CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 luglio 2026
Cassazione n. 22878/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e controricorrente all’incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiovanni Paoletti unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.7907/2016 depositato il13/06/2018.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente e dato atto della rinuncia altresì al ricorso incidentale;ritenuto che la rinuncia di ogni parte ha i requisiti richiesti dagli articoli390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente;Numero registro generale 21693/2018Numero sezionale 469/2026Numero di raccolta generale 22878/2026Data pubblicazione 08/07/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 07/07/2026Massimo Ferro