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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18721/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che BOUAFOURA Ali - imputato del delitto di cessione di sostanza stupefacente a CORRADETTI Simone - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 23/05/2023, con cui la Corte d'Appello di Ancona ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità; ritenuto che la censura sia inammissibile perché meramente reiterativa e comunque priva di un effettivo confronto con la sentenza impugnata, che ha ritenuto ampiamente provata la responsabilità del ricorrente alla luce di quanto direttamente percepito dagli operanti in ordine allo scambio (grazie alla postazione allestita), all'esistenza di pregressi contatti telefonici tra i due, al rinvenimento dello stupefacente sulla persona del CORRADETTI e del danaro nel marsupio del ricorrente, nonché al carattere neutro - in tale univoco contesto - dell'esito negativo delle perquisizioni domiciliari e veicolari; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 fe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che BOUAFOURA Ali - imputato del delitto di cessione di sostanza stupefacente a CORRADETTI Simone - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 23/05/2023, con cui la Corte d'Appello di Ancona ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità; ritenuto che la censura sia inammissibile perché meramente reiterativa e comunque priva di un effettivo confronto con la sentenza impugnata, che ha ritenuto ampiamente provata la responsabilità del ricorrente alla luce di quanto direttamente percepito dagli operanti in ordine allo scambio (grazie alla postazione allestita), all'esistenza di pregressi contatti telefonici tra i due, al rinvenimento dello stupefacente sulla persona del CORRADETTI e del danaro nel marsupio del ricorrente, nonché al carattere neutro - in tale univoco contesto - dell'esito negativo delle perquisizioni domiciliari e veicolari; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 fe
Sentenza Cassazione n. 18721/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris