto di una domanda di ricusazione di un giudice ( 66 ); e la decisione del Tribunale di sospendere il procedimento fino alla pronuncia della Corte nel procedimento pendente dinanzi ad essa per l’annullamento della medesima misura contestata dinanzi al Tribunale ( 67 ).

Pertanto, tali decisioni non sono decisioni che pongono termine a un incidente di procedura ai sensi dell’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia (in caso contrario sarebbero suscettibili di ricorso).

151. A mio avviso, una decisione che concede l’autorizzazione all’intervento non può essere considerata come una decisione che pone termine a un incidente di procedura relativo a un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia.

È vero che, a differenza della maggior parte delle decisioni citate al paragrafo precedente, una decisione che concede l’autorizzazione all’intervento non può essere considerata una semplice misura di organizzazione del procedimento, dato che (i) l’interveniente in primo grado ha la facoltà di impugnare la sentenza del Tribunale ( 68 ) e (ii) che, qualora un ricorso sia proposto da una parte del procedimento di primo grado, detto interveniente è considerato quale parte del procedimento dinanzi alla Corte ( 69 ).

Tuttavia, resta il fatto che le decisioni citate al paragrafo 149 supra, che sono state dichiarate impugnabili, riguardano la ricevibilità del ricorso e non dell’intervento.

Ne consegue, a mio avviso, che la decisione di concedere l’autorizzazione all’intervento non può essere considerata una decisione che pone termine a un incidente di procedura e, di conseguenza, essa non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia.

152. In terzo luogo, devo sottolineare che l’articolo 57, primo comma, dello Statuto prevede che può essere proposta impugnazione contro le decisioni che respingono un’istanza d’intervento, e che tale impugnazione può essere proposta da qualsiasi soggetto la cui istanza sia stata respinta.

Risulta da tale disposizione, letta a contrario, che non è possibile ricorrere contro la decisione che accoglie un’istanza di intervento.

153. In quarto luogo, ciò è coerente con la natura accessoria dell’intervento.

Conformemente all’articolo 40, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia e all’articolo 132, paragrafo 2, del regolamento di procedura, l’istanza di intervento è limitata all’adesione, totale o parziale, alle conclusioni di una delle parti ( 70 ).

L’interveniente, inoltre, non può sollevare motivi che non sono stati fatti valere dalla parte sostenuta con l’intervento ( 71 ).

Pertanto, qualora a un soggetto sia stata erroneamente concessa l’autorizzazione a intervenire, ciò non modificherebbe l’oggetto della controversia.

154. Di conseguenza, l’impugnazione incidentale presentata avverso l’ordinanza dell’11 maggio 2015 è irricevibile. b) Sulla ricevibilità dell’impugnazione incidentale avverso la sentenza impugnata, nella parte in cui contiene una decisione di accoglimento dell’istanza di intervento

155. L’impugnazione incidentale tende non solo all’annullamento dell’ordinanza dell’11 maggio 2015, ma anche della sentenza impugnata, nella parte in cui contiene una decisione di accoglimento dell’istanza di intervento del [OSCURATO:PERSONA].

156. Concordo con la [OSCURATO:PERSONA] nel ritenere che la sentenza impugnata contenga una decisione (implicita) di autorizzazione all’intervento.

Se così non fosse, in detta sentenza non vi sarebbe alcuna menzione degli argomenti dedotti dal [OSCURATO:PERSONA].

157. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], ritengo che detta decisione non sia impugnabile.

158. Come ho indicato ai paragrafi da 148 a 151 supra, una decisione del Tribunale di accoglimento dell’istanza di intervento non costituisce una «decisione» ai sensi dell’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia.

Al fine di determinare se una decisione del Tribunale debba essere considerata come una «decisione» ai sensi di detta disposizione, è irrilevante se essa sia contenuta in un atto separato, come l’ordinanza dell’11 maggio 2015, o se faccia parte della sentenza impugnata.

159. Inoltre, le ragioni esposte al paragrafo 153 delle presenti conclusioni riguardo all’impugnazione incidentale proposta avverso l’ordinanza dell’11 maggio 2015 si applicano all’impugnazione incidentale avverso la sentenza impugnata, nella parte in cui contiene la decisione sulla ricevibilità dell’intervento.

160. Pertanto, l’impugnazione incidentale avverso la sentenza impugnata è irricevibile nella parte in cui contiene una decisione di accoglimento dell’istanza d’intervento del [OSCURATO:PERSONA].

161. Tuttavia, ciò significa solo che la decisione del Tribunale che accoglie l’istanza d’intervento non può essere l’oggetto dell’impugnazione, atteso che non costituisce una «decisione» ai sensi dell’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia.

Ciò non significa che la ricevibilità di un intervento in primo grado non possa essere affatto impugnata dinanzi alla Corte.

162. Infatti, l’ammissibilità dell’intervento in primo grado può essere impugnata con un motivo di diritto vertente sui vizi della procedura dinanzi al Tribunale, ai sensi dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia.

Tuttavia, detto motivo sarà esaminato dalla Corte solo se è stato dedotto nell’ambito di un’impugnazione ricevibile.

Affinché tale impugnazione sia ricevibile, essa deve essere diretta all’annullamento di una «decisione» del Tribunale ai sensi dell’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia.

In altri termini, essa deve avere come oggetto una decisione diversa da quella che accoglie l’istanza d’intervento , in quanto, come ho dimostrato in precedenza, quest’ultima non è una «decisione» ai sensi di tale disposizione.

163. Ad esempio, nella causa Gaki‑Kakouri, la Corte ha esaminato il motivo vertente sul fatto che, con la mancata ammissione degli elementi di prova presentati da una parte, il Tribunale aveva violato l’articolo 85, paragrafo 3, del proprio regolamento di procedura, il principio del contraddittorio e il principio della parità delle armi.

Tuttavia, in questo caso, l’impugnazione non chiedeva l’annullamento della decisione del Tribunale di non ammettere gli elementi di prova.

L’impugnazione chiedeva l’annullamento della decisione con cui, nel dispositivo della sentenza, il Tribunale aveva respinto il ricorso proposto avverso il diniego della Corte di giustizia di assegnare alla ricorrente, vedova di un ex giudice di detta Corte, la pensione di reversibilità ( 72 ).

164. Nel caso di specie, nella sua impugnazione incidentale la [OSCURATO:PERSONA] sostiene non soltanto che la decisione, contenuta nella sentenza impugnata, con la quale il Tribunale ha accolto l’istanza d’intervento del [OSCURATO:PERSONA] è impugnabile ( 73 ), ma anche che tale decisione costituisce un vizio della procedura ai sensi dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia.

A tal riguardo, sottolineo che il motivo attinente al fatto che la decisione di accoglimento dell’istanza d’intervento consista in un vizio di procedura è sollevato nell’ambito di un’impugnazione incidentale che tende all’annullamento proprio di detta decisione .

Per contro, nella sentenza Gaki‑Kakouri il motivo relativo al fatto che la decisione di non ammettere gli elementi di prova fosse un vizio di procedura è stato sollevato nell’ambito di un’impugnazione diretta all’annullamento di un’altra decisione del Tribunale, contenuta nel dispositivo della sua sentenza.

Pertanto, nel caso di specie, il motivo attinente a un presunto vizio della procedura dinanzi al Tribunale non può essere esaminato dalla Corte, atteso che esso è sollevato nell’ambito di un’impugnazione incidentale che, in quanto non tesa all’annullamento di una «decisione» ai sensi dell’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia ( 74 ), è irricevibile. c) Ricevibilità dell’impugnazione incidentale avverso la sentenza impugnata, nella parte in cui essa prende in considerazione gli argomenti dedotti unicamente dal [OSCURATO:PERSONA]

165. Infine, l’impugnazione incidentale è diretta all’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui essa prende in considerazione gli argomenti dedotti unicamente dal [OSCURATO:PERSONA], ai punti 20, 21, 27, 31, 55, 57, 77, 97, 98, 124, 152, 163, 176, 177 e 180.

166. Non vedo come si possa ritenere che il Tribunale, nell’accogliere o respingere degli argomenti – non motivi di diritto o conclusioni – abbia adottato una «decisione» nell’accezione dell’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia.

Pertanto, l’impugnazione incidentale avverso la sentenza impugnata, nella parte in cui essa prende in considerazione gli argomenti dedotti unicamente dal [OSCURATO:PERSONA], è irricevibile.

167. In ogni caso, essa è inconferente.

Infatti, nei punti della sentenza impugnata menzionati dalla [OSCURATO:PERSONA], o il Tribunale non si pronuncia sugli argomenti dedotti dall’interveniente ( 75 ), o esamina gli argomenti dedotti dall’interveniente e dalla BMW ( 76 ), oppure respinge gli argomenti dedotti unicamente dal [OSCURATO:PERSONA] ( 77 ). d) Assenza di obbligo per la Corte di pronunciarsi d’ufficio sulla ricevibilità dell’intervento in primo grado

168. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha dichiarato che, quando si pronuncia su un’impugnazione ai sensi dell’articolo 56 del suo Statuto, essa è tenuta a pronunciarsi, se necessario d’ufficio , sulla ricevibilità del ricorso in primo grado ( 78 ).

169. [OSCURATO:PERSONA] si basa su detta sentenza per sostenere che la Corte è tenuta a pronunciarsi d’ufficio sulla ricevibilità di un’istanza d’intervento dinanzi al Tribunale se l’interveniente in primo grado presenta un’impugnazione incidentale dinanzi alla Corte o quando presenta le sue osservazioni alla Corte.

170. Detto argomento non può essere accolto.

171. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la ricevibilità di un intervento dinanzi al Tribunale, e non la ricevibilità del ricorso dinanzi a detto giudice, che era l’oggetto della causa [OSCURATO:PERSONA] e della giurisprudenza successiva ( 79 ).

Desidero sottolineare che, se la Corte dovesse dichiarare che il Tribunale è incorso in errore nell’accogliere l’istanza d’intervento, ciò non avrebbe alcuna incidenza sulla ricevibilità del ricorso dinanzi al Tribunale ( 80 ).

172. È vero che, qualora il Tribunale accogliesse erroneamente un’istanza di intervento, l’interveniente in primo grado avrebbe la possibilità di presentare impugnazione avverso la sentenza del Tribunale e, quindi, di dedurre dinanzi alla Corte motivi non sollevati dalla parte sostenuta, in primo grado, con l’intervento ( 81 ).

Tuttavia, tengo a sottolineare che, a norma dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, qualsiasi persona può intervenire dinanzi al Tribunale se può dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia sottoposta a detto giudice.

Rilevo, inoltre, che, a norma dell’articolo 56, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, le parti intervenienti in primo grado possono presentare impugnazione avverso la sentenza del Tribunale soltanto qualora la decisione del Tribunale le concerna direttamente .

A mio parere, un soggetto che non abbia alcun interesse all’esito della controversia sottoposta al Tribunale e che, di conseguenza, non abbia il diritto di intervenire dinanzi a detto giudice, non può essere considerato come direttamente interessato dalla sua sentenza.

In ogni caso, le altre parti del procedimento dinanzi alla Corte possono presentare osservazioni in risposta a quelle dell’interveniente in primo grado.

173. Concludo che l’impugnazione incidentale è interamente irricevibile.

174. Tuttavia, per completezza, dimostrerò che essa è, in ogni caso, infondata.

2. Sul merito

175. A sostegno della sua impugnazione incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi, vertenti, rispettivamente, sulla violazione dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, su un errore nella qualificazione giuridica dei fatti e su una violazione delle norme che disciplinano l’onere della prova. a) Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia

176. Con il suo primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, dichiarando, al punto 20 dell’ordinanza dell’11 maggio 2015, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva un interesse alla soluzione della controversia sottoposta al Tribunale in quanto, limitando l’aiuto a EUR 17 milioni, la decisione controversa aveva privato il [OSCURATO:PERSONA] dei vantaggi economici derivanti da un aiuto pari a circa EUR 45 milioni.

177. A norma dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, ogni persona può intervenire dinanzi ai giudici dell’Unione europea se può dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia sottoposta a uno di essi.

178. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la nozione di «interesse alla soluzione della controversia», ai sensi di detta disposizione, dev’essere definita con riferimento al preciso oggetto della controversia ed essere intesa come un interesse diretto ed attuale alla pronuncia sulle conclusioni e non come un interesse relativo ai motivi o alle argomentazioni dedotti.

I termini «soluzione della controversia» rinviano alla decisione finale richiesta, come sancita nel dispositivo dell’emananda sentenza.

A tale proposito occorre verificare, in particolare, che il soggetto che chiede l’autorizzazione a intervenire sia direttamente colpito dall’atto impugnato e che il suo interesse all’esito della controversia sia certo.

In linea di principio, un interesse alla soluzione della controversia può essere considerato sufficientemente diretto soltanto nella misura in cui detta soluzione sia tale da modificare la posizione giuridica del soggetto che ha proposto l’istanza di intervento ( 82 ).

179. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che un interesse alla soluzione della controversia ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia può essere solo un interesse giuridico e non un interesse economico. 180. [OSCURATO:PERSONA] e la BMW sostengono che sia sufficiente un interesse economico.

Essi invocano l’ordinanza nella causa [OSCURATO:PERSONA], nella quale si afferma che la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] aveva un interesse all’esito del ricorso diretto all’annullamento della decisione con la quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato l’incompatibilità del regime di aiuti adottato dal [OSCURATO:PERSONA] de Álava.

In detta ordinanza, il Presidente della Corte ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] confina con il [OSCURATO:PERSONA] de Álava e che la [OSCURATO:PERSONA], un’impresa stabilita a [OSCURATO:PERSONA] dal 1971, aveva beneficiato del regime di aiuti contestato quando si era trasferita nel territorio di Álava ( 83 ).

181. È vero che, come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA], la giurisprudenza citata al precedente paragrafo 178 impone che la posizione giuridica del richiedente l’intervento sia modificata, o sia suscettibile di esserlo, dalla soluzione della controversia in questione.

182. Tuttavia, secondo detta giurisprudenza, questo requisito si applica soltanto «in linea di principio».

Sottolineo che, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], si è ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] avesse un interesse alla soluzione della controversia in quanto il regime di aiuto aveva determinato il trasferimento di alcune imprese con sede a [OSCURATO:PERSONA], e aveva influenzato negativamente la situazione concorrenziale delle imprese rimaste a [OSCURATO:PERSONA].

Nel caso di specie, la decisione controversa comporta la costruzione di un nuovo impianto di produzione in [OSCURATO:PERSONA], e il richiedente l’intervento è, per l’appunto, il [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta di aiuti a finalità regionale, e il richiedente l’intervento è la regione assistita il cui sviluppo economico è rafforzato dagli aiuti di cui trattasi.

A mio parere, in tale situazione, un interesse economico può essere considerato sufficientemente diretto.

I fatti del caso di specie differiscono da quelli della causa Provincia di [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte ha statuito che una regione italiana, la cui struttura economica dipendeva asseritamente in misura sostanziale dalla fabbricazione di calzature, non aveva alcun interesse all’esito del ricorso diretto a ottenere l’annullamento di un regolamento che istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Cina ( 84 ).

183. È vero che, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], nella causa [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato una denuncia alla [OSCURATO:PERSONA], mentre, nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] non lo ha fatto.

Tuttavia, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] la Corte non si è basata su tale elemento.

Inoltre, secondo la giurisprudenza, la partecipazione al procedimento amministrativo e la presentazione di una denuncia rientrano tra gli elementi in grado di dimostrare l’esistenza di un interesse alla soluzione della controversia ( 85 ).

Non risulta che la presentazione di una denuncia costituisca un requisito per dimostrare tale interesse.

184. Di conseguenza, occorre respingere il primo motivo di impugnazione. b) Sul secondo motivo, vertente su un errore di qualificazione dei fatti

185. Con il suo secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, qualora la Corte dovesse ritenere che un interesse alla soluzione della controversia ai sensi dell’articolo 40, primo comma, del suo Statuto, possa essere di natura economica, il Tribunale è incorso in errore considerando che il [OSCURATO:PERSONA] avesse un siffatto interesse.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] ha interesse all’esito di un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione controversa nella sua interezza.

Esso non ha interesse all’esito di un ricorso diretto a ottenere l’annullamento della decisione controversa nella misura in cui quest’ultima stabiliva l’incompatibilità con il mercato interno della quota di aiuto eccedente EUR 17 milioni.

186. Ritengo che il secondo motivo di impugnazione debba essere respinto.

A mio parere, il [OSCURATO:PERSONA] ha interesse a beneficiare degli effetti economici derivanti da aiuti di importo pari a tre volte l’importo dichiarato compatibile nella decisione controversa.

187. Pertanto, il secondo motivo deve essere respinto in quanto infondato. c) Sul terzo motivo, relativo alla violazione delle norme che disciplinano l’onere della prova

188. Con il suo terzo motivo di impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, omettendo di esigere che il [OSCURATO:PERSONA] dimostrasse di avere interesse alla soluzione della controversia, il Tribunale ha violato la norma secondo la quale spetta normalmente alla persona che adduce in giudizio determinati fatti a sostegno di una sua pretesa fornire la prova di tali fatti.

189. Rilevo che, al punto 19 dell’ordinanza dell’11 maggio 2015, il Tribunale ha sottolineato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto che gli aiuti di cui trattasi avrebbero consentito di creare 800 posti di lavoro, di creare sinergie con l’industria automobilistica regionale, di promuovere il trasferimento di conoscenze e di accelerare il processo di innovazione.

È vero che il [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito elementi di prova a sostegno di tali affermazioni di fatto.

Tuttavia è anche vero che, nelle sue osservazioni sull’istanza di intervento, la [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato tali affermazioni di fatto, e che il Tribunale ha rilevato, al punto 20 dell’ordinanza dell’11 maggio 2015, che tali affermazioni non erano state contestate.

A mio avviso, in tali circostanze, il Tribunale non ha violato le regole in materia di onere della prova.

190. Pertanto, il terzo motivo di impugnazione dev’essere respinto in quanto infondato.

191. Concludo che l’impugnazione incidentale deve essere respinta.

VII. Sulle spese

192. Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

193. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la BMW è rimasta soccombente nei suoi motivi di impugnazione e la [OSCURATO:PERSONA] ne ha chiesto la condanna alle spese, si deve dichiarare che la BMW sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento principale.

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 4, del regolamento di procedura, se una parte interveniente in primo grado partecipa all’impugnazione, la Corte può condannarla a sopportare le proprie spese.

Poiché il [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato all’impugnazione, esso deve sopportare le proprie spese nel procedimento principale.

194. Per quanto riguarda l’impugnazione incidentale, poiché la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente e il [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] per l’impugnazione incidentale.

Poiché la BMW ha preso parte all’impugnazione incidentale, essa dovrebbe sopportare le proprie spese in sede d’impugnazione incidentale.

VIII.

Conclusione

195. Propongo pertanto che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione; – respingere l’impugnazione incidentale; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] AG a sopportare le proprie spese e le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea relative all’impugnazione principale; – condannare il [OSCURATO:PERSONA] a sopportare le proprie spese relative all’impugnazione principale; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] europea a sopportare le proprie spese e le spese sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] relative all’impugnazione incidentale; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] AG a sopportare le proprie spese relative all’impugnazione incidentale. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Sentenza del 12 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑671/14 , EU:T:2017:599 ) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»). ( 3 ) Decisione del 9 luglio 2014, relativa all’aiuto di Stato n.

SA.32009 (2011/C) (ex 2010/N) al quale la [OSCURATO:PERSONA] intende dare esecuzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] per un grande progetto di investimento a Lipsia ( GU 2016, L 113, pag. 1 ). ( 4 ) Ordinanza dell’11 maggio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑671/14 , non pubblicata, EU:T:2015:322 (in prosieguo: l’«ordinanza dell’11 maggio 2015»). ( 5 ) GU 2008, L 214, pag. 3 . ( 6 ) Vorrei precisare che l’aiuto è stato notificato per un importo di EUR 49 milioni e che, a seguito di una modifica della notifica da parte della [OSCURATO:PERSONA], tale importo è stato ridotto a EUR 48125000 (EUR 45257273 in valore attualizzato) (cfr. i considerando 22 e 189 della decisione controversa). ( 7 ) BGBl.

I 2008, pag. 2350.

L’IZG è oggetto di un’esenzione per categoria a norma del regime X 167/2008 ( GU 2009, C 280, pag. 7 ). ( 8 ) GU 2006, C 54, pag. 13 .

In base al paragrafo 68 degli Orientamenti, la [OSCURATO:PERSONA] deve avviare il procedimento di indagine formale previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE qualora, in primo luogo, l’importo degli aiuti regionali concessi ai grandi progetti di investimento «superi il 75% dell’ammontare massimo di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con spesa ammissibile di 100 milioni di EUR», applicando il massimale degli aiuti a finalità regionale in vigore e, in secondo luogo, o le vendite del beneficiario dell’aiuto rappresentano più del 25% delle vendite del prodotto interessato, oppure la capacità produttiva creata dal progetto è superiore al 5% del mercato. ( 9 ) GU 2009, C 223, pag. 3 . ( 10 ) Per grandi progetti d’investimento si intendono progetti con spese ammissibili superiori a EUR 50 milioni (cfr. punto 60 degli Orientamenti). ( 11 )

V. i considerando da 2 a 4 della decisione controversa. ( 12 ) Come indicato in precedenza, la [OSCURATO:PERSONA] deve avviare il procedimento di indagine formale se le soglie stabilite al paragrafo 68 degli Orientamenti sono superate (v. supra, nota 8).

La nota 63 degli Orientamenti affermava che la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe «elaborare ulteriori indicazioni sui criteri» di cui tener conto, in tale situazione, durante la valutazione della compatibilità.

Tali indicazioni sono state adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella forma della comunicazione del 2009 (v. punto 8 di detta comunicazione). ( 13 ) Cfr. punto 2 della comunicazione del 2009. ( 14 )

V. punti da 11 a 36 della comunicazione del 2009. ( 15 )

V. punto 22 della comunicazione del 2009 e considerando 173 della decisione controversa. ( 16 )

V. punto 33 della comunicazione del 2009 e i considerando 175 e 189 della decisione controversa. ( 17 )

V. punti da 37 a 51 della comunicazione del 2009. ( 18 ) Il corsivo è mio. ( 19 ) Sentenza del 30 aprile 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Italia e Wam, C‑494/06 P , EU:C:2009:272 , punto 57 . ( 20 ) Sentenza del 30 aprile 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Italia e Wam, C‑494/06 P , EU:C:2009:272 , punto 58 . ( 21 ) Sentenza del 10 luglio 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑304/08 , EU:T:2012:351 , punto 94 . ( 22 ) Sentenza del 10 luglio 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑304/08 , EU:T:2012:351 , punto 95 . ( 23 ) Sentenza del 19 luglio 2016, Kotnik e a., C‑526/14 , EU:C:2016:570 , punto 41 . ( 24 ) Sentenza dell’8 marzo 2016, Grecia/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑431/14 P , EU:C:2016:145 , punti da 72 a 75 ). ( 25 )

V. considerando 85 e 175 della decisione controversa. ( 26 )

V. considerando 1 della decisione controversa. ( 27 )

V. considerando 101 e 176 della decisione controversa. ( 28 ) Regolamento del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ( GU 1999, L 83, pag. 1 ). ( 29 ) Vedi infra, nota

33. ( 30 ) Sentenze del 21 novembre 1991, Féderation nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, C‑354/90 , EU:C:1991:440 , punti da 8 a 11 ; del 5 ottobre 2006, [OSCURATO:PERSONA] in Österreich, C‑368/04 , EU:C:2006:644 , punti da 36 a 38 ; del 21 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑284/12 , EU:C:2013:755 , punti 27 e 28 ; e del 23 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA] del Mediterraneo, C‑387/17 , EU:C:2019:51 , punti 54 e 55 . ( 31 )

V. considerando 4 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (il «regolamento di abilitazione») ( GU 1998, L 142, pag. 1 ).

Il regolamento di abilitazione autorizza la [OSCURATO:PERSONA] ad adottare regolamenti di esenzione per categoria per quanto riguarda determinate categorie di aiuti.

Il regolamento n. 800/2008 è stato adottato sulla base del regolamento di abilitazione. ( 32 ) Il regolamento n. 800/2008 si applica alle misure di Stato che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v. articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento). ( 33 ) A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008 gli aiuti a finalità regionale agli investimenti concessi ai grandi progetti di investimenti «devono essere notificati alla [OSCURATO:PERSONA] qualora l’importo totale degli aiuti provenienti da varie fonti superi il 75% dell’importo massimo di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con costi ammissibili ammontanti a 100 milioni di euro», applicando la soglia vigente per gli aiuti a finalità regionale nella regione assistita interessata.

È pacifico che il progetto di aiuto controverso è un grande progetto di investimento, ossia un progetto con costi ammissibili superiori a EUR 50 milioni (v. nota 10).

La soglia degli aiuti regionali a Lipsia in vigore al momento della concessione dell’aiuto era pari al 30% (v. considerando 11 della decisione controversa e la carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per la [OSCURATO:PERSONA]: 2007-2013, GU 2006, C 295, pag. 6 ).

Pertanto, la soglia di notifica ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008 ammontava a EUR 22,5 milioni (75% x 30% x EUR 100 milioni) (v. considerando 201 della decisione controversa e punto 182 della sentenza impugnata). ( 34 )

V. supra nota

31. ( 35 )

V. sezione 3.2 della motivazione della proposta di regolamento (CE) del Consiglio sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 15 luglio 1997 [COM (97) 396 def.].

Conformemente alla sezione 3.1, l’adozione di regolamenti di esenzione per categoria «renderebbe più efficiente il controllo degli aiuti di Stato da parte della [OSCURATO:PERSONA], liberandola dal compito di esaminare le notificazioni sia dei regimi di aiuto sia dei singoli aiuti, in una situazione le pervengono numerose notifiche di progetti di concessione o modifica di aiuti compatibili con il mercato [interno], perché conformi ai criteri di compatibilità stabiliti dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa».

V. anche sezione 2.1 del parere del Comitato economico e sociale sulla «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali» ( GU 1998, C 129,pag. 70 ). ( 36 ) Sentenza del 9 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] de Álava e a./[OSCURATO:PERSONA], ( da T‑30/01 a T‑32/01 e da T‑86/02 a T‑88/02 , EU:T:2009:314 , punto 260 ). ( 37 ) L’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 659/1999 prevede che la [OSCURATO:PERSONA] «esamina» ogni denuncia, a condizione che venga sottoposta da un interessato ai sensi dell’articolo 1, lettera h), di detto regolamento e che sia compilato il modulo di cui all’articolo 20, paragrafo 2, primo comma, dello stesso regolamento. ( 38 )

V. supra, paragrafo

95. ( 39 ) Cfr.

Sinnaeve, I., «[OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] aid: [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] by [OSCURATO:PERSONA] and Competitors»,

[OSCURATO:PERSONA]

, vol. 38 (2001), n. 6, pag. 1479 (pag. 1495). V. anche Berghofer, M., «[OSCURATO:PERSONA]: A Giant on Feet of Clay»,

[OSCURATO:PERSONA]

, vol. 8 (2009), n. 3, pag. 323 (pag. 328 e nota 55). ( 40 )

V. punto 16 della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali ( GU 2009, C 85, pag. 1 ). ( 41 ) Il riferimento all’autorizzazione da parte del Consiglio è un riferimento al potere conferito al Consiglio dall’articolo 108, paragrafo 2, terzo comma, TFUE, di dichiarare, in «circostanze eccezionali», una misura statale compatibile con il mercato interno. ( 42 )

V. articolo 9, paragrafo 1, e allegato III del suddetto regolamento. ( 43 )

V. il modulo contenuto nell’allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 della [OSCURATO:PERSONA], del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/1999 ( GU 2004, L 140, pag. 1 ). ( 44 ) Qualora venissero posti in essere, dovrebbero essere considerati «aiuti illegittimi» ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento n. 659/1999 (conclusioni dell’avv. gen.

Wathelet nella causa [OSCURATO:PERSONA], C‑349/17 , EU:C:2018:768 , paragrafo 107 ). ( 45 )

V. considerando 12 della decisione controversa. ( 46 ) La nota di sintesi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008 è stata comunicata alla [OSCURATO:PERSONA], che l’ha pubblicata nella Gazzetta ufficiale (Informazioni comunicate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento n. 800/2008, GU 2009, C 280, pag. 5 ). ( 47 ) Sentenza del 6 marzo 2002, [OSCURATO:PERSONA] de Álava e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑127/99, T‑129/99 e T‑148/99 , EU:T:2002:59 , punto 229 . ( 48 ) Sentenza del 21 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]‑Anhalt/[OSCURATO:PERSONA], C‑459/10 P , non pubblicata, EU:C:2011:515 . ( 49 ) Nella causa [OSCURATO:PERSONA], il regolamento di esenzione per categoria applicabile era il regolamento (CE) n. 68/2001 della [OSCURATO:PERSONA], del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ( GU 2001, L 10, pag. 20 ). ( 50 ) Il corsivo è mio. ( 51 ) Sentenza del 21 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]‑Anhalt/[OSCURATO:PERSONA], C‑459/10 P , non pubblicata, EU:C:2011:515 , punto 31 . ( 52 ) Sentenza del 21 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]‑Anhalt/[OSCURATO:PERSONA], C‑459/10 P , non pubblicata, EU:C:2011:515 , punto 33 . ( 53 ) Il corsivo è mio. ( 54 )

V. infra, paragrafo

153. ( 55 ) V., per analogia, ordinanza del Presidente della Corte del 12 ottobre 2000, [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, C‑299/00 P(I) , non pubblicata, EU:C:2000:566 . ( 56 ) È vero che l’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia si riferisce alle impugnazioni e non alle impugnazioni incidentali.

Tuttavia, dato che non vi è alcuna disposizione di tale Statuto riferita specificamente alle impugnazioni incidentali, non vedo alcuna ragione per cui le disposizioni in materia di impugnazione non debbano applicarsi alle impugnazioni incidentali. ( 57 ) Le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento ai sensi del primo comma dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia sono le decisioni di portare a termine il procedimento dinanzi a detto giudice.

Le seguenti decisioni dovrebbero, a mio avviso, essere considerate come decisioni che concludono il procedimento: una decisione che accoglie o respinge il ricorso; la decisione mediante la quale il Tribunale dichiara che non vi è più luogo a statuire (sentenza del Tribunale del 18 novembre 2010, ArchiMEDES/[OSCURATO:PERSONA], C‑317/09 P , non pubblicata, EU:C:2010:700 , punti 94 e 95 ); una sentenza pronunciata in contumacia (sentenze del 13 novembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Alexiadou C‑436/07 P , non pubblicata, EU:C:2008:623 , punto 7 ; del 21 aprile 2015, Anbouba/Consiglio, C‑605/13 P , EU:C:2015:248 , punto 14 ; e del 9 giugno 2015, Navarro/[OSCURATO:PERSONA], T‑556/14 P , EU:T:2015:368 , punto 5 ); e una sentenza che respinge una domanda di revocazione (sentenze del 18 marzo 1999, de Compte/Parlamento, C‑2/98 P , EU:C:1999:158 , punti da 15 a 23 , e dell’08 luglio 1999, DSM/[OSCURATO:PERSONA], C‑5/93 P , EU:C:1999:364 , punto 30 ). ( 58 ) Una decisione che decide parzialmente la controversia nel merito può essere, ad esempio, una decisione con cui il Tribunale dichiara la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ma non dispone sull’ammontare del risarcimento dei danni (v., ad esempio, sentenza del 16 luglio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑440/07 P , EU:C:2009:459 ). ( 59 ) Sentenze del 21 gennaio 1999, Francia/Comafrica e a., C‑73/97 P , EU:C:1999:13 ; del 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer, C‑23/00 P , EU:C:2002:118 , punto 50 ; del 23 marzo 2004, Mediatore/Lamberts, C‑234/02 P , EU:C:2004:174 , punti da 31 a 33 ; del 22 febbraio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/max.mobil, C‑141/02 P , EU:C:2005:98 , punti da 45 a 52 ; del 7 giugno 2007, Wunenburger/[OSCURATO:PERSONA], C‑362/05 P , EU:C:2007:322 , punto 37 ; e del 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Ente per le Ville vesuviane e Ente per le Ville vesuviane/[OSCURATO:PERSONA], C‑445/07 P e C‑455/07 P , EU:C:2009:529 , punto 40 .

Vorrei precisare che, per quanto riguarda le impugnazioni incidentali, tale situazione rientra ora nell’ambito di applicazione dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, in quanto tale disposizione, contrariamente all’articolo 169, paragrafo 1, di detto regolamento (che riguarda le impugnazioni), non precisa che l’oggetto dell’impugnazione incidentale debba essere la decisione del Tribunale «quale contenuta nel dispositivo della decisione stessa». ( 60 ) Sentenza dell’8 gennaio 2002, Francia/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑248/99 P , EU:C:2002:1 , punto 46 , e ordinanza del 28 novembre 2008, Combescot/[OSCURATO:PERSONA], C‑526/07 P , EU:C:2008:665 , punto 36 . ( 61 ) Ordinanza del 4 ottobre 1999, [OSCURATO:PERSONA]/ADT Projekt, C‑349/99 P , EU:C:1999:475 . ( 62 ) Sentenza del 4 settembre 2008, Gualtieri/[OSCURATO:PERSONA], T‑413/06 P , EU:T:2008:309 , punti da 21 a 29 ; ordinanze dell’8 luglio 2010, Marcuccio/[OSCURATO:PERSONA], T‑166/09 P , EU:T:2010:299 , punti da 26 a 33 ; e del 12 giugno 2012, Strack/[OSCURATO:PERSONA], T‑65/12 P , EU:T:2012:285 , punti da 8 a 15 . ( 63 ) Ordinanza del 14 dicembre 2007, Nijs/Corte dei conti, T‑311/07 P , EU:T:2007:394 . ( 64 ) Ordinanza del 10 luglio 2009, Hasbro, C‑59/09 P , non pubblicata, EU:C:2009:452 . ( 65 ) Ordinanza del 12 febbraio 2015, Meister/[OSCURATO:PERSONA], C‑327/14 P , non pubblicata, EU:C:2015:99 , punti 22 e 23 . ( 66 ) Ordinanza del 29 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/BEI, T‑377/15 P , non pubblicata, EU:T:2015:851 . ( 67 ) Ordinanza del 26 novembre 2003, Associazione bancaria italiana e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑366/03 P, C‑368/03 P, C‑390/03 P, C‑391/03 P e C‑394/03 P , non pubblicata, EU:C:2003:638 . ( 68 ) A condizione che, come richiesto dall’articolo 56, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, la decisione del Tribunale la «concerna direttamente». ( 69 ) Sentenza dell’11 febbraio 1999, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑390/95 P , EU:C:1999:66 , punto 20 . ( 70 ) Sentenza del 10 novembre 2016, DTS Distribuidora de [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑449/14 P , EU:C:2016:848 , punto 121 .

Come ha osservato l’avvocato generale Romer, «la procedura non prevede richieste di riunire dei procedimenti in cui i terzi possono intentare in proprio ricorsi contro entrambe le parti dell’azione principale» (conclusioni presentate dall’avvocato generale Roemer nelle cause riunite Belgio/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], 9/60‑TO e 12/60‑TO , EU:C:1962:17 , punto 188 ). ( 71 ) Sentenze del 7 ottobre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑399/12 , EU:C:2014:2258 , punto 27 ; del 10 novembre 2016, DTS Distribuidora de [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑449/14 P , EU:C:2016:848 , punto 121 ; e del 25 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (WRC‑15), C‑687/15 , EU:C:2017:803 , punto 23 . ( 72 ) Sentenza del 14 aprile 2005, Gaki‑Kakouri/Corte di giustizia, C‑243/04 P , non pubblicata, EU:C:2005:238 , punti 33 e 34 . ( 73 ) Come ho indicato nei precedenti paragrafi da 157 a 160, detta decisione non è impugnabile e l’impugnazione incidentale è, pertanto, irricevibile nella parte in cui è diretta all’annullamento di detta decisione. ( 74 ) Né la decisione del Tribunale di accoglimento dell’istanza d’intervento del [OSCURATO:PERSONA], né la sua decisione di respingere gli argomenti dedotti dal [OSCURATO:PERSONA] possono essere considerate come «decision[i]» ai sensi dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia (v. paragrafo 158 supra e paragrafo 166 infra). ( 75 ) I punti 20, 21 e 27 fanno parte della sezione della sentenza impugnata intitolata «Procedimento e conclusioni delle parti».

I punti 31, 57, 77, 152 e 163 della sentenza si limitano a riassumere gli argomenti dedotti dall’interveniente.

Al punto 55, il Tribunale ritiene che non sia necessario pronunciarsi sulle affermazioni del [OSCURATO:PERSONA]. ( 76 )

V. punti 124, 176 e 177 della sentenza impugnata. ( 77 )

V. punti 97, 98 e 180 della sentenza impugnata. ( 78 ) Sentenza del 29 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑176/06 P , non pubblicata, EU:C:2007:730 , punto 18 . ( 79 ) Sentenza del 23 aprile 2009, Sahlstedt e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑362/06 P , EU:C:2009:243 , punti da 21 a 23 ; ordinanza del 23 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑415/08 P , non pubblicata, EU:C:2009:574 , punti 21 e 22 ; ordinanza del 23 settembre 2009, Calebus/[OSCURATO:PERSONA], C‑421/08 P , non pubblicata, EU:C:2009:575 , punti 21 e 22 ; sentenza del 27 ottobre 2011, Austria/Scheucher – Fleisch e a., C‑47/10 P , EU:C:2011:698 , punto 97 ; ordinanze del 15 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑208/11 P , non pubblicata, EU:C:2012:76 , punto 34 ; e del 5 settembre 2013, ClientEarth/Consiglio, C‑573/11 P , non pubblicata, EU:C:2013:564 , punto 20 ; sentenze del 27 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑133/12 P , EU:C:2014:105 , punto 32 ; e del 20 settembre 2018, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], C‑114/17 P , EU:C:2018:753 , punto 48 . ( 80 ) Ciò è dovuto al fatto che l’intervento è accessorio al procedimento principale, e non il contrario.

Se l’istanza è dichiarata irricevibile, l’intervento è privo di oggetto (ordinanza del 19 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/ECHA, C‑663/16 P , non pubblicata, EU:C:2017:568 , punti 47 e 48 ). ( 81 ) Sentenza dell’11 febbraio 1999, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], ( C‑390/95 P , EU:C:1999:66 , punti 21 e 22 ). ( 82 ) Ordinanze del vicepresidente della Corte del 6 ottobre 2015, Metalleftiki kai [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑385/15 P (I) , non pubblicata, EU:C:2015:681 , punti 6 e 7 ; del 1o marzo 2016, la [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑635/15 P (I) , non pubblicata, EU:C:2016:166 , punti 5 e 6 ; e del 17 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA] d’America/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑12/18 P (I) , non pubblicata, EU:C:2018:330 , punti 7 e 8 ; ordinanze del Presidente della Corte dell’11 giugno 2018, Comune di Milano/Consiglio, C‑182/18 , non pubblicata, EU:C:2018:445 , punto 8 ; del 20 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/BCE, C‑152/18 P e C‑153/18 P , non pubblicata, EU:C:2018:765 , punti da 6 a 8 ; del 9 ottobre 2018, Polonia/[OSCURATO:PERSONA], C‑181/18 P , non pubblicata, EU:C:2018:826 , punti 5 e 6 ; e del 9 ottobre 2018, PGNiG Supply & Trading/[OSCURATO:PERSONA], C‑117/18 P , non pubblicata, EU:C:2018:897 , punti 5 e 6 . ( 83 ) Ordinanza del Presidente della Corte del 6 marzo 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑186/02 P , EU:C:2003:141 , punti 9 e 10 . ( 84 ) Ordinanza del Presidente del Tribunale del 25 gennaio 2008, Provincia di [OSCURATO:PERSONA] e Comune di [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] Factory e a., C‑461/07 P (I) , non pubblicata, EU:C:2008:46 , punto 17 . ( 85 ) Ordinanza del Presidente della Corte dell’11 giugno 2018, Comune di Milano/Consiglio, C‑182/18 , non pubblicata, EU:C:2018:445 , punto 16 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017CC0654 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 3 aprile 2019 ( 1 ) Causa C‑654/17 P [OSCURATO:PERSONA] AG e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] europea «Impugnazione – Aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento – Aiuto concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] destinato a un progetto della BMW a Lipsia relativo alla produzione di veicoli elettrici – Decisione che dichiara la misura di aiuto in parte incompatibile con il mercato interno – Proporzionalità dell’aiuto – Regolamento (CE) n. 800/2008 – Intervento dinanzi al Tribunale» Indice I. Contesto normativo II. Fatti III. Procedimento dinanzi al Tribunale, ordinanza dell’11 maggio 2015 e sentenza impugnata IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti V. Sull’impugnazione principale A. Sul primo motivo d’impugnazione, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE 1. Argomenti delle parti 2. Valutazione a) Ricevibilità b) Sul merito 1) Sulla prima parte del primo motivo 2) Sulla seconda parte del primo motivo 3) La terza parte del primo motivo 4) Sulla quarta parte del primo motivo B. Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 288 TFUE, degli articoli 3 e 13, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008, e del principio di non discriminazione 1. Argomenti delle parti 2. Valutazione a) Ricevibilità b) Sul merito 1) Sulla prima parte del secondo motivo i) Introduzione ii) [OSCURATO:PERSONA] ha competenza esclusiva per valutare la compatibilità dell’aiuto, a prescindere dal suo importo iii) Gli aiuti che soddisfano le condizioni del regolamento n. 800/2008 non sono aiuti esistenti iv) La compatibilità può essere valutata alla luce del criterio di proporzionalità stabilito nella comunicazione del 2009 v) Conclusione 2) Sulla seconda parte del secondo motivo VI. L’impugnazione incidentale A. Argomenti delle parti B. Valutazione 1. Ricevibilità del ricorso incidentale a) Sulla ricevibilità dell’impugnazione incidentale proposta avverso l’ordinanza dell’11 maggio 2015 b) Sulla ricevibilità dell’impugnazione incidentale avverso la sentenza impugnata, nella parte in cui contiene una decisione di accoglimento dell’istanza di intervento c) Ricevibilità dell’impugnazione incidentale avverso la sentenza impugnata, nella parte in cui essa prende in considerazione gli argomenti dedotti unicamente dal [OSCURATO:PERSONA] d) Assenza di obbligo per la Corte di pronunciarsi d’ufficio sulla ricevibilità dell’intervento in primo grado 2. Sul merito a) Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia b) Sul secondo motivo, vertente su un errore di qualificazione dei fatti c) Sul terzo motivo, relativo alla violazione delle norme che disciplinano l’onere della prova VII. Sulle spese VIII. Conclusione 1. Con la presente impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «BMW») chiede alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale ( 2 ) con cui quest’ultimo ha respinto il ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione C(2014) 4531 final della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’aiuto di Stato che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] intendeva concedere alla BMW per la costruzione a Lipsia ([OSCURATO:PERSONA]) di un nuovo sito per la produzione di due nuovi modelli di autoveicoli, il veicolo elettrico «i3» e il veicolo ibrido «i8» (in prosieguo: la «decisione controversa») ( 3 ). 2. Nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la disponibilità dell’aiuto di Stato abbia indotto la BMW a decidere di investire a Lipsia invece che in un altro sito che era stato preso in considerazione, segnatamente Monaco di Baviera ([OSCURATO:PERSONA]), dove, in base a documenti interni della società, il progetto sarebbe costato circa EUR 17 milioni in meno rispetto a Lipsia. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che l’aiuto, che era stato notificato per un importo di circa EUR 45 milioni, fosse compatibile con il mercato interno solo per la differenza tra i costi, per la BMW, dell’investimento a Lipsia e quelli dell’investimento a Monaco di Baviera, vale a dire per circa EUR 17 milioni. L’importo dell’aiuto eccedente EUR 17 milioni è stato dichiarato incompatibile con il mercato interno. 3. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla BMW, diretto all’annullamento della decisione controversa nella parte in cui dichiarava incompatibile con il mercato interno l’importo dell’aiuto notificato eccedente EUR 17 milioni. 4. L’impugnazione proposta dinanzi alla Corte solleva, in particolare, la questione della proporzionalità dell’aiuto. La presente causa pone altresì la questione della ricevibilità degli interventi dinanzi al Tribunale. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un’impugnazione incidentale con la quale chiede alla Corte, in primo luogo, di annullare l’ordinanza del Tribunale ( 4 ) con cui detto giudice ha accolto la domanda d’intervento presentata dal [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), dove è ubicata Lipsia, e, in secondo luogo, la sentenza impugnata nella parte in cui essa prende in considerazione gli argomenti presentati esclusivamente dall’interveniente e che, di conseguenza, contiene una decisione relativa alla ricevibilità dell’intervento. I. Contesto normativo 5. L’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008 della [OSCURATO:PERSONA], del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (in prosieguo: il «regolamento n. 800/2008») ( 5 ) così recita: «Gli aiuti a finalità regionale agli investimenti concessi ai grandi progetti di investimenti devono essere notificati alla [OSCURATO:PERSONA] qualora l’importo totale degli aiuti provenienti da varie fonti superi il 75% dell’importo massimo di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con costi ammissibili ammontanti a 100 milioni di euro, applicando la soglia standard di aiuto vigente per le grandi imprese nella mappa nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata alla data in cui l’aiuto deve essere concesso». 6. L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008 prevede quanto segue: «I regimi di aiuti regionali agli investimenti e all’occupazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dal presente articolo. (…)». II. Fatti 7. Il 30 novembre 2010 la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] l’intenzione di concedere un aiuto alla BMW sotto forma di premio fiscale all’investimento fino a un massimo di EUR 45257273 ( 6 ), a norma dell’Investitionszulagengesetz 2010 (legge sugli aiuti agli investimenti), del 7 dicembre 2008, e successive modifiche (in prosieguo: l’«IZG») ( 7 ), ai fini della costruzione a Lipsia di un sito di produzione per la fabbricazione del veicolo elettrico «i3» e del veicolo ibrido «i8». 8. Il 13 luglio 2011 la [OSCURATO:PERSONA] decideva di avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. 9. Il 9 luglio 2014, la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione controversa, con la quale, come menzionato al precedente paragrafo 2, essa ha constatato che l’aiuto notificato era compatibile con il mercato interno solo fino a EUR 17 milioni, corrispondenti alla differenza tra i costi dell’investimento a Lipsia e i costi dell’investimento a Monaco di Baviera. La quota dell’aiuto notificato eccedente EUR 17 milioni, ossia EUR 28257273, era incompatibile con il mercato interno. III. Procedimento dinanzi al Tribunale, ordinanza dell’11 maggio 2015 e sentenza impugnata 10. Il 19 settembre 2014, la BMW ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa nella parte in cui dichiarava incompatibile con il mercato interno l’importo dell’aiuto eccedente EUR 17 milioni. In subordine, la BMW chiedeva l’annullamento della decisione controversa nella parte in cui dichiarava incompatibile con il mercato interno la quota di aiuto eccedente l’importo di EUR 17 milioni ma inferiore alla quota esente dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008 (che, nel caso di specie, ammonta a EUR 22,5 milioni). 11. Il 16 gennaio 2015 il [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un’istanza d’intervento a sostegno della BMW. Con ordinanza dell’11 maggio 2015, il Presidente della Quinta Sezione del Tribunale ha ammesso l’intervento del [OSCURATO:PERSONA]. Il Presidente della Quinta Sezione del Tribunale ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse un interesse alla soluzione della controversia sottoposta al Tribunale, ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in quanto, dichiarando l’aiuto compatibile con il mercato interno soltanto per un importo di EUR 17 milioni, la [OSCURATO:PERSONA] aveva negato al [OSCURATO:PERSONA] il beneficio delle conseguenze economiche derivanti dalla concessione dell’aiuto per l’importo notificato, sicché la decisione controversa aveva un impatto reale sull’economia di detto Stato. 12. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione controversa. 13. Il Tribunale ha respinto il primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. In primo luogo, il Tribunale ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva omesso di effettuare un esame diligente ed imparziale nell’ambito della procedura d’indagine preliminare e che poteva avviare la procedura d’indagine formale poiché non si poteva escludere la possibilità che le soglie previste al paragrafo 68 degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (in prosieguo: gli «Orientamenti») ( 8 ) fossero state superate. In secondo luogo, il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato un esame diligente ed imparziale anche nel corso del procedimento d’indagine formale e che essa aveva potuto esaminare il rispetto dei criteri enunciati nella comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa ai criteri per una valutazione dettagliata degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (in prosieguo: la «comunicazione del 2009») ( 9 ), a prescindere dal superamento o meno delle soglie di cui sopra. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva commesso un errore manifesto nell’applicazione della comunicazione del 2009. 14. Il Tribunale ha respinto il secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente rilevato che, conformemente al paragrafo 22, punto 2, della comunicazione del 2009, l’aiuto ha avuto un effetto di incentivazione, poiché ha fornito alla BMW l’incentivo a collocare l’investimento a Lipsia invece che a Monaco. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore nel ritenere che la differenza tra i costi di investimento a Lipsia e i costi di investimento a Monaco di Baviera ammontava a EUR 17 milioni, e che l’aiuto era proporzionato solo fino a concorrenza di tale importo. In terzo luogo, al fine di dichiarare che la quota di aiuti eccedente l’importo di EUR 17 milioni era incompatibile con il mercato interno, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta ad effettuare un’analisi economica e a dimostrare che quella quota di aiuti avrebbe avuto effetti negativi sulla concorrenza. In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente concluso che la valutazione dei costi effettivi, fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo la notifica dell’aiuto, non poteva essere presa in considerazione. 15. Infine, il Tribunale ha respinto il terzo motivo, dedotto in subordine e vertente sul fatto che, nel dichiarare che l’aiuto era compatibile fino a EUR 17 milioni, e cioè fino a un importo inferiore a quello esentato dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008 (nel caso di specie, EUR 22,5 milioni), la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e il regolamento n. 800/2008. Gli aiuti regionali che, come nel caso di specie, superavano la soglia di notifica individuale di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008 dovevano essere valutati non secondo il regolamento n. 800/2008, bensì alla luce dei criteri descritti nella comunicazione del 2009. [OSCURATO:PERSONA] non aveva ecceduto i propri poteri limitando l’importo dell’aiuto a un importo inferiore a quello esentato dall’obbligo di notifica, dal momento che gli aiuti esentati dall’obbligo di notifica godono di una mera presunzione di compatibilità con il mercato interno. IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti 16. Con la sua impugnazione, la BMW, sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA], chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – annullare la decisione controversa nella parte in cui essa dichiara incompatibile con il mercato interno la quota di aiuto di EUR 28257273, che è la parte dell’aiuto notificato eccedente EUR 17 milioni; – in subordine, annullare la decisione controversa nella parte in cui vieta e dichiara incompatibile con il mercato interno la quota dell’aiuto che non eccede l’importo esente dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008 nella misura in cui tale importo eccede EUR 17 milioni; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 17. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione in quanto irricevibile e, in ogni caso, infondata; – condannare la BMW alle spese. 18. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un’impugnazione incidentale, con la quale si chiede alla Corte di: – annullare l’ordinanza dell’11 maggio 2015; – annullare la decisione contenuta nella sentenza impugnata concernente la ricevibilità dell’intervento e la presa in considerazione degli argomenti esposti dal [OSCURATO:PERSONA] in aggiunta a quelli presentati dalla BMW; – pronunciarsi, in qualità di giudice di prima istanza, sulla domanda di intervento e respingere tale domanda in quanto infondata; – condannare la BMW alle spese. 19. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione incidentale; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese dell’impugnazione. 20. La BMW chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione incidentale; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 21. All’udienza svoltasi il 23 gennaio 2019 hanno presentato osservazioni orali la BMW, la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]. V. Sull’impugnazione principale 22. La BMW deduce due motivi d’impugnazione. In primo luogo, essa sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE nel concludere che la [OSCURATO:PERSONA] poteva limitare l’importo dell’aiuto a EUR 17 milioni senza effettuare un’analisi economica al fine di verificare se la parte dell’aiuto superiore a EUR 17 milioni comportasse una distorsione della concorrenza. In secondo luogo, la BMW sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 288 TFUE, l’articolo 3 e l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008, e il principio di non discriminazione, nel concludere che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva commesso alcun errore limitando l’importo dell’aiuto a un importo inferiore a quello oggetto di esenzione dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008, ossia EUR 22,5 milioni. A. Sul primo motivo d’impugnazione, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE 1. Argomenti delle parti 23. Con il suo primo motivo di impugnazione, la BMW sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE concludendo, ai punti da 145 a 149 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] poteva limitare gli aiuti a EUR 17 milioni, ossia all’importo corrispondente alla differenza tra i costi di investimento a Lipsia e i costi di investimento a Monaco di Baviera, senza verificare se la quota di aiuto eccedente EUR 17 milioni comportasse una distorsione della concorrenza. 24. Il primo motivo si suddivide in quattro parti. 25. Nell’ambito della prima parte del suo primo motivo, la BMW sostiene che non è possibile presumere che ogni importo di aiuto superiore a quello che, conformemente al paragrafo 33 della comunicazione del 2009, è stato giudicato proporzionato, vale a dire qualunque importo di aiuto eccedente la differenza in termini di costi, si traduca in una distorsione della concorrenza. Infatti, l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE vieta unicamente gli aiuti che «alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse». Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva dichiarare incompatibile con il mercato interno l’importo dell’aiuto superiore alla differenza dei costi senza definire il mercato rilevante e senza valutare la posizione del beneficiario su tale mercato. 26. Con la seconda parte del suo primo motivo, la BMW sostiene che la constatazione del Tribunale, al punto 149 della sentenza impugnata, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a verificare se la quota di aiuti eccedente EUR 17 milioni falsasse concorrenza, è in contrasto con la giurisprudenza. 27. Nella terza parte del primo motivo, la BMW sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto censurare la [OSCURATO:PERSONA] per aver omesso di dissipare i dubbi circa l’esatta definizione del mercato rilevante e la posizione del beneficiario su tale mercato. 28. Nella quarta parte del suo primo motivo, la BMW deduce che, nel dichiarare che un aiuto per un importo di EUR 17 milioni era stato sufficiente a determinare la decisione di investire a Lipsia, il Tribunale ha snaturato i fatti. Ciò è dovuto al fatto che detta decisione è stata adottata sulla base del presupposto che l’aiuto sarebbe stato concesso per un importo di quasi EUR 50 milioni. 29. [OSCURATO:PERSONA] ribatte che il primo motivo d’impugnazione è interamente irricevibile e in parte infondato. 30. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la prima parte del primo motivo di impugnazione è irricevibile in quanto costituisce un motivo nuovo. Con la prima parte del suo primo motivo, la BMW deduce, dinanzi alla Corte, che, concludendo che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse tenuta a valutare gli effetti negativi sulla concorrenza, il Tribunale ha violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Tuttavia, dinanzi al Tribunale, la BMW ha dedotto la violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, e non del paragrafo 1 di tale disposizione. 31. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], anche la seconda parte del primo motivo è irricevibile. O la ricorrente deduce una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il che costituisce un motivo nuovo e, in quanto tale, irricevibile, oppure deduce la violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. Tuttavia, in quest’ultimo caso, risulta dalla giurisprudenza citata dalla ricorrente che ciò che realmente conta è la qualificazione delle misure statali di cui trattasi come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il che, ancora una volta, è un motivo nuovo. In ogni caso, la seconda parte del primo motivo è infondata in quanto, al fine di dichiarare incompatibile con il mercato interno la quota dell’aiuto eccedente EUR 17 milioni, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a valutare se tale importo avrebbe comportato una distorsione della concorrenza. 32. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la terza parte del primo motivo è irricevibile. Nella misura in cui, ancora una volta, viene dedotta la violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, si tratta di un motivo nuovo. Nella misura in cui viene dedotta la violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, non sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia. In ogni caso, la terza parte del primo motivo di impugnazione è infondata. 33. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la quarta parte del primo motivo di impugnazione è irricevibile, in quanto la ricorrente non ha precisato quali punti della sentenza impugnata siano oggetto di contestazione. In ogni caso, la quarta parte del secondo motivo è infondata, dal momento che, al punto 154 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che i documenti asseritamente comprovanti che la differenza tra i costi di investimento a Lipsia e i costi di investimento a Monaco di Baviera ammontavano a quasi EUR 50 milioni e non EUR 17 milioni, erano stati redatti dopo che era già stata adottata la decisione di investire a Lipsia e, di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva tenerne conto. Inoltre, è allo Stato membro interessato che spetta fornire tutti gli elementi atti a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di verificare che siano soddisfatte le condizioni per la compatibilità. 34. La BMW risponde che il primo motivo di impugnazione è ricevibile. 35. [OSCURATO:PERSONA] concorda pienamente con le osservazioni presentate dalla BMW. Esso sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso un errore considerando tra i mercati del prodotto plausibili anche il livello più basso per il quale erano disponibili dati statistici, ossia il mercato dei veicoli elettrici, e omettendo di definire il mercato geografico rilevante. Il Tribunale avrebbe erroneamente concluso che non fosse necessario affrontare la questione della definizione del mercato, poiché la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto avviare un procedimento d’indagine formale anche in assenza del superamento delle soglie stabilite al paragrafo 68 degli Orientamenti. In secondo luogo, accertando che la [OSCURATO:PERSONA] poteva limitare la quota di aiuto alla differenza in termini di costi, il Tribunale avrebbe erroneamente assimilato le nozioni di effetto d’incentivazione e di proporzionalità dell’aiuto. In terzo luogo, il Tribunale sarebbe incorso in errore dichiarando che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a verificare gli effetti negativi sulla concorrenza solo dopo aver stabilito che l’aiuto era necessario. 2. Valutazione 36. Nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato incompatibile con il mercato interno la quota di aiuto notificato eccedente la differenza tra i costi di investimento a Lipsia e i costi di investimento a Monaco di Baviera, ossia la quota di aiuto notificato eccedente EUR 17 milioni. Con il suo primo motivo di impugnazione, la BMW sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE dichiarando che la [OSCURATO:PERSONA] poteva limitare l’importo dell’aiuto alla differenza dei costi senza effettuare un’analisi economica al fine di verificare se la quota dell’aiuto eccedente detta differenza in termini di costi comportasse una distorsione della concorrenza. a) Ricevibilità 37. In primo luogo, la censura della [OSCURATO:PERSONA] vertente sull’irricevibilità della prima, seconda e terza parte del primo motivo di impugnazione, in quanto esse riguarderebbero la violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e tale motivo non sarebbe stato sollevato in precedenza dinanzi al Tribunale, deve essere respinta. È vero che nell’impugnazione si fa riferimento all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e che la violazione di detto paragrafo non è stata dedotta dinanzi al Tribunale. Tuttavia nell’impugnazione si fa riferimento anche all’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, che è stato dedotto dinanzi al Tribunale. È chiaro dagli argomenti presentati dalla BMW, riguardanti la valutazione della proporzionalità dell’aiuto, che il primo motivo di impugnazione verte sulla violazione del paragrafo 3, e non del paragrafo 1, dell’articolo 107 TFUE. 38. In secondo luogo, la censura della [OSCURATO:PERSONA] vertente sull’irricevibilità della terza parte del primo motivo d’impugnazione sulla base del fatto che non sono forniti argomenti a tale riguardo, come prescritto dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte, deve essere respinta. Nella terza parte del primo motivo, la BMW sostiene che, per poter di dichiarare l’incompatibilità con il mercato interno di una misura di aiuto, la [OSCURATO:PERSONA] deve dimostrare che essa produce effetti negativi sulla concorrenza e che, a tal fine, essa deve definire il mercato rilevante e valutare la posizione del beneficiario su tale mercato. In tal modo, la BMW fornisce argomenti a sostegno del motivo vertente sul fatto che, avendo omesso di fugare i dubbi in relazione alla definizione del mercato, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. 39. Deve essere analogamente respinta la censura della [OSCURATO:PERSONA] vertente sull’irricevibilità della terza parte del primo motivo d’impugnazione in quanto tale parte non indicherebbe i punti della sentenza impugnata oggetto di contestazione, come richiesto dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia. Nel primo motivo d’impugnazione si fa riferimento ai punti da 145 a 149 della sentenza impugnata. In questi punti, il Tribunale ha statuito che la [OSCURATO:PERSONA], per limitare un aiuto all’importo considerato proporzionato, non è tenuta a dimostrare che la quota di aiuto eccedente tale importo produce effetti negativi sulla concorrenza e che rafforzerebbe la posizione del beneficiario sul mercato. Pertanto, la terza parte del primo motivo d’impugnazione, come riassunta nel precedente paragrafo, contesta correttamente i punti da 145 a 149 della sentenza impugnata. 40. In terzo luogo, a mio avviso, deve essere accolta la censura della [OSCURATO:PERSONA] vertente sull’irricevibilità della quarta parte del primo motivo di impugnazione a motivo del fatto che essa non individua i punti della sentenza impugnata oggetto di contestazione. Ciò in quanto, nell’ambito della quarta parte del suo primo motivo d’impugnazione, la BMW afferma che il Tribunale avrebbe snaturato i fatti e le prove concludendo che la decisione di investire a Lipsia era stata adottata sul presupposto che l’aiuto sarebbe stato concesso per un importo di EUR 17 milioni, non di quasi EUR 50 milioni. Tale questione è esaminata dal Tribunale ai punti da 154 a 161 della sentenza impugnata. Tuttavia, nell’ambito del primo motivo, si fa riferimento solo ai punti da 145 a 149 della sentenza impugnata. 41. Concludo che la prima, la seconda e la terza parte del primo motivo di impugnazione sono ricevibili, ma che la quarta parte di tale motivo è irricevibile. b) Sul merito 1) Sulla prima parte del primo motivo 42. Nell’ambito della prima parte del suo primo motivo, la BMW sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE dichiarando che la [OSCURATO:PERSONA] poteva presumere che la quota dell’aiuto notificato eccedente la differenza tra i costi d’investimento a Lipsia e i costi d’investimento a Monaco di Baviera avrebbe comportato una distorsione della concorrenza. Secondo la BMW, la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a dimostrare che detta quota dell’aiuto avrebbe comportato una distorsione della concorrenza e a condurre a tale scopo un’analisi economica. 43. Ritengo che la prima parte del primo motivo debba essere respinta. 44. Ai sensi della comunicazione del 2009, al fine di dichiarare l’incompatibilità con il mercato interno di una misura di aiuto, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a dimostrare che essa falserebbe la concorrenza. 45. La comunicazione del 2009 definisce i criteri che si applicano alla valutazione della compatibilità degli aiuti regionali concessi a favore di grandi progetti di investimento ( 10 ) quando, come nel caso di specie ( 11 ), è stato avviato un procedimento di indagine formale ( 12 ). Ai sensi di detta comunicazione, la [OSCURATO:PERSONA] deve bilanciare gli effetti positivi che gli aiuti regionali possono avere, «soprattutto in termini di rafforzamento della coesione grazie agli investimenti attratti nelle aree svantaggiate», con «i potenziali effetti negativi» per i concorrenti del beneficiario e in altre regioni ( 13 ). 46. Da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe valutare gli effetti positivi degli aiuti a finalità regionale. Tale misura dovrebbe, in primo luogo, mirare a contribuire a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni dell’Unione europea; in secondo luogo, essere uno strumento adeguato per raggiungere tale obiettivo; in terzo luogo, avere un effetto di incentivazione; e, in quarto luogo, essere proporzionata ( 14 ). Per quanto riguarda, in particolare, la terza condizione, essa è soddisfatta in due possibili scenari: o quando, in assenza di aiuti, l’investimento non sarebbe effettuato (prima ipotesi); oppure se, in assenza di aiuti, l’investimento sarebbe effettuato in un luogo alternativo (seconda ipotesi). Nella fattispecie, si è riscontrato che gli aiuti avevano un effetto di incentivazione sulla base del secondo scenario, in quanto, in assenza di aiuti, l’investimento sarebbe stato effettuato a Monaco di Baviera, non a Lipsia ( 15 ). Per quanto riguarda la quarta condizione, gli aiuti sono considerati proporzionati, in una situazione di cui al secondo scenario, se corrispondono alla differenza tra i costi netti che il beneficiario sosterrebbe per investire nella regione assistita e i costi netti necessari per investire nella regione alternativa. Nel caso di specie, l’importo degli aiuti è stato limitato a EUR 17 milioni perché la differenza, per la BMW, tra i costi di investimento a Lipsia e i costi di investimento a Monaco di Baviera ammontava a EUR 17 milioni ( 16 ). 47. D’altro canto, gli effetti positivi illustrati al paragrafo precedente devono essere bilanciati con gli effetti negativi che una misura di aiuto può avere sulla concorrenza, segnatamente, la creazione di un potere di mercato e la creazione o il mantenimento di strutture di mercato inefficienti, e i suoi effetti negativi sugli scambi ( 17 ). 48. Tuttavia, ai sensi della comunicazione del 2009, la [OSCURATO:PERSONA] può effettuare una valutazione comparativa solo se ha accertato che la misura di aiuto è necessaria per la realizzazione dell’investimento nella regione assistita in questione, come descritto al paragrafo 46 supra. Infatti, secondo il punto 52 di detta comunicazione, «[ u]na volta stabilito che l’aiuto è necessario in quanto costituisce un incentivo alla realizzazione dell’investimento nella regione interessata, la [OSCURATO:PERSONA] metterà a confronto gli effetti positivi e gli effetti negativi» ( 18 ). 49. Al contrario, quando la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che una misura di aiuto non sia necessario può dichiarare tale misura incompatibile con il mercato interno senza verificare se essa falsi la concorrenza. 50. Ne consegue che, quando una misura di aiuto non è necessaria alla realizzazione dell’investimento nella regione assistita in questione, tale misura può essere dichiarata incompatibile con il mercato interno anche se esistono prove (addotte dallo Stato membro interessato) che essa non comporta una distorsione della concorrenza o che essa sarebbe in grado di rafforzare la concorrenza. Gli effetti sulla concorrenza, sia positivi che negativi, di una misura di aiuto ritenuta non necessaria semplicemente non sono presi in considerazione ai sensi della comunicazione del 2009. 51. Desidero sottolineare che il riferimento, contenuto al punto 52 della comunicazione del 2009, all’aiuto ritenuto «necessario in quanto costituisce un incentivo alla realizzazione dell’investimento nella regione interessata» deve essere inteso come un riferimento all’aiuto di cui sia accertato non solo l’effetto di incentivazione ma anche la proporzionalità. Quando l’aiuto è necessario, ma non è proporzionato, la quota di aiuto eccedente l’importo proporzionato può essere dichiarata incompatibile con il mercato interno anche se è provato che essa non comporta distorsioni della concorrenza. Vorrei sottolineare, a tal riguardo, che la quota di aiuto eccedente l’importo proporzionato può essere considerata priva dell’effetto di incentivazione. Inoltre, sarebbe in contrasto con la logica degli aiuti a finalità regionale ritenere che l’assenza di effetti negativi di una misura di aiuto sulla concorrenza compensi il suo importo sproporzionato, per cui essa debba essere dichiarata compatibile. 52. Concludo che, in forza della comunicazione del 2009, allo scopo di limitare la quota dell’aiuto notificato alla differenza fra i costi d’investimento nella regione in questione e i costi d’investimento in un sito alternativo, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a dimostrare che la parte di aiuti eccedente tale differenza in termini di costi comporterebbe una distorsione della concorrenza. 53. Rilevo che la BMW non ha impugnato la legittimità della comunicazione del 2009. 54. Ne consegue che il Tribunale non è incorso in alcun errore statuendo, al punto 146 della sentenza impugnata, che, riguardo alla quota di aiuto ritenuta sproporzionata in quanto eccedente la differenza tra i costi di investimento a Lipsia e i costi di investimento a Monaco di Baviera, la [OSCURATO:PERSONA] poteva «presumere» che avrebbe distorto la concorrenza e che essa non fosse tenuta ad «analizzare eventuali effetti positivi» prima di dichiarare incompatibile con il mercato interno detta quota di aiuto. 2) Sulla seconda parte del primo motivo 55. Con la seconda parte del suo primo motivo, la BMW sostiene che la constatazione del Tribunale, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] può dichiarare incompatibile con il mercato interno la quota di aiuto eccedente la differenza di costi senza dimostrare che tale quota falsa la concorrenza, non è conforme alla giurisprudenza. 56. Sono dell’avviso che la seconda parte del primo motivo debba essere respinta. 57. La BMW richiama la sentenza Wam, in cui la Corte ha affermato che alla [OSCURATO:PERSONA] «spettava (…) esaminare se gli aiuti controversi potevano (…) falsare la concorrenza» ( 19 ). Tuttavia, detta affermazione riguarda la qualificazione di una misura di aiuto come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, non la valutazione della compatibilità di tale aiuto con il mercato interno. Inoltre, nella sentenza Wam, la Corte ha dichiarato, al punto successivo a quello contenente la dichiarazione succitata, che la [OSCURATO:PERSONA], al fine di qualificare una misura statale come aiuto di Stato, «non era tenuta a procedere ad un’analisi economica della situazione effettiva del mercato di cui trattasi» ( 20 ). 58. Certo è che il Tribunale, al punto 149 della sentenza impugnata, non avrebbe dovuto basarsi sulla citazione di cui sopra tratta dalla sentenza Wam, dal momento che essa riguarda la qualificazione di una misura statale come aiuto di Stato e non la valutazione della compatibilità degli aiuti. Tuttavia, resta il fatto che il Tribunale ha correttamente statuito, al punto 146 della sentenza impugnata, che, al fine di considerare incompatibile con il mercato interno un aiuto sproporzionato, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta ad analizzare gli effetti positivi sulla concorrenza che tale aiuto potrebbe avere, in altri termini, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a effettuare un’analisi economica a tale riguardo. 59. La BMW richiama altresì la sentenza [OSCURATO:PERSONA], che riguarda un aiuto regionale per un grande progetto di investimento (la creazione di una cartiera a Brandenburg‑Nordost). È vero che, in tale sentenza, il Tribunale ha dichiarato che, allo scopo di dichiarare l’aiuto compatibile, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva «limita[rsi] a verificare nel caso di specie che gli inconvenienti causati dal progetto sovvenzionato in termini di distorsioni della concorrenza permanessero ad un livello limitato, ma non che i vantaggi in termini di sviluppo regionale li superassero, per quanto minimi fossero» ( 21 ). Tuttavia, sottolineo che nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale stesso ha rilevato che, al momento dell’adozione della decisione controversa in tale sentenza, la comunicazione del 2009 non era ancora stata emessa ( 22 ). 60. Inoltre, la BMW invoca la sentenza Kotnik, in cui la Corte ha dichiarato che «[l]’adozione di una comunicazione (…) non dispensa la [OSCURATO:PERSONA] dall’obbligo di esaminare le specifiche circostanze eccezionali che uno Stato membro invoca, in un caso particolare, al fine di chiedere l’applicazione diretta dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e di motivare eventualmente il proprio rifiuto di accogliere una richiesta del genere» ( 23 ). Tuttavia, non ne consegue che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto valutare la compatibilità dell’aiuto di cui trattasi non già in forza della comunicazione del 2009, ma ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. Infatti, se la comunicazione stabilisce i criteri per la valutazione della compatibilità di taluni aiuti, la compatibilità può essere valutata direttamente ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, solo su richiesta dello Stato membro interessato, che deve dimostrare, in modo giuridicamente valido, che sussistono circostanze eccezionali tali da richiedere l’applicazione diretta di tale disposizione ( 24 ). Nel caso di specie, non è stato asserito che la [OSCURATO:PERSONA] avesse chiesto l’applicazione diretta dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. 61. Concludo che la seconda parte del primo motivo deve essere respinta. 3) La terza parte del primo motivo 62. Nella terza parte del primo motivo, la BMW sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE omettendo di censurare la [OSCURATO:PERSONA] per non aver dissipato i dubbi circa il mercato rilevante e la posizione del beneficiario su tale mercato. Se la [OSCURATO:PERSONA] avesse definito il mercato rilevante, avrebbe constatato che il beneficiario non aveva alcun potere su tale mercato, cosicché non era necessario limitare a EUR 17 milioni l’importo dell’aiuto notificato. 63. È vero che, secondo il punto 37 della comunicazione del 2009, «per poter valutare le quote di mercato e il potenziale eccesso di capacità in un mercato in fase di declino strutturale, la [OSCURATO:PERSONA] deve definire il mercato geografico e il mercato del prodotto rilevanti». Tuttavia, quel punto fa parte della sezione 3 della comunicazione del 2009, che riguarda gli effetti negativi degli aiuti. Sono giunto alla conclusione che non è necessaria la valutazione di tali effetti quando l’aiuto è stato ritenuto sproporzionato. Pertanto, in tale situazione, la [OSCURATO:PERSONA] non «deve» definire il mercato rilevante. 64. Di conseguenza, occorre respingere la terza parte del primo motivo. 4) Sulla quarta parte del primo motivo 65. Con la quarta parte del suo primo motivo, la BMW sostiene che il Tribunale ha snaturato i fatti e le prove statuendo che la decisione di investire a Lipsia è stata adottata presupponendo che l’aiuto sarebbe stato concesso fino a un importo di EUR 17 milioni e non di quasi EUR 50 milioni. 66. Come indicato al paragrafo 40 supra, la quarta parte del primo motivo è, a mio avviso, irricevibile. Tuttavia, qualora la Corte dovesse ritenerla ricevibile, dimostrerò che è, in ogni caso, infondata. 67. È sufficiente rilevare, a tal riguardo, che alcuni documenti aziendali del dicembre 2009 stimavano che la differenza di costi tra i due siti era pari a EUR 17 milioni ( 25 ) e che solo nel settembre 2012, vale a dire dopo che il progetto di investire a Lipsia era stato notificato alla [OSCURATO:PERSONA] il 30 novembre 2010 ( 26 ), la [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato costi ulteriori pari a EUR 29 milioni da aggiungere all’importo iniziale di EUR 17 milioni ( 27 ). Pertanto, il Tribunale non ha snaturato fatti o elementi probatori constatando, al punto 160 della sentenza impugnata, che la decisione di investire a Lipsia era stata adottata sulla base di una differenza di costi di EUR 17 milioni e che non si dovevano prendere in considerazione i costi aggiuntivi pari a EUR 29 milioni. 68. Pertanto, concludo che il primo motivo dev’essere respinto in quanto in parte irricevibile (per quanto riguarda la quarta parte) e in parte infondato (per quanto riguarda la prima, seconda e terza parte). B. Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 288 TFUE, degli articoli 3 e 13, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008, e del principio di non discriminazione 1. Argomenti delle parti 69. Con il secondo motivo si sostengono le conclusioni formulate in subordine, che tendono all’annullamento della decisione controversa nella parte in cui essa dichiara incompatibile con il mercato interno la quota dell’aiuto eccedente EUR 17 milioni, ma che non supera la soglia di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008, che, nel caso di specie, ammonta a EUR 22,5 milioni. 70. Il secondo motivo è suddiviso in due parti. 71. Nell’ambito della prima parte del suo secondo motivo, la BMW sostiene che il Tribunale ha violato, in primo luogo, l’articolo 288 TFUE, e, in secondo luogo, l’articolo 3 e l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008, confermando, nella decisione controversa, la limitazione della quota dell’aiuto a un importo inferiore a quello esentato dall’obbligo di notifica. 72. In primo luogo, la BMW sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 288 TFUE. Confermando la limitazione, nella decisione controversa, della quota dell’aiuto a un importo inferiore a quello previsto all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008, il Tribunale ha permesso a una decisione di derogare a un regolamento, violando così l’articolo 288 TFUE. Ciò è in contrasto con l’obiettivo del regime di aiuti a finalità regionale e con il regolamento n. 800/2008. 73. In secondo luogo, la BMW sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 3 e l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008. Gli aiuti di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del suddetto regolamento devono essere considerati come aiuti compatibili con il mercato interno e, in quanto tali, come aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ( 28 ). 74. Con la seconda parte del suo secondo motivo, la BMW sostiene che il Tribunale ha violato il principio di non discriminazione, confermando, nella decisione controversa, la limitazione dell’aiuto a un importo inferiore a quello esentato dall’obbligo di notifica. Questo perché a qualsiasi concorrente della BMW avrebbe potuto essere concesso un aiuto per un importo pari a quello stabilito all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008. 75. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il secondo motivo è irricevibile, in quanto costituisce un motivo nuovo, e che esso è, in ogni caso, infondato. 76. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la prima parte del secondo motivo è infondata. Gli aiuti esentati dalla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008 non costituiscono aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del regolamento n. 659/1999. In particolare, essi non costituiscono aiuti autorizzati ai sensi del punto ii) di tale disposizione. 77. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la prima parte del secondo motivo è infondata. In primo luogo, la tesi della BMW è ipotetica. In secondo luogo, tale ipotetico concorrente riceverebbe un aiuto pari all’importo stabilito all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008 solo se tutte le condizioni stabilite in detto regolamento fossero soddisfatte. In terzo luogo, la BMW non sarebbe nella stessa situazione di tale concorrente, dato che quest’ultimo riceverebbe aiuti esenti mentre la BMW riceverebbe aiuti autorizzati. In quarto luogo, qualora vi sia una disparità di trattamento, essa andrebbe attribuita allo Stato membro interessato e non alla [OSCURATO:PERSONA]. 78. La BMW replica che la prima e la seconda parte del secondo motivo d’impugnazione sono ricevibili, in quanto non costituiscono motivi nuovi. 79. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha violato, in primo luogo, l’articolo 288 TFUE e, in secondo luogo, l’articolo 3 e l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008, confermando, nella decisione controversa, la limitazione della quota dell’aiuto a un importo inferiore a quello esentato dalla procedura di notifica. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], gli aiuti che non superano la soglia di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008 non possono destare preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza. Gli aiuti dovrebbero essere concessi fino a tale soglia, in conformità della nota al punto 56 della comunicazione del 2009. Qualsiasi altra soluzione determinerebbe un trattamento sfavorevole degli aiuti notificati e violerebbe i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento. 2. Valutazione 80. Con il secondo motivo si sostengono le conclusioni formulate in subordine, dirette all’annullamento della decisione controversa nella parte in cui essa dichiara incompatibile con il mercato interno la quota dell’aiuto eccedente EUR 17 milioni, ma inferiore alla soglia di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008. Con questo motivo la BMW deduce la violazione dell’articolo 288 TFUE, degli articoli 3 e 13, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008 e del principio di non discriminazione. a) Ricevibilità 81. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la prima e la seconda parte del secondo motivo siano irricevibili in quanto non sono state sollevate dinanzi al Tribunale. 82. Sono dell’avviso che dette eccezioni di irricevibilità debbano essere respinte. 83. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il motivo vertente sulla violazione dell’articolo 3 e dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008 costituisce un motivo nuovo. 84. È vero che nel suo ricorso dinanzi al Tribunale la BMW ha dedotto semplicemente la violazione del regolamento n. 800/2008. Essa non ha specificato quali disposizioni di quel regolamento la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe asseritamente violato. In particolare, la ricorrente non ha fatto riferimento all’articolo 3 o all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008. Tuttavia, il motivo della BMW dedotto dinanzi al Tribunale, secondo cui «anche in caso di notifica, aiuti per un importo fino alla soglia di notifica devono sempre essere considerati compatibili con il mercato interno», può essere letto solo come un riferimento all’articolo 3 e all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008, dato che sono le suddette disposizioni a prescrivere che gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite in tale regolamento (in particolare, gli aiuti inferiori alla soglia di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, dello stesso) sono compatibili con il mercato interno. Pertanto, il motivo vertente sulla violazione dell’articolo 3 e dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008 non può essere considerato un motivo nuovo. 85. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il motivo della BMW vertente sulla violazione dell’articolo 288 TFUE non è stato dedotto dinanzi al Tribunale. 86. L’argomento esposto dalla BMW dinanzi alla Corte è il seguente. Il regolamento n. 800/2008 ha conferito agli [OSCURATO:PERSONA] membri la competenza a valutare la compatibilità con il mercato interno di un aiuto che non superi la soglia di cui all’articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento, privando così la [OSCURATO:PERSONA] della competenza in quest’ambito. Di conseguenza, quando, come nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] esercita tale competenza e valuta la compatibilità con il mercato interno di un aiuto che non supera tale soglia, la decisione di detta istituzione viola l’articolo 288 TFUE. Infatti, da tale disposizione risulta che, a differenza delle decisioni, i regolamenti hanno portata generale e, di conseguenza, prevalgono su di esse. 87. È vero che, dinanzi al Tribunale, la BMW non ha sollevato un motivo vertente sulla violazione dell’articolo 288 TFUE. Tuttavia, nel suo ricorso dinanzi al Tribunale, la BMW ha affermato che, limitando la quota dell’aiuto a un importo inferiore a quello esentato dall’obbligo di notifica, «la [OSCURATO:PERSONA] ha ecceduto i suoi poteri e illegittimamente limitato la competenza [della [OSCURATO:PERSONA]] nella concessione di aiuti dispensati dalla procedura di notifica preventiva nel quadro del regime autorizzato dell’IZG». Pertanto, sebbene non sia stato fatto riferimento all’articolo 288 TFUE, il motivo vertente sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non era competente a valutare la compatibilità della quota di aiuto inferiore alla soglia di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008 e che la gerarchia delle norme era stata violata non può essere considerato un motivo nuovo. 88. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il motivo relativo alla violazione del principio di non discriminazione è nuovo. 89. A tal riguardo, è sufficiente rilevare che, nel suo ricorso dinanzi al Tribunale, la BMW ha affermato che, se tale giudice accertasse che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva commesso alcun errore nel limitare l’aiuto a un importo inferiore alla soglia di notifica, «ciò condurrebbe a una discriminazione illegittima nei confronti della BMW rispetto ad altri beneficiari degli aiuti che potranno ottenere, in forza dell’IZG, aiuti fino a EUR 22,5 milioni». Di conseguenza, il motivo relativo alla violazione del principio di non discriminazione non è nuovo. 90. Pertanto, il secondo motivo d’impugnazione è, a mio avviso, ricevibile. b) Sul merito 91. Con il suo secondo motivo, dedotto in subordine, la BMW sostiene che gli aiuti notificati per un importo di EUR 45257273 avrebbero dovuto essere dichiarati compatibili con il mercato interno fino alla soglia di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008, che, in questo caso, è pari a EUR 22,5 milioni ( 29 ). Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato l’aiuto compatibile solo fino a EUR 17 milioni, vale a dire la differenza tra i costi di investimento a Lipsia e i costi di investimento a Monaco di Baviera. Pertanto, la BMW afferma che, accertando che la [OSCURATO:PERSONA] non era incorsa in errore nel dichiarare che l’aiuto notificato era compatibile con il mercato interno fino a EUR 17 milioni, invece che fino a EUR 22,5 milioni, il Tribunale ha violato, in primo luogo, l’articolo 288 TFUE, l’articolo 3 e l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008, e in secondo luogo il principio di non discriminazione. 1) Sulla prima parte del secondo motivo i) Introduzione 92. Il motivo per cui, secondo la BMW, l’aiuto controverso avrebbe dovuto essere dichiarato compatibile con il mercato interno fino alla soglia di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008, è che la [OSCURATO:PERSONA] non è competente a valutare la compatibilità degli aiuti il cui importo non supera tale soglia. Infatti con l’adozione del regolamento n. 800/2008, secondo la BMW detta competenza è stata trasferita agli [OSCURATO:PERSONA] membri. Di conseguenza, se l’importo degli aiuti non supera la soglia di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008, e lo Stato membro interessato ritiene che tutte le condizioni previste da tale regolamento siano soddisfatte, tali aiuti sono compatibili. [OSCURATO:PERSONA] non può valutare la compatibilità di tale aiuto, e ancor meno ritenerlo incompatibile con il mercato interno. Se, invece, l’importo dell’aiuto supera la soglia di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008, la [OSCURATO:PERSONA] può valutare solo la compatibilità della quota di aiuto eccedente tale soglia, e solo tale quota può essere dichiarata incompatibile con il mercato interno. Per quanto concerne la quota di aiuto al di sotto di detta soglia, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a dichiararla compatibile. Di conseguenza, secondo la BMW, nella decisione controversa il Tribunale è incorso in errore nel considerare che la [OSCURATO:PERSONA] avesse la facoltà di limitare l’aiuto a un importo inferiore alla soglia di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008. 93. [OSCURATO:PERSONA], da parte sua, sostiene di avere competenza esclusiva quanto alla valutazione della compatibilità degli aiuti. È irrilevante, a tale proposito, che l’importo degli aiuti superi la soglia di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008. Pertanto, da un lato, anche se l’importo degli aiuti non supera tale soglia e lo Stato membro interessato accerta che tutte le condizioni previste dal regolamento n. 800/2008 sono soddisfatte, la [OSCURATO:PERSONA] può comunque dichiarare gli aiuti incompatibili con il mercato interno. Ciò è dovuto al fatto che gli aiuti che secondo lo Stato membro interessato soddisfano tutte le condizioni del regolamento n. 800/2008 non possono essere considerati aiuti autorizzati. D’altro canto, quando l’importo degli aiuti supera la soglia di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008, la [OSCURATO:PERSONA] può valutare la compatibilità dell’intero importo degli aiuti stessi. Essa può accertare l’incompatibilità con il mercato interno di detti aiuti nella loro integralità. 94. Ritengo che occorra respingere la prima parte del secondo motivo per le seguenti ragioni. A mio avviso, la [OSCURATO:PERSONA] ha competenza a valutare la compatibilità delle misure di aiuto anche quando il loro importo non supera la soglia di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008. Ne consegue che, quando, come nel caso di specie, l’importo degli aiuti supera tale soglia, la [OSCURATO:PERSONA] ha competenza a valutare la compatibilità dell’ intero importo degli aiuti stessi e non è tenuta a dichiararli compatibili fino all’importo esentato dall’obbligo di notifica. ii) [OSCURATO:PERSONA] ha competenza esclusiva per valutare la compatibilità dell’aiuto, a prescindere dal suo importo 95. Secondo la giurisprudenza, l’attuazione del sistema di controllo preventivo sui progetti di nuovi aiuti istituito dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, spetta, da un lato, alla [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, ai giudici nazionali, fermo restando che i loro rispettivi ruoli sono complementari ma distinti. Mentre la valutazione della compatibilità degli aiuti con il mercato interno rientra nella competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA], che agisce sotto il controllo dei giudici dell’Unione, i giudici nazionali provvedono alla salvaguardia, fino alla decisione definitiva della [OSCURATO:PERSONA], dei diritti dei singoli di fronte a un’eventuale violazione, da parte delle autorità statali, del divieto previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE ( 30 ). 96. Non condivido la tesi della BMW secondo cui, con l’adozione del regolamento n. 800/2008, la competenza a valutare la compatibilità degli aiuti il cui importo non supera la soglia di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008 è stata trasferita agli [OSCURATO:PERSONA] membri. 97. A tale riguardo, rilevo che il regolamento n. 800/2008 stabilisce criteri generali di compatibilità, che sono basati sull’esperienza della [OSCURATO:PERSONA] nei settori che rientrano nell’ambito di applicazione del medesimo regolamento ( 31 ). A norma dell’articolo 3 del regolamento n. 800/2008, le misure di aiuto ( 32 ) che soddisfano le condizioni di cui al capo I di tale regolamento e le disposizioni pertinenti del capo II del medesimo, «sono compatibili con il mercato [interno] ai sensi dell’articolo [107, paragrafo 3, TFUE] e sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo [108, paragrafo 3, TFUE]». L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008, che riguarda gli aiuti a finalità regionale, presenta una formulazione simile. Viceversa, una misura di aiuto che non soddisfi le condizioni del regolamento n. 800/2008 deve essere notificata alla [OSCURATO:PERSONA], la quale effettua una valutazione caso per caso della compatibilità con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. Detto aiuto non può essere istituito finché la [OSCURATO:PERSONA] non si sia pronunciata definitivamente in proposito. Questo si verifica, in particolare, ove l’importo di una misura di aiuto superi la soglia di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008, che, nel caso di specie, ammonta a EUR 22,5 milioni ( 33 ). 98. Spetta allo Stato membro interessato valutare se una misura di aiuto soddisfi le condizioni stabilite nel regolamento n. 800/2008 e se, di conseguenza, essa possa essere applicata senza previa notifica alla [OSCURATO:PERSONA]. Come affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua proposta di quello che sarebbe diventato il regolamento di abilitazione ( 34 ), l’adozione di regolamenti di esenzione per categoria, come ad esempio il regolamento n. 800/2008, riflette il «decentramento del controllo degli aiuti di Stato» ( 35 ). 99. Tuttavia, la constatazione, da parte dello Stato membro interessato, che una misura di aiuto soddisfa le condizioni del regolamento n. 800/2008 non impedisce alla [OSCURATO:PERSONA] di verificare se tali condizioni siano soddisfatte e, se non lo sono, di dichiarare tale misura di aiuto incompatibile con il mercato interno. 100. Quanto sopra perché, in primo luogo, la competenza a valutare la compatibilità delle misure di aiuto è stata conferita alla [OSCURATO:PERSONA] dall’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. Non vedo come un regolamento quale il regolamento n. 800/2008 avrebbe potuto privare la [OSCURATO:PERSONA] di una competenza conferitale dal diritto primario. 101. Di conseguenza, se una parte interessata, come ad esempio un concorrente del beneficiario, presenta una denuncia adducendo, ad esempio, che una misura di Stato è stata attuata in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, in quanto essa non soddisfa le condizioni di cui al regolamento n. 800/2008, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a prenderla in esame ( 36 ). Questo discende dall’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 659/1999 ( 37 ). 102. In secondo luogo, qualora lo Stato membro interessato ritenga che una misura di aiuto soddisfi le condizioni del regolamento n. 800/2008, tale constatazione non equivale a una dichiarazione di compatibilità . Nel verificare se le condizioni del regolamento n. 800/2008 sono soddisfatte, il giudice nazionale applica i criteri generali di compatibilità stabiliti dalla [OSCURATO:PERSONA] in base alla sua esperienza ( 38 ). Esso non effettua una valutazione individuale della misura di aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE o, per quanto riguarda gli aiuti regionali ai grandi progetti di investimento, della comunicazione del 2009. Solo quest’ultima valutazione, per la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha competenza esclusiva , può portare a una dichiarazione di compatibilità ( 39 ). Come afferma la comunicazione relativa all’applicazione della normativa, il giudice nazionale «può unicamente valutare se siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite dal regolamento o dal regime. Se tale non è il caso, non può valutare la compatibilità della misura di aiuto laddove ne sia richiesto, dato che tale valutazione è di esclusiva responsabilità della [OSCURATO:PERSONA]» ( 40 ). 103. Di conseguenza, qualora il giudice nazionale ritenga che un progetto di aiuto soddisfi le condizioni del regolamento n. 800/2008, ciò equivarrebbe a una semplice presunzione di compatibilità, una «presunzione di conformità con il mercato interno», come ha correttamente rilevato il Tribunale al punto 177 della sentenza impugnata. iii) Gli aiuti che soddisfano le condizioni del regolamento n. 800/2008 non sono aiuti esistenti 104. Ne consegue che, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA] e contrariamente a quanto sostiene la BMW, gli aiuti che lo Stato membro in questione ritiene soddisfino le condizioni stabilite nel regolamento n. 800/2008 non costituiscono «aiuti esistenti» ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del regolamento n. 659/1999. Secondo il punto ii) di tale disposizione, gli aiuti esistenti possono, in particolare, essere aiuti «che sono stati autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] o dal Consiglio». Gli aiuti che lo Stato membro interessato ritiene soddisfino le condizioni del regolamento n. 800/2008 non sono stati «autorizzati» in quanto la loro compatibilità con il mercato interno è semplicemente presunta. Non sono stati autorizzati «dalla [OSCURATO:PERSONA] o dal Consiglio» ( 41 ), dato che la valutazione è stata effettuata dallo Stato membro interessato. Vorrei ricordare, in proposito, che, qualora uno Stato membro constati che una misura di aiuto soddisfa le condizioni del regolamento n. 800/2008, lo Stato membro deve soltanto fornire alla [OSCURATO:PERSONA] una sintesi delle informazioni relative a tale misura ( 42 ). Ovviamente, tale sintesi non è paragonabile alle informazioni che devono essere fornite quando una misura di aiuto è notificata ( 43 ). 105. Di conseguenza, gli aiuti che lo Stato membro interessato abbia erroneamente considerato soddisfare le condizioni del regolamento n. 800/2008 costituiscono «nuovi aiuti» ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999. In quanto nuovi aiuti, essi devono essere notificati alla [OSCURATO:PERSONA] ( 44 ), che ne valuterà la compatibilità con il mercato interno. 106. Di conseguenza, il Tribunale non è incorso in alcun errore ritenendo, al punto 176 della sentenza impugnata, che l’aiuto controverso non costituiva un aiuto esistente autorizzato. 107. Vorrei inoltre sottolineare che, contrariamente a quanto sostiene la BMW, dalla nota a piè di pagina al paragrafo 56 della comunicazione del 2009 non risulta che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] abbia la facoltà di concedere l’aiuto fino alla soglia di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008. 108. La nota a piè di pagina relativa al paragrafo 56 della comunicazione del 2009 indica che «quando l’aiuto viene concesso a titolo di un regime di aiuti a finalità regionale esistente, tuttavia, va osservato che lo Stato membro conserva la possibilità di accordarlo fino a un livello corrispondente al massimale di aiuto consentito per un investimento con spese ammissibili pari a 100 milioni di EUR in base alle norme applicabili». 109. Il potere detenuto dallo Stato membro ai sensi di tale nota si applica agli aiuti concessi sulla base di un regime «esistente», vale a dire, in particolare, un aiuto che sia stato oggetto di una decisione di autorizzazione da parte della [OSCURATO:PERSONA], a norma dell’articolo 1, lettera b), punto ii), del regolamento n. 659/1999. Tale potere non si applica quando l’aiuto è concesso sulla base di un regime esente, cioè sulla base di un regime la cui compatibilità con il mercato interno è soltanto presunta, in quanto lo Stato membro interessato ha accertato che esso soddisfaceva le condizioni del regolamento n. 800/2008. Un regime in esenzione non equivale ad aiuti «esistenti». 110. Nel caso di specie, la base giuridica per l’aiuto notificato è l’IZG ( 45 ). [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che l’IZG soddisfacesse le condizioni stabilite nel regolamento n. 800/2008, che fosse esente dall’obbligo di notifica e compatibile con il mercato interno ( 46 ). Pertanto, l’IZG non è un regime di aiuti «esistente», e la BMW non può invocare la nota al punto 56 della comunicazione del 2009 per sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] conserva il potere di concedere l’aiuto fino alla soglia di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008. 111. Contrariamente a quanto la BMW sostiene, dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] de Álava non risulta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia competenza a valutare solo la quota di aiuto eccedente tale soglia. In tale sentenza, il Tribunale ha dichiarato che un aiuto concesso nel quadro di un regime di aiuti autorizzato «costituiva un aiuto nuovo nella misura in cui superava il limite fissato nella sua decisione di approvazione» ( 47 ). Tuttavia, nella causa [OSCURATO:PERSONA] de Álava, la [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso una decisione di approvazione del regime di aiuti in questione. Invece nella presente causa non vi è stata alcuna decisione. Pertanto, come correttamente constatato dal Tribunale al punto 181 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe valutare la compatibilità dell’intero importo dell’aiuto di cui trattasi senza violare i principi di cui alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] de Álava. 112. Di conseguenza, il Tribunale non è incorso in alcun errore nell’affermare, al punto 179 della sentenza impugnata, che la nota al punto 56 della comunicazione del 2009 non impediva alla [OSCURATO:PERSONA] di valutare se l’aiuto in questione fosse proporzionato, dato che tale aiuto «doveva essere valutato quale aiuto individuale e non quale aiuto concesso sulla base di un regime approvato di aiuti regionali». 113. Concludo che la [OSCURATO:PERSONA] ha competenza a valutare la compatibilità di una misura di aiuto anche quando il suo importo non supera la soglia di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008. 114. Ne consegue che, quando, come nel caso di specie, l’importo dell’aiuto notificato supera tale soglia, la [OSCURATO:PERSONA] può valutare la compatibilità dell’ intero importo dell’aiuto stesso e, contrariamente a quanto sostiene la BMW, non è tenuta a dichiarare l’aiuto compatibile fino all’importo esentato dall’obbligo di notifica. 115. Ne consegue altresì che, come dimostrerò in seguito, la [OSCURATO:PERSONA] può effettuare detta valutazione di compatibilità, applicando non solo i criteri stabiliti nel regolamento n. 800/2008, ma anche altri criteri, quali quelli stabiliti nella comunicazione del 2009. iv) La compatibilità può essere valutata alla luce del criterio di proporzionalità stabilito nella comunicazione del 2009 116. Occorre fare riferimento, a tale riguardo, alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 48 ). 117. In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che, quando l’importo dell’aiuto supera la soglia di notifica individuale fissata in un regolamento di esenzione per categoria ( 49 ), la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe valutare tale aiuto, non solo alla luce dei criteri stabiliti in tale regolamento, ma anche alla luce di altri criteri o altri strumenti del diritto dell’Unione. In primo luogo, i criteri fissati nel suddetto regolamento di esenzione per categoria possono essere applicati, dato che, a differenza della disposizione che stabilisce l’esenzione dall’obbligo di notifica, si applicano le disposizioni sostanziali di tale regolamento. In secondo luogo, possono essere applicati criteri che non siano stabiliti in detto regolamento di esenzione per categoria. A tal riguardo, la Corte si è basata sul considerando 4 del regolamento n. 68/2001, il quale precisa che detto regolamento si applica fatta salva la possibilità per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di notificare i progetti di aiuto, e che «[t]ali aiuti saranno valutati dalla [OSCURATO:PERSONA], in particolare, alla luce dei criteri stabiliti nel presente regolamento o, se del caso, in base agli specifici orientamenti o discipline comunitarie applicabili a determinati settori» ( 50 ). Secondo la Corte, l’utilizzo, al considerando 4 del regolamento n. 68/2001, dell’espressione «in particolare» implicava che gli aiuti dovevano essere esaminati in particolare, ma non esclusivamente, alla luce dei criteri stabiliti in detto regolamento ( 51 ). Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] poteva applicare un criterio non presente nel regolamento n. 68/2001 ed esigere che l’aiuto fosse necessario per attuare le misure di formazione in questione ( 52 ). 118. Analogamente, nel caso di specie, al fine di dichiarare l’aiuto in questione compatibile con il mercato interno, la [OSCURATO:PERSONA] può esigere che esso soddisfi il criterio di cui al punto 33 della comunicazione del 2009, vale a dire che l’importo dell’aiuto sia limitato alla differenza tra i costi di investimento a Lipsia e i costi di investimento a Monaco di Baviera (EUR 17 milioni). Osservo, al riguardo, che il considerando 7 del regolamento n. 800/2008, come il considerando 4 del regolamento n. 68/2001, afferma che è opportuno che il regolamento «non osti a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano notificare» gli aiuti a finalità regionale e che tali aiuti «saranno valutati dalla [OSCURATO:PERSONA], in particolare alla luce dei criteri stabiliti nel presente regolamento e conformemente ai criteri fissati negli specifici orientamenti o discipline comunitarie adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] » ( 53 ). 119. Pertanto, il Tribunale non è incorso in alcun errore dichiarando, al punto 173 della sentenza impugnata, che l’aiuto controverso doveva essere valutato ai sensi della comunicazione del 2009, degli Orientamenti e dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. v) Conclusione 120. Ne consegue che, statuendo che la [OSCURATO:PERSONA] poteva limitare l’aiuto a un importo inferiore a quello esentato dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, regolamento n. 800/2008, il Tribunale non ha violato l’articolo 3 e l’articolo 13, paragrafo 1, regolamento n. 800/2008, atteso che tali disposizioni si limitano a stabilire una presunzione di compatibilità degli aiuti che soddisfano le condizioni di tale regolamento. Se l’importo di una misura di aiuto supera tale soglia, tali disposizioni non impediscono alla [OSCURATO:PERSONA] di valutare la compatibilità di tale misura alla luce di criteri diversi da quelli enunciati nel regolamento n. 800/2008 e di dichiarare, sulla base di tali criteri, che l’aiuto è compatibile a concorrenza di un importo inferiore a quello esentato dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008. 121. Ne consegue altresì che il Tribunale non ha violato l’articolo 288 TFUE in quanto la decisione di cui trattasi è coerente con il regolamento n. 800/2008. 122. Concludo che la prima parte del secondo motivo deve essere respinta. 2) Sulla seconda parte del secondo motivo 123. Nella seconda parte del secondo motivo, la BMW sostiene che il Tribunale ha violato il principio di non discriminazione, dichiarando che la [OSCURATO:PERSONA] aveva il potere di limitare l’importo dell’aiuto a un importo inferiore a quello esentato dall’obbligo di notifica, mentre qualsiasi concorrente della BMW, in forza dell’IZG, avrebbe potuto ricevere aiuti fino alla soglia di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008. 124. A tale riguardo è sufficiente rilevare che qualsiasi aiuto concesso a un ipotetico concorrente della BMW in forza dell’IZG senza previa notifica alla [OSCURATO:PERSONA] non costituirebbe un aiuto esistente ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del regolamento n. 659/1999. Per contro, nel caso di specie, l’aiuto concesso alla BMW è stato dichiarato compatibile dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa (sebbene solo fino a EUR 17 milioni) ed è, pertanto, un aiuto esistente. Ne consegue che, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], detto ipotetico concorrente e la BMW non si trovano in una situazione analoga, e che la seconda parte del secondo motivo deve essere respinta in quanto infondata. 125. Concludo che la seconda parte del secondo motivo deve essere respinta in toto in quanto infondata. Di conseguenza, l’impugnazione deve essere respinta. VI. L’impugnazione incidentale A. Argomenti delle parti 126. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un’impugnazione incidentale. Essa chiede alla Corte di annullare, da un lato, l’ordinanza dell’11 maggio 2015 con cui il [OSCURATO:PERSONA] è stato ammesso a intervenire nel procedimento diretto all’annullamento parziale della decisione controversa, e, dall’altro, la decisione, contenuta nella sentenza impugnata, di dichiarare l’intervento ricevibile e di prendere in considerazione gli argomenti dedotti dall’interveniente. [OSCURATO:PERSONA] chiede inoltre alla Corte di statuire definitivamente sulla controversia e respingere l’istanza d’intervento del [OSCURATO:PERSONA]. 127. [OSCURATO:PERSONA] ritiene ricevibile la propria impugnazione incidentale. 128. A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’ordinanza dell’11 maggio 2015 e la decisione contenuta nella sentenza impugnata concernente la ricevibilità dell’intervento possono essere oggetto di un’impugnazione incidentale ai sensi dell’articolo 178, paragrafi 1 o 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia. [OSCURATO:PERSONA] asserisce che la decisione con cui il Tribunale ha erroneamente accolto l’istanza di intervento può essere contestata nell’ambito dell’impugnazione proposta avverso la sentenza definitiva, come una violazione procedurale arrecante pregiudizio agli interessi della [OSCURATO:PERSONA]. Prendendo in considerazione, ai punti 20, 21, 27, 31, 55, 57, 77, 97, 98, 124, 152, 163, 176, 177 e 180 della sentenza impugnata, gli argomenti dedotti dal [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe ampliato l’oggetto della controversia e arrecato pregiudizio agli interessi procedurali della [OSCURATO:PERSONA]. 129. A sostegno della sua impugnazione incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi. 130. Con il suo primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte, dichiarando, al punto 20 dell’ordinanza dell’11 maggio 2015, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva un interesse alla soluzione della controversia e poteva, pertanto, intervenire dinanzi al Tribunale a motivo delle presunte ripercussioni economiche derivanti dalla collocazione dell’investimento a Lipsia. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], una parte ha un interesse alla soluzione di una controversia soltanto se l’esito può modificare la sua posizione giuridica. 131. Con il suo secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, qualora la Corte dovesse ritenere che l’interesse alla soluzione della controversia sottoposta al Tribunale possa essere di natura economica, il Tribunale è incorso in un errore dichiarando che il [OSCURATO:PERSONA] aveva un siffatto interesse. Esso poteva avere interesse soltanto in un ricorso diretto a ottenere l’annullamento della decisione controversa nel suo complesso, e non ad un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa nella parte in cui essa dichiarava incompatibile con il mercato interno la quota di aiuto eccedente EUR 17 milioni. 132. Con il suo terzo motivo la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha violato le regole in materia di onere della prova, dal momento che non ha chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di fornire prove a sostegno dell’affermazione secondo cui esso aveva un interesse economico all’esito della controversia. 133. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’impugnazione incidentale è irricevibile e, in ogni caso, infondata. Esso sostiene che l’impugnazione incidentale è irricevibile, deducendo, da un lato, che la decisione del Tribunale di accogliere un’istanza d’intervento non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 178, paragrafi 1 o 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, e, dall’altro, che l’articolo 57, primo comma, dello Statuto prevede l’impugnazione avverso la decisione del Tribunale di respingere l’istanza di intervento, non avverso la decisione di accoglierla. In ogni caso, l’impugnazione incidentale è infondata, dato che, perché un soggetto possa intervenire in una causa pendente dinanzi al Tribunale, è sufficiente che esso abbia un interesse economico all’esito della controversia. 134. La BMW sostiene che l’impugnazione incidentale è irricevibile, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non spiega in che modo, prendendo in considerazione gli argomenti dedotti dal [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe arrecato un pregiudizio agli interessi procedurali della [OSCURATO:PERSONA]. La BMW sostiene, inoltre, che l’impugnazione incidentale è inconferente in quanto gli argomenti in questione erano stati sollevati non solo dal [OSCURATO:PERSONA], ma anche dalla BMW. In ogni caso, l’impugnazione incidentale sarebbe infondata. B. Valutazione 135. Con la sua impugnazione incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento, in primo luogo, dell’ordinanza dell’11 maggio 2015 e, in secondo luogo, della sentenza impugnata, nella parte in cui detta sentenza (i) ha dichiarato la ricevibilità dell’intervento e (ii), ai punti 20, 21, 27, 31, 55, 57, 77, 97, 98, 124, 152, 163, 176, 177 e 180, ha preso in considerazione gli argomenti dedotti esclusivamente dal [OSCURATO:PERSONA] (non quindi gli argomenti dedotti dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla BMW ). 136. La BMW e il [OSCURATO:PERSONA] sostengono che l’impugnazione incidentale è irricevibile e, in ogni caso, infondata. 137. Rilevo che, se la Corte dovesse dichiarare che, come propongo, l’impugnazione debba essere respinta, essa potrebbe ritenere che non vi sia luogo a statuire sull’impugnazione incidentale. 138. Ciò è dovuto al fatto che, nel caso di specie, l’impugnazione incidentale è diretta all’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui contiene una decisione con cui è concessa l’autorizzazione a intervenire e nella parte in cui, di conseguenza, essa prende in considerazione gli argomenti dedotti dall’interveniente. Qualora la Corte dovesse accertare che il Tribunale è incorso in errore a questo riguardo, ciò non implicherebbe che la sentenza impugnata debba essere annullata. Tale sentenza può essere annullata solo qualora la Corte ritenga che il Tribunale sia incorso in un errore respingendo una conclusione o un motivo dedotti da una parte , non dall’interveniente. Ciò perché all’interveniente non è consentito presentare conclusioni proprie o dedurre motivi propri ( 54 ). Di conseguenza, se la Corte dovesse dichiarare che l’impugnazione deve essere respinta, la sentenza impugnata dovrebbe essere confermata anche se la Corte dichiarasse che il Tribunale è incorso in errore accogliendo l’istanza di intervento presentata dal [OSCURATO:PERSONA] ( 55 ). Mi preme sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA] stessa ritiene che, se la Corte dovesse dichiarare che il Tribunale è incorso in errore accogliendo l’istanza di intervento presentata dal [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata non dovrebbe essere annullata (ma il vizio di procedura dinanzi al Tribunale sarebbe così sanato). 139. Tuttavia, per ragioni di completezza, esaminerò l’impugnazione incidentale. Ritengo che essa sia irricevibile e che, oltre ad essere inconferente, essa è, in ogni caso, infondata. 1. Ricevibilità del ricorso incidentale 140. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’impugnazione incidentale è irricevibile in quanto, in primo luogo, l’articolo 57, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia prevede l’impugnazione avverso la decisione del Tribunale di respingere un’istanza di intervento, e non avverso la decisione di tale giudice di accogliere detta istanza; e, in secondo luogo, quest’ultima decisione non può essere considerata una decisione impugnabile ai sensi dell’articolo 178, paragrafi 1 o 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia. 141. L’impugnazione incidentale è, a mio avviso, irricevibile in toto. Esporrò di seguito i motivi per cui sono giunto a tale conclusione. 142. A tal riguardo, esaminerò, in primo luogo, la ricevibilità dell’impugnazione incidentale proposta avverso l’ordinanza del Tribunale dell’11 maggio 2015; in secondo luogo, la ricevibilità dell’impugnazione incidentale avverso la sentenza impugnata nella parte in cui contiene la decisione relativa alla ricevibilità dell’intervento; e, in terzo luogo, la ricevibilità dell’impugnazione incidentale avverso la sentenza impugnata nella parte in cui, in tale sentenza, il Tribunale ha preso in considerazione gli argomenti dedotti unicamente dal [OSCURATO:PERSONA]. Infine, esaminerò l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la Corte è tenuta a pronunciarsi d’ufficio sulla ricevibilità di un’istanza di intervento dinanzi al Tribunale, se l’interveniente in primo grado presenta un ricorso incidentale dinanzi alla Corte o quando, come nel caso di specie, l’interveniente in primo grado presenta osservazioni dinanzi alla Corte. a) Sulla ricevibilità dell’impugnazione incidentale proposta avverso l’ordinanza dell’11 maggio 2015 143. Ritengo che l’impugnazione incidentale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza dell’11 maggio 2015, con la quale il Tribunale ha accolto l’istanza di intervento del [OSCURATO:PERSONA], sia irricevibile in quanto una decisione con cui è concesso l’intervento non può essere soggetta a impugnazione. 144. In tale contesto, l’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia prevede che un’impugnazione incidentale possa tendere all’annullamento della «decisione del Tribunale». L’articolo 178, paragrafo 2, di detto regolamento stabilisce, inoltre, che un’impugnazione incidentale può tendere anche all’annullamento di «una decisione, espressa o tacita, relativa alla ricevibilità del ricorso proposto dinanzi al Tribunale». 145. In primo luogo, L’ordinanza dell’11 maggio 2015 non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 178, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, in quanto si tratta di una decisione relativa alla ricevibilità di un intervento dinanzi al Tribunale, e non di una decisione relativa alla ricevibilità del ricorso dinanzi a detto giudice. 146. In secondo luogo, tale ordinanza non rientra, a mio parere, neanche nell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte. 147. A tale riguardo, l’articolo 178 del regolamento di procedura della Corte di giustizia dovrebbe essere letto in combinato disposto con l’articolo 56, primo comma, dello Statuto ( 56 ). Quest’ultima disposizione definisce le decisioni suscettibili di ricorso, vale a dire, da un lato, «le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento»; in secondo luogo, le decisioni di tale organo «che decidono parzialmente la controversia nel merito»; e, in terzo luogo, le decisioni «che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un’eccezione di incompetenza o di irricevibilità». 148. Una decisione che consente l’intervento non può essere considerata una decisione che conclude il procedimento, ai sensi del primo comma dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia ( 57 ). Non può neanche essere considerata una decisione che decide parzialmente la controversia nel merito ( 58 ). Si pone tuttavia la questione se la decisione di consentire l’intervento possa essere considerata una decisione che pone termine ad un incidente di procedura relativo ad un’eccezione di irricevibilità, atteso che la disposizione suddetta non precisa se essa riguardi l’irricevibilità del ricorso o l’irricevibilità dell’intervento. 149. Secondo la giurisprudenza, il rigetto, da parte del Tribunale, di un motivo concernente l’irricevibilità del ricorso è suscettibile di impugnazione (e di impugnazione incidentale), anche se il Tribunale ha proceduto respingendo il ricorso in quanto infondato ( 59 ). Detta decisione può essere considerata come una decisione che pone termine ad un incidente di procedura relativo a un’eccezione di irricevibilità, ai sensi dell’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia. 150. Per contro, le seguenti decisioni sono state dichiarate non impugnabili: la decisione del Presidente del Tribunale di non riunire due cause ( 60 ); l’ordinanza con la quale il Tribunale invita la [OSCURATO:PERSONA] a produrre taluni documenti ( 61 ); l’ordinanza con la quale il Tribunale della funzione pubblica si dichiara incompetente e rinvia la causa al Tribunale, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato allo Statuto della Corte di giustizia ( 62 ); l’ordinanza con cui il Tribunale della funzione pubblica dispone la cancellazione di taluni passaggi delle memorie a causa del loro carattere diffamatorio ( 63 ); la decisione con cui il cancelliere del Tribunale rifiuta di accogliere la richiesta del ricorrente di essere rappresentato da un «[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]» ( 64 ); l’ordinanza di rigetto della domanda di gratuito patrocinio ( 65 ); la decisione di rigetto di una domanda di ricusazione di un giudice ( 66 ); e la decisione del Tribunale di sospendere il procedimento fino alla pronuncia della Corte nel procedimento pendente dinanzi ad essa per l’annullamento della medesima misura contestata dinanzi al Tribunale ( 67 ). Pertanto, tali decisioni non sono decisioni che pongono termine a un incidente di procedura ai sensi dell’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia (in caso contrario sarebbero suscettibili di ricorso). 151. A mio avviso, una decisione che concede l’autorizzazione all’intervento non può essere considerata come una decisione che pone termine a un incidente di procedura relativo a un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia. È vero che, a differenza della maggior parte delle decisioni citate al paragrafo precedente, una decisione che concede l’autorizzazione all’intervento non può essere considerata una semplice misura di organizzazione del procedimento, dato che (i) l’interveniente in primo grado ha la facoltà di impugnare la sentenza del Tribunale ( 68 ) e (ii) che, qualora un ricorso sia proposto da una parte del procedimento di primo grado, detto interveniente è considerato quale parte del procedimento dinanzi alla Corte ( 69 ). Tuttavia, resta il fatto che le decisioni citate al paragrafo 149 supra, che sono state dichiarate impugnabili, riguardano la ricevibilità del ricorso e non dell’intervento. Ne consegue, a mio avviso, che la decisione di concedere l’autorizzazione all’intervento non può essere considerata una decisione che pone termine a un incidente di procedura e, di conseguenza, essa non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia. 152. In terzo luogo, devo sottolineare che l’articolo 57, primo comma, dello Statuto prevede che può essere proposta impugnazione contro le decisioni che respingono un’istanza d’intervento, e che tale impugnazione può essere proposta da qualsiasi soggetto la cui istanza sia stata respinta. Risulta da tale disposizione, letta a contrario, che non è possibile ricorrere contro la decisione che accoglie un’istanza di intervento. 153. In quarto luogo, ciò è coerente con la natura accessoria dell’intervento. Conformemente all’articolo 40, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia e all’articolo 132, paragrafo 2, del regolamento di procedura, l’istanza di intervento è limitata all’adesione, totale o parziale, alle conclusioni di una delle parti ( 70 ). L’interveniente, inoltre, non può sollevare motivi che non sono stati fatti valere dalla parte sostenuta con l’intervento ( 71 ). Pertanto, qualora a un soggetto sia stata erroneamente concessa l’autorizzazione a intervenire, ciò non modificherebbe l’oggetto della controversia. 154. Di conseguenza, l’impugnazione incidentale presentata avverso l’ordinanza dell’11 maggio 2015 è irricevibile. b) Sulla ricevibilità dell’impugnazione incidentale avverso la sentenza impugnata, nella parte in cui contiene una decisione di accoglimento dell’istanza di intervento 155. L’impugnazione incidentale tende non solo all’annullamento dell’ordinanza dell’11 maggio 2015, ma anche della sentenza impugnata, nella parte in cui contiene una decisione di accoglimento dell’istanza di intervento del [OSCURATO:PERSONA]. 156. Concordo con la [OSCURATO:PERSONA] nel ritenere che la sentenza impugnata contenga una decisione (implicita) di autorizzazione all’intervento. Se così non fosse, in detta sentenza non vi sarebbe alcuna menzione degli argomenti dedotti dal [OSCURATO:PERSONA]. 157. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], ritengo che detta decisione non sia impugnabile. 158. Come ho indicato ai paragrafi da 148 a 151 supra, una decisione del Tribunale di accoglimento dell’istanza di intervento non costituisce una «decisione» ai sensi dell’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia. Al fine di determinare se una decisione del Tribunale debba essere considerata come una «decisione» ai sensi di detta disposizione, è irrilevante se essa sia contenuta in un atto separato, come l’ordinanza dell’11 maggio 2015, o se faccia parte della sentenza impugnata. 159. Inoltre, le ragioni esposte al paragrafo 153 delle presenti conclusioni riguardo all’impugnazione incidentale proposta avverso l’ordinanza dell’11 maggio 2015 si applicano all’impugnazione incidentale avverso la sentenza impugnata, nella parte in cui contiene la decisione sulla ricevibilità dell’intervento. 160. Pertanto, l’impugnazione incidentale avverso la sentenza impugnata è irricevibile nella parte in cui contiene una decisione di accoglimento dell’istanza d’intervento del [OSCURATO:PERSONA]. 161. Tuttavia, ciò significa solo che la decisione del Tribunale che accoglie l’istanza d’intervento non può essere l’oggetto dell’impugnazione, atteso che non costituisce una «decisione» ai sensi dell’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia. Ciò non significa che la ricevibilità di un intervento in primo grado non possa essere affatto impugnata dinanzi alla Corte. 162. Infatti, l’ammissibilità dell’intervento in primo grado può essere impugnata con un motivo di diritto vertente sui vizi della procedura dinanzi al Tribunale, ai sensi dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia. Tuttavia, detto motivo sarà esaminato dalla Corte solo se è stato dedotto nell’ambito di un’impugnazione ricevibile. Affinché tale impugnazione sia ricevibile, essa deve essere diretta all’annullamento di una «decisione» del Tribunale ai sensi dell’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia. In altri termini, essa deve avere come oggetto una decisione diversa da quella che accoglie l’istanza d’intervento , in quanto, come ho dimostrato in precedenza, quest’ultima non è una «decisione» ai sensi di tale disposizione. 163. Ad esempio, nella causa Gaki‑Kakouri, la Corte ha esaminato il motivo vertente sul fatto che, con la mancata ammissione degli elementi di prova presentati da una parte, il Tribunale aveva violato l’articolo 85, paragrafo 3, del proprio regolamento di procedura, il principio del contraddittorio e il principio della parità delle armi. Tuttavia, in questo caso, l’impugnazione non chiedeva l’annullamento della decisione del Tribunale di non ammettere gli elementi di prova. L’impugnazione chiedeva l’annullamento della decisione con cui, nel dispositivo della sentenza, il Tribunale aveva respinto il ricorso proposto avverso il diniego della Corte di giustizia di assegnare alla ricorrente, vedova di un ex giudice di detta Corte, la pensione di reversibilità ( 72 ). 164. Nel caso di specie, nella sua impugnazione incidentale la [OSCURATO:PERSONA] sostiene non soltanto che la decisione, contenuta nella sentenza impugnata, con la quale il Tribunale ha accolto l’istanza d’intervento del [OSCURATO:PERSONA] è impugnabile ( 73 ), ma anche che tale decisione costituisce un vizio della procedura ai sensi dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia. A tal riguardo, sottolineo che il motivo attinente al fatto che la decisione di accoglimento dell’istanza d’intervento consista in un vizio di procedura è sollevato nell’ambito di un’impugnazione incidentale che tende all’annullamento proprio di detta decisione . Per contro, nella sentenza Gaki‑Kakouri il motivo relativo al fatto che la decisione di non ammettere gli elementi di prova fosse un vizio di procedura è stato sollevato nell’ambito di un’impugnazione diretta all’annullamento di un’altra decisione del Tribunale, contenuta nel dispositivo della sua sentenza. Pertanto, nel caso di specie, il motivo attinente a un presunto vizio della procedura dinanzi al Tribunale non può essere esaminato dalla Corte, atteso che esso è sollevato nell’ambito di un’impugnazione incidentale che, in quanto non tesa all’annullamento di una «decisione» ai sensi dell’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia ( 74 ), è irricevibile. c) Ricevibilità dell’impugnazione incidentale avverso la sentenza impugnata, nella parte in cui essa prende in considerazione gli argomenti dedotti unicamente dal [OSCURATO:PERSONA] 165. Infine, l’impugnazione incidentale è diretta all’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui essa prende in considerazione gli argomenti dedotti unicamente dal [OSCURATO:PERSONA], ai punti 20, 21, 27, 31, 55, 57, 77, 97, 98, 124, 152, 163, 176, 177 e 180. 166. Non vedo come si possa ritenere che il Tribunale, nell’accogliere o respingere degli argomenti – non motivi di diritto o conclusioni – abbia adottato una «decisione» nell’accezione dell’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia. Pertanto, l’impugnazione incidentale avverso la sentenza impugnata, nella parte in cui essa prende in considerazione gli argomenti dedotti unicamente dal [OSCURATO:PERSONA], è irricevibile. 167. In ogni caso, essa è inconferente. Infatti, nei punti della sentenza impugnata menzionati dalla [OSCURATO:PERSONA], o il Tribunale non si pronuncia sugli argomenti dedotti dall’interveniente ( 75 ), o esamina gli argomenti dedotti dall’interveniente e dalla BMW ( 76 ), oppure respinge gli argomenti dedotti unicamente dal [OSCURATO:PERSONA] ( 77 ). d) Assenza di obbligo per la Corte di pronunciarsi d’ufficio sulla ricevibilità dell’intervento in primo grado 168. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha dichiarato che, quando si pronuncia su un’impugnazione ai sensi dell’articolo 56 del suo Statuto, essa è tenuta a pronunciarsi, se necessario d’ufficio , sulla ricevibilità del ricorso in primo grado ( 78 ). 169. [OSCURATO:PERSONA] si basa su detta sentenza per sostenere che la Corte è tenuta a pronunciarsi d’ufficio sulla ricevibilità di un’istanza d’intervento dinanzi al Tribunale se l’interveniente in primo grado presenta un’impugnazione incidentale dinanzi alla Corte o quando presenta le sue osservazioni alla Corte. 170. Detto argomento non può essere accolto. 171. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la ricevibilità di un intervento dinanzi al Tribunale, e non la ricevibilità del ricorso dinanzi a detto giudice, che era l’oggetto della causa [OSCURATO:PERSONA] e della giurisprudenza successiva ( 79 ). Desidero sottolineare che, se la Corte dovesse dichiarare che il Tribunale è incorso in errore nell’accogliere l’istanza d’intervento, ciò non avrebbe alcuna incidenza sulla ricevibilità del ricorso dinanzi al Tribunale ( 80 ). 172. È vero che, qualora il Tribunale accogliesse erroneamente un’istanza di intervento, l’interveniente in primo grado avrebbe la possibilità di presentare impugnazione avverso la sentenza del Tribunale e, quindi, di dedurre dinanzi alla Corte motivi non sollevati dalla parte sostenuta, in primo grado, con l’intervento ( 81 ). Tuttavia, tengo a sottolineare che, a norma dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, qualsiasi persona può intervenire dinanzi al Tribunale se può dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia sottoposta a detto giudice. Rilevo, inoltre, che, a norma dell’articolo 56, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, le parti intervenienti in primo grado possono presentare impugnazione avverso la sentenza del Tribunale soltanto qualora la decisione del Tribunale le concerna direttamente . A mio parere, un soggetto che non abbia alcun interesse all’esito della controversia sottoposta al Tribunale e che, di conseguenza, non abbia il diritto di intervenire dinanzi a detto giudice, non può essere considerato come direttamente interessato dalla sua sentenza. In ogni caso, le altre parti del procedimento dinanzi alla Corte possono presentare osservazioni in risposta a quelle dell’interveniente in primo grado. 173. Concludo che l’impugnazione incidentale è interamente irricevibile. 174. Tuttavia, per completezza, dimostrerò che essa è, in ogni caso, infondata. 2. Sul merito 175. A sostegno della sua impugnazione incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi, vertenti, rispettivamente, sulla violazione dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, su un errore nella qualificazione giuridica dei fatti e su una violazione delle norme che disciplinano l’onere della prova. a) Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia 176. Con il suo primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, dichiarando, al punto 20 dell’ordinanza dell’11 maggio 2015, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva un interesse alla soluzione della controversia sottoposta al Tribunale in quanto, limitando l’aiuto a EUR 17 milioni, la decisione controversa aveva privato il [OSCURATO:PERSONA] dei vantaggi economici derivanti da un aiuto pari a circa EUR 45 milioni. 177. A norma dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, ogni persona può intervenire dinanzi ai giudici dell’Unione europea se può dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia sottoposta a uno di essi. 178. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la nozione di «interesse alla soluzione della controversia», ai sensi di detta disposizione, dev’essere definita con riferimento al preciso oggetto della controversia ed essere intesa come un interesse diretto ed attuale alla pronuncia sulle conclusioni e non come un interesse relativo ai motivi o alle argomentazioni dedotti. I termini «soluzione della controversia» rinviano alla decisione finale richiesta, come sancita nel dispositivo dell’emananda sentenza. A tale proposito occorre verificare, in particolare, che il soggetto che chiede l’autorizzazione a intervenire sia direttamente colpito dall’atto impugnato e che il suo interesse all’esito della controversia sia certo. In linea di principio, un interesse alla soluzione della controversia può essere considerato sufficientemente diretto soltanto nella misura in cui detta soluzione sia tale da modificare la posizione giuridica del soggetto che ha proposto l’istanza di intervento ( 82 ). 179. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che un interesse alla soluzione della controversia ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia può essere solo un interesse giuridico e non un interesse economico. 180. [OSCURATO:PERSONA] e la BMW sostengono che sia sufficiente un interesse economico. Essi invocano l’ordinanza nella causa [OSCURATO:PERSONA], nella quale si afferma che la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] aveva un interesse all’esito del ricorso diretto all’annullamento della decisione con la quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato l’incompatibilità del regime di aiuti adottato dal [OSCURATO:PERSONA] de Álava. In detta ordinanza, il Presidente della Corte ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] confina con il [OSCURATO:PERSONA] de Álava e che la [OSCURATO:PERSONA], un’impresa stabilita a [OSCURATO:PERSONA] dal 1971, aveva beneficiato del regime di aiuti contestato quando si era trasferita nel territorio di Álava ( 83 ). 181. È vero che, come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA], la giurisprudenza citata al precedente paragrafo 178 impone che la posizione giuridica del richiedente l’intervento sia modificata, o sia suscettibile di esserlo, dalla soluzione della controversia in questione. 182. Tuttavia, secondo detta giurisprudenza, questo requisito si applica soltanto «in linea di principio». Sottolineo che, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], si è ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] avesse un interesse alla soluzione della controversia in quanto il regime di aiuto aveva determinato il trasferimento di alcune imprese con sede a [OSCURATO:PERSONA], e aveva influenzato negativamente la situazione concorrenziale delle imprese rimaste a [OSCURATO:PERSONA]. Nel caso di specie, la decisione controversa comporta la costruzione di un nuovo impianto di produzione in [OSCURATO:PERSONA], e il richiedente l’intervento è, per l’appunto, il [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di aiuti a finalità regionale, e il richiedente l’intervento è la regione assistita il cui sviluppo economico è rafforzato dagli aiuti di cui trattasi. A mio parere, in tale situazione, un interesse economico può essere considerato sufficientemente diretto. I fatti del caso di specie differiscono da quelli della causa Provincia di [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte ha statuito che una regione italiana, la cui struttura economica dipendeva asseritamente in misura sostanziale dalla fabbricazione di calzature, non aveva alcun interesse all’esito del ricorso diretto a ottenere l’annullamento di un regolamento che istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Cina ( 84 ). 183. È vero che, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], nella causa [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato una denuncia alla [OSCURATO:PERSONA], mentre, nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] non lo ha fatto. Tuttavia, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] la Corte non si è basata su tale elemento. Inoltre, secondo la giurisprudenza, la partecipazione al procedimento amministrativo e la presentazione di una denuncia rientrano tra gli elementi in grado di dimostrare l’esistenza di un interesse alla soluzione della controversia ( 85 ). Non risulta che la presentazione di una denuncia costituisca un requisito per dimostrare tale interesse. 184. Di conseguenza, occorre respingere il primo motivo di impugnazione. b) Sul secondo motivo, vertente su un errore di qualificazione dei fatti 185. Con il suo secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, qualora la Corte dovesse ritenere che un interesse alla soluzione della controversia ai sensi dell’articolo 40, primo comma, del suo Statuto, possa essere di natura economica, il Tribunale è incorso in errore considerando che il [OSCURATO:PERSONA] avesse un siffatto interesse. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] ha interesse all’esito di un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione controversa nella sua interezza. Esso non ha interesse all’esito di un ricorso diretto a ottenere l’annullamento della decisione controversa nella misura in cui quest’ultima stabiliva l’incompatibilità con il mercato interno della quota di aiuto eccedente EUR 17 milioni. 186. Ritengo che il secondo motivo di impugnazione debba essere respinto. A mio parere, il [OSCURATO:PERSONA] ha interesse a beneficiare degli effetti economici derivanti da aiuti di importo pari a tre volte l’importo dichiarato compatibile nella decisione controversa. 187. Pertanto, il secondo motivo deve essere respinto in quanto infondato. c) Sul terzo motivo, relativo alla violazione delle norme che disciplinano l’onere della prova 188. Con il suo terzo motivo di impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, omettendo di esigere che il [OSCURATO:PERSONA] dimostrasse di avere interesse alla soluzione della controversia, il Tribunale ha violato la norma secondo la quale spetta normalmente alla persona che adduce in giudizio determinati fatti a sostegno di una sua pretesa fornire la prova di tali fatti. 189. Rilevo che, al punto 19 dell’ordinanza dell’11 maggio 2015, il Tribunale ha sottolineato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto che gli aiuti di cui trattasi avrebbero consentito di creare 800 posti di lavoro, di creare sinergie con l’industria automobilistica regionale, di promuovere il trasferimento di conoscenze e di accelerare il processo di innovazione. È vero che il [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito elementi di prova a sostegno di tali affermazioni di fatto. Tuttavia è anche vero che, nelle sue osservazioni sull’istanza di intervento, la [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato tali affermazioni di fatto, e che il Tribunale ha rilevato, al punto 20 dell’ordinanza dell’11 maggio 2015, che tali affermazioni non erano state contestate. A mio avviso, in tali circostanze, il Tribunale non ha violato le regole in materia di onere della prova. 190. Pertanto, il terzo motivo di impugnazione dev’essere respinto in quanto infondato. 191. Concludo che l’impugnazione incidentale deve essere respinta. VII. Sulle spese 192. Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. 193. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la BMW è rimasta soccombente nei suoi motivi di impugnazione e la [OSCURATO:PERSONA] ne ha chiesto la condanna alle spese, si deve dichiarare che la BMW sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento principale. Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 4, del regolamento di procedura, se una parte interveniente in primo grado partecipa all’impugnazione, la Corte può condannarla a sopportare le proprie spese. Poiché il [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato all’impugnazione, esso deve sopportare le proprie spese nel procedimento principale. 194. Per quanto riguarda l’impugnazione incidentale, poiché la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente e il [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] per l’impugnazione incidentale. Poiché la BMW ha preso parte all’impugnazione incidentale, essa dovrebbe sopportare le proprie spese in sede d’impugnazione incidentale. VIII. Conclusione 195. Propongo pertanto che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione; – respingere l’impugnazione incidentale; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] AG a sopportare le proprie spese e le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea relative all’impugnazione principale; – condannare il [OSCURATO:PERSONA] a sopportare le proprie spese relative all’impugnazione principale; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] europea a sopportare le proprie spese e le spese sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] relative all’impugnazione incidentale; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] AG a sopportare le proprie spese relative all’impugnazione incidentale. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Sentenza del 12 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑671/14 , EU:T:2017:599 ) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»). ( 3 ) Decisione del 9 luglio 2014, relativa all’aiuto di Stato n. SA.32009 (2011/C) (ex 2010/N) al quale la [OSCURATO:PERSONA] intende dare esecuzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] per un grande progetto di investimento a Lipsia ( GU 2016, L 113, pag. 1 ). ( 4 ) Ordinanza dell’11 maggio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑671/14 , non pubblicata, EU:T:2015:322 (in prosieguo: l’«ordinanza dell’11 maggio 2015»). ( 5 ) GU 2008, L 214, pag. 3 . ( 6 ) Vorrei precisare che l’aiuto è stato notificato per un importo di EUR 49 milioni e che, a seguito di una modifica della notifica da parte della [OSCURATO:PERSONA], tale importo è stato ridotto a EUR 48125000 (EUR 45257273 in valore attualizzato) (cfr. i considerando 22 e 189 della decisione controversa). ( 7 ) BGBl. I 2008, pag. 2350. L’IZG è oggetto di un’esenzione per categoria a norma del regime X 167/2008 ( GU 2009, C 280, pag. 7 ). ( 8 ) GU 2006, C 54, pag. 13 . In base al paragrafo 68 degli Orientamenti, la [OSCURATO:PERSONA] deve avviare il procedimento di indagine formale previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE qualora, in primo luogo, l’importo degli aiuti regionali concessi ai grandi progetti di investimento «superi il 75% dell’ammontare massimo di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con spesa ammissibile di 100 milioni di EUR», applicando il massimale degli aiuti a finalità regionale in vigore e, in secondo luogo, o le vendite del beneficiario dell’aiuto rappresentano più del 25% delle vendite del prodotto interessato, oppure la capacità produttiva creata dal progetto è superiore al 5% del mercato. ( 9 ) GU 2009, C 223, pag. 3 . ( 10 ) Per grandi progetti d’investimento si intendono progetti con spese ammissibili superiori a EUR 50 milioni (cfr. punto 60 degli Orientamenti). ( 11 ) V. i considerando da 2 a 4 della decisione controversa. ( 12 ) Come indicato in precedenza, la [OSCURATO:PERSONA] deve avviare il procedimento di indagine formale se le soglie stabilite al paragrafo 68 degli Orientamenti sono superate (v. supra, nota 8). La nota 63 degli Orientamenti affermava che la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe «elaborare ulteriori indicazioni sui criteri» di cui tener conto, in tale situazione, durante la valutazione della compatibilità. Tali indicazioni sono state adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella forma della comunicazione del 2009 (v. punto 8 di detta comunicazione). ( 13 ) Cfr. punto 2 della comunicazione del 2009. ( 14 ) V. punti da 11 a 36 della comunicazione del 2009. ( 15 ) V. punto 22 della comunicazione del 2009 e considerando 173 della decisione controversa. ( 16 ) V. punto 33 della comunicazione del 2009 e i considerando 175 e 189 della decisione controversa. ( 17 ) V. punti da 37 a 51 della comunicazione del 2009. ( 18 ) Il corsivo è mio. ( 19 ) Sentenza del 30 aprile 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Italia e Wam, C‑494/06 P , EU:C:2009:272 , punto 57 . ( 20 ) Sentenza del 30 aprile 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Italia e Wam, C‑494/06 P , EU:C:2009:272 , punto 58 . ( 21 ) Sentenza del 10 luglio 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑304/08 , EU:T:2012:351 , punto 94 . ( 22 ) Sentenza del 10 luglio 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑304/08 , EU:T:2012:351 , punto 95 . ( 23 ) Sentenza del 19 luglio 2016, Kotnik e a., C‑526/14 , EU:C:2016:570 , punto 41 . ( 24 ) Sentenza dell’8 marzo 2016, Grecia/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑431/14 P , EU:C:2016:145 , punti da 72 a 75 ). ( 25 ) V. considerando 85 e 175 della decisione controversa. ( 26 ) V. considerando 1 della decisione controversa. ( 27 ) V. considerando 101 e 176 della decisione controversa. ( 28 ) Regolamento del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ( GU 1999, L 83, pag. 1 ). ( 29 ) Vedi infra, nota 33. ( 30 ) Sentenze del 21 novembre 1991, Féderation nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, C‑354/90 , EU:C:1991:440 , punti da 8 a 11 ; del 5 ottobre 2006, [OSCURATO:PERSONA] in Österreich, C‑368/04 , EU:C:2006:644 , punti da 36 a 38 ; del 21 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑284/12 , EU:C:2013:755 , punti 27 e 28 ; e del 23 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA] del Mediterraneo, C‑387/17 , EU:C:2019:51 , punti 54 e 55 . ( 31 ) V. considerando 4 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (il «regolamento di abilitazione») ( GU 1998, L 142, pag. 1 ). Il regolamento di abilitazione autorizza la [OSCURATO:PERSONA] ad adottare regolamenti di esenzione per categoria per quanto riguarda determinate categorie di aiuti. Il regolamento n. 800/2008 è stato adottato sulla base del regolamento di abilitazione. ( 32 ) Il regolamento n. 800/2008 si applica alle misure di Stato che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v. articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento). ( 33 ) A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008 gli aiuti a finalità regionale agli investimenti concessi ai grandi progetti di investimenti «devono essere notificati alla [OSCURATO:PERSONA] qualora l’importo totale degli aiuti provenienti da varie fonti superi il 75% dell’importo massimo di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con costi ammissibili ammontanti a 100 milioni di euro», applicando la soglia vigente per gli aiuti a finalità regionale nella regione assistita interessata. È pacifico che il progetto di aiuto controverso è un grande progetto di investimento, ossia un progetto con costi ammissibili superiori a EUR 50 milioni (v. nota 10). La soglia degli aiuti regionali a Lipsia in vigore al momento della concessione dell’aiuto era pari al 30% (v. considerando 11 della decisione controversa e la carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per la [OSCURATO:PERSONA]: 2007-2013, GU 2006, C 295, pag. 6 ). Pertanto, la soglia di notifica ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008 ammontava a EUR 22,5 milioni (75% x 30% x EUR 100 milioni) (v. considerando 201 della decisione controversa e punto 182 della sentenza impugnata). ( 34 ) V. supra nota 31. ( 35 ) V. sezione 3.2 della motivazione della proposta di regolamento (CE) del Consiglio sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 15 luglio 1997 [COM (97) 396 def.]. Conformemente alla sezione 3.1, l’adozione di regolamenti di esenzione per categoria «renderebbe più efficiente il controllo degli aiuti di Stato da parte della [OSCURATO:PERSONA], liberandola dal compito di esaminare le notificazioni sia dei regimi di aiuto sia dei singoli aiuti, in una situazione le pervengono numerose notifiche di progetti di concessione o modifica di aiuti compatibili con il mercato [interno], perché conformi ai criteri di compatibilità stabiliti dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa». V. anche sezione 2.1 del parere del Comitato economico e sociale sulla «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali» ( GU 1998, C 129,pag. 70 ). ( 36 ) Sentenza del 9 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] de Álava e a./[OSCURATO:PERSONA], ( da T‑30/01 a T‑32/01 e da T‑86/02 a T‑88/02 , EU:T:2009:314 , punto 260 ). ( 37 ) L’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 659/1999 prevede che la [OSCURATO:PERSONA] «esamina» ogni denuncia, a condizione che venga sottoposta da un interessato ai sensi dell’articolo 1, lettera h), di detto regolamento e che sia compilato il modulo di cui all’articolo 20, paragrafo 2, primo comma, dello stesso regolamento. ( 38 ) V. supra, paragrafo 95. ( 39 ) Cfr. Sinnaeve, I., «[OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] aid: [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] by [OSCURATO:PERSONA] and Competitors», [OSCURATO:PERSONA] , vol. 38 (2001), n. 6, pag. 1479 (pag. 1495). V. anche Berghofer, M., «[OSCURATO:PERSONA]: A Giant on Feet of Clay», [OSCURATO:PERSONA] , vol. 8 (2009), n. 3, pag. 323 (pag. 328 e nota 55). ( 40 ) V. punto 16 della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali ( GU 2009, C 85, pag. 1 ). ( 41 ) Il riferimento all’autorizzazione da parte del Consiglio è un riferimento al potere conferito al Consiglio dall’articolo 108, paragrafo 2, terzo comma, TFUE, di dichiarare, in «circostanze eccezionali», una misura statale compatibile con il mercato interno. ( 42 ) V. articolo 9, paragrafo 1, e allegato III del suddetto regolamento. ( 43 ) V. il modulo contenuto nell’allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 della [OSCURATO:PERSONA], del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/1999 ( GU 2004, L 140, pag. 1 ). ( 44 ) Qualora venissero posti in essere, dovrebbero essere considerati «aiuti illegittimi» ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento n. 659/1999 (conclusioni dell’avv. gen. Wathelet nella causa [OSCURATO:PERSONA], C‑349/17 , EU:C:2018:768 , paragrafo 107 ). ( 45 ) V. considerando 12 della decisione controversa. ( 46 ) La nota di sintesi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008 è stata comunicata alla [OSCURATO:PERSONA], che l’ha pubblicata nella Gazzetta ufficiale (Informazioni comunicate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento n. 800/2008, GU 2009, C 280, pag. 5 ). ( 47 ) Sentenza del 6 marzo 2002, [OSCURATO:PERSONA] de Álava e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑127/99, T‑129/99 e T‑148/99 , EU:T:2002:59 , punto 229 . ( 48 ) Sentenza del 21 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]‑Anhalt/[OSCURATO:PERSONA], C‑459/10 P , non pubblicata, EU:C:2011:515 . ( 49 ) Nella causa [OSCURATO:PERSONA], il regolamento di esenzione per categoria applicabile era il regolamento (CE) n. 68/2001 della [OSCURATO:PERSONA], del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ( GU 2001, L 10, pag. 20 ). ( 50 ) Il corsivo è mio. ( 51 ) Sentenza del 21 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]‑Anhalt/[OSCURATO:PERSONA], C‑459/10 P , non pubblicata, EU:C:2011:515 , punto 31 . ( 52 ) Sentenza del 21 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]‑Anhalt/[OSCURATO:PERSONA], C‑459/10 P , non pubblicata, EU:C:2011:515 , punto 33 . ( 53 ) Il corsivo è mio. ( 54 ) V. infra, paragrafo 153. ( 55 ) V., per analogia, ordinanza del Presidente della Corte del 12 ottobre 2000, [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, C‑299/00 P(I) , non pubblicata, EU:C:2000:566 . ( 56 ) È vero che l’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia si riferisce alle impugnazioni e non alle impugnazioni incidentali. Tuttavia, dato che non vi è alcuna disposizione di tale Statuto riferita specificamente alle impugnazioni incidentali, non vedo alcuna ragione per cui le disposizioni in materia di impugnazione non debbano applicarsi alle impugnazioni incidentali. ( 57 ) Le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento ai sensi del primo comma dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia sono le decisioni di portare a termine il procedimento dinanzi a detto giudice. Le seguenti decisioni dovrebbero, a mio avviso, essere considerate come decisioni che concludono il procedimento: una decisione che accoglie o respinge il ricorso; la decisione mediante la quale il Tribunale dichiara che non vi è più luogo a statuire (sentenza del Tribunale del 18 novembre 2010, ArchiMEDES/[OSCURATO:PERSONA], C‑317/09 P , non pubblicata, EU:C:2010:700 , punti 94 e 95 ); una sentenza pronunciata in contumacia (sentenze del 13 novembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Alexiadou C‑436/07 P , non pubblicata, EU:C:2008:623 , punto 7 ; del 21 aprile 2015, Anbouba/Consiglio, C‑605/13 P , EU:C:2015:248 , punto 14 ; e del 9 giugno 2015, Navarro/[OSCURATO:PERSONA], T‑556/14 P , EU:T:2015:368 , punto 5 ); e una sentenza che respinge una domanda di revocazione (sentenze del 18 marzo 1999, de Compte/Parlamento, C‑2/98 P , EU:C:1999:158 , punti da 15 a 23 , e dell’08 luglio 1999, DSM/[OSCURATO:PERSONA], C‑5/93 P , EU:C:1999:364 , punto 30 ). ( 58 ) Una decisione che decide parzialmente la controversia nel merito può essere, ad esempio, una decisione con cui il Tribunale dichiara la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ma non dispone sull’ammontare del risarcimento dei danni (v., ad esempio, sentenza del 16 luglio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑440/07 P , EU:C:2009:459 ). ( 59 ) Sentenze del 21 gennaio 1999, Francia/Comafrica e a., C‑73/97 P , EU:C:1999:13 ; del 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer, C‑23/00 P , EU:C:2002:118 , punto 50 ; del 23 marzo 2004, Mediatore/Lamberts, C‑234/02 P , EU:C:2004:174 , punti da 31 a 33 ; del 22 febbraio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/max.mobil, C‑141/02 P , EU:C:2005:98 , punti da 45 a 52 ; del 7 giugno 2007, Wunenburger/[OSCURATO:PERSONA], C‑362/05 P , EU:C:2007:322 , punto 37 ; e del 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Ente per le Ville vesuviane e Ente per le Ville vesuviane/[OSCURATO:PERSONA], C‑445/07 P e C‑455/07 P , EU:C:2009:529 , punto 40 . Vorrei precisare che, per quanto riguarda le impugnazioni incidentali, tale situazione rientra ora nell’ambito di applicazione dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, in quanto tale disposizione, contrariamente all’articolo 169, paragrafo 1, di detto regolamento (che riguarda le impugnazioni), non precisa che l’oggetto dell’impugnazione incidentale debba essere la decisione del Tribunale «quale contenuta nel dispositivo della decisione stessa». ( 60 ) Sentenza dell’8 gennaio 2002, Francia/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑248/99 P , EU:C:2002:1 , punto 46 , e ordinanza del 28 novembre 2008, Combescot/[OSCURATO:PERSONA], C‑526/07 P , EU:C:2008:665 , punto 36 . ( 61 ) Ordinanza del 4 ottobre 1999, [OSCURATO:PERSONA]/ADT Projekt, C‑349/99 P , EU:C:1999:475 . ( 62 ) Sentenza del 4 settembre 2008, Gualtieri/[OSCURATO:PERSONA], T‑413/06 P , EU:T:2008:309 , punti da 21 a 29 ; ordinanze dell’8 luglio 2010, Marcuccio/[OSCURATO:PERSONA], T‑166/09 P , EU:T:2010:299 , punti da 26 a 33 ; e del 12 giugno 2012, Strack/[OSCURATO:PERSONA], T‑65/12 P , EU:T:2012:285 , punti da 8 a 15 . ( 63 ) Ordinanza del 14 dicembre 2007, Nijs/Corte dei conti, T‑311/07 P , EU:T:2007:394 . ( 64 ) Ordinanza del 10 luglio 2009, Hasbro, C‑59/09 P , non pubblicata, EU:C:2009:452 . ( 65 ) Ordinanza del 12 febbraio 2015, Meister/[OSCURATO:PERSONA], C‑327/14 P , non pubblicata, EU:C:2015:99 , punti 22 e 23 . ( 66 ) Ordinanza del 29 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/BEI, T‑377/15 P , non pubblicata, EU:T:2015:851 . ( 67 ) Ordinanza del 26 novembre 2003, Associazione bancaria italiana e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑366/03 P, C‑368/03 P, C‑390/03 P, C‑391/03 P e C‑394/03 P , non pubblicata, EU:C:2003:638 . ( 68 ) A condizione che, come richiesto dall’articolo 56, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, la decisione del Tribunale la «concerna direttamente». ( 69 ) Sentenza dell’11 febbraio 1999, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑390/95 P , EU:C:1999:66 , punto 20 . ( 70 ) Sentenza del 10 novembre 2016, DTS Distribuidora de [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑449/14 P , EU:C:2016:848 , punto 121 . Come ha osservato l’avvocato generale Romer, «la procedura non prevede richieste di riunire dei procedimenti in cui i terzi possono intentare in proprio ricorsi contro entrambe le parti dell’azione principale» (conclusioni presentate dall’avvocato generale Roemer nelle cause riunite Belgio/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], 9/60‑TO e 12/60‑TO , EU:C:1962:17 , punto 188 ). ( 71 ) Sentenze del 7 ottobre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑399/12 , EU:C:2014:2258 , punto 27 ; del 10 novembre 2016, DTS Distribuidora de [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑449/14 P , EU:C:2016:848 , punto 121 ; e del 25 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (WRC‑15), C‑687/15 , EU:C:2017:803 , punto 23 . ( 72 ) Sentenza del 14 aprile 2005, Gaki‑Kakouri/Corte di giustizia, C‑243/04 P , non pubblicata, EU:C:2005:238 , punti 33 e 34 . ( 73 ) Come ho indicato nei precedenti paragrafi da 157 a 160, detta decisione non è impugnabile e l’impugnazione incidentale è, pertanto, irricevibile nella parte in cui è diretta all’annullamento di detta decisione. ( 74 ) Né la decisione del Tribunale di accoglimento dell’istanza d’intervento del [OSCURATO:PERSONA], né la sua decisione di respingere gli argomenti dedotti dal [OSCURATO:PERSONA] possono essere considerate come «decision[i]» ai sensi dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia (v. paragrafo 158 supra e paragrafo 166 infra). ( 75 ) I punti 20, 21 e 27 fanno parte della sezione della sentenza impugnata intitolata «Procedimento e conclusioni delle parti». I punti 31, 57, 77, 152 e 163 della sentenza si limitano a riassumere gli argomenti dedotti dall’interveniente. Al punto 55, il Tribunale ritiene che non sia necessario pronunciarsi sulle affermazioni del [OSCURATO:PERSONA]. ( 76 ) V. punti 124, 176 e 177 della sentenza impugnata. ( 77 ) V. punti 97, 98 e 180 della sentenza impugnata. ( 78 ) Sentenza del 29 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑176/06 P , non pubblicata, EU:C:2007:730 , punto 18 . ( 79 ) Sentenza del 23 aprile 2009, Sahlstedt e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑362/06 P , EU:C:2009:243 , punti da 21 a 23 ; ordinanza del 23 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑415/08 P , non pubblicata, EU:C:2009:574 , punti 21 e 22 ; ordinanza del 23 settembre 2009, Calebus/[OSCURATO:PERSONA], C‑421/08 P , non pubblicata, EU:C:2009:575 , punti 21 e 22 ; sentenza del 27 ottobre 2011, Austria/Scheucher – Fleisch e a., C‑47/10 P , EU:C:2011:698 , punto 97 ; ordinanze del 15 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑208/11 P , non pubblicata, EU:C:2012:76 , punto 34 ; e del 5 settembre 2013, ClientEarth/Consiglio, C‑573/11 P , non pubblicata, EU:C:2013:564 , punto 20 ; sentenze del 27 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑133/12 P , EU:C:2014:105 , punto 32 ; e del 20 settembre 2018, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], C‑114/17 P , EU:C:2018:753 , punto 48 . ( 80 ) Ciò è dovuto al fatto che l’intervento è accessorio al procedimento principale, e non il contrario. Se l’istanza è dichiarata irricevibile, l’intervento è privo di oggetto (ordinanza del 19 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/ECHA, C‑663/16 P , non pubblicata, EU:C:2017:568 , punti 47 e 48 ). ( 81 ) Sentenza dell’11 febbraio 1999, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], ( C‑390/95 P , EU:C:1999:66 , punti 21 e 22 ). ( 82 ) Ordinanze del vicepresidente della Corte del 6 ottobre 2015, Metalleftiki kai [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑385/15 P (I) , non pubblicata, EU:C:2015:681 , punti 6 e 7 ; del 1o marzo 2016, la [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑635/15 P (I) , non pubblicata, EU:C:2016:166 , punti 5 e 6 ; e del 17 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA] d’America/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑12/18 P (I) , non pubblicata, EU:C:2018:330 , punti 7 e 8 ; ordinanze del Presidente della Corte dell’11 giugno 2018, Comune di Milano/Consiglio, C‑182/18 , non pubblicata, EU:C:2018:445 , punto 8 ; del 20 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/BCE, C‑152/18 P e C‑153/18 P , non pubblicata, EU:C:2018:765 , punti da 6 a 8 ; del 9 ottobre 2018, Polonia/[OSCURATO:PERSONA], C‑181/18 P , non pubblicata, EU:C:2018:826 , punti 5 e 6 ; e del 9 ottobre 2018, PGNiG Supply & Trading/[OSCURATO:PERSONA], C‑117/18 P , non pubblicata, EU:C:2018:897 , punti 5 e 6 . ( 83 ) Ordinanza del Presidente della Corte del 6 marzo 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑186/02 P , EU:C:2003:141 , punti 9 e 10 . ( 84 ) Ordinanza del Presidente del Tribunale del 25 gennaio 2008, Provincia di [OSCURATO:PERSONA] e Comune di [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] Factory e a., C‑461/07 P (I) , non pubblicata, EU:C:2008:46 , punto 17 . ( 85 ) Ordinanza del Presidente della Corte dell’11 giugno 2018, Comune di Milano/Consiglio, C‑182/18 , non pubblicata, EU:C:2018:445 , punto 16 .
Sentenza Corte di giustizia UE n. 800/2019 — Fons Iuris — Fons Iuris