CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 08108/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
108-L022 eve4u. ORIGINALE] c\e k 9-0" 9 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Rel. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].A e R.G.N. 15376/2019 SENTENZA sul ricorso n. 15376/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona del C7-4. legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Gramsci n. 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via XXIV Maggio n. 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente — nonché contro Agenzia Delle Entrate - intimata - avverso la sentenza n. 638/2019 della CORTE d'APPELLO di MILANO, depositata il 13/02/2019; 4/1. # H. 1,45429 1 ‘.0`tite;(10 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2021 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] Banca del Mezzogiorno-[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., d'ora in seguito [OSCURATO:SOCIETA]., quale gestore del Fondo di Garanzia di cui all'art. 2, comma 100, della legge n. 662 del 23/12/1996, venne escussa da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che aveva versato alla [OSCURATO:SOCIETA]. le somme di cui al contratto di finanziamento agevolato, e corrispose, con valuta 28/10/2014, a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., la somma di euro novecentonovantannila (C 990.000,00). La [OSCURATO:SOCIETA]. avviò, quindi, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. la procedura di riscossione esattoriale di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 2000 e si insinuò nella procedura di concordato preventivo iniziata a seguito di istanza del 23/11/2012 della stessa [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione Il credito della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nella proposta di concordato e nel piano di concordato, venne posizionato al chirografo e tale rimase anche all'esito dell'adunanza dei creditori del 05/11/2013 e all'omologa del concordato, intervenuta il 09/04/2014. Successivamente, nell'anno 2016, la [OSCURATO:SOCIETA]. notificò due cartelle esattoriali, in esecuzione del ruolo straordinario n. 001287 del 2016, che venne opposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e in concordato preventivo, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. All'esito dell'opposizione all'esecuzione il Tribunale pronunciò sentenza con la quale rigettò la domanda di accertamento e dichiarazione dell'invalidità del ruolo suddetto, e delle due cartelle esattoriali, e dichiarò che il credito della [OSCURATO:SOCIETA]. di euro novecentonovantamila (C 990.000,00) era graduato al ceto chirografo in surroga del credito di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PU R.G.N. 15376/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] di Appello di Milano, adita con appello principale dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e impugnazione incidentale dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e in concordato ha, con sentenza n. 638 del 13/02/2019, accolto l'appello incidentale, esaminandolo in via prioritaria, ritenendolo logicamente pregiudicante e ha dichiarato l'inefficacia delle due cartelle esattoriali. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre con tre motivi [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e in concordato. L'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. Per l'udienza pubblica di discussione del 16/12/2021, tenuta in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, successivamente prorogato dapprima al 31 luglio 2021 [dall'art. 6, co. 1, lett. a), n. 1), del d.l. 10 aprile 2021, n. 44, conv. con modif. dalla I. 28 maggio 2021, n. 76] e poi fino al 31 dicembre 2021 [dall'art. 7, co. 1 e 2, d.l. 23 luglio 2021, n. 105, conv. con modif. dalla I. 16 settembre 2021, n. 126]: il Procuratore Generale deposita conclusioni motivate scritte, nel senso dell'accoglimento del ricorso, e risulta il deposito di memorie di entrambe le parti già costituite. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. censura come segue la sentenza della Corte territoriale. Il primo motivo pone censura di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 in relazione all'art. 132, comma 2, n. 3 cod. proc. civ. perché la sentenza non contiene le conclusioni rassegnate dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. nel giudizio di appello. Il primo motivo denuncia, quindi, nullità della sentenza per omessa trascrizione delle conclusioni della [OSCURATO:SOCIETA]. (mentre Ud. 16/12/2021 PU R.G.N. 15376/2019; estensore: C. Valle ffpilatt Stt \‘•~11 risultano espressamente riportate le conclusioni rassegnate dalla [OSCURATO:SOCIETA].). Il primo motivo infondato ed è da rigettare in quanto la mancata riproduzione delle conclusioni delle parti è irrilevante, e quindi non è causa di nullità della sentenza (e comunque del provvedimento decisorio), qualora il giudice si sia comunque pronunciato su tutta la domanda, come ripetutamente affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio presta adesione e intende dare seguito (Cass. n. 11150 del 09/05/2018 Rv. 648052 - 01; Cass. n. 02237 del 04/02/2016 Rv. 638823 - 01): «L'omessa, inesatta o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell'epigrafe della sentenza ne determina la nullità solo quando tali conclusioni non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione su domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre, ove il loro esame risulti dalla motivazione, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza». Nella specie, come si rileva dalla lettura del provvedimento, la Corte di Appello di Milano ha pronunciato su tutte le domande che le erano state devolute e si è limitata a non trascrivere, per un evidente disguido, le conclusioni della [OSCURATO:SOCIETA]., ma non •ha omesso di pronunciare sulle domande ad essa proposte dall'odierna ricorrente, come la stessa implicitamente riconosce, laddove non individua alcuna specifica omissione di pronuncia: la carenza nel riportare le conclusioni dell'appellante principale (ossia di [OSCURATO:SOCIETA].) non ha impedito alla Corte di Appello di esaminare, sia pure ritenendolo assorbito, l'appello principale. Il caso all'esame è, peraltro, diverso da quello, di emanazione di provvedimento decisorio prima della scadenza del termine di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di Ud. 16/12/2021 PU R.G.N. 15376/2019; estensore: C. Valle replica, sanzionato, con pronuncia di nullità del provvedimento dalla più recente giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 36596 del 25/11/2021 Rv. 663244 - 01). Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art. 132 cod. proc. civ. per avere la Corte di Appello di Milano completamente omesso l'esame della domanda giudiziale della natura concorsuale (e privilegiata) del credito (non contestato) di [OSCURATO:SOCIETA]. Il terzo, e ultimo, mezzo propone censura di violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 33 d.lgs. n. 112 del 13/04/1999 e 90 del d.P.R. n. 602 del 29/09/1973 per avere la Corte di Appello attribuito efficacia esecutiva alle cartelle di pagamento notificate dall'Agente della riscossione. I due motivi, prospettati uno di seguito all'altro dallo stesso ricorso di legittimità, alle pagine 14 e seguenti, possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi nella stessa prospettazione di [OSCURATO:SOCIETA]. Il secondo mezzo è infondato, in quanto la dichiarazione di assorbimento, adottata dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata equivale a pronuncia sul motivo, in quanto la statuizione ha comunque comportato una qualificazione decisoria da parte del giudice dell'impugnazione. Sul punto il Collegio aderisce all'orientamento di questa Corte a tutt'oggi incontrastato (Cass. n. 28995 del 12/11/2018 Rv. 651580 - 01 e Cass. n. 02334 del 03/02/2020 Rv. 656762 - 01): «La figura dell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di Ud. 16/12/2021 PU R.G.N. 15376/2019; estensore: C. Valle provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa.». Il terzo mezzo è, del pari, infondato: correttamente interpretata, la sentenza gravata è corretta pure in punto di assorbimento, perché ribadisce il diritto di agire in via esecutiva sulla base delle cartelle, in quanto successive all'apertura del concordato, e la detta conclusione non solo non è neppure adeguatamente contrastata nel ricorso (incentrato pressoché prevalentemente sulla asserita natura privilegiata del credito di [OSCURATO:SOCIETA].), ma è pure complessivamente corretta, sia per la equiparazione della cartella al precetto (si veda da ultimo: Sez. U. 16/12/2020, n. 28709, dalla cui motivazione si legge: «9.1.- La cartella vale come notificazione di quel ruolo, e determina, al pari del precetto, la pretesa esecutiva [Cass., sez. un., 14 aprile 2020, n. 07822, punto 3.2]»), sia per i richiami giurisprudenziali alla non necessità della cartella ed alla sufficienza dell'iscrizione a ruolo per insinuarsi al passivo (tra molte, oltre quelle già citate si vedano: Cass. n. 06126 del 17/03/2014 Rv. 630545 - 01, Cass. n. 11954 del 16/05/2018 Rv. 648930 - 01, Sez. U n. 33408 del 11/11/2021 Rv. 662698 - 01), sia per l'onere di opporsi al precetto comunque intimato al debitore in concordato preventivo (Cass n. 14738 del 26/06/2007 Rv. 598145 - 01).Ud. 16/12/2021 PU R.G.N. 15376/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è pertanto, infondato, con riferimento a tutte le censure formulate. Il ricorso è, in conclusione, rigettato. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata, come da dispositivo Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 12.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, in data 16 dicembre Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] c-7.9 ses r44